SENTENZA N. 166
ANNO 1972
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Prof. Michele FRAGALI,
Presidente
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI
Dott. Giuseppe VERZÌ
Dott. Giovanni Battista
BENEDETTI
Prof. Francesco Paolo
BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele
TRIMARCHI
Prof. Vezio
CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI, Giudici,
Avv. LEONETTO AMADEI
Prof. GIULIO GIONFRIDA,
Giudici,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità
costituzionale dell'art. 5, n. 7, della legge 17 febbraio 1968, n. 108 (norme
per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale),
promosso con ordinanza emessa il 28 febbraio 1972 dal tribunale de L'Aquila sul
ricorso elettorale di Biasone Pantaleone
contro Mancini Luigi, con l'intervento di Tenaglia Ettore, iscritta al n. 158 del
registro ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 158 del 21 giugno 1972.
Visto l'atto di costituzione
di Tenaglia Ettore;
udito nell'udienza pubblica
del 25 ottobre 1972 il Giudice relatore Vezio Crisafulli;
uditi gli avvocati Massimo
Severo Giannini e Filippo Lubrano, per il Tenaglia.
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso di un
giudizio promosso su ricorso elettorale di Biasone Pantaleone contro Mancini Luigi e successivamente
proseguito - stante la rinuncia dell'originario ricorrente - dal solo interventore Tenaglia Ettore, il tribunale de L'Aquila, con
ordinanza emessa il 28 febbraio 1972, ha sollevato questione di legittimità
costituzionale per contrasto con gli artt. 3 e 51 Cost. della norma di cui
all'art. 5, n. 7, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, che esclude tra l'altro
l'eleggibilità a consigliere regionale nelle Regioni a statuto normale per i
capi degli uffici regionali, provinciali e locali dello Stato nella Regione.
La rilevanza della questione
é motivata con riferimento alla qualifica d’ispettore scolastico in Pescara
rivestita dal resistente.
La sua non manifesta
infondatezza viene dedotta con riferimento alla disparità di trattamento
esistente per l'eleggibilità a consigliere nelle Regioni a statuto speciale
(cfr. art. 6 d.P.R. 12 dicembre 1948, n. 1462, per la Sardegna; art. 6 legge 5
agosto 1962, n. 1257, per la Valle d'Aosta; art. 8 legge 3 febbraio 1964, n. 3,
per il Friuli-Venezia Giulia, oltre alle norme statutarie in materia) che non
risponde ad esigenze di una ragionevole previsione. Una disciplina
ingiustificatamente eguale di situazioni diverse ed ingiustificatamente diversa
di situazioni simili si riscontrerebbe, poi, anche in relazione alla capacità
elettorale riconosciuta a funzionari statali non capi d’ufficio ed a dirigenti
d’enti parastatali e d’enti pubblici in genere, la cui condizione appare tale
da poter spesso influire massicciamente sulla volontà dell'elettorato o
determinare ipotesi di conflitto rispetto alle funzioni connesse alla carica
elettiva regionale. Un ulteriore profilo d’illegittimità viene, poi, motivato
assumendo che una così ampia e generica limitazione dell'elettorato passivo non
sembra né ragionevole né indispensabile al fine di assicurare la tutela della
libera espressione del voto e quella del non condizionante o condizionato
esercizio delle funzioni connesse con la carica elettiva.
2. - Con deduzioni
depositate il 18 marzo 1972, si é costituito nel presente giudizio il sig.
Tenaglia sostenendo la infondatezza della questione, sia perché la differenza
fra l'autonomia concessa alle Regioni a statuto speciale e quelle a statuto
ordinario non consentirebbe di raffrontare le normative rispettivamente vigenti
in tema d’ineleggibilità a consigliere regionale, rimesse all'apprezzamento
discrezionale del legislatore che in ogni caso avrebbe ragionevolmente tenuto
conto della minore importanza degli uffici statali nelle prime; sia perché la
ineleggibilità per i capi degli uffici statali risulterebbe oggettivamente
giustificata in base alla valutazione dell'id quad plerumque accidit, senza che abbia rilevanza la considerazione di
talune fattispecie concrete o la mancata previsione d’altre categorie
meritevoli di un trattamento rigoroso. Ulteriori argomenti sono stati poi sviluppati
in una memoria depositata il 12 ottobre 1972.
3. - Nella stessa data ha
depositato un atto di costituzione e deduzioni anche la difesa del resistente
sig. Mancini Luigi, sostenendo di non aver ricevuto notifica dell'ordinanza di
rimessione.
4. - Alla pubblica udienza
la difesa del Tenaglia ha insistito nelle conclusioni precedentemente
formulate.
Considerato in diritto
1. - Deve essere
preliminarmente dichiarata inammissibile per tardività la costituzione nel
presente giudizio del sig. Mancini Luigi, avvenuta con deduzioni depositate il
12 ottobre del corrente anno. Al riguardo, non occorre qui soffermarsi sul
preciso significato che assume il riferimento dell'art. 23, comma ultimo, della
legge 11 marzo 1953, n. 87, alla lettura dell'ordinanza nel "pubblico
dibattimento", essendo sufficiente osservare che - nella specie -
l'ordinanza di rimessione a questa Corte, pronunciata dal tribunale de
L'Aquila, risulta esser stata regolarmente notificata in data 4 aprile 1972
agli avvocati Raffaele Di Primio e Fausto Migliorati,
difensori (ed il primo altresì procuratore domiciliatario)
del Mancini nel giudizio a quo, ed é stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
del 21 giugno successivo.
Non vi ha dubbio, pertanto,
che il termine di venti giorni, prescritto dall'art. 25, comma secondo, della
legge n. 87 ed ulteriormente disciplinato dall'art. 3 delle Norme integrative
per i giudizi davanti alla Corte costituzionale del 16 marzo 1956, sia stato di
gran lunga oltrepassato, dovendosi ritenere applicabile anche ai giudizi di
contenzioso elettorale amministrativo, in forza del richiamo contenuto
nell'art. 82 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, così come modificato dalla
legge 23 dicembre 1966, n. 1147, la disposizione dell'art. 170 del codice di
procedura civile.
2. - Nel merito, la
questione di legittimità costituzionale, per contrasto con gli artt. 3 e 51
Cost., dell'art. 5, n. 7, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, nella parte in
cui dichiara ineleggibili ai consigli delle Regioni a statuto ordinario "i
capi degli uffici regionali, provinciali e locali, dello Stato nella Regione,
coloro che ne fanno le veci per disposizione di legge o di regolamento", é
fondata.
Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, le cause d’ineleggibilità sono di stretta interpretazione e devono essere contenute entro i limiti rigorosamente necessari al soddisfacimento delle esigenze di pubblico interesse, ricollegantisi alla funzione elettorale, cui sono di volta in volta preordinate (sent. nn. 46
e 108 del 1969, nn. 38 e 189 del 1971, n. 58 del 1972). É vero che l'art. 51 Cost. rimette alla legge di stabilire i requisiti d’eleggibilità, i quali possono essere così positivi come negativi od ostativi (sent. n. 38 del 1971, testé rammentata); ma, proprio perché questi ultimi, risolvendosi in cause d’ineleggibilità, formano altrettante eccezioni al generale e fondamentale principio, enunciato in apertura dallo stesso art. 51, del libero accesso, in condizione d’eguaglianza, di tutti i cittadini alle cariche elettive, é necessario che siano tipizzati dalla legge con determinatezza e precisione sufficienti ad evitare, quanto più possibile, situazioni di persistente incertezza, troppo frequenti contestazioni, soluzioni giurisprudenziali contraddittorie, che finirebbero per incrinare gravemente, in fatto, la proclamata pari capacità elettorale passiva dei cittadini.Al contrario, la norma
denunciata stabilisce - oltre tutto, senza precedenti e senza attuale riscontro
nell'intera legislazione elettorale italiana, se si prescinde da una
disposizione, sostanzialmente analoga, della legge regionale siciliana del 20
marzo 1951, n. 29 - una causa d’ineleggibilità dai confini estremamente
generici ed elastici, suscettibile di essere dilatata in sede interpretativa
sino a ricomprendere le situazioni più diverse, come invece all'opposto
d’applicazioni pratiche variamente restrittive, circoscritte ad una parte
soltanto delle ipotesi che potrebbero egualmente, in astratto, giustificare
ragionevolmente la ineleggibilità a consigliere regionale.
Come si riconosce, infatti,
anche negli scritti defensionali della parte ricorrente, né nella legge in
questione, né in altro testo legislativo é dato rinvenire norme che definiscano
l'"ufficio" e specifichino che cosa debba intendersi per tale, o che
definiscano la nozione di "capo" di un ufficio. Allo stesso modo,
sarebbe vano ricercare nell'ordinamento vigente criteri univoci che permettano
di individuare con la desiderabile chiarezza quali "uffici" statali,
diversi da quelli ad ambito regionale e provinciale, siano da qualificare
"locali". Nemmeno soccorrono a tali fini elementi desumibili dai lavori
preparatori della legge del 1968, quale che sia poi il valore che si debba a
questi attribuire per ricostruire il significato della norma. La causa
d’ineleggibilità di cui é questione venne per la prima volta introdotta, senza
spiegazione né discussione alcuna, dalla prima commissione della Camera dei
deputati, in sede d’esame del disegno di legge governativo presentato il 19
maggio 1964 e d’altri progetti di legge in tema d’elezioni dei consigli
regionali; successivamente essa ricompare (ed anche questa volta, senza che ne
risultino comunque addotte le ragioni giustificatrici e la portata) nel nuovo
disegno di legge governativo presentato alla Camera il 21 giugno 1967, che
diventerà poi la legge de qua.
Il rilevato contrasto, per
le considerazioni fin qui accennate, dell'art. 5, n. 7, della legge n. 108 del
1968, nella parte denunciata, con l'art. 51 Cost., che d'altronde rappresenta
specificazione del più generale principio d’eguaglianza, rende superfluo
prendere in esame gli altri profili della questione sollevata dal tribunale de
L'Aquila, con più particolare riguardo all'art. 3 Cost. nei rapporti tra
elezioni dei consigli delle Regioni a statuto ordinario e dei consigli di
quelle a statuto speciale.
É tuttavia da soggiungere
che, ovviamente, il legislatore, nella sua prudente discrezionalità, potrà
sempre, ove lo ritenga necessario, statuire, con uniforme riferimento a tutti i
consigli regionali, ipotesi ben determinate e chiaramente circoscritte
d’ineleggibilità per particolari categorie di funzionari dello Stato esplicanti
le loro mansioni nelle Regioni.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
A) dichiara inammissibile
per tardività la costituzione nel presente giudizio della difesa del sig.
Mancini Luigi;
B) dichiara l'illegittimità
costituzionale dell'art. 5, n. 7, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, recante
"Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto
normale", nella parte in cui dispone l'ineleggibilità a consigliere
regionale per "i capi degli uffici regionali, provinciali e locali dello
Stato nella Regione, coloro che ne fanno le veci per disposizione di legge o di
regolamento".
Così deciso in Roma, nella
sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta. il 21 novembre 1972.
Giuseppe CHIARELLI - Vezio CRISAFULLI
Depositata in cancelleria il 28 novembre 1972.