Sentenza n. 46 del 1969
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SENTENZA N. 46

ANNO 1969

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Prof. Aldo SANDULLI, Presidente

Prof. Giuseppe BRANCA

Prof. Michele FRAGALI

Prof. Costantino MORTATI

Prof. Giuseppe CHIARELLI

Dott. Giuseppe VERZÌ

Dott. Giovanni BATTISTA BENEDETTI

Prof. Francesco PAOLO BONIFACIO

Dott. Luigi OGGIONI

Dott. Angelo DE MARCO

Avv. Ercole ROCCHETTI

Prof. Enzo CAPALOZZA

Prof. Vincenzo MICHELE TRIMARCHI

Prof. Vezio CRISAFULLI

Dott. Nicola REALE

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'articolo 11 del D.P.R. 16 maggio 1961, n. 636; dell'art. 16 del regio decreto 5 febbraio 1891, n. 99; e dell'art. 15, n. 3, del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 (testo unico delle leggi per la composizione e le elezioni degli organi delle amministrazioni comunali), in relazione agli artt. 10 e 14 del regio decreto 3 marzo 1934, n. 283 (testo unico della legge comunale e provinciale) promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 7 luglio 1967 dal tribunale di Sassari sul ricorso di Paba Bachisio, iscritta al n. 220 del Registro ordinanze 1967 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 282 dell'11 novembre 1967;

2) ordinanza emessa il 26 giugno 1968 dalla Corte di appello di Napoli sul ricorso di Battaglia Vincenzo, iscritta al n. 191 del Registro ordinanze 1968 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 261 del 12 ottobre 1968;

3) ordinanza emessa il 9 ottobre 1968 dalla Corte d'appello di Napoli sul ricorso di Ambrosio Enrico, iscritta al n. 236 del Registro ordinanze 1968 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 305 del 30 novembre 1968.

Visti gli atti di costituzione di Battaglia Vincenzo e di Ambrosio Enrico;

udita nell'udienza pubblica del 29 gennaio 1969 la relazione del Giudice Vezio Crisafulli;

udito l'avv. Roberto Gava, per il Battaglia.

 

Ritenuto in fatto

 

1. - Con ordinanza emessa in data 7 luglio 1967 nel corso di un procedimento promosso su ricorso di Paba Bachisio per ottenere la dichiarazione di ineleggibilità di Tetti Virgilio a consigliere comunale nel Comune di Bonorva, il tribunale di Sassari ha sollevato di ufficio questione di legittimità costituzionale delle norme di cui agli artt. 10 e 14 del testo unico delle leggi comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, e di cui all'art. 11 del D.P.R. 16 maggio 1961, n. 636, in relazione agli artt. 18 e 3 della legge 4 marzo 1958, n. 261, con riferimento all'art. 15, n. 3, del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, per contrasto con le disposizioni di cui agli artt. 3, primo comma, e 51, primo comma, della Costituzione.

L'ordinanza espone che uno dei motivi dedotti nel ricorso si basa sulla circostanza, non controversa in giudizio, che il Tetti era stato nominato, antecedentemente alla sua elezione, rappresentante del Comune in seno al Consiglio di amministrazione del Patronato scolastico di Bonorva, che é ente sovvenzionato dal Comune stesso: da tale carica egli si era dimesso ben prima della sua elezione a consigliere comunale, ma senza che le sue dimissioni fossero state formalmente accettate e che, per conseguenza, si fosse proceduto alla sua sostituzione. Poiché la soluzione costantemente data al problema della efficacia delle dimissioni volontarie da un organo collegiale amministrativo é nel senso di richiedere una loro accettazione formale, il giudice a quo rileva che, se le norme di legge ordinaria innanzi indicate debbono essere interpretate nel modo accennato, non é manifestamente infondata la questione relativa al loro contrasto con il principio costituzionale della eguaglianza di tutti i cittadini davanti alla legge e con il principio costituzionale che concerne il diritto di tutti i cittadini di accedere agli uffici pubblici ed alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza e secondo i requisiti stabiliti dalla legge. Esigere per la cessazione della causa di ineleggibilità non solo la presentazione delle dimissioni prima delle elezioni a consigliere comunale, ma addirittura la loro accettazione e la sostituzione nella carica del membro dimissionario, equivarrebbe, infatti, a rendere i terzi arbitri circa la eleggibilità o meno di un cittadino, potendosi con l'accettare o meno le dimissioni presentate, con il procedere o meno alla sostituzione di coloro che si sono dimessi, operare ingiustificate discriminazioni in ordine alla loro capacità elettorale passiva.

Le circostanze di fatto come sopra descritte in merito alla vicenda elettorale del controricorrente rendono, secondo l'ordinanza, rilevante ai fini del decidere la questione di legittimità costituzionale sollevata.

L'ordinanza é stata ritualmente notificata e comunicata, nonché pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 282 dell'11 novembre 1967.

2. - Con altra ordinanza emessa in data 26 giugno 1968 nel corso di un procedimento promosso su ricorso di Battaglia Vincenzo avverso la sentenza del tribunale di Napoli del 22 marzo 1968, nei confronti di Annunziata Giuseppe, la Corte di appello di Napoli ha ritenuto non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata relativamente all'art. 15, n. 3, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali in riferimento agli artt. 3 e 51 della Costituzione.

La norma di cui trattasi, non disciplinando in modo autonomo - diversamente da come é disposto dall'art. 7 del T.U. 30 marzo 1957, n. 361 - le modalità di cessazione dalle funzioni inerenti alle cariche in essa previste, che determinano la ineleggibilità a consigliere comunale (nella specie trattasi di un componente del consiglio di amministrazione dell'ente comunale di assistenza), postulerebbe necessariamente, secondo l'ordinanza, l'applicazione delle norme di cui agli artt. 10 e 14 del T.U. 3 marzo 1934, n. 383, della legge comunale e provinciale (e successive modificazioni) secondo cui, qualora non sia disposto altrimenti, la dichiarazione della decadenza o l'accettazione delle dimissioni da un determinato ufficio spetta alla medesima autorità che ha proceduto alla nomina, ed inoltre coloro che sono nominati a tempo a un pubblico ufficio, ancorché sia trascorso il termine prefisso, rimangono in carica fino all'insediamento dei successori. Per conseguenza la regolamentazione che ne risulta verrebbe ad apparire in contrasto con gli artt. 3 e 51 della Costituzione. Queste ultime norme, infatti, che sono svolte ad assicurare l'eguaglianza di tutti i cittadini nell'accesso alle pubbliche cariche, potrebbero non trovare applicazione ove sulle dimissioni tempestivamente presentate dall'interessato non si prevedesse in tempo debito da chi di competenza.

Nel caso in esame la questione di legittimità costituzionale prospettata sarebbe di ovvia rilevanza ai fini del decidere, poiché le dimissioni presentate dal Battaglia in tempo antecedente alla convocazione dei comizi elettorali sarebbero state accettate solo successivamente ad essa.

Anche questa seconda ordinanza risulta ritualmente notificata e comunicata, nonché pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 261 del 12 ottobre 1968.

Si é costituita in giudizio innanzi a questa Corte la difesa del Battaglia, con atto depositato il 31 ottobre 1968, deducendo che secondo costante orientamento della giurisprudenza della magistratura ordinaria gli amministratori degli enti comunali di assistenza debbono essere considerati ancora in carica, e quindi ineleggibili a consiglieri comunali, anche se al momento delle elezioni abbiano presentato le dimissioni, delle quali abbia preso atto la Giunta comunale, perché, a norma dell'art. 16 del R.D. 5 febbraio 1891, n. 99 e degli artt. 10 e 14 del T.U. n. 383 del 1934, essi rimangono in carica fino all'accettazione delle dimissioni ed all'insediamento dei nuovi amministratori.

Le norme innanzi indicate sarebbero pertanto in contrasto con i precetti di cui agli artt. 3 e 51 della Costituzione per vari motivi.

Anzitutto in quanto gli amministratori degli enti comunali di assistenza sarebbero sottoposti ad un trattamento di sfavore rispetto agli amministratori di altri enti, istituti ed aziende, che possono anche essere persone giuridiche private, sovvenzionati e vigilati dal Comune, quando questi nominino direttamente i loro amministratori.

Sotto altro profilo, gli amministratori dell'ente comunale di assistenza non si troverebbero in condizioni di eguaglianza con gli altri cittadini nell'accesso alle cariche elettive, in quanto la rimozione degli ostacoli posti alla loro eleggibilità non dipenderebbe soltanto dalla loro volontà, ma sostanzialmente anche dalla volontà di terzi, tanto più se si considera la brevità del tempo intercorrente tra lo scioglimento dei consigli comunali ed il giorno delle elezioni. Significativo sarebbe al riguardo, invece, il disposto dell'art. 2 della legge 16 maggio 1956, n. 493, riprodotto nell'art. 7 del T.U. 30 marzo 1957, n. 361, che espressamente ha specificato doversi intendere per cessazione dalle funzioni l'effettiva astensione da ogni atto inerente all'ufficio, stabilendo altresì che solo in alcuni casi é necessaria la formale presentazione delle dimissioni (e non mai l'accettazione).

Conclude pertanto, la difesa del Battaglia per la dichiarazione di fondatezza della proposta questione di legittimità costituzionale.

3. - Una terza ordinanza, anch'essa della Corte di appello di Napoli, emessa in data 9 ottobre 1968 nel corso di un procedimento promosso su ricorso elettorale di Ambrosio Enrico contro Ragosta Domenico, ha ritenuto, in base a motivi identici a quelli esposti nell'ordinanza che precede, non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale relativa all'art. 15, n. 3, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, per contrasto con le disposizioni di cui agli artt. 3 e 51 della Costituzione ed ha altresì sollevato, in riferimento alle stesse norme costituzionali, questione di legittimità relativamente all'art. 16, secondo comma, del regolamento 5 febbraio 1891, n. 99. Quest'ultima disposizione, infatti, in riferimento all'ente comunale di assistenza, ente sovvenzionato dal Comune del quale il Ragosta faceva parte, ha in comune con il primo comma dello stesso articolo, che la prevede esplicitamente, la disciplina della prorogatio nelle funzioni dei componenti la congregazione di carità o le amministrazioni delle istituzioni pubbliche di beneficenza: prorogatio, che non resterebbe esclusa dalla norma sulla immediata convocazione del consiglio comunale per la nomina degli amministratori venuti meno per decadenza, morte o dimissioni. Le disposizioni costituzionali innanzi richiamate, che sono volte ad assicurare la eguaglianza di tutti i cittadini nell'accesso alle pubbliche cariche, potrebbero non trovare quindi applicazione - secondo l'ordinanza - ove non si provvedesse da chi é tenuto o ad accettare tempestivamente le dimissioni presentate dall'interessato, o, se tanto avvenuto, agli ulteriori adempimenti di legge necessari perché i successori del dimissionario assumano l'ufficio in tempo utile.

La questione così proposta sarebbe di evidente rilevanza ai fini del decidere, in quanto in esito alle dimissioni presentate dal Ragosta in tempo anteriore alla convocazione dei comizi elettorali non si era provveduto tempestivamente da chi di competenza agli ulteriori adempimenti per la sua cessazione dalla carica prima di tali comizi.

L'ordinanza risulta ritualmente notificata e comunicata, nonché pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 305 del 30 novembre 1968.

Si é costituita in giudizio innanzi a questa Corte, con atto depositato il 20 dicembre 1968, la difesa dell'Ambrosio, la quale illustra preliminarmente le circostanze di fatto, da cui risulterebbe, fra l'altro, che il Ragosta, dimessosi da amministratore del locale ente comunale di assistenza il 9 maggio 1967, aveva ottenuto la accettazione delle sue dimissioni da parte del Comune e da parte dell'ente comunale di assistenza rispettivamente nei successivi giorni 10 e 14 dello stesso mese, ma non era stato efficacemente ed effettivamente sostituito, in quanto la deliberazione commissariale del 6 giugno 1967, n. 202, che nominava il suo sostituto, pur anteriore alle elezioni, non poteva alla data delle stesse considerarsi già operante, non essendo trascorsi i quindici giorni di pubblicazione, né essendo intervenuta la approvazione prefettizia, né essendo stata essa comunicata all'ente comunale di assistenza, né essendo comunque avvenuto l'insediamento materiale del successore.

In relazione alle questioni dedotte, la difesa dell'Ambrosio sostiene in primo luogo la loro inammissibilità, in quanto esse concernerebbero la legittimità di una norma regolamentare (l'art. 16 del R.D. n. 99 del 1891) e di una norma (l'art. 15, n.3 del D.P. n. 570 del 1960) inserita in un testo unico meramente compilatorio, e al più regolamentare anch'esso, in quanto non emanato in virtù di una delega legislativa.

Nel merito la stessa difesa sostiene la infondatezza delle questioni, in quanto le norme costituzionali invocate non escluderebbero che il legislatore possa determinare condizioni di ineleggibilità, come quelle della fattispecie in esame, con riferimento a categorie di cittadini e nel rispetto di criteri razionali. L'ordinanza della Corte di appello si richiamerebbe, in realtà, secondo questo assunto difensivo, piuttosto ad un ipotetico inconveniente, connesso all'eventualità che l'insediamento del sostituto del dimissionario ritardi ad opera dell'autorità competente, che non alla violazione di norme costituzionali; e l'inconveniente lamentato sarebbe non solo temporaneo, ma verificabile per ogni ipotesi di dimissioni, prevedibile e scontato dall'interessato come eventuale conseguenza di una carica liberamente assunta.

4. - All'udienza la difesa del Battaglia ha insistito nelle argomentazioni e nelle conclusioni precedentemente formulate.

 

Considerato in diritto

 

1. - Le tre cause hanno ad oggetto questioni sostanzialmente identiche e possono pertanto essere decise congiuntamente con unica sentenza.

2. - Tutte le ordinanze, infatti, lamentano la violazione degli artt. 3, prima parte, e 51 della Costituzione. Tutte denunciano la disciplina risultante, secondo l'interpretazione dominante nella giurisprudenza, dagli artt. 10 e 14 del T.U. della legge comunale e provinciale del R.D. 3 marzo 1934, n. 383, e dell'art. 15, n. 3, del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, nel senso che le cause di ineleggibilità a consigliere comunale previste da quest'ultima disposizione non cessino se non dopo che le dimissioni dagli uffici nelle stesse indicati siano state accettate e siasi proceduto alla sostituzione del dimissionario. Le ordinanze presentano, tuttavia, alcune diversità di formulazione per quanto attiene alla specificazione delle disposizioni nei confronti delle quali la questione di legittimità costituzionale é stata da ciascuno sollevata.

Più semplicemente delle altre, l'ordinanza 26 giugno 1968 della Corte d'appello di Napoli conclude denunciando, in dispositivo, il solo n. 3 dell'art. 15 del T.U. n. 570 del 1960, espressamente collegato però, in motivazione, agli artt. 10 e 14 del T.U. comunale e provinciale del 1934; mentre l'ordinanza emessa dalla stessa Corte il 9 ottobre successivo estende altresì la censura all'art. 16, secondo comma, del regolamento 5 febbraio 1891, n. 99, disciplinante la prorogatio nell'ufficio degli amministratori delle congregazioni di carità, oggi enti comunali di assistenza.

A sua volta, l'ordinanza del tribunale di Sassari prospetta la questione, in primo luogo, nei confronti degli artt. 10 e 14 del T.U. del 1934, nonché dell'art. 16 maggio 1961, n. 636, ma con riferimento all'art. 15, n. 3, del T.U. del 1960, ed anche "in relazione" con gli artt. 18 e 3 della legge 4 marzo 1958, n. 261, sul riordinamento dei patronati scolastici.

3. - Il R.D. 5 febbraio 1891, n. 99, é sicuramente un regolamento di esecuzione, come tale previsto dall'art. 104 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, cui accede, e denominantesi "regolamento amministrativo": per questa parte, la questione di legittimità costituzionale sollevata nella seconda ordinanza della Corte d'appello di Napoli é quindi inammissibile, in conformità della costante giurisprudenza di questa Corte.

Alla medesima conclusione deve pervenirsi per la questione proposta dal tribunale di Sassari in ordine all'art. 11 del D.P.R. n. 636 del 1961, la natura regolamentare del quale é già stata affermata da questa Corte con la sentenza n. 18 del 1968 e non può che essere qui ribadita, per le ragioni enunciate in detta sentenza.

Quanto poi agli artt. 3 e 18 della legge n. 261 del 1958, la Corte ritiene che il tribunale di Sassari li abbia richiamati nell'ordinanza al solo scopo di tracciare un quadro completo della normativa vigente in materia di rapporti tra il comune e il consiglio di amministrazione del patronato scolastico, di cui si controverteva nella specie: infatti, l'art. 3 si limita a dettare norme sulla composizione, la durata e l'organizzazione interna dei consigli di amministrazione dei patronati, le quali potevano tutt'al più venire in considerazione come presupposti indiretti, essendo in quella sede contestata la eleggibilità a consigliere comunale di un componente del consiglio di amministrazione del patronato scolastico nominato dal consiglio comunale. L'art. 18, dal canto suo, non fa che rinviare ad un regolamento di esecuzione (successivamente emanato con il ricordato D.P.R. n. 636 del 1961) la disciplina delle forme e dei modi del passaggio al nuovo ordinamento dei patronati scolastici e probabilmente é stato indicato nell'ordinanza sol perché su di esso si fonda, tra le altre, la disposizione regolamentare dell'art. 11, in ordine alla quale era proposta questione di legittimità costituzionale, da dichiararsi peraltro, come si é detto, inammissibile.

L'oggetto del presente giudizio risulta perciò circoscritto ai rapporti degli artt. 10 e 14 del T.U. n. 283 del 1934, e 15, n. 3, del T.U. del 1960 con gli artt. 3, prima parte, e 51, primo comma, della Costituzione.

4. - La difesa del ricorrente nel giudizio promosso con l'ordinanza 9 ottobre 1968 della Corte d'appello di Napoli ha eccepito l'inammissibilità della questione di costituzionalità nei confronti dell'art. 15, n. 3, del D.P.R. n. 570 del 1960, trattandosi di testo unico meramente compilatorio, privo di forza di legge perché non adottato sulla base di una delega legislativa.

Ma l'eccezione dev'essere disattesa, perché, se é vero che l'atto in questione non poteva assumere e non ha assunto, in difetto di delegazione, forza di legge, é anche vero tuttavia che il suo art. 15 risulta dalla fusione dell'art. 15 di un precedente testo unico (il D.P.R. 5 aprile 1951, n. 203), emesso in virtù della delega contenuta nell'art. 21 della legge 24 febbraio 1951, n. 84, e quindi rientrante certamente tra gli atti sottoposti al controllo di questa Corte a norma dell'art. 134 della Costituzione, con l'art. 6 della legge 23 marzo 1956, n. 136, portante modificazioni a quel testo unico. Più particolarmente, anzi, la disposizione del n. 3, che qui interessa, costituisce trascrizione testuale del corrispondente n. 3 dell'art. 15 del testo unico delegato (atto con forza di legge) del 1951.

5. - Nel merito, la Corte osserva che, isolatamente riguardati a prescindere dalle conseguenze che ne derivano sul significato del n. 3 dell'art. 15 del T.U. n. 570 (n. 3 dell'art. 15 del testo unico legislativo n. 203 del 1951), gli artt. 10 e 14 del T.U. comunale e provinciale n. 383 del 1934 non contrastano con le norme costituzionali invocate nelle ordinanze di rimessione: l'art. 10 stabilendo che l'accettazione delle dimissioni da un determinato ufficio spetta alla medesima autorità che ebbe a procedere alla nomina e presupponendo quindi il principio, di generale applicazione nel campo giuspubblicistico, che le dimissioni non hanno effetto se non sono state accettate dall'autorità competente; l'art. 14 formulando, con specifico riferimento all'ipotesi di avvenuto decorso del termine di durata, la regola che gli amministratori cessanti restano in carica fino all'insediamento dei loro successori, anche questa applicabile, più largamente, ad ogni altra ipotesi di cessazione dall'ufficio, compresa quella di dimissioni.

Neppure la disposizione dell'art. 15, n. 3, in quanto prescrive l'ineleggibilità a consigliere comunale di coloro che ricevono una retribuzione a carico del comune o di enti o aziende dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza del comune stesso nonché "degli amministratori di tali enti, istituti od aziende", appare di per sé censurabile alla stregua delle norme della Costituzione cui si richiamano le tre ordinanze.

Come questa Corte ha già avuto occasione di affermare (sentenza 3 luglio 1961, n. 42) non é vietato alla legge di stabilire in linea generale ed astratta cause di ineleggibilità per categorie di soggetti che, per gli uffici ricoperti o per i loro rapporti con il comune, si trovino "in situazioni di incompatibilità con la posizione di candidati alle elezioni", sia per l'influenza che da quelle circostanze può derivare sulla libera espressione del voto, sia per l'incidenza che le circostanze medesime possono avere sull'esercizio delle funzioni di consigliere comunale. É da soggiungere che lo stesso art. 51, primo comma, nel ribadire, con particolare riguardo all'ammissione ai pubblici uffici e alle cariche pubbliche elettive, il principio di eguaglianza, riserva alla legge la determinazione dei requisiti di volta in volta necessari, e questi possono essere tanto positivi quanto negativi, come appunto il non trovarsi in situazioni del genere di quella cui si é ora accennato.

6. - Ferme restando tali considerazioni, é tuttavia evidente che le cause di ineleggibilità, derogando al principio costituzionale della generalità del diritto elettorale passivo, sono di stretta interpretazione e devono comunque rigorosamente contenersi entro i limiti di quanto sia ragionevolmente indispensabile per garantire la soddisfazione delle esigenze di pubblico interesse cui sono preordinate. Per l'art. 51 della Costituzione, l'eleggibilità é la regola, l'ineleggibilità l'eccezione.

Ma, ai fini che le cause di ineleggibilità specificamente contemplate nell'art. 15, n. 3, del T.U. n. 570 del 1960 (art. 15, n. 3, del testo unico legislativo del 1951) tendono a perseguire, é manifestamente ultroneo richiedere, per far cessare l'ineleggibilità, che le dimissioni di chi aspiri alla candidatura siano state accettate, senza d'altronde che alcun termine sia prescritto per l'accettazione; così come é ultroneo esigere per di più che il dimissionario sia stato sostituito nell'ufficio.

Un tale sistema, per quanto rispondente alle esigenze e conforme ai principi del rapporto di servizio nel diritto pubblico, si traduce, quando sia applicato senza i necessari temperamenti alla materia delle ineleggibilità, in una ingiustificata limitazione, a danno di particolari categorie di cittadini, del principio dell'art. 51, primo comma: limitazione tanto più grave, in quanto la eleggibilità finisce in tali ipotesi per dipendere da una estranea volontà, per giunta discrezionale almeno in ordine al quando. Ne risulta violata al tempo stesso la riserva di legge posta dall'art. 51, essendo il protrarsi della ineleggibilità concretamente rimesso alla discrezionalità del consiglio comunale, cui spetta accettare le dimissioni e provvedere alla nomina dei nuovi amministratori.

Che la ratio delle ineleggibilità sia soddisfatta a sufficienza con le semplici dimissioni accompagnate da una effettiva astensione del dimissionario ad ogni ulteriore atto di ufficio, é confermato, del resto, dalle apposite disposizioni contenute nell'art. 7 del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati, a termini delle quali le cause di ineleggibilità previste nello stesso articolo "non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate almeno 180 giorni prima della data di scadenza della Camera dei deputati" (e, in caso di scioglimento anticipato, entro i sette giorni successivi alla data del decreto di scioglimento), precisandosi altresì che "per cessazione delle funzioni si intende la effettiva astensione da ogni atto inerente all'ufficio rivestito, preceduta... dalla formale presentazione delle dimissioni". Disposizioni sostanzialmente analoghe sono dettate anche per le elezioni del Consiglio regionale della Sardegna, del Trentino-Alto Adige e del Friuli-Venezia Giulia, rispettivamente dall'art. 6 del D.P.R. 12 dicembre 1948, n. 1462, dall'art. 12 della legge regionale 20 agosto 1952, n. 24, e dall'art. 8 della legge 3 febbraio 1964, n. 3.

Come si rileva raffrontando fra loro le disposizioni ora menzionate, il legislatore, nella sua discrezionalità, può variamente determinare, purché secondo criteri razionali, la data entro la quale deve verificarsi la cessazione della causa di ineleggibilità, nei sensi sopra esposti; ma in nessun caso tale data può essere successiva a quella prescritta per l'accettazione della candidatura, che rappresenta il primo atto di esercizio del diritto elettorale passivo. Ond'é che, in mancanza di apposite disposizioni, é questo il momento cui deve farsi riferimento.

7. - Deve concludersi pertanto che quel che si pone in contrasto con l'art. 51 della Costituzione é la normativa risultante dal combinato disposto degli artt. 15, n. 3, T.U. n. 570 del 1960 (art. 15, n. 3, testo unico legislativo n. 203 del 1951) e dagli artt. 10 e 14 T.U. comunale e provinciale n. 383 del 1934, nonché dai più generali principi da questi ultimi implicati.

L'accertata violazione dell'art. 51, primo comma, rende superfluo prendere in esame le censure per contrasto con l'art. 3, prima parte, della Costituzione, tanto più che l'art. 51 é la disposizione che, nel fare specifica e circostanziata applicazione del principio di eguaglianza alla materia della eleggibilità, pone i principi direttamente disciplinanti la materia stessa.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara inammissibili:

a) la questione di legittimità costituzionale proposta dal tribunale di Sassari con l'ordinanza di cui in epigrafe, in ordine all'art. 11 del D.P.R. 16 maggio 1961, n. 636;

b) la questione di legittimità costituzionale proposta dalla Corte d'appello di Napoli, con l'ordinanza del 9 ottobre 1968, in ordine all'art. 16, secondo comma, del R.D. 5 febbraio 1891, n. 99;

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 15, n. 3, del T.U. 16 maggio 1960, n. 570 (art. 15, n. 3, D.P.R. 5 aprile 1951, n. 203), contenente norme per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, in relazione agli artt. 10 e 14 del R.D. 3 marzo 1934, n. 383, T.U. della legge comunale e provinciale, limitatamente alla inclusione nelle ipotesi di ineleggibilità previste nel n. 3 dell'art. 15 di coloro che, all'atto della accettazione della candidatura, abbiano presentato le dimissioni astenendosi successivamente da ogni attività inerente all'ufficio.

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 marzo 1969.

Aldo SANDULLI  -  Giuseppe BRANCA  -  Michele FRAGALI  -  Costantino MORTATI  -  Giuseppe CHIARELLI  -  Giuseppe VERZÌ  -  Giovanni BATTISTA BENEDETTI  -  Francesco PAOLO BONIFACIO  -  Luigi OGGIONI  -  Angelo DE MARCO  -  Ercole ROCCHETTI  -  Enzo CAPALOZZA  -  Vincenzo MICHELE TRIMARCHI  -  Vezio CRISAFULLI  -  Nicola REALE 

 

Depositata in cancelleria il 26 marzo 1969.