SENTENZA N. 18
ANNO 1968
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori Giudici:
Prof. Aldo SANDULLI, Presidente
Prof. Biagio PETROCELLI
Dott. Antonio MANCA
Prof. Giuseppe BRANCA
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI
Dott. Giuseppe VERZÌ
Dott. Giovanni Battista BENEDETTI
Prof. Francesco Paolo BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale del D.P.R. 16 maggio 1961, n. 636 (Approvazione del regolamento di esecuzione della legge 4 marzo 1958, n. 261, concernente il riordinamento del patronati scolastici), promosso con ordinanza emessa il 29 aprile 1966 dalla Corte d'appello di Cagliari sul ricorso di Congiu Antonio Maria contro Lenzi Piero, iscritta al n. 120 del Registro ordinanze 1966 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 213 del 27 agosto 1966.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
udita nell'udienza pubblica del 14 febbraio 1968 la relazione del Giudice Giuseppe Verzì;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Michele Savarese, per il Presidente del Consiglio dei Ministri.
Ritenuto in fatto
L'elezione del prof. Antonio Maria Congiu a consigliere comunale di Tempio venne
contestata dal prof. Piero Lenzi il quale sostenne
che, essendo il Congiu componente del Consiglio di
amministrazione del patronato scolastico locale, era ineleggibile
ai sensi dell'art. 15, n. 3, del T.U. delle leggi per la composizione e la
elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, approvato con D.P.R. 16
maggio 1960, n. 570. Il Consiglio comunale rigettò il ricorso, ma
A seguito di impugnazione del prof. Congiu,
L'ordinanza é stata regolarmente comunicata,
notificata e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 213 del 27
agosto 1966. Nel giudizio dinanzi questa Corte é
intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura generale dello Stato. Questa, con l'atto di intervento del 30 giugno
Considerato in diritto
Il D.P.R. 16 maggio 1961, n. 636, che é stato impugnato dall'ordinanza della Corte d'appello di Cagliari, ha natura e carattere di regolamento. Ed invero, esso riceve il nome di regolamento tanto nella intestazione quanto nel corpo del provvedimento ("Approvazione del regolamento di esecuzione della legge 4 marzo 1958, n. 261, concernente il riordinamento del patronati scolastici") e, nella procedura, ha seguito l'iter delle norme regolamentari, perché é stato emanato su proposta del Ministro della pubblica istruzione, udito il parere del Consiglio di Stato e sentito il Consiglio dei Ministri.
L'art. 18 della legge 4 marzo 1958, n. 261, non contiene una delega legislativa, siccome ritiene l'ordinanza di rimessione. Esso prevede l'emanazione di norme per disciplinare il passaggio dalla organizzazione del patronati scolastici e del consorzi provinciali a quella prevista dalla legge stessa e non dispone che le norme da emanare in base al potere conferito al Governo debbono avere valore di legge. Tanto che la legge é stata approvata da entrambi i rami del Parlamento con la procedura abbreviata delle Commissioni legislative, e non dalle Assemblee, come invece é stabilito dall'art. 72 della Costituzione per le leggi di delegazione.
Essendo stato impugnato un regolamento, che non é atto avente forza di legge, la questione di legittimità costituzionale deve essere dichiarata inammissibile.
PER QUESTI MOTIVI
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale del D.P.R. 16 maggio 1961, n. 636, proposta con ordinanza del 29 aprile 1966 dalla Corte di appello di Cagliari in riferimento all'art. 76 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 marzo 1968.
Aldo SANDULLI - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ - Giovanni Battista BENEDETTI - Francesco Paolo BONIFACIO - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI
Depositata in cancelleria il 28 marzo 1968.