SENTENZA N. 38
ANNO 1971
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
LA CORTE
COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici:
Prof. Giuseppe BRANCA, Presidente
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI
Dott. Giuseppe VERZÌ
Dott. Giovanni Battista BENEDETTI
Prof. Francesco Paolo BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale
dell'art. 15, n. 7, del testo unico delle leggi per la composizione e la
elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, approvato con d.P.R. 16
maggio 1960, n. 570, promosso con ordinanza emessa il 7 marzo 1969 dal
tribunale di Ancona sul ricorso elettorale di Carboni Sante contro Trifogli
Alfredo, iscritta al n. 194 del registro ordinanze 1969 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 152 del 18 giugno 1969.
Visti gli atti di costituzione di Carboni
Sante e di Trifogli Alfredo;
udito nell'udienza pubblica del 25 novembre
1970 il Giudice relatore Vezio Crisafulli;
uditi l'avv. Giuseppe Guarino, per il
Trifogli, e l'avv. Luciano Ventura, per il Carboni.
Ritenuto in
fatto
1. - Con ordinanza emessa il 7 marzo 1969
sul ricorso elettorale proposto da Carboni Sante avverso la convalida della
elezione a consigliere comunale di Trifogli Alfredo, il tribunale di Ancona ha
sollevato questione di legittimità costituzionale relativamente alla norma di
cui all'art. 15 n. 7 del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, (t.u. per le leggi per
la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali), per
contrasto con gli artt. 3 e 51 della Costituzione.
Sotto il profilo della rilevanza, il
tribunale chiarisce che il Trifogli, al momento delle elezioni per il rinnovo
del Consiglio comunale di Ancona (17-18 novembre 1968), si trovava ad essere,
unitamente ai suoi fratelli, socio di fatto della "Tipografia Trifogli
Osvaldo Eredi" che aveva in corso con quel comune sin dal 29 luglio 1964
un rapporto contrattuale per la stampa della "Rivista di Ancona":
rapporto della durata di un anno tacitamente prorogabile per uguale periodo di
tempo, salvo disdetta di tre mesi prima della sua scadenza. Di qui
l'applicabilità, ai fini della decisione sul caso in esame, della norma oggetto
di impugnazione che esclude la eleggibilità per "coloro i quali, direttamente
o indirettamente, hanno parte in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni
ed appalti nell'interesse del comune, o in società ed imprese aventi scopo di
lucro, sovvenzionate in qualsiasi modo dal medesimo".
Sotto il profilo della non manifesta
infondatezza, il giudice a quo aggiunge che il Trifogli all'epoca della
presentazione delle liste dei candidati - ed a fortiori alla data delle
elezioni - si trovava nell'impossibilità giuridica di dissociare la sua
posizione da quella degli altri coeredi, essendo già scaduto il termine utile
per l'intimazione della disdetta. Il dubbio di legittimità costituzionale
verte, pertanto, sulla compatibilità della norma anzidetta con i principi
costituzionali dell'eguaglianza fra tutti i cittadini, sia generica sia in
specifico riferimento al diritto di accedere alle cariche elettive, per il
fatto che essa sancisce condizioni di ineleggibilità che non possono essere
rimosse dalla volontà del soggetto interessato.
2. - Si sono costituiti nel presente
giudizio il ricorrente sig. Carboni Sante e il sig. Trifogli Alfredo, con
deduzioni depositate rispettivamente il 1 e il 7 luglio 1969. Il primo
contesta, in punto di fatto, che il ricorrente si fosse trovato nella
impossibilità di eliminare la sua oggettiva posizione di ineleggibilità e
conclude, comunque, in punto di diritto, per la infondatezza della questione.
Il secondo afferma preliminarmente che ogni considerazione di fatto deve
considerarsi superata dalla impostazione data alla questione di legittimità
costituzionale nell'ordinanza di rinvio. Nel merito, rileva che al diritto
elettorale passivo del cittadino é apprestata una tutela preferenziale e
primaria nei confronti di qualunque altro interesse pubblico che non abbia
rilievo costituzionale, con la conseguente illegittimità di una normativa che
impedisca l'esercizio di quel diritto, stabilendo condizioni di ineleggibilità
che non possano essere rimosse dalla volontà dell'interessato. Di qui il
contrasto anche con l'art. 3 della Costituzione in quanto la norma denunciata
stabilisce una identica situazione di ineleggibilità per tutti coloro che
versino in rapporti di affari con il comune, senza distinguere le situazioni,
tra loro diverse, di coloro che possono e di coloro che invece non possono
sciogliersi da tali rapporti.
Nella pubblica udienza i difensori delle
parti hanno ribadito le rispettive conclusioni.
Considerato
in diritto
La questione di legittimità costituzionale
sollevata dal tribunale di Ancona in riferimento agli artt. 3 e 51 della
Costituzione concerne l'art. 15, n. 7, del t.u. d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570,
e cioè in realtà, l'art. 15, n. 7, del t.u.lgs. n. 203 del 1951, con specifico
riferimento all'ipotesi in cui le cause di ineleggibilità ivi previste non
possano essere rimosse dalla volontà dell'interessato (ipotesi che, con
apprezzamento insindacabile in questa sede, l'ordinanza assume ricorrere nella
concreta fattispecie).
In termini più generali, ma sempre alla
stregua delle medesime norme della Costituzione cui ora si richiama il tribunale
di Ancona, analoga questione era stata dichiarata non fondata da questa Corte
con la sentenza
n. 42 del 1961, poi ribadita da successive ordinanze e non contraddetta -
come sostiene invece la difesa di una delle parti - dalla più recente sentenza n. 46 del 1969. In
tutte le accennate occasioni, la Corte ha costantemente affermato che né l'art.
3 né l'art. 51 della Costituzione si oppongono a che la legge stabilisca, per
categorie generali ed astratte, cause di ineleggibilità a consigliere comunale,
rivolte alla tutela di interessi generali che si riconnettono alla duplice
esigenza di assicurare la libera e genuina espressione del voto popolare e
l'obiettivo ed imparziale esercizio delle funzioni demandate agli
amministratori locali. Ché anzi, proprio nella sentenza n. 46 del
1969, al punto quinto della motivazione, la Corte ha ulteriormente
precisato che tale possibilità risulta testualmente dall'art. 51, laddove
riserva alla legge di determinare i requisiti di volta in volta necessari per
l'ammissione ai pubblici uffici e alle cariche pubbliche elettive: tra i quali
requisiti ben può rientrare quello di non trovarsi in situazioni di oggettiva
incompatibilità con la posizione di candidati alle elezioni.
Vero é che quest'ultima sentenza ebbe a
dichiarare la illegittimità costituzionale di una normativa che,
nell'interpretazione affermatasene in pratica, protraeva la situazione di
ineleggibilità oltre quanto ragionevolmente necessario al soddisfacimento dei
fini di pubblico interesse testé richiamati, facendone per di più dipendere la
cessazione da una estranea volontà, ampliamente discrezionale almeno in ordine
al "quando". Ma la situazione di coloro che, prima delle elezioni,
abbiano dato le dimissioni dagli uffici incompatibili, astenendosi effettivamente
da qualsiasi attività ad essi inerente, é diversa da quella - cui si riferisce
il tribunale di Ancona - di chi, per qualsiasi ragione, non sia stato in grado
di far cessare in quel momento il rapporto con il comune che la legge configura
come causa di ineleggibilità.
In sede di giudizio di costituzionalità
della norma che prevede determinate cause di ineleggibilità o di
incompatibilità non rileva la maggiore o minore difficoltà, o addirittura la
impossibilità legale, di rimuoverle in tempo utile, una volta accertato che
queste non sono, di per sé, in contrasto con le norme degli artt. 3 e 51 della
Costituzione.
Muovendo da quest'ultima premessa, una
diversa conclusione, nell'ordine di idee prospettato dall'ordinanza, sarebbe
intrinsecamente contradittoria e fonte di ingiuste sperequazioni tra soggetti
che versano nelle identiche condizioni previste dalla norma denunciata. Giacché
ineleggibili sarebbero coloro che, pur potendolo legalmente, non avessero
tuttavia posto fine al rapporto considerato ostativo; ed eleggibili, invece -
malgrado e, paradossalmente anzi, proprio a causa del necessario perdurare del
rapporto medesimo - gli altri, cui una siffatta possibilità non era data per la
struttura e le peculiari caratteristiche del rapporto che li lega al Comune,
alla stregua della disciplina dettatane dal diritto positivo.
Con il che, quella che la legge assume come
situazione oggettiva di ineleggibilità verrebbe a trasformarsi, nei confronti
dei primi, in una sorta di misura sanzionatoria, che sarebbe, oltre tutto,
priva di giustificazione, una volta ammesso che la giuridica impossibilità di
una tempestiva cessazione del rapporto non influirebbe sulla eleggibilità dei
secondi.
É da soggiungere che, trattandosi di
elettorato amministrativo, l'ineleggibilità opera limitatamente a quel solo
comune con il quale sussistono le relazioni indicate nell'art. 15, n. 7, piena
ed intera restando la capacità elettorale passiva dei soggetti interessati nei
confronti di ogni altra amministrazione locale, oltre che, ovviamente, in sede
di elezioni politiche.
Deve concludersi pertanto per la
infondatezza della questione anche sotto il nuovo profilo risultante
dall'impostazione datale nell'ordinanza del tribunale di Ancona.
PER QUESTI
MOTIVI
LA CORTE
COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 15, n. 7 del d.P.R. 16 maggio 1960, n.
570, testo unico sulla composizione e la elezione degli organi delle
Amministrazioni comunali (art. 15, n. 7, d.P.R. 5 aprile 1951, n. 203), sollevata,
con l'ordinanza di cui in epigrafe, in riferimento agli artt. 3 e 51 della
Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 febbraio 1971.
Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ - Giovanni Battista BENEDETTI - Francesco Paolo BONIFACIO - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Paolo ROSSI
Depositata in cancelleria il 4 marzo 1971.