SENTENZA N. 58
ANNO 1972
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Prof. Giuseppe CHIARELLI, Presidente
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Dott. Giuseppe VERZÌ
Dott. Giovanni Battista BENEDETTI
Prof. Francesco Paolo BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI, Giudici,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi riuniti di
legittimità costituzionale dell'art. 15, n. 6, del d.P.R. 16 maggio 1960, n.
570 (testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi
delle Amministrazioni comunali), promossi con ordinanze emesse il 24 marzo ed
il 5 maggio 1971 dalla Corte d'appello di Napoli sui ricorsi elettorali di
Conte Ardias Amelia contro Martino Anna e di Arricchiello Ciro contro Romano Biagio, iscritte ai nn. 186 e 294 del registro ordinanze 1971 e pubblicate
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 163 del 30 giugno 1971 e n. 259
del 13 ottobre 1971.
Visto l'atto di costituzione
di Conte Ardias Amelia;
udito nell'udienza pubblica
dell'8 marzo 1972 il Giudice relatore Paolo Rossi;
udito l'avv. Aldo Sandulli, per la Conte Ardias.
Ritenuto in fatto
La Corte d'appello di
Napoli, con due ordinanze d'uguale tenore, emesse il 24 marzo ed il 5 maggio
1971, nel corso di due distinti procedimenti promossi da Amelia Conte Ardias e da Ciro Arricchiello, ha
sollevato questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 15, n.
6, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, sulle elezioni comunali, in
riferimento agli artt. 3 e 51 della Costituzione.
Viene premesso, in fatto,
che entrambi gli appellanti, consiglieri comunali in carica, erano stati
dichiarati ineleggibili dal tribunale di Napoli, per aver composto le
rispettive controversie tributarie dopo la data delle elezioni, anche se prima
dell'insediamento del Consiglio comunale.
Osserva il giudice a quo che
la norma impugnata - secondo cui non sono eleggibili a consiglieri comunali
coloro che hanno lite pendente con il Comune - contrasterebbe con il principio
costituzionale d'uguaglianza, creando un'ingiustificata ed irrazionale
parificazione di situazioni diverse, nella parte in cui stabilisce che anche
tale causa d'ineleggibilità debba essere accertata sempre ed unicamente con
riferimento alla data delle elezioni, laddove le varie ipotesi previste dal
citato art. 15 provvedono alla tutela di distinti interessi pubblici, per
alcuni dei quali soltanto é giustificato il riferimento all'epoca delle
elezioni anziché dell'effettivo insediamento del Consiglio comunale.
In particolare, soggiunge la
Corte d'appello, basta rilevare che, mentre le cause d'ineleggibilità previste
dai numeri 1 e 10 (nascenti dalla preesistente qualità di ecclesiastico o di
magistrato) sono chiaramente ordinate ad impedire che il candidato, traendo
vantaggio dall'ufficio cui é preposto, possa esercitare, prima della
consultazione, un'indebita influenza sugli elettori, la causa d'ineleggibilità
in esame, concernendo la pendenza di una lite tra il neo eletto ed il Comune, é
rivolta ad eliminare il pericolo che può nascere dalla contemporanea qualità,
nello stesso soggetto, di amministratore comunale e di litigante, e dovrebbe
pertanto esser accertata in riferimento al momento dell'effettivo insediamento
del Consiglio comunale.
La norma impugnata si
risolverebbe, nel contempo, in una illogica ed ingiustificata limitazione - ai
danni di una particolare categoria di cittadini - del diritto fondamentale di
accedere alle cariche elettive, garantito dall'art. 51 della Costituzione, in
forza del quale non é consentito creare situazioni di disparità, o sacrificare
diritti, se non sul presupposto di una base razionale.
L'Avvocatura generale dello
Stato non é intervenuta in difesa della norma.
Si é costituita in questa
sede la Conte Ardias, chiedendo l'accoglimento della
eccezione prospettata.
Con successiva memoria, ed
alla pubblica udienza, il prof. Sandulli,
nell'interesse della parte costituita, ha illustrato ampiamente i motivi già
enunciati a sostegno dell'illegittimità della norma impugnata.
Considerato in diritto
Poiché le cause hanno per
oggetto la medesima questione, esse possono essere riunite e decise con unica
sentenza.
La Corte costituzionale é
chiamata a decidere se l'art. 15, n. 6, del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570,
nella parte in cui dispone che l'ineleggibilità a consigliere comunale per lite
pendente con il Comune deve essere accertata con riferimento alla data delle
elezioni, anziché a quella dell'insediamento del Consiglio comunale, non
contrasti con il principio costituzionale d'eguaglianza sotto il profilo d'una
irragionevole uniformità di disciplina con le altre cause d'ineleggibilità,
previste dallo stesso art. 15, e rettamente riferite al momento della
consultazione elettorale. La stessa norma viene sottoposta all'esame della
Corte perché decida altresì se la limitazione apportata, sotto l'indicato
profilo, al diritto fondamentale di accedere alle cariche elettive garantito
dall'art. 51 della Costituzione, non rappresenti un sacrificio ingiustificato
ed irragionevole.
Va innanzitutto precisato
che la questione é stata sollevata dalla Corte d'appello di Napoli in relazione
a talune ipotesi di controversie tributarie composte tra i contribuenti e la
pubblica Amministrazione prima che gli interessati venissero insediati nella
carica cui erano stati eletti. Rimane pertanto così delimitato l'oggetto del
giudizio, circoscritto a quella parte della norma impugnata che concerneva le
liti innanzi alle commissioni tributarie, prima che la legge 25 febbraio 1971,
n. 67, abrogasse esplicitamente tale causa d'ineleggibilità a consigliere
comunale.
Il giudice a quo, nel suo
giudizio sulla rilevanza, ha mostrato di ritenere innovativa quest'ultima
legge, ch'era già stata pubblicata quando sono state emesse le ordinanze di remissione,
sicché può essere esaminato il merito delle censure proposte.
La questione sottoposta alla
decisione della Corte appare fondata.
Risulta invero che le varie
ipotesi configurate dall'art. 15 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, quali
cause d'ineleggibilità a consigliere comunale, rispondono ad esigenze diverse.
Alcune infatti sono dettate dal chiaro intento di evitare un'indebita influenza
sulla libera manifestazione di volontà dell'elettore, come ad esempio quelle
previste dai numeri 1 e 10 dello stesso articolo, secondo cui sono ineleggibili
coloro che per la carica rivestita (di ecclesiastico, di magistrato) potrebbero
esercitare una captatio benevolentiae.
Altre invece, come l'ineleggibilità per lite pendente, mirano ad assicurare il
disinteresse nell'esercizio delle funzioni cui il candidato aspira, per evitare
gli inconvenienti che potrebbero insorgere qualora lo stesso soggetto fosse nel
contempo amministratore e litigante.
Tale differenziazione, già
posta nella debita luce dalla dottrina unanime e dalla stessa giurisprudenza di
questa Corte (sentenza n. 42 del 1961),
non poteva essere ignorata dal legislatore che ha invece accomunato in
uniformità di disciplina le varie ipotesi previste dal citato art. 15, in
evidente contrasto con la diversa ratio ispiratrice delle medesime e quindi con
il principio costituzionale d'uguaglianza.
Va inoltre considerato che
la limitazione apposta dalla norma impugnata al diritto di accedere alle
cariche elettive viola altresì l'art. 51 della Costituzione. É vero infatti che
il principio costituzionale invocato riserva alla legge la determinazione dei
requisiti di volta in volta necessari per essere eleggibili, tuttavia é già
stato affermato da questa Corte che le cause d'ineleggibilità devono essere
rigorosamente contenute entro i limiti di quanto sia ragionevolmente
indispensabile per garantire la soddisfazione delle esigenze di pubblico
interesse cui sono preordinate (sentenza n. 46 del 1969).
Nella specie si é sopra
considerato come l'impedimento ravvisato dal legislatore nella pendenza di una
controversia tributaria con il Comune, introdotto oltre un secolo fa e riportato
nelle varie leggi succedutesi nel settore, poteva ragionevolmente essere
giustificato se riferito al momento in cui l'ipotizzato conflitto poteva venire
a manifestarsi, mentre appariva ultroneo e
irragionevole se rapportato già al momento delle elezioni.
Lo stesso legislatore,
d'altronde, ha preso atto dell'eccessiva limitazione nascente dalla norma
impugnata e l'ha abrogata esplicitamente, con riferimento a quel settore -
quello delle controversie tributarie - nel quale la potenziale conflittualità
tra ente impositore e contribuente appare quasi normale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità
costituzionale dell'art. 15, n. 6, del testo unico approvato con d.P.R. 16
maggio 1960, n. 570 (art. 15 d.P.R. 5 aprile 1951, n. 203), nella parte
relativa alle liti tributarie.
Così deciso in Roma,
nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 marzo
1972.
Giuseppe CHIARELLI - Paolo
ROSSI
Depositata in cancelleria il
29 marzo 1972.