SENTENZA N. 73
ANNO 1971
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
LA CORTE
COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici:
Prof. Giuseppe BRANCA, Presidente
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI
Dott. Giovanni Battista BENEDETTI
Prof. Francesco Paolo BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale
degli artt. 164, quarto comma, e 168, primo comma, n. 2, del codice penale,
promosso con ordinanza emessa il 10 luglio 1969 dal tribunale di Milano nel
procedimento penale a carico di Arienti Carlo Francesco, iscritta al n. 28 del
registro ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 57 del 4 marzo 1970.
Visto l'atto d'intervento del Presidente
del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 24 febbraio
1971 il Giudice relatore Enzo Capalozza;
udito il sostituto avvocato generale dello
Stato Franco Chiarotti, per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in
fatto
Carlo Francesco Arienti, condannato dal
pretore di Milano, con sentenza del 27 (recte: 10) aprile 1968, a due
mesi di reclusione ed a L.120.000 di multa per il reato di emissione di assegni
a vuoto, aggravato e continuato (fatti commessi dal 3 ottobre al 10 dicembre
1966), proponeva appello dinanzi al competente tribunale, chiedendo la
sospensione condizionale della pena.
Il tribunale ha osservato che il prevenuto,
avendo già fruito della sospensione per due distinte condanne (di cui la prima
a pena pecuniaria in data 20 ottobre 1966, e la seconda, in data 14 giugno
1968, a due mesi di reclusione ed a L.20.000 di multa), non solo non potrebbe
ottenere un'ulteriore applicazione del beneficio, ma, avendo riportato, con la
sentenza impugnata, un'altra condanna per un delitto anteriormente commesso,
dovrebbe subire la revoca della precedente sospensione. Per altro, risultando
l'entità complessiva della pena condizionalmente sospesa e di quella successiva
da irrogare per il delitto anteriore, inferiore alla durata di un anno di
reclusione, prevista, dall'art. 163 del codice penale, quale limite per la
concessione del beneficio chiesto dall'imputato, il tribunale di Milano
ravvisava in ciò una ingiustificata disparità di trattamento e con ordinanza
del 10 luglio 1969 sollevava, in riferimento all'art. 3, primo comma, della
Costituzione, questione di legittimità delle disposizioni contenute:
a) nell'art. 164, quarto comma, del codice
penale nella misura in cui, limitando ad una sola volta la concessione della
sospensione condizionale della pena, impedisce di ulteriormente concederla in
caso di nuova condanna, per delitto anteriormente commesso, a pena che,
cumulata a quella sospesa, non superi i limiti in astratto previsti per
l'applicabilità del beneficio;
b) nell'art. 168, primo comma, n. 2, del
codice penale, in quanto, anche in tale ipotesi, esso prevede come automatica
(e non discrezionale, in funzione, cioè, di un rinnovato giudizio di
pericolosità del reo) la revoca del beneficio stesso.
A sostegno della non manifesta infondatezza
della questione, l'ordinanza afferma che situazioni identiche sarebbero
disciplinate in modo irragionevolmente diverso ed affidate, circa il loro
trattamento normativo, ad un dato processuale del tutto casuale, quale la
riunione o meno dei procedimenti a carico della stessa persona: riunione che in
certi casi potrebbe essere addirittura inibita (art. 413 cod. proc. pen.) e
che, se non avvenuta, non importerebbe alcuna nullità (art. 50 cod. proc.
pen.).
Aggiunge il tribunale che all'assurdità
delle norme denunziate intende porre riparo un recente disegno di legge di
iniziativa governativa (doc. n. 351 del Senato, V Leg.), che propone sia di
concedere la sospensione "qualora la pena cumulata a quella
precedentemente sospesa non superi i limiti stabiliti dall'art. 163", sia di
eliminare l'automaticità della revoca del beneficio nel caso di condanna per
delitto anteriormente commesso, rendendola facoltativa e subordinandola ad una
rinnovata valutazione della pericolosità del reo.
Nel giudizio innanzi a questa Corte non vi
é stata costituzione della parte privata.
Il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, é intervenuto con
atto depositato l'8 gennaio 1970, nel quale chiede che la questione sia
dichiarata non fondata.
Osserva l'Avvocatura che le innovazioni
contenute nel disegno di legge di riforma del codice penale sono apprezzabili,
ma rientrano nei compiti del legislatore ordinario, il quale é libero di
accogliere i criteri, più o meno rigorosi, che reputi opportuni; e che, del
resto, l'attuale questione riguarderebbe esclusivamente l'asserita disparità di
trattamento tra l'imputato di vari reati, giudicato in un unico processo e,
pertanto, in condizione di poter ottenere la sospensione condizionale, se
condannato complessivamente ad una pena non superiore all'anno di reclusione; e
l'imputato degli stessi reati, il quale, essendo giudicato e condannato in
distinti processi, soltanto nel primo potrebbe ottenere il beneficio e
incorrerebbe, col secondo, anche nella revoca di esso.
Ad avviso dell'Avvocatura, però, una tale
disparità di trattamento non contrasterebbe con l'art. 3, primo comma, della
Costituzione, dappoiché sarebbe obiettivamente giustificata o da un
comportamento omissivo dell'imputato che non abbia chiesto la riunione o da
superiori interessi di giustizia, quali la speditezza dei procedimenti e
l'esigenza di evitare che, in attesa di accertare la responsabilità per un
reato di lieve entità, ne cada in prescrizione un altro che abbia destato un
grave allarme sociale.
Considerato
in diritto
1. - L'ordinanza del tribunale di Milano
indicata in epigrafe denuncia a questa Corte gli artt. 164, quarto comma, e
168, primo comma, n. 2, del codice penale, in riferimento all'art. 3, primo
comma, della Costituzione. L'art. 164 sarebbe illegittimo nella misura in cui
determina una disparità di trattamento tra gli imputati che possono fruire del
beneficio della sospensione condizionale, a seguito di condanna per più reati,
di cui taluno anteriormente commesso, giudicati con una unica sentenza, e gli
imputati che, essendo perseguiti con procedimenti distinti, non possono, con la
seconda sentenza, beneficiare della sospensione per delitto anteriormente
commesso. Disparità aggravata dalla disposizione dell'art. 168, primo comma, n.
2, che impone, altresì, la revoca della sospensione precedente.
2. - La sentenza
n. 86 del 1970 ha
dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 164, secondo comma, n. 1,
e 168 del codice penale, nei limiti in cui disponevano che il giudice non possa
esercitare il potere di concedere o negare, per la pena da comminare in
concreto, il beneficio della sospensione condizionale e debba revocare ipso
iure la sospensione già concessa, allorquando l'altro reato si lega con il
vincolo della continuazione a quello punito con pena sospesa: e ciò perché é
stato ritenuto lesivo dell'art. 3 della Costituzione il trattamento disuguale
fatto all'imputato, per il quale la continuazione é accertata e giudicata con
un, unica sentenza, rispetto all'imputato nei confronti del quale il nesso
della continuazione con altro reato, punito con sentenza precedente, emerga in
prosieguo.
3. - Orbene, anche nel caso in esame, per
quanto riguarda l'art. 164, il principio di eguaglianza e la razionalità
appaiono vulnerati, poiché la pronunzia di un'unica sentenza afferente a più
reati (artt. 483 cod. proc. pen. in relazione all'articolo 71 e seguenti cod.
pen.), con la quale potrebbe concedersi il beneficio (l'art. 165 cod. pen.
parla di "sentenza di condanna" senza distinguere se per un solo
reato o per più reati), viene a dipendere da circostanze meramente occasionali
o da valutazioni discrezionali (insindacabili) circa lo svolgimento del
processo.
É, cioè, del tutto ingiustificato che al
magistrato sia consentito - tenuto conto degli indici (obiettivi e subiettivi)
dell'art. 133 cod. pen. - di sospendere condizionalmente la pena in favore di
chi abbia commesso più reati in tempi diversi (tra i quali sussista connessione
anche impropria: articolo 45 cod. proc. pen.) allorché si tratta di
procedimenti riuniti (art. 413 cod. proc. pen.), e non lo sia allorché la
riunione non é stata attuata o non é attuabile per le più varie ragioni (perché
il giudice non ritiene di disporla; o perché non gli é pervenuta la cognitio
criminis; o perché il disporla, ritardando la pronunzia, farebbe cadere in
prescrizione uno o più reati).
La disparità appare ancor più palese e
ancor meno razionale, proprio dopo la sentenza
n. 86 del 1970, perché la
reiterata violazione della stessa disposizione di legge, pur di diversa gravità
(art. 81, secondo e terzo comma, cod. pen.), consentirebbe di estendere la
sospensione condizionale già concessa, mentre la commissione in tempi diversi
di più reati, anche della stessa indole (art. 101 cod. pen.), escluderebbe la
concessione della seconda sospensione e imporrebbe la revoca della prima.
4. - Infondata é invece la questione relativa
all'art. 168, primo comma, n. 2, cod. pen., che dispone la revoca automatica
della sospensione condizionale quando il condannato riporti un'altra condanna
per un delitto anteriormente commesso. Difatti, il giudice, se lo ritiene, può
sospendere una seconda volta la pena, cioè anche per quel delitto (purché le
due pene cumulate non eccedano i limiti di legge): può farlo proprio in virtù
dell'incostituzionalità dell'art. 164, quarto comma, dichiarata in questa
sentenza (sopra, n. 3); e, in tal caso, non é a parlare di revoca ex art. 168.
Qualora, invece, non intenda reiterare il beneficio per essersi convinto che il
prevenuto ne sia immeritevole, il suo giudizio negativo travolge la presunzione
di ravvedimento che aveva ispirato la precedente sospensione condizionale (la
travolge perché a posteriori ne risultano carenti i presupposti etici e
politici): insomma, situazione analoga a quella che si sarebbe prodotta se,
giudicando insieme i due reati, il giudice avesse ritenuto di negare la
sospensione; dunque, l'art. 3 non é violato.
5. - Va da sé che l'art. 168, primo comma,
n. 2, del codice penale viene ad assumere una diversa significazione e una
diversa portata per il coordinamento con la norma dell'art. 164, quarto comma,
quale risulta dall'odierna dichiarazione di parziale illegittimità.
PER QUESTI
MOTIVI
LA CORTE
COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale
dell'art. 164, quarto comma, del codice penale, nella parte in cui esclude che
possa concedersi una seconda sospensione condizionale nel caso di nuova
condanna, per delitto anteriormente commesso, a pena che, cumulata con quella
già sospesa, non superi i limiti per l'applicabilità del beneficio;
dichiara non fondata, nei sensi di cui in
motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 168, primo
comma, n. 2, del codice penale, in riferimento all'art. 3, primo comma, della
Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 marzo 1971.
Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Giovanni Battista BENEDETTI - Francesco Paolo BONIFACIO - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Paolo ROSSI
Depositata in cancelleria il 5 aprile 1971.