SENTENZA N. 199
ANNO
1972
REPUBBLICA
ITALIANA
In
nome del Popolo Italiano
LA
CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Prof. Giuseppe CHIARELLI,
Presidente
Prof. Costantino MORTATI
Dott. Giuseppe VERZÌ
Dott. Giovanni Battista BENEDETTI
Prof. Francesco Paolo BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI
Avv. Leonetto AMADEI
Prof. Giulio GIONFRIDA, Giudici,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi
riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 656 del codice penale;
dell'art. 112 del r.d. 18 giugno 1931, n. 773 (testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza); degli art. 1, primo e terzo comma, e 8 della legge 2
febbraio 1939, n. 374 (norme per la consegna obbligatoria d’esemplari degli
stampati e delle pubblicazioni), promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza
emessa il 18 febbraio 1970 dal pretore di Recanati nel procedimento penale a
carico d’Adamo Attilio, iscritta al n. 101 del registro ordinanze 1970 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 89 dell'8 aprile 1970;
2) ordinanza
emessa il 9 marzo 1970 dal pretore di Firenze nel procedimento penale a carico
di Cioni Graziano, iscritta al n. 138 del registro ordinanze 1970 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 143 del 10 giugno 1970;
3) ordinanza
emessa il 16 settembre 1970 dal tribunale di Venezia nel procedimento penale a
carico di Moisio Francesco, iscritta al n. 336 del registro ordinanze 1970 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 299 del 25 novembre
1970;
4) ordinanza
emessa il 7 ottobre 1970 dal pretore di Recanati nel procedimento penale a
carico di Palestrini Stefano e Porreca Giorgio, iscritta al n. 339 del registro
ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 311
del 9 dicembre 1970;
5) ordinanze
emesse il 25 e l'8 aprile 1971 dal pretore di Recanati nei procedimenti penali
a carico di Simboli Renato e di Baiocco Marcello, iscritte ai nn. 194 e l95 del
registro ordinanze 1971 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 163 del 30 giugno 1971;
6) ordinanze
emesse l'8 aprile 1971 dal pretore di Recanati nei procedimenti penali a carico
di Piergiacomi Lino e d’Ombrelli Giuseppe, iscritte ai nn. 231 e 232 del
registro ordinanze 1971 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 184 del 21 luglio 1971;
7) ordinanza
emessa il 13 novembre 1971 dal pretore di Ronciglione nel procedimento penale a
carico di Patricelli Elena ed altri, iscritta al n. 485 del registro ordinanze
1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 50 del 23
febbraio 1972;
8) ordinanza
emessa il 6 aprile 1972 dal giudice istruttore del tribunale di Perugia nel
procedimento penale a carico di Spaccini Giovanni ed altri, iscritta al n. 187
del registro ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 165 del 28 giugno 1972.
Visto l'atto
di costituzione di Palestrini Stefano;
udito
nell'udienza pubblica dell'8 novembre 1972 il Giudice relatore Costantino
Mortati.
Ritenuto
in fatto
1. - Nel corso
di un procedimento penale a carico di Attilio Adamo imputato della
contravvenzione di diffusione di notizie tendenziose atte a turbare l'ordine
pubblico, il pretore di Recanati, con ordinanza emessa il 18 febbraio 1970, ha
sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 656 del codice
penale in riferimento all'art. 21 della Costituzione.
Secondo il
pretore, la disposizione denunziata, con particolare riguardo all'ipotesi di
diffusione di notizie tendenziose, oggetto del giudizio a quo, sembra
contrastare con la norma costituzionale sulla libertà di pensiero che, a suo
dire, fonda, come primario ed inviolabile diritto di libertà, il diritto di
critica, con i soli limiti del buon costume (equivalente al pudore ed alla
pubblica decenza) e della sicurezza pubblica, intesa quale protezione dei
cittadini da ogni violenza attuale o potenziale.
Aggiunge il
giudicante di non ignorare che la questione proposta formò oggetto della
sentenza n. 19
del 1962 della Corte costituzionale e che essa fu ritenuta infondata nella
considerazione, da un lato, che la formula contenuta nella disposizione
denunciata "notizie false, esagerate o tendenziose" non doveva
interpretarsi come se configurasse tre distinte ipotesi incriminatrici, ma come
una sorta di endiedi con la quale veniva indicata ogni specie di notizie che,
in qualche modo, rappresentino la realtà in modo alterato, e che lo stesso art.
656 c.p. appariva finalizzato alla tutela dell'ordine legale su cui poggia la
convivenza sociale, armonizzandosi con uno dei limiti che la Corte ebbe a
ravvisare nell'art. 21 della Costituzione.
Ritiene,
tuttavia, che l'eccezione sollevata possa oggi meritare accoglimento in
considerazione della successiva giurisprudenza della Corte costituzionale in
ordine alla libertà di pensiero e di quella dei giudici ordinari sull'art. 656
del codice penale.
Dopo aver
rilevato, relativamente a quest'ultimo punto, che la sentenza n. 19, nonostante
il tipo di dispositivo adottato, può definirsi interpretativa di rigetto,
perché indica un significato dell'art. 656 c.p. diverso da quello comunemente
assunto dai giudici penali, il pretore di Recanati osserva che la magistratura
ordinaria ha peraltro continuato ad interpretare l'art. 656 c.p., come
contenente tre distinte ipotesi di reato, onde la norma penale viene ad essere
applicata sia a coloro che hanno diffuso notizie false in senso stretto, sia a
coloro che hanno diffuso notizie esagerate, e cioé false solo in senso lato o
latissimo, sia infine a coloro che hanno diffuso notizie semplicemente
tendenziose, e cioé non false, né in un senso né nell'altro: come appunto nel
caso sottoposto al suo esame.
Quanto al
secondo punto, il giudice a quo sottolinea che nel codice penale ed in
particolare agli artt. 654-658 pare essere stata accolta una concezione formale
dell'ordine pubblico, un'accezione cioé che lo apparenta alla quiete e
tranquillità pubblica, ma che si assume contrastante con una democrazia
avanzata alla quale, viceversa, sarebbe consona esclusivamente una nozione
sostanziale o costituzionale dell'ordine pubblico (come del resto la Corte
avrebbe ritenuto nella più volte citata sentenza n. 19 del 1962 e nelle
successive nn.
120 del 1968 e 84 del 1969)
ispirata al principio fondamentale del ripudio della violenza e,
conseguentemente, della punizione degli istigatori e persuasori di violenze.
Dinanzi a
questa concezione, non sembra al giudice a quo che le fondamenta dello Stato
democratico repubblicano siano o possano essere mai minacciate dalla diffusione
di qualsivoglia notizia. Credere nella democrazia si identificherebbe al
contrario, con il credere nella verità non abbisognevole di tutela penale. Ne
conseguirebbe che l'art. 656 c.p., essendo chiaramente ispirato alla tutela del
più restrittivo modo di intendere l'ordine pubblico nei confronti delle libertà
fondamentali: modo tuttavia corrente (nell'intero sistema della legge penale
vigente, e di conseguenza nella comune interpretazione giurisprudenziale) che
risale ad un diverso reggimento statuale e ad un diverso ordinamento
costituzionale, non é più compatibile con la lettera né - soprattutto - con lo
spirito della Carta.
2. - Analoga
questione veniva sollevata dal pretore di Firenze nel procedimento penale a
carico di Graziano Cioni, con ordinanza emessa il 9 marzo 1970.
Anche questo
giudice, con riguardo all'ipotesi di notizie tendenziose, rileva che l'art. 656
contiene tre distinte ipotesi incriminatrici e che, secondo l'interpretazione
della norma in esame, comunemente accolta in dottrina ed in giurisprudenza,
devesi qualificare come tendenziosa anche una notizia che, pur vera, sia
presentata e commentata in modo non obiettivo, onde propagandare - attraverso un’interpretazione
di parte - determinate correnti di idee o l'affermazione di determinati principi
o interessi. Secondo il pretore, il divieto di un siffatto modo di interpretare
la notizia sembra non conforme ad un orientamento pluralistico, basato sulla
libera dialettica delle idee e delle diverse componenti politico-sociali,
cosicché si pone un serio problema di contrasto con il diritto di libera
manifestazione del pensiero proclamato nell'art. 21 della Costituzione. Ed il
contrasto sarebbe tanto più serio, ove si consideri che la repressione penale
di un fatto qualificabile come "manifestazione di pensiero in materia
privilegiata", viene condizionata dalla norma al semplice
"pericolo" di un turbamento dell'ordine pubblico, e che inoltre, dato
il carattere contravvenzionale del reato, risulta irrilevante l'indagine
sull'esistenza del dolo.
Il pretore di
Firenze fa poi riferimento alla sentenza n. 19 del 1962 della Corte, osservando
che la particolare nozione dell'ordine pubblico e l'interpretazione restrittiva
del concetto di tendenziosità ivi accolte, equivalgono ad un implicito giudizio
di incostituzionalità delle contrarie tesi interpretative. Queste ultime, però,
ad avviso del giudicante, sarebbero le più aderenti alla ratio legis, tanto da
rendere opportuna una sentenza della Corte di accoglimento o di rigetto tale da
eliminare le perplessità avanzabili a seguito della precedente sentenza
interpretativa.
3. - La stessa
questione, in termini pressocché identici, é stata sollevata dal tribunale di
Venezia nel procedimento penale a carico di Francesco Moisio, con ordinanza
emessa il 16 settembre 1970.
In
particolare, il tribunale rileva che il concetto di ordine pubblico delineato
dalla Corte costituzionale con sentenza n. 19 del 1962, nel senso di "bene
inteso alla preservazione delle strutture giuridiche della convivenza sociale,
instaurata mediante le leggi, da ogni attentato a modificarle od a renderle
inoperanti mediante l'uso o la minaccia illegale della forza", non trova
adesione nella corrente esegesi dottrinaria e giurisprudenziale dell'art. 656
c.p., la quale, per vero, identifica l'ordine pubblico come "sicurezza,
tranquillità pubblica, materiale ed esteriore": esegesi - questa - che,
per quanto attiene al sistema penalistico vigente, troverebbe puntuale
riscontro nella relazione al codice penale nonché nelle specifiche previsioni
dei delitti contro l'ordine pubblico, alla stregua delle quali l'ordine in
parola tende a coincidere con gli interessi della prevenzione della delinquenza
individuale ed organizzata, e, più in generale, della salvaguardia
dell'incolumità e della quiete collettiva. Si paleserebbe pertanto un evidente
contrasto tra il dettato dell'art. 21 della Costituzione e la norma incriminata
interpretata alla stregua dei suindicati criteri ermeneutici in tema di ordine
pubblico.
4. - Con
ordinanza emessa il 7 ottobre 1970 nel corso del procedimento penale a carico
di Stefano Palestrini e Giorgio Porreca, imputati di aver diffuso volantini,
omettendo la consegna degli esemplari di legge alle autorità, e contenenti
notizie tendenziose atte a turbare l'ordine pubblico, il pretore di Recanati ha
proposto la questione di legittimità costituzionale degli artt. 656 c.p. e 1,
comma primo e terzo, della legge 2 febbraio 1939, n. 374, in riferimento
all'art. 21 della Costituzione.
Richiamatosi
alla prima propria ordinanza del 18 febbraio 1970 per quel che riguarda la
prima eccezione, il giudice a quo ritiene non manifestamente infondato il
contrasto tra l'art. 21 Cost. e l'altra disposizione denunciata, concernente
l'obbligo di consegna preventiva degli stampati, in base alle seguenti
considerazioni.
Rileva, in
primo luogo, che la difesa del diritto inviolabile di cui all'art. 21 Cost.
deve essere intesa in senso del tutto pregnante, di guisa che una violazione
della tutela costituzionale della Carta va ravvisata tutte le volte che il
funzionamento di meccanismi necessitati da leggi ordinarie rischi di porre
praticamente ostacolo, nella realtà effettuale delle cose, al dispiegarsi
dell'ampia tutela costituzionale: tutte le volte, cioé, che adempimenti o
formalità burocratiche, imposti sotto minaccia di pena, rischino di
praticamente ostacolare la libera diffusione del pensiero manifestato.
Ora, secondo
il pretore, l'estensione dell'obbligo di consegna all'ipotesi di
"volantinaggio", di cui si giovano di regola coloro che vogliono
esprimere il proprio pensiero in relazione ad un avvenimento improvviso, non
essendo dotati di mezzi economici per realizzare diverse forme di propaganda,
non può non apparire intollerabilmente ostativa al diritto costituzionale
garantito, e pertanto contrastante con l'art. 21 della Costituzione.
5. - Con
quattro ordinanze, identicamente motivate, in data 8 e 25 aprile 1971, nei
procedimenti penali a carico di Renato Simboli, Marcello Baiocco, Lino
Piergiacomi e Giuseppe Ombrelli, il pretore di Recanati ha sollevato questione
di legittimità costituzionale dell'art. 1, in relazione agli artt. 8 e 9 della
legge 2 febbraio 1939, n. 374, e dell'art. 112 t.u.l.p.s. (r.d. 18 giugno 1931,
n. 773) nella parte in cui punisce il mettere in circolazione scritti,
immagini, disegni e oggetti di qualsiasi specie contrari agli ordinamenti
politici, sociali ed economici costituiti nello Stato o lesivi del prestigio
dello Stato o offensivi al sentimento nazionale, in riferimento all'art. 21
della Costituzione.
Richiamata
l'ordinanza emessa il 7 ottobre 1970, per quel che riguarda l'art. 1 della
legge n. 374 del 1939, in relazione all'art. 112 t.u.l.p.s. ritiene il pretore
che, pur volendo ritenere inerente alla libertà costituzionale garantita di
manifestazione del pensiero il limite della salvaguardia dell'ordine
istituzionale del regime vigente, inteso in buona sostanza come costituzione in
senso materiale dello Stato repubblicano o come fondamento della civile
convivenza dei cittadini nell'assetto democratico di tale Stato, non sembra
dubbio che a tale limite implicito sia del tutto estranea la previsione
penalmente sanzionata dalla norma di legge ordinaria in esame della contrarietà
degli scritti, disegni, immagini od altri oggetti, da essa vietati, "agli
ordinamenti politici sociali od economici costituiti, al prestigio dello Stato
o dell'autorità, ovvero al sentimento nazionale". Sarebbe infatti chiaro
che, mentre la salvaguardia dell'ordine istituzionale nello Stato repubblicano
e democratico richiede semplicemente che le civili istituzioni che lo reggono
siano difese da ogni attentato e da ogni violenza (in senso, come si vuole,
comprensivo anche dell'istigazione alla violenza), del tutto diversa nella sua
indiscriminata ampiezza é la previsione repressiva della norma in esame.
Attraverso tale norma, la quale reca indelebile lo stigma del regime non libero
né democratico a difesa del quale venne introdotta, risulterebbe possibile ogni
tipo di attentato alla libertà di manifestazione del pensiero che, secondo la
costante giurisprudenza della Corte costituzionale, costituisce uno dei cardini
fondamentali dello stesso regime democratico, proprio quando si concreta in
libera critica del complesso delle istituzioni, del modo di essere dello Stato,
del comportamento delle autorità e dello stesso "sentimento
nazionale" (che ha, in ogni caso, limiti ben precisi).
6. - Anche il
pretore di Ronciglione, con ordinanza emessa il 13 novembre 1971, nel
procedimento penale a carico di Elena Patricelli ed altri, ha sollevato
questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 8 della legge 2
febbraio 1939, n. 374, in riferimento agli artt. 21, 42 e 53 della
Costituzione.
Secondo il
pretore, il contrasto con l'art. 21 deriverebbe dalla circostanza che, in virtù
della legge 2 febbraio 1939, si procede, di fatto, al sequestro di ben cinque
esemplari degli stampati, e tale sequestro (eseguibile ai sensi del secondo
comma dell'art. 8 perfino d'ufficio) può avvenire, date le genericità della
formulazione legislativa, non solo senza atto motivato dall'autorità
giudiziaria, ma anche senza che si incorra in delitto o in violazione delle
norme per l'indicazione dei responsabili.
L'art. 42,
terzo comma, sarebbe violato poiché con la legge 1939, n. 374, il proprietario
degli stampati viene espropriato dei cinque esemplari senza ricevere alcun
indennizzo. Il che può avere la sua rilevanza economica nel caso di
pubblicazioni costose, tanto che la legge stessa rimette alla discrezionalità
dell'Esecutivo la possibilità di evitare l'ingiusto danno, senza peraltro dare
in proposito alcuna seria ed obbiettiva garanzia.
Vi sarebbe
infine violazione del primo e del terzo comma dell'art. 53, poiché la ragione
principale che milita a favore del mantenimento della legge del 1939 consiste
nel fatto che con il meccanismo da essa predisposto vengono rifornite le più
importanti biblioteche, venendosi in tal modo a far gravare la spesa (o parte
di essa) per il mantenimento delle biblioteche indiscriminatamente su tutti i
cittadini che abbiano qualcosa da dire per iscritto senza tener conto né della
loro capacità contributiva, né del criterio di progressività, né della
circostanza che gli stessi usufruiscono del servizio al quale contribuiscono.
7. - Questione
di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge n. 374 del 1939 in
riferimento all'art. 21 Cost. é stata sollevata, infine, anche dal giudice
istruttore del tribunale di Perugia, nel corso del procedimento penale a carico
di Giovanni Spaccini, con ordinanza emessa il 6 aprile 1972.
Il giudice
istruttore si richiama all'ordinanza del pretore di Ronciglione per sostenere
la non manifesta infondatezza della questione prospettata.
8. - Tutte le
ordinanze sono state regolarmente comunicate, notificate e pubblicate nella Gazzetta
Ufficiale. Nessuno si é costituito nei vari giudizi, all'infuori di quello
avanti al pretore di Recanati di cui é parte Palestrini Stefano. Nell'interesse
di questi, l'avvocato Gianfilippo Benedetti ha prodotto delle deduzioni,
ribadendo le considerazioni svolte nell'ordinanza di rimessione del 7 ottobre
1970 e chiedendo la dichiarazione di illegittimità costituzionale delle norme
denunciate.
Considerato
in diritto
1. - Le dieci
ordinanze sottopongono questioni in parte analoghe ed in parte connesse sicché
si rende opportuna la loro riunione per la decisione con unica sentenza.
Un primo
gruppo di sette ordinanze solleva la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 656 del codice penale, nella considerazione che, configurando esso
quale reato la pubblicazione o diffusione di notizie false, esagerate o
tendenziose atte a turbare l'ordine pubblico, viene a porsi in contrasto con
l'art. 21 della Costituzione, che alla manifestazione del pensiero non pone
altri limiti che non siano quelli del buon costume e della protezione dalla
violenza.
La sentenza n.
19 del 1962 che le ordinanze richiamano ha rigettato le censure di
illegittimità costituzionale sollevate in ordine all'art. 656 cod. pen., in
quanto ha ritenuto che la tutela costituzionale dei diritti, come quello cui ha
riguardo l'art. 21, ha sempre un limite non derogabile nell'esigenza che
attraverso il loro esercizio non vengano sacrificati beni anche essi voluti
garantire dalla Costituzione, e che tale deve ritenersi non solo la tutela del
buon costume, cui l'articolo stesso fa espresso riferimento, ma anche il
mantenimento dell'ordine pubblico, che é da intendere come ordine legale su cui
poggia la convivenza sociale. Ora non sembra contestabile che anche la
diffusione di notizie comunque consapevolmente inventate o alterate, così da
non corrispondere alla realtà effettuale, deve ritenersi suscettibile di
compromettere l'ordine che si vuole proteggere, allorché, in considerazione del
contenuto delle medesime o delle circostanze di tempo e di luogo della
diffusione stessa, risultino idonee a determinare un turbamento consistente
nell'insorgenza di un completo ed effettivo stato di minaccia dell'ordine
stesso.
La Corte
ritiene che non sussistono motivi per discostarsi dalla precedente pronuncia,
che pertanto deve essere confermata in ogni sua parte. Spetta poi al giudice di
merito valutare in concreto la sussistenza dei requisiti prima specificati
necessari alla perseguibilità del reato di cui all'art. 656.
2. - Fondata
deve invece ritenersi la questione di legittimità costituzionale dell'art. 112
t.u. leggi di p.s. n. 773 del 1931, nella parte in cui fa divieto di mettere in
circolazione scritti, disegni, immagini contrari agli ordinamenti costituiti
dello Stato, o lesivi del prestigio dello Stato o dell'autorità, o offensivi
del sentimento nazionale. Tale disposizione, pur se privata della sanzione del
sequestro degli oggetti colpiti dal divieto, quale era previsto dall'ultimo suo
comma, in virtù del r.d.l. 31 maggio 1946, n. 561, é tuttavia protetta dalla
disposizione generale dell'art. 17 dello stesso testo unico, che commina pene
per ogni contravvenzione alle sue disposizioni.
L'affermato
contrasto con l'art. 21 della Costituzione appare palese quando si consideri
che l'art. 112 conferisce un potere assolutamente discrezionale di vietare
svariate manifestazioni del pensiero, sempre che queste non configurino
fattispecie previste dalle leggi penali, per le quali, quando ricorressero,
sarebbe sufficiente a reprimerle la denunzia alla autorità giudiziaria. La
semplice e generica contrarietà agli ordinamenti costituiti non può essere
titolo sufficiente a giustificare il divieto in uno Stato democratico, che non
solo consente la critica alle istituzioni vigenti, ma anzi da essa trae
alimento per assicurare, in una libera dialettica delle idee, l'adeguamento
delle medesime ai mutamenti intervenuti nella coscienza sociale. Analogamente
devono farsi rientrare nella stessa facoltà di critica le manifestazioni
suscettibili di offendere il prestigio delle pubbliche autorità, fino a quando
non varchino la soglia, oltre la quale ricadono nel vilipendio.
Nei riguardi
poi dell'offesa al sentimento nazionale é da rilevare che, se deve ritenersi
affetta da incostituzionalità la pena per la propaganda lesiva del sentimento
stesso, qual'era disposta dall'art. 272 cod. pen., secondo quanto ha ritenuto
la Corte con la sentenza n. 87 del 1966,
con più forti ragioni la censura di illegittimità deve colpire la parte della
disposizione in esame che vieta comportamenti meno gravi di quelli in cui si
sostanzia la propaganda.
3. - Passando
infine ad un altro gruppo di ordinanze che denunciano gli artt. 1 e 8 della
legge 2 febbraio 1939, n. 374, in quanto, obbligando ogni stampatore a
consegnare un certo numero di esemplari delle pubblicazioni da lui effettuate,
sarebbero in contrasto o solo con l'art. 21 o anche con gli artt. 42 e 53
Cost., se ne deve dichiarare la manifesta infondatezza. Infatti, in ordine alla
dedotta violazione dell'art. 21, é da ricordare che già la Corte, con la
sentenza n. 115
del 1957, ha dichiarato l'infondatezza della questione in un caso
assimilabile a quello della consegna delle copie, riguardante le affissioni
murali di scritti in copia unica per i quali la consegna é sostituita dal
previo avviso all'autorità di pubblica sicurezza. É ora da confermare che anche
l'obbligo della consegna, non inducendo nessun potere di autorizzazione o di
censura da parte dell'autorità stessa, in nessun modo contrasta con l'articolo
21.
A diversa
conclusione non può giungersi anche in presenza delle nuove prospettazioni che
della questione danno il pretore di Recanati e quello di Ronciglione. Infatti
non può ritenersi ostacolo apprezzabile alla diffusione del pensiero la
consegna d'un esiguo numero di stampati (tenuto anche conto delle esenzioni
dall'obbligo considerate nell'art. 7), e tanto meno essa può venirsi ad
equiparare al sequestro, poiché tale provvedimento, vietato dall'art. 21,
riguarda il complesso della tiratura di ogni pubblicazione, mentre nella specie,
anche nel caso dell'esecuzione di ufficio prevista dall'art. 8, la sottrazione
coattiva alla disponibilità dello stampatore rimane limitata alle copie
d'obbligo. Analoghe considerazioni sono da invocare per contestare la
fondatezza dell'allegata violazione dell'art. 42. Un'ipotesi di espropriazione
senza indennizzo potrebbe, se mai, riscontrarsi nel caso, che non ricorre nella
specie, di pubblicazioni di costo elevato (per le quali peraltro il cit. art. 7
prevede la dispensa); ma, ove essa si verifichi, l'interessato potrà trovare
sufficienti garanzie del proprio diritto attraverso l'esperimento dei comuni
rimedi contro l'attività discrezionale della pubblica Amministrazione.
Ad eguale
conclusione di infondatezza deve giungersi con riferimento alla denuncia di
violazione dell'art. 53, poiché, a parte l'inesattezza di quanto si afferma
circa la ratio della disposizione in esame, é da negare che l'obbligo di cui si
tratta possa incidere sulla capacità contributiva.
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
dichiara
l'illegittimità costituzionale dell'art. 112 del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza, approvato con r.d. 18 giugno 1931, n. 773, nella parte
relativa al divieto di pubblicazioni contrarie agli ordinamenti dello Stato o
al prestigio delle autorità e lesive del sentimento nazionale;
dichiara non
fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 656 del codice
penale, sollevata, in riferimento all'art. 21 della Costituzione, con le
ordinanze dei pretori di Recanati e di Firenze e del tribunale di Venezia,
indicate in epigrafe;
dichiara
manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt.
1 e 8 della legge 2 febbraio 1939, n. 374, sollevata, in riferimento agli artt.
21, 42 e 53 della Costituzione, con le ordinanze dei pretori di Recanati e di
Ronciglione e del giudice istruttore del tribunale di Perugia, indicate in
epigrafe.
Così deciso in
Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14
dicembre 1972.
Giuseppe
CHIARELLI - Costantino MORTATI
Depositata in
cancelleria il 29 dicembre 1972.