SENTENZA N. 135
ANNO 1972
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
Composta dai signori:
Prof. Giuseppe CHIARELLI, Presidente
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Dott. Giuseppe VERZÌ
Dott. Giovanni Battista BENEDETTI
Prof. Francesco Paolo BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI, Giudici,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale
degli artt. 166 e 198 del codice penale, e degli artt. 274, primo comma, e 488,
terzo comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il
16 dicembre 1969 dal tribunale di Torino nel procedimento d’esecuzione penale a
carico di Strillaci Canio, iscritta al n. 264 del registro ordinanze 1970 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 254 del 7 ottobre 1970.
Visto l'atto d'intervento del Presidente del
Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 21 giugno
1972 il Giudice relatore Enzo Capalozza;
udito il sostituto avvocato generale dello
Stato Umberto Coronas, per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
Nel corso di un incidente d’esecuzione
proposto da Canio Strillaci avverso l'avviso di pagamento ed il precetto,
notificatigli dalla cancelleria del tribunale di Torino, per il recupero delle
spese di mantenimento in carcere durante la sua custodia preventiva, sebbene la
sentenza, con la quale era stato condannato, fosse stata condizionalmente
sospesa, detto tribunale, con ordinanza del 16 dicembre 1969, ha sollevato
questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 166
e 198 del codice penale, nonché degli artt. 274, primo comma, e 488, terzo
comma, del codice di procedura penale, in riferimento all'art. 3 della
Costituzione.
L'imposizione dell'obbligo patrimoniale per
il mantenimento in carcere a carico di chi sia stato condannato a pena
detentiva condizionalmente sospesa, dopo la sua custodia preventiva, darebbe
luogo ad un'ingiustificata disparità di trattamento rispetto a chi, pur avendo
subito analoga condanna, non venne assoggettato ad una misura facoltativa di
restrizione della libertà personale (artt. 236 e 254 cod. proc. pen.), o ebbe a
trovarsi in una delle condizioni di cui agli artt. 245 cpv., 247 e 259 del
codice di procedura penale.
La sentenza che concede la sospensione
condizionale della pena, ad avviso del tribunale, comporterebbe il
riconoscimento dell'insussistenza ex tunc degli elementi posti a base della
custodia preventiva. E sarebbe, pertanto, ingiusto che l'obbligo di pagare le
spese di mantenimento in carcere non sia procrastinato al momento
dell'eventuale revoca della sospensione della pena.
Nel giudizio innanzi a questa Corte non vi é
stata costituzione della parte privata.
Il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, é intervenuto
chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata.
Dopo aver osservato che, non esistendo alcuna
norma costituzionale che disponga la gratuità della prestazione del servizio
giudiziario, le relative spese devono essere sopportate dal condannato che le
abbia rese necessarie, l'Avvocatura fa presente che il vigente codice ha
statuito il diritto dello Stato al rimborso delle spese per il mantenimento in
carcere del condannato, in quanto conseguenze dannose del fatto illecito
penale.
Deduce, poi, che l'estinzione del reato,
subordinata al decorso del termine di sospensione condizionale della pena, non
importa l'estinzione dell'obbligo di pagare le spese di mantenimento
carcerario, essendo questo una sanzione civile e non una pena accessoria che
segue la sorte di quella principale.
Osserva, infine, che la differenza di
trattamento, denunziata nell'ordinanza, troverebbe la sua giustificazione nella
diversità di situazioni nelle quali, rispettivamente, versa chi, avendo subito
una detenzione preventiva, é stato mantenuto in carcere e chi, invece, essendo
rimasto in libertà, ha provveduto per suo conto al proprio mantenimento.
Considerato in diritto
1. - Il tribunale di Torino ha prospettato il
dubbio di costituzionalità del combinato disposto degli artt. 166 e 198 del
codice penale, nonché degli artt. 274, primo comma, e 488, terzo comma, del
codice di procedura penale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione,
perché l'imposizione dell'obbligo di pagamento allo Stato delle spese di
mantenimento in carcere a carico di chi, dopo la sua custodia preventiva, sia
stato condannato a pena detentiva condizionalmente sospesa, concreterebbe un’ingiustificata
disparità di trattamento rispetto a chi, non sottoposto a carcerazione
preventiva, sia stato poi colpito da condanna con pena condizionalmente
sospesa.
2. - La questione non é fondata.
L'istituto della carcerazione preventiva
(sulla cui legittimità questa Corte ha avuto occasione di pronunziarsi con
sentenza n. 64
del 1970) e quello della sospensione condizionale della pena sono basati su
criteri e sono diretti a scopi diversi ed autonomi.
La carcerazione preventiva s’inserisce nel
processo; la sospensione condizionale, invece, a ammessa soltanto se, avuto
riguardo alle circostanze indicate nell'art. 133, il giudice presume che il
colpevole si asterrà dal commettere ulteriori reati" (art. 164, primo
comma, cod. pen.), attiene alla natura e alle finalità della pena nel suo
aspetto rieducativo e, insieme, intimidatorio. La sospensione é rieducativa,
perché confida più nella libertà controllata che nel carcere per la
riqualificazione e l'emenda del reo; é intimidatoria, perché, qualora
sopraggiungano fatti che la legge tassativamente prevede come incompatibili col
ravvedimento del colpevole - cioé qualora il periodo de bene vivendo non
decorra utilmente - il condannato perde il diritto alla libertà condizionale,
sconta, di regola, la pena per il precedente e per il successivo reato (art.
168 cod. pen.) e viene, comunque, pur se il nuovo reato sia commesso dopo il
periodo di prova, escluso dalla reiterazione del beneficio (art. 164, quarto
comma, cod. pen., con i temperamenti di cui al quinto comma, aggiunto dall'art.
1 della legge 24 aprile 1962, n. 191, e con le modifiche discendenti dalla
sentenza n. 86
del 1970 di questa Corte; per il reato anteriormente commesso, vedasi la
sentenza n. 73
del 1971).
Gli effetti sospensivi dell’esecuzione della
pena si protraggono per il lasso di tempo che il legislatore ha stabilito a
prova dell'effettivo ravvedimento del condannato: e la fase di pendenza si
chiude con quella particolare estinzione, prevista dall'art. 167 cod. pen. (Rel.
Guard. al codice penale, parte I, pag. 218 dell'ed. ufficiale), oppure con la
ripresa dell'attività esecutiva sospesa, a seconda che, rispettivamente,
l'esperimento siasi felicemente concluso o sia fallito; mentre gli obblighi
civili verso lo Stato per le spese di mantenimento in carcere, sofferto anche
in via preventiva, rimangono indenni.
É chiaro che le due situazioni si pongono su
piani del tutto distinti, che sfuggono ad ogni confronto tra loro e ad ogni
rapporto rispetto all'art. 3 della Costituzione.
Non si vede come possa accreditarsi l'assunto
di una diversità di trattamento tra coloro che, condannati e trattenuti in
carcere dopo essere stati legittimamente sottoposti alla misura della
carcerazione preventiva, e coloro che, egualmente condannati dopo un periodo di
carcerazione preventiva, abbiano ottenuto dalla discrezionalità del giudice il
rilevante vantaggio della sospensione della (residua) pena irrogata e della
(condizionata) aspettativa dell'ulteriore vantaggio che può realizzarsi col compimento
del periodo di prova, per il fatto che sia gli uni che gli altri vengano
chiamati a soddisfare l'obbligazione civilistica derivante dal reato (art. 198
cod. pen.; artt. 274, primo comma, e 488, terzo comma, cod. proc. pen.; si
vedano anche gli artt. 188 cod. pen. e 612 cod. proc. pen.), che, a mente
dell'art. 166 cod. pen., esula dalla sospensione condizionale.
3. - Né può ravvisarsi ingiustificata
disparità di trattamento tra chi sia stato condannato a pena condizionalmente
sospesa, dopo la custodia preventiva, e chi abbia subito la condanna senza che
fosse stata adottata tale cautela processuale. Questa, infatti, come si é
accennato sopra, risponde a una sua ratio, vuole soddisfare concrete esigenze
del processo ed é subordinata alla sussistenza di particolari situazioni
oggettivamente e soggettivamente diverse da quelle che inducono a non
assicurare la restrizione in carcere dell'indiziato o dell'imputato.
Quella del pagamento delle spese di
mantenimento in carcere é un'obbligazione, che, scaturendo direttamente dalla
concomitanza della carcerazione e della condanna, non dipende affatto - come
vorrebbe il tribunale di Torino - dall'eventuale revoca della sospensione
condizionale (art. 168 cod. pen.) che al condannato fosse stata concessa.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di
legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 166 e 198 del
codice penale, nonché degli artt. 274, primo comma, e 488, terzo comma, del
codice di procedura penale, sollevata, in riferimento all'art. 3 della
Costituzione, dal tribunale di Torino con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 luglio 1972.
Giuseppe CHIARELLI - Enzo CAPALOZZA
Depositata in cancelleria il 12 luglio 1972.