Sentenza n. 135 del 1972

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 SENTENZA N. 135

ANNO 1972

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

 Composta dai signori:

Prof. Giuseppe CHIARELLI, Presidente

Prof. Michele FRAGALI

Prof. Costantino MORTATI

Dott. Giuseppe VERZÌ

Dott. Giovanni Battista BENEDETTI

Prof. Francesco Paolo BONIFACIO

Dott. Luigi OGGIONI

Dott. Angelo DE MARCO

Avv. Ercole ROCCHETTI

Prof. Enzo CAPALOZZA

Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI

Prof. Vezio CRISAFULLI

Dott. Nicola REALE

Prof. Paolo ROSSI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

 

 

 

SENTENZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 166 e 198 del codice penale, e degli artt. 274, primo comma, e 488, terzo comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 16 dicembre 1969 dal tribunale di Torino nel procedimento d’esecuzione penale a carico di Strillaci Canio, iscritta al n. 264 del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 254 del 7 ottobre 1970.

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 21 giugno 1972 il Giudice relatore Enzo Capalozza;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Umberto Coronas, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

 

Ritenuto in fatto

 

Nel corso di un incidente d’esecuzione proposto da Canio Strillaci avverso l'avviso di pagamento ed il precetto, notificatigli dalla cancelleria del tribunale di Torino, per il recupero delle spese di mantenimento in carcere durante la sua custodia preventiva, sebbene la sentenza, con la quale era stato condannato, fosse stata condizionalmente sospesa, detto tribunale, con ordinanza del 16 dicembre 1969, ha sollevato questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 166 e 198 del codice penale, nonché degli artt. 274, primo comma, e 488, terzo comma, del codice di procedura penale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

L'imposizione dell'obbligo patrimoniale per il mantenimento in carcere a carico di chi sia stato condannato a pena detentiva condizionalmente sospesa, dopo la sua custodia preventiva, darebbe luogo ad un'ingiustificata disparità di trattamento rispetto a chi, pur avendo subito analoga condanna, non venne assoggettato ad una misura facoltativa di restrizione della libertà personale (artt. 236 e 254 cod. proc. pen.), o ebbe a trovarsi in una delle condizioni di cui agli artt. 245 cpv., 247 e 259 del codice di procedura penale.

La sentenza che concede la sospensione condizionale della pena, ad avviso del tribunale, comporterebbe il riconoscimento dell'insussistenza ex tunc degli elementi posti a base della custodia preventiva. E sarebbe, pertanto, ingiusto che l'obbligo di pagare le spese di mantenimento in carcere non sia procrastinato al momento dell'eventuale revoca della sospensione della pena.

Nel giudizio innanzi a questa Corte non vi é stata costituzione della parte privata.

Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, é intervenuto chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata.

Dopo aver osservato che, non esistendo alcuna norma costituzionale che disponga la gratuità della prestazione del servizio giudiziario, le relative spese devono essere sopportate dal condannato che le abbia rese necessarie, l'Avvocatura fa presente che il vigente codice ha statuito il diritto dello Stato al rimborso delle spese per il mantenimento in carcere del condannato, in quanto conseguenze dannose del fatto illecito penale.

Deduce, poi, che l'estinzione del reato, subordinata al decorso del termine di sospensione condizionale della pena, non importa l'estinzione dell'obbligo di pagare le spese di mantenimento carcerario, essendo questo una sanzione civile e non una pena accessoria che segue la sorte di quella principale.

Osserva, infine, che la differenza di trattamento, denunziata nell'ordinanza, troverebbe la sua giustificazione nella diversità di situazioni nelle quali, rispettivamente, versa chi, avendo subito una detenzione preventiva, é stato mantenuto in carcere e chi, invece, essendo rimasto in libertà, ha provveduto per suo conto al proprio mantenimento.

 

Considerato in diritto

 

1. - Il tribunale di Torino ha prospettato il dubbio di costituzionalità del combinato disposto degli artt. 166 e 198 del codice penale, nonché degli artt. 274, primo comma, e 488, terzo comma, del codice di procedura penale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, perché l'imposizione dell'obbligo di pagamento allo Stato delle spese di mantenimento in carcere a carico di chi, dopo la sua custodia preventiva, sia stato condannato a pena detentiva condizionalmente sospesa, concreterebbe un’ingiustificata disparità di trattamento rispetto a chi, non sottoposto a carcerazione preventiva, sia stato poi colpito da condanna con pena condizionalmente sospesa.

2. - La questione non é fondata.

L'istituto della carcerazione preventiva (sulla cui legittimità questa Corte ha avuto occasione di pronunziarsi con sentenza n. 64 del 1970) e quello della sospensione condizionale della pena sono basati su criteri e sono diretti a scopi diversi ed autonomi.

La carcerazione preventiva s’inserisce nel processo; la sospensione condizionale, invece, a ammessa soltanto se, avuto riguardo alle circostanze indicate nell'art. 133, il giudice presume che il colpevole si asterrà dal commettere ulteriori reati" (art. 164, primo comma, cod. pen.), attiene alla natura e alle finalità della pena nel suo aspetto rieducativo e, insieme, intimidatorio. La sospensione é rieducativa, perché confida più nella libertà controllata che nel carcere per la riqualificazione e l'emenda del reo; é intimidatoria, perché, qualora sopraggiungano fatti che la legge tassativamente prevede come incompatibili col ravvedimento del colpevole - cioé qualora il periodo de bene vivendo non decorra utilmente - il condannato perde il diritto alla libertà condizionale, sconta, di regola, la pena per il precedente e per il successivo reato (art. 168 cod. pen.) e viene, comunque, pur se il nuovo reato sia commesso dopo il periodo di prova, escluso dalla reiterazione del beneficio (art. 164, quarto comma, cod. pen., con i temperamenti di cui al quinto comma, aggiunto dall'art. 1 della legge 24 aprile 1962, n. 191, e con le modifiche discendenti dalla sentenza n. 86 del 1970 di questa Corte; per il reato anteriormente commesso, vedasi la sentenza n. 73 del 1971).

Gli effetti sospensivi dell’esecuzione della pena si protraggono per il lasso di tempo che il legislatore ha stabilito a prova dell'effettivo ravvedimento del condannato: e la fase di pendenza si chiude con quella particolare estinzione, prevista dall'art. 167 cod. pen. (Rel. Guard. al codice penale, parte I, pag. 218 dell'ed. ufficiale), oppure con la ripresa dell'attività esecutiva sospesa, a seconda che, rispettivamente, l'esperimento siasi felicemente concluso o sia fallito; mentre gli obblighi civili verso lo Stato per le spese di mantenimento in carcere, sofferto anche in via preventiva, rimangono indenni.

É chiaro che le due situazioni si pongono su piani del tutto distinti, che sfuggono ad ogni confronto tra loro e ad ogni rapporto rispetto all'art. 3 della Costituzione.

Non si vede come possa accreditarsi l'assunto di una diversità di trattamento tra coloro che, condannati e trattenuti in carcere dopo essere stati legittimamente sottoposti alla misura della carcerazione preventiva, e coloro che, egualmente condannati dopo un periodo di carcerazione preventiva, abbiano ottenuto dalla discrezionalità del giudice il rilevante vantaggio della sospensione della (residua) pena irrogata e della (condizionata) aspettativa dell'ulteriore vantaggio che può realizzarsi col compimento del periodo di prova, per il fatto che sia gli uni che gli altri vengano chiamati a soddisfare l'obbligazione civilistica derivante dal reato (art. 198 cod. pen.; artt. 274, primo comma, e 488, terzo comma, cod. proc. pen.; si vedano anche gli artt. 188 cod. pen. e 612 cod. proc. pen.), che, a mente dell'art. 166 cod. pen., esula dalla sospensione condizionale.

3. - Né può ravvisarsi ingiustificata disparità di trattamento tra chi sia stato condannato a pena condizionalmente sospesa, dopo la custodia preventiva, e chi abbia subito la condanna senza che fosse stata adottata tale cautela processuale. Questa, infatti, come si é accennato sopra, risponde a una sua ratio, vuole soddisfare concrete esigenze del processo ed é subordinata alla sussistenza di particolari situazioni oggettivamente e soggettivamente diverse da quelle che inducono a non assicurare la restrizione in carcere dell'indiziato o dell'imputato.

Quella del pagamento delle spese di mantenimento in carcere é un'obbligazione, che, scaturendo direttamente dalla concomitanza della carcerazione e della condanna, non dipende affatto - come vorrebbe il tribunale di Torino - dall'eventuale revoca della sospensione condizionale (art. 168 cod. pen.) che al condannato fosse stata concessa.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 166 e 198 del codice penale, nonché degli artt. 274, primo comma, e 488, terzo comma, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal tribunale di Torino con l'ordinanza in epigrafe.

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 luglio 1972.

Giuseppe CHIARELLI - Enzo CAPALOZZA

Depositata in cancelleria il 12 luglio 1972.