SENTENZA N. 86
ANNO 1970
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori
Giudici:
Prof. Giuseppe BRANCA,
Presidente
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI
Dott. Giuseppe VERZI'
Dott. Giovanni BATTISTA
BENEDETTI
Prof. Francesco PAOLO
BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo MICHELE
TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi riuniti di legittimità
costituzionale degli artt. 164, secondo comma n. 1, e 168 del codice penale,
promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa l'8 novembre
1968 dal pretore di Caltagirone nel procedimento penale a carico di Parasole
Filippo, iscritta al n. 270 del registro ordinanze 1968 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25 del 29 gennaio 1969;
2) ordinanza emessa il 2 dicembre
1968 dal tribunale di Livorno nel procedimento penale a carico di Picchi
Armando, iscritta al n. 271 del registro ordinanze 1968 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25 del 29 gennaio 1969;
3) ordinanza emessa il 16 giugno
1969 dal pretore di Torino nel procedimento penale a carico di Incoli Giovanni,
iscritta al n. 399 del registro ordinanze 1969 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 280 del 5 novembre 1969.
Visti gli atti d'intervento del
Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 24
marzo 1970 il Giudice relatore Michele Fragali;
uditi i sostituti avvocati generali
dello Stato Franco Chiarotti e Franco Casamassima, per il Presidente del
Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
In riferimento all'art. 3 della
Costituzione sono state proposte a questa Corte due questioni di legittimità
costituzionale dell'art. 168 del codice penale.
La prima (ordinanza 8 novembre 1968
del pretore di Caltagirone) concerne la parte del n. 1 di quello articolo che
dispone la revoca di diritto della sospensione condizionale della pena anche
nel caso in cui, dopo una prima condanna a pena detentiva, per il nuovo reato
debba essere inflitta una pena pecuniaria. Il pretore rileva che la norma non
si armonizza con l'art. 163 (rectius:
art. 164) del codice penale, per il quale, se vi é condanna a pena pecuniaria
sospesa, nell'occasione di un secondo processo, la concessione del beneficio
può essere ripetuta a condizione che il condannato paghi la pena pecuniaria nel
termine stabilito dal giudice, salvo che il condannato si trovi
nell'impossibilità di adempiere; osserva che se una prima condanna a pena
pecuniaria non impedisce, sia pure alla condizione predetta, la rinnovazione del
beneficio quando la condanna posteriore deve essere a pena detentiva, a fortiori una condanna a pena
pecuniaria susseguente ad una condanna a pena detentiva merita di essere
sospesa, sia pure alla condizione citata. Poiché l'art. 168, n. 1, non dice
altrettanto per la revoca, esso violerebbe l'art. 3.
La seconda questione, promossa dal
tribunale di Livorno (ordinanza 2 dicembre 1968) e dal pretore di Torino
(ordinanza 16 giugno 1969), riguarda l'art. 168, n. 2, del codice penale, nella
parte in cui impone la revoca della sospensione condizionale della pena
qualora, nei termini di legge, il condannato riporti altra condanna, anche se
questa seconda condanna riguardi un reato legato al primo dal vincolo della
continuazione. La prima ordinanza si richiama alla giurisprudenza della
cassazione, secondo la quale il reato continuato é una mera fictio iuris che non fa venir meno
l'autonomia delle distinte violazioni e quindi delle rispettive sentenze di
condanna; rileva che é meramente casuale la circostanza della duplice
successiva condanna, cosicché non può impedirsi che si sospenda la pena
inflitta nel secondo processo ove, se l'imputato fosse stato giudicato in un
solo processo, avrebbe potuto godere del beneficio. Il pretore di Torino si
rifà invece alla ratio comunemente esposta a sostegno dell'interpretazione
favorevole alla revoca nel caso predetto: essere cioè la revoca stabilita nel
presupposto che il giudice della prima condanna, ove fosse stato a conoscenza
della continuazione, non avrebbe dato il beneficio; osserva inoltre che non
sempre può disporsi la riunione dei procedimenti, potendo essi appartenere alla
competenza di diverse autorità.
Il pretore di Torino denuncia pure
la violazione dell'articolo 27 della Costituzione, in quanto la revoca del
beneficio viene a dipendere dal comportamento dell'imputato, anteriore alla
concessione del beneficio, che non ha fatto rilevare di aver commesso altri
reati in unità di disegno criminoso con quello da giudicare.
2. - La presidenza del Consiglio é
intervenuta soltanto nei giudizi promossi con le ordinanze del pretore di
Caltagirone e del tribunale di Livorno.
Sulla questione relativa all'art.
168, n. 1, del codice penale essa ha obiettato che la situazione del condannato
a pena detentiva condizionatamente sospesa, il quale riporti successivamente
una condanna a pena pecuniaria, si differenzia notevolmente da quella del
condannato a pena pecuniaria condizionatamente sospesa, il quale
successivamente riporti una condanna a pena detentiva.
Per quanto attiene alla questione
riguardante l'art. 168, n. 2, stesso codice, la presidenza del Consiglio ha
contestato l'esattezza dell'orientamento della giurisprudenza, che comprende
nella norma anche l'ipotesi di seconda condanna a seguito di continuazione;
comunque sostiene che l'asserita disuguaglianza non può dirsi che dipenda da
una norma, dato che consegue al comportamento dell'imputato, e aggiunge che
questo, non rivelando al giudice di avere commesso altri reati legati a quelli
in giudizio dal vincolo della continuazione, ha assunto il rischio di subire la
revoca della prima sospensione quando fosse condannato con sentenza successiva.
3. - All'udienza del 24 marzo 1970
la difesa della presidenza del Consiglio ha confermato le proprie tesi e
conclusioni.
Considerato in diritto
1. - É indubitabile che ciascuna
delle questioni proposte dalle tre ordinanze, solo per ragioni di rilevanza é
stata riferita separatamente ed esclusivamente a uno solo dei numeri di cui si
compone il primo comma dell'art. 168 del codice penale, mentre, per la loro
sostanza, ogni questione riguarda tutte le fattispecie enunciate nello stesso
articolo.
Le cause debbono perciò essere
decise con una sola sentenza.
2. - Sulla seconda delle questioni,
esattamente il tribunale di Livorno e il pretore di Torino rilevano che il caso
di cui sono oggetto le loro ordinanze, riguardante fatti legati da nesso di
continuità con altri puniti con sentenza precedente, non può essere trattato
diversamente da quello in cui la continuazione é accertata con unica sentenza;
per cui, come, in quest'ultimo caso, la pena può essere sospesa, nel concorso
dei presupposti di legge, con riguardo al reato considerato nella sua unità,
così non dovrebbe revocarsi la sospensione della prima condanna quando la
seconda, cumulata con la prima, non oltrepassi i massimi indicati nell'art. 163
stesso codice. Tale ragionamento investe il combinato disposto degli artt. 164,
comma secondo n. 1, e 168, primo comma n. 2, nella parte in cui, quando il
secondo reato sia in relazione di continuità con altro già punito con pena
sospesa, si esclude che il giudice possa esercitare il potere di concedere o di
negare per l'intera pena il beneficio della sospensione condizionale e si
impone che sia revocata di diritto la sospensione condizionale già concessa.
Si muove, nelle ordinanze, dal
contenuto che la giurisprudenza ha dato alle norme denunciate: infatti si é
giudicato che la sospensione della prima condanna deve essere revocata quando
la continuazione del reato emerge in un processo successivo. Con questo
contenuto vivono perciò le norme predette; ma esse, nella sostanza, fanno
dipendere l'esistenza del nesso di continuità fra due reati da circostanze
occasionali, e cioè a dire, dal fatto che la continuazione sia accertata in un
solo tempo anziché in tempi successivi, circostanze che non possono elevarsi a
fondamento di una diversa disciplina. Assumere, coll'Avvocatura, che la
scoperta di fatti anteriori alla prima condanna smentisca la presunzione di
ravvedimento posta dal giudice a giustificazione del beneficio accordato, vuol
dire denunciare l'irrazionalità della distinzione, anziché giustificarla:
infatti nemmeno nel primo giudizio la continuazione può essere, di per sé sola,
ragione di rifiuto del beneficio della sospensione, dovendo sempre
verificarsene la rilevanza per decidere se possa presumersi che l'imputato si
asterrà dal commettere altri reati. La circostanza che il primo giudice non era
a notizia che l'imputato aveva, in continuazione, ancora violato la legge
penale, non può perciò impedire al secondo giudice di compiere gli
apprezzamenti che avrebbe fatto il primo, e imporgli di sostituire, al suo
libero convincimento, una presunzione legale di inopportunità della
sospensione. Tale inopportunità non può spiegarsi nemmeno con il rilievo che
l'imputato non rese noto al giudice di aver commesso i nuovi reati, perché, se
così potesse ragionarsi, dalla norma si farebbe derivare una inconcepibile
sanzione alla reticenza dell'imputato; al quale invece l'ordinamento garantisce
piena libertà di comportamento processuale, al riparo dalla presunzione della
sua non colpevolezza.
Il legame logico tra gli artt. 164 e
168 del codice penale é indiscutibile: ed é irrazionale inibire al giudice
chiamato a decidere sulla revoca della sospensione quegli apprezzamenti che
egli può compiere quando deve decidere se la pena debba sospendersi.
3. - L'altra questione, quella
proposta dal pretore di Caltagirone, pone in risalto l'incoerenza tra il
principio adottato nell'art. 168 del codice penale, che non distingue pena da
pena agli effetti della revoca di una precedente sospensione, e l'art. 164,
quinto comma, stesso codice che, al contrario, agli effetti della concessione
del beneficio della sospensione, differenzia caso da caso in relazione al tipo
di pena che deve comminarsi con la seconda sentenza. Dato il rilevato legame
logico che esiste tra concessione e revoca del beneficio, poggiare i poteri del
giudice riguardo alla sospensione della pena su presupposti meno rigidi di
quelli ai quali si informa il dovere di revocare la sospensione, é chiara prova
della violazione del principio di eguaglianza: secondo la legge il giudice
dovrebbe revocare il beneficio in casi in cui gli é invece permesso di
concederlo e dovrebbe concederlo in casi in cui egli é tenuto poi a revocarlo.
In particolare, il pretore di
Caltagirone ha esteso il confronto fra l'art. 164 predetto e il successivo art.
168 all'ipotesi di successione di una pena pecuniaria a una pena detentiva, non
espressamente regolata dall'art. 164, quinto comma, e ritiene che a fortiori il giudice può concedere il
beneficio quando ad una pena detentiva debba seguire la pena pecuniaria che
l'imputato sia disposto a pagare, essendo la fattispecie meritevole di un più
benevolo apprezzamento, come indice, anziché di un aggravarsi della spinta
criminosa, al pari del caso contemplato dall'art. 164, quinto comma, di una
attenuazione della spinta stessa.
Il giudice a quo esattamente cioè
opina che l'art. 164, quinto comma, permette all'imputato di godere del
beneficio ove paghi entro un congruo termine l'importo della pena pecuniaria,
senza far differenze tra il caso in cui la seconda sentenza deve comminare una
pena detentiva e quello in cui deve ripetere una condanna a pena pecuniaria; in
altre parole consente a colui che in due tempi successivi sia punito con pena
pecuniaria e con pena detentiva, di fruire del beneficio della sospensione
della pena detentiva, indipendentemente dal fatto che gli sia stata irrogata
prima la pena pecuniaria e poi quella detentiva o viceversa. Così essendo,
viene a dimostrarsi che l'art. 168 del codice penale viola l'art. 3 della
Costituzione: la norma impugnata si manifesta lesiva della regola di
eguaglianza nella parte in cui non distingue fra le due ipotesi e permette che
la revoca della sospensione possa pronunciarsi, con riguardo al caso di pena
pecuniaria, anche quando la sospensione dovrebbe essere concessa secondo quanto
é prescritto nell'art. 164.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità
costituzionale degli artt. 164, comma secondo n. 1, e 168 del codice penale,
nella parte in cui dispongono che il giudice non possa esercitare il potere di
concedere o negare, per la pena da comminare, il beneficio della sospensione
condizionale o debba revocare di diritto la sospensione già concessa quando il
secondo reato si lega con il vincolo della continuità a quello punito con pena
sospesa;
dichiara l'illegittimità
costituzionale dello stesso art. 168 del codice penale, nella parte in cui, per
l'ipotesi di successiva irrogazione di pena pecuniaria, non conferisce al
giudice il potere di subordinare la revoca della sospensione della pena
detentiva al mancato pagamento della pena pecuniaria.
Così deciso
in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3
giugno 1970.
Giuseppe
BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI -
Giuseppe VERZÌ - Giovanni BATTISTA BENEDETTI -
Francesco PAOLO BONIFACIO - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO -
Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo MICHELE
TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Paolo ROSSI
Depositata in cancelleria il 10
giugno 1970.