SENTENZA N. 46
ANNO 1969
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori
Giudici:
Prof. Aldo SANDULLI,
Presidente
Prof. Giuseppe BRANCA
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI
Dott. Giuseppe VERZÌ
Dott. Giovanni BATTISTA
BENEDETTI
Prof. Francesco PAOLO
BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo MICHELE
TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi riuniti di legittimità
costituzionale dell'articolo 11 del D.P.R. 16 maggio 1961, n. 636; dell'art. 16
del regio decreto 5 febbraio 1891, n. 99; e dell'art. 15, n. 3, del D.P.R. 16
maggio 1960, n. 570 (testo unico delle leggi per la composizione e le elezioni
degli organi delle amministrazioni comunali), in relazione agli artt. 10 e 14
del regio decreto 3 marzo 1934, n. 283 (testo unico della legge comunale e
provinciale) promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 7 luglio 1967
dal tribunale di Sassari sul ricorso di Paba Bachisio, iscritta al n. 220 del
Registro ordinanze 1967 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 282 dell'11 novembre 1967;
2) ordinanza emessa il 26 giugno
1968 dalla Corte di appello di Napoli sul ricorso di Battaglia Vincenzo,
iscritta al n. 191 del Registro ordinanze 1968 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 261 del 12 ottobre 1968;
3) ordinanza emessa il 9 ottobre
1968 dalla Corte d'appello di Napoli sul ricorso di Ambrosio Enrico, iscritta
al n. 236 del Registro ordinanze 1968 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 305 del 30 novembre 1968.
Visti gli atti di costituzione di
Battaglia Vincenzo e di Ambrosio Enrico;
udita nell'udienza pubblica del 29
gennaio 1969 la relazione del Giudice Vezio Crisafulli;
udito l'avv. Roberto Gava, per il
Battaglia.
Ritenuto in fatto
1. - Con ordinanza emessa in data 7
luglio 1967 nel corso di un procedimento promosso su ricorso di Paba Bachisio
per ottenere la dichiarazione di ineleggibilità di Tetti Virgilio a consigliere
comunale nel Comune di Bonorva, il tribunale di Sassari ha sollevato di ufficio
questione di legittimità costituzionale delle norme di cui agli artt. 10 e 14
del testo unico delle leggi comunale e provinciale approvato con regio decreto
3 marzo 1934, n. 383, e di cui all'art. 11 del D.P.R. 16 maggio 1961, n.
L'ordinanza espone che uno dei
motivi dedotti nel ricorso si basa sulla circostanza, non controversa in
giudizio, che il Tetti era stato nominato, antecedentemente alla sua elezione,
rappresentante del Comune in seno al Consiglio di amministrazione del Patronato
scolastico di Bonorva, che é ente sovvenzionato dal Comune stesso: da tale
carica egli si era dimesso ben prima della sua elezione a consigliere comunale,
ma senza che le sue dimissioni fossero state formalmente accettate e che, per
conseguenza, si fosse proceduto alla sua sostituzione. Poiché la soluzione
costantemente data al problema della efficacia delle dimissioni volontarie da
un organo collegiale amministrativo é nel senso di richiedere una loro
accettazione formale, il giudice a quo rileva che, se le norme di legge
ordinaria innanzi indicate debbono essere interpretate nel modo accennato, non
é manifestamente infondata la questione relativa al loro contrasto con il
principio costituzionale della eguaglianza di tutti i cittadini davanti alla
legge e con il principio costituzionale che concerne il diritto di tutti i
cittadini di accedere agli uffici pubblici ed alle cariche elettive in
condizioni di eguaglianza e secondo i requisiti stabiliti dalla legge. Esigere
per la cessazione della causa di ineleggibilità non solo la presentazione delle
dimissioni prima delle elezioni a consigliere comunale, ma addirittura la loro
accettazione e la sostituzione nella carica del membro dimissionario,
equivarrebbe, infatti, a rendere i terzi arbitri circa la eleggibilità o meno
di un cittadino, potendosi con l'accettare o meno le dimissioni presentate, con
il procedere o meno alla sostituzione di coloro che si sono dimessi, operare
ingiustificate discriminazioni in ordine alla loro capacità elettorale passiva.
Le circostanze di fatto come sopra
descritte in merito alla vicenda elettorale del controricorrente rendono,
secondo l'ordinanza, rilevante ai fini del decidere la questione di legittimità
costituzionale sollevata.
L'ordinanza é stata ritualmente
notificata e comunicata, nonché pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 282
dell'11 novembre 1967.
2. - Con altra ordinanza emessa in
data 26 giugno 1968 nel corso di un procedimento promosso su ricorso di
Battaglia Vincenzo avverso la sentenza del tribunale di Napoli del 22 marzo
1968, nei confronti di Annunziata Giuseppe,
La norma di cui trattasi, non
disciplinando in modo autonomo - diversamente da come é disposto dall'art. 7
del T.U. 30 marzo 1957, n. 361 - le modalità di cessazione dalle funzioni
inerenti alle cariche in essa previste, che determinano la ineleggibilità a
consigliere comunale (nella specie trattasi di un componente del consiglio di
amministrazione dell'ente comunale di assistenza), postulerebbe
necessariamente, secondo l'ordinanza, l'applicazione delle norme di cui agli
artt. 10 e 14 del T.U. 3 marzo 1934, n. 383, della legge comunale e provinciale
(e successive modificazioni) secondo cui, qualora non sia disposto altrimenti,
la dichiarazione della decadenza o l'accettazione delle dimissioni da un
determinato ufficio spetta alla medesima autorità che ha proceduto alla nomina,
ed inoltre coloro che sono nominati a tempo a un pubblico ufficio, ancorché sia
trascorso il termine prefisso, rimangono in carica fino all'insediamento dei
successori. Per conseguenza la regolamentazione che ne risulta verrebbe ad
apparire in contrasto con gli artt. 3 e 51 della Costituzione. Queste ultime
norme, infatti, che sono svolte ad assicurare l'eguaglianza di tutti i
cittadini nell'accesso alle pubbliche cariche, potrebbero non trovare
applicazione ove sulle dimissioni tempestivamente presentate dall'interessato
non si prevedesse in tempo debito da chi di competenza.
Nel caso in esame la questione di
legittimità costituzionale prospettata sarebbe di ovvia rilevanza ai fini del
decidere, poiché le dimissioni presentate dal Battaglia in tempo antecedente
alla convocazione dei comizi elettorali sarebbero state accettate solo
successivamente ad essa.
Anche questa seconda ordinanza
risulta ritualmente notificata e comunicata, nonché pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 261 del 12 ottobre 1968.
Si é costituita in giudizio innanzi
a questa Corte la difesa del Battaglia, con atto depositato il 31 ottobre 1968,
deducendo che secondo costante orientamento della giurisprudenza della
magistratura ordinaria gli amministratori degli enti comunali di assistenza
debbono essere considerati ancora in carica, e quindi ineleggibili a
consiglieri comunali, anche se al momento delle elezioni abbiano presentato le
dimissioni, delle quali abbia preso atto
Le norme innanzi indicate sarebbero
pertanto in contrasto con i precetti di cui agli artt. 3 e 51 della
Costituzione per vari motivi.
Anzitutto in quanto gli
amministratori degli enti comunali di assistenza sarebbero sottoposti ad un
trattamento di sfavore rispetto agli amministratori di altri enti, istituti ed
aziende, che possono anche essere persone giuridiche private, sovvenzionati e
vigilati dal Comune, quando questi nominino direttamente i loro amministratori.
Sotto altro profilo, gli
amministratori dell'ente comunale di assistenza non si troverebbero in
condizioni di eguaglianza con gli altri cittadini nell'accesso alle cariche
elettive, in quanto la rimozione degli ostacoli posti alla loro eleggibilità
non dipenderebbe soltanto dalla loro volontà, ma sostanzialmente anche dalla
volontà di terzi, tanto più se si considera la brevità del tempo intercorrente
tra lo scioglimento dei consigli comunali ed il giorno delle elezioni.
Significativo sarebbe al riguardo, invece, il disposto dell'art. 2 della legge
16 maggio 1956, n. 493, riprodotto nell'art. 7 del T.U. 30 marzo 1957, n. 361,
che espressamente ha specificato doversi intendere per cessazione dalle
funzioni l'effettiva astensione da ogni atto inerente all'ufficio, stabilendo
altresì che solo in alcuni casi é necessaria la formale presentazione delle
dimissioni (e non mai l'accettazione).
Conclude pertanto, la difesa del
Battaglia per la dichiarazione di fondatezza della proposta questione di
legittimità costituzionale.
3. - Una terza ordinanza, anch'essa
della Corte di appello di Napoli, emessa in data 9 ottobre 1968 nel corso di un
procedimento promosso su ricorso elettorale di Ambrosio Enrico contro Ragosta
Domenico, ha ritenuto, in base a motivi identici a quelli esposti
nell'ordinanza che precede, non manifestamente infondata la questione di
legittimità costituzionale relativa all'art. 15, n. 3, del testo unico 16
maggio 1960, n. 570, per contrasto con le disposizioni di cui agli artt. 3 e 51
della Costituzione ed ha altresì sollevato, in riferimento alle stesse norme
costituzionali, questione di legittimità relativamente all'art. 16, secondo
comma, del regolamento 5 febbraio 1891, n. 99. Quest'ultima disposizione, infatti,
in riferimento all'ente comunale di assistenza, ente sovvenzionato dal Comune
del quale il Ragosta faceva parte, ha in comune con il primo comma dello stesso
articolo, che la prevede esplicitamente, la disciplina della prorogatio nelle funzioni dei componenti
la congregazione di carità o le amministrazioni delle istituzioni pubbliche di
beneficenza: prorogatio, che non
resterebbe esclusa dalla norma sulla immediata convocazione del consiglio
comunale per la nomina degli amministratori venuti meno per decadenza, morte o
dimissioni. Le disposizioni costituzionali innanzi richiamate, che sono volte
ad assicurare la eguaglianza di tutti i cittadini nell'accesso alle pubbliche
cariche, potrebbero non trovare quindi applicazione - secondo l'ordinanza - ove
non si provvedesse da chi é tenuto o ad accettare tempestivamente le dimissioni
presentate dall'interessato, o, se tanto avvenuto, agli ulteriori adempimenti
di legge necessari perché i successori del dimissionario assumano l'ufficio in
tempo utile.
La questione così proposta sarebbe
di evidente rilevanza ai fini del decidere, in quanto in esito alle dimissioni
presentate dal Ragosta in tempo anteriore alla convocazione dei comizi
elettorali non si era provveduto tempestivamente da chi di competenza agli
ulteriori adempimenti per la sua cessazione dalla carica prima di tali comizi.
L'ordinanza risulta ritualmente
notificata e comunicata, nonché pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 305 del
30 novembre 1968.
Si é costituita in giudizio innanzi
a questa Corte, con atto depositato il 20 dicembre 1968, la difesa
dell'Ambrosio, la quale illustra preliminarmente le circostanze di fatto, da
cui risulterebbe, fra l'altro, che il Ragosta, dimessosi da amministratore del
locale ente comunale di assistenza il 9 maggio 1967, aveva ottenuto la
accettazione delle sue dimissioni da parte del Comune e da parte dell'ente
comunale di assistenza rispettivamente nei successivi giorni 10 e 14 dello
stesso mese, ma non era stato efficacemente ed effettivamente sostituito, in quanto
la deliberazione commissariale del 6 giugno 1967, n. 202, che nominava il suo
sostituto, pur anteriore alle elezioni, non poteva alla data delle stesse
considerarsi già operante, non essendo trascorsi i quindici giorni di
pubblicazione, né essendo intervenuta la approvazione prefettizia, né essendo
stata essa comunicata all'ente comunale di assistenza, né essendo comunque
avvenuto l'insediamento materiale del successore.
In relazione alle questioni dedotte,
la difesa dell'Ambrosio sostiene in primo luogo la loro inammissibilità, in
quanto esse concernerebbero la legittimità di una norma regolamentare (l'art.
16 del R.D. n. 99 del 1891) e di una norma (l'art. 15, n.3 del D.P. n. 570 del
1960) inserita in un testo unico meramente compilatorio, e al più regolamentare
anch'esso, in quanto non emanato in virtù di una delega legislativa.
Nel merito la stessa difesa sostiene
la infondatezza delle questioni, in quanto le norme costituzionali invocate non
escluderebbero che il legislatore possa determinare condizioni di
ineleggibilità, come quelle della fattispecie in esame, con riferimento a
categorie di cittadini e nel rispetto di criteri razionali. L'ordinanza della
Corte di appello si richiamerebbe, in realtà, secondo questo assunto difensivo,
piuttosto ad un ipotetico inconveniente, connesso all'eventualità che
l'insediamento del sostituto del dimissionario ritardi ad opera dell'autorità
competente, che non alla violazione di norme costituzionali; e l'inconveniente
lamentato sarebbe non solo temporaneo, ma verificabile per ogni ipotesi di
dimissioni, prevedibile e scontato dall'interessato come eventuale conseguenza
di una carica liberamente assunta.
4. - All'udienza la difesa del
Battaglia ha insistito nelle argomentazioni e nelle conclusioni precedentemente
formulate.
Considerato in diritto
1. - Le tre cause hanno ad oggetto
questioni sostanzialmente identiche e possono pertanto essere decise
congiuntamente con unica sentenza.
2. - Tutte le ordinanze, infatti,
lamentano la violazione degli artt. 3, prima parte, e 51 della Costituzione.
Tutte denunciano la disciplina risultante, secondo l'interpretazione dominante
nella giurisprudenza, dagli artt. 10 e 14 del T.U. della legge comunale e
provinciale del R.D. 3 marzo 1934, n. 383, e dell'art. 15, n. 3, del D.P.R. 16
maggio 1960, n. 570, nel senso che le cause di ineleggibilità a consigliere
comunale previste da quest'ultima disposizione non cessino se non dopo che le
dimissioni dagli uffici nelle stesse indicati siano state accettate e siasi
proceduto alla sostituzione del dimissionario. Le ordinanze presentano,
tuttavia, alcune diversità di formulazione per quanto attiene alla
specificazione delle disposizioni nei confronti delle quali la questione di
legittimità costituzionale é stata da ciascuno sollevata.
Più semplicemente delle altre,
l'ordinanza 26 giugno 1968 della Corte d'appello di Napoli conclude
denunciando, in dispositivo, il solo n. 3 dell'art. 15 del T.U. n. 570 del
1960, espressamente collegato però, in motivazione, agli artt. 10 e 14 del T.U.
comunale e provinciale del 1934; mentre l'ordinanza emessa dalla stessa Corte
il 9 ottobre successivo estende altresì la censura all'art. 16, secondo comma,
del regolamento 5 febbraio 1891, n. 99, disciplinante la prorogatio nell'ufficio degli amministratori delle congregazioni di
carità, oggi enti comunali di assistenza.
A sua volta, l'ordinanza del
tribunale di Sassari prospetta la questione, in primo luogo, nei confronti
degli artt. 10 e 14 del T.U. del 1934, nonché dell'art. 16 maggio 1961, n. 636,
ma con riferimento all'art. 15, n. 3, del T.U. del 1960, ed anche "in
relazione" con gli artt. 18 e 3 della legge 4 marzo 1958, n. 261, sul
riordinamento dei patronati scolastici.
3. - Il R.D. 5 febbraio 1891, n. 99,
é sicuramente un regolamento di esecuzione, come tale previsto dall'art. 104
della legge 17 luglio 1890, n. 6972, cui accede, e denominantesi
"regolamento amministrativo": per questa parte, la questione di
legittimità costituzionale sollevata nella seconda ordinanza della Corte
d'appello di Napoli é quindi inammissibile, in conformità della costante
giurisprudenza di questa Corte.
Alla medesima conclusione deve
pervenirsi per la questione proposta dal tribunale di Sassari in ordine
all'art. 11 del D.P.R. n. 636 del 1961, la natura regolamentare del quale é già
stata affermata da questa Corte con la sentenza n. 18 del 1968 e non può che essere qui ribadita,
per le ragioni enunciate in detta sentenza.
Quanto poi agli artt. 3 e 18 della
legge n. 261 del 1958,
L'oggetto del presente giudizio
risulta perciò circoscritto ai rapporti degli artt. 10 e 14 del T.U. n. 283 del
1934, e 15, n. 3, del T.U. del 1960 con gli artt. 3, prima parte, e 51, primo
comma, della Costituzione.
4. - La difesa del ricorrente nel
giudizio promosso con l'ordinanza 9 ottobre 1968 della Corte d'appello di
Napoli ha eccepito l'inammissibilità della questione di costituzionalità nei
confronti dell'art. 15, n. 3, del D.P.R. n. 570 del 1960, trattandosi di testo
unico meramente compilatorio, privo di forza di legge perché non adottato sulla
base di una delega legislativa.
Ma l'eccezione dev'essere disattesa,
perché, se é vero che l'atto in questione non poteva assumere e non ha assunto,
in difetto di delegazione, forza di legge, é anche vero tuttavia che il suo
art. 15 risulta dalla fusione dell'art. 15 di un precedente testo unico (il
D.P.R. 5 aprile 1951, n. 203), emesso in virtù della delega contenuta nell'art.
21 della legge 24 febbraio 1951, n. 84, e quindi rientrante certamente tra gli
atti sottoposti al controllo di questa Corte a norma dell'art. 134 della
Costituzione, con l'art. 6 della legge 23 marzo 1956, n. 136, portante
modificazioni a quel testo unico. Più particolarmente, anzi, la disposizione
del n. 3, che qui interessa, costituisce trascrizione testuale del
corrispondente n. 3 dell'art. 15 del testo unico delegato (atto con forza di
legge) del 1951.
5. - Nel merito,
Neppure la disposizione dell'art.
15, n.
Come questa Corte ha già avuto
occasione di affermare (sentenza 3 luglio
1961, n. 42) non é vietato alla legge di stabilire in linea generale ed
astratta cause di ineleggibilità per categorie di soggetti che, per gli uffici
ricoperti o per i loro rapporti con il comune, si trovino "in situazioni
di incompatibilità con la posizione di candidati alle elezioni", sia per
l'influenza che da quelle circostanze può derivare sulla libera espressione del
voto, sia per l'incidenza che le circostanze medesime possono avere
sull'esercizio delle funzioni di consigliere comunale. É da soggiungere che lo
stesso art. 51, primo comma, nel ribadire, con particolare riguardo
all'ammissione ai pubblici uffici e alle cariche pubbliche elettive, il
principio di eguaglianza, riserva alla legge la determinazione dei requisiti di
volta in volta necessari, e questi possono essere tanto positivi quanto
negativi, come appunto il non trovarsi in situazioni del genere di quella cui
si é ora accennato.
6. - Ferme restando tali
considerazioni, é tuttavia evidente che le cause di ineleggibilità, derogando
al principio costituzionale della generalità del diritto elettorale passivo,
sono di stretta interpretazione e devono comunque rigorosamente contenersi
entro i limiti di quanto sia ragionevolmente indispensabile per garantire la
soddisfazione delle esigenze di pubblico interesse cui sono preordinate. Per
l'art. 51 della Costituzione, l'eleggibilità é la regola, l'ineleggibilità
l'eccezione.
Ma, ai fini che le cause di
ineleggibilità specificamente contemplate nell'art. 15, n. 3, del T.U. n. 570
del 1960 (art. 15, n. 3, del testo unico legislativo del 1951) tendono a
perseguire, é manifestamente ultroneo richiedere, per far cessare
l'ineleggibilità, che le dimissioni di chi aspiri alla candidatura siano state
accettate, senza d'altronde che alcun termine sia prescritto per
l'accettazione; così come é ultroneo esigere per di più che il dimissionario
sia stato sostituito nell'ufficio.
Un tale sistema, per quanto
rispondente alle esigenze e conforme ai principi del rapporto di servizio nel
diritto pubblico, si traduce, quando sia applicato senza i necessari
temperamenti alla materia delle ineleggibilità, in una ingiustificata
limitazione, a danno di particolari categorie di cittadini, del principio
dell'art. 51, primo comma: limitazione tanto più grave, in quanto la
eleggibilità finisce in tali ipotesi per dipendere da una estranea volontà, per
giunta discrezionale almeno in ordine al quando. Ne risulta violata al tempo
stesso la riserva di legge posta dall'art. 51, essendo il protrarsi della
ineleggibilità concretamente rimesso alla discrezionalità del consiglio
comunale, cui spetta accettare le dimissioni e provvedere alla nomina dei nuovi
amministratori.
Che la ratio delle ineleggibilità
sia soddisfatta a sufficienza con le semplici dimissioni accompagnate da una
effettiva astensione del dimissionario ad ogni ulteriore atto di ufficio, é
confermato, del resto, dalle apposite disposizioni contenute nell'art. 7 del
D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, testo unico delle leggi per la elezione della
Camera dei deputati, a termini delle quali le cause di ineleggibilità previste
nello stesso articolo "non hanno effetto se le funzioni esercitate siano
cessate almeno 180 giorni prima della data di scadenza della Camera dei
deputati" (e, in caso di scioglimento anticipato, entro i sette giorni
successivi alla data del decreto di scioglimento), precisandosi altresì che
"per cessazione delle funzioni si intende la effettiva astensione da ogni
atto inerente all'ufficio rivestito, preceduta... dalla formale presentazione
delle dimissioni". Disposizioni sostanzialmente analoghe sono dettate anche
per le elezioni del Consiglio regionale della Sardegna, del Trentino-Alto Adige
e del Friuli-Venezia Giulia, rispettivamente dall'art. 6 del D.P.R. 12 dicembre
1948, n. 1462, dall'art. 12 della legge regionale 20 agosto 1952, n. 24, e
dall'art. 8 della legge 3 febbraio 1964, n. 3.
Come si rileva raffrontando fra loro
le disposizioni ora menzionate, il legislatore, nella sua discrezionalità, può
variamente determinare, purché secondo criteri razionali, la data entro la
quale deve verificarsi la cessazione della causa di ineleggibilità, nei sensi
sopra esposti; ma in nessun caso tale data può essere successiva a quella
prescritta per l'accettazione della candidatura, che rappresenta il primo atto
di esercizio del diritto elettorale passivo. Ond'é che, in mancanza di apposite
disposizioni, é questo il momento cui deve farsi riferimento.
7. - Deve concludersi pertanto che
quel che si pone in contrasto con l'art. 51 della Costituzione é la normativa
risultante dal combinato disposto degli artt. 15, n. 3, T.U. n. 570 del 1960
(art. 15, n. 3, testo unico legislativo n. 203 del 1951) e dagli artt. 10 e 14
T.U. comunale e provinciale n. 383 del 1934, nonché dai più generali principi
da questi ultimi implicati.
L'accertata violazione dell'art. 51,
primo comma, rende superfluo prendere in esame le censure per contrasto con
l'art. 3, prima parte, della Costituzione, tanto più che l'art. 51 é la
disposizione che, nel fare specifica e circostanziata applicazione del
principio di eguaglianza alla materia della eleggibilità, pone i principi
direttamente disciplinanti la materia stessa.
PER QUESTI MOTIVI
dichiara inammissibili:
a) la questione di legittimità
costituzionale proposta dal tribunale di Sassari con l'ordinanza di cui in
epigrafe, in ordine all'art. 11 del D.P.R. 16 maggio 1961, n. 636;
b) la questione di legittimità
costituzionale proposta dalla Corte d'appello di Napoli, con l'ordinanza del 9
ottobre
dichiara l'illegittimità
costituzionale dell'art. 15, n. 3, del T.U. 16 maggio 1960, n. 570 (art. 15, n.
3, D.P.R. 5 aprile 1951, n. 203), contenente norme per la composizione e la
elezione degli organi delle amministrazioni comunali, in relazione agli artt.
10 e 14 del R.D. 3 marzo 1934, n. 383, T.U. della legge comunale e provinciale,
limitatamente alla inclusione nelle ipotesi di ineleggibilità previste nel n. 3
dell'art. 15 di coloro che, all'atto della accettazione della candidatura,
abbiano presentato le dimissioni astenendosi successivamente da ogni attività
inerente all'ufficio.
Così deciso
in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20
marzo 1969.
Aldo
SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI -
Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ - Giovanni BATTISTA
BENEDETTI - Francesco PAOLO BONIFACIO
- Luigi OGGIONI -
Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA -
Vincenzo MICHELE TRIMARCHI
- Vezio CRISAFULLI -
Nicola REALE
Depositata in cancelleria il 26
marzo 1969.