SENTENZA N. 121
ANNO 1972
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Prof. Giuseppe CHIARELLI, Presidente
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Dott. Giuseppe VERZÌ
Dott. Giovanni Battista BENEDETTI
Prof. Francesco Paolo BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI, Giudici,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi riuniti di
legittimità costituzionale dell'art. 10 della legge 15 luglio 1966, n. 604,
recante norme sui licenziamenti individuali, promossi con le seguenti
ordinanze:
1) ordinanza emessa il 1
agosto 1970 dal pretore di Milano nel procedimento civile vertente tra Gualtieri Ignazio Cesare e la società Sperry
Rand Italia, iscritta al n. 54 del registro ordinanze
1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 87 del 7 aprile
1971;
2) ordinanza emessa il 9
luglio 1971 dal pretore di Marano di Napoli nel procedimento civile vertente
tra Cirrincione Giuseppe e la società General Instrument Europe, iscritta al n. 307 del registro ordinanze 1971 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 259 del 13 ottobre
1971;
3) ordinanza emessa il 31
agosto 1971 dal pretore di Reggio Calabria nel procedimento civile vertente tra
Malinconico Anna e la Federazione degli ordini dei farmacisti italiani ed
altri, iscritta al n. 429 del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 323 del 22 dicembre 1971.
Visti gli atti di
costituzione di Gualtieri Ignazio Cesare e
d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica
del 9 maggio 1972 il Giudice relatore Vincenzo Michele Trimarchi;
uditi gli avvocati Vincenzo Mazzei e Valente Simi, per il Gualtieri, ed il sostituto avvocato generale dello Stato
Umberto Tarin, per il Presidente del Consiglio dei
ministri.
Ritenuto in fatto
1. - Nel procedimento civile
vertente tra l'ing. Ignazio Cesare Gualtieri e la S.p.a. Sperry Rand
Italia, il pretore di Milano, con ordinanza del 1 agosto 1970, in parziale
accoglimento dell'eccezione sollevata dall'attore, considerava rilevante e non
manifestamente infondata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, la
questione di legittimità costituzionale dell'art. 10 della legge 15 luglio
1966, n. 604, contenente norme sui licenziamenti individuali, nella parte in
cui non comprende fra i destinatari di dette norme i prestatori di lavoro
subordinato che rivestono la qualifica di dirigenti.
Riteneva, anzitutto, che il
giudizio non poteva essere definito indipendentemente dalla risoluzione della
questione. E ciò in quanto non era controverso che l'attore avesse prestato la
propria opera in qualità di dirigente, ed era escluso che l'art. 10 potesse
essere interpretato estensivamente e che quindi le norme della legge potessero
applicarsi ai rapporti di lavoro dei dirigenti.
In relazione al merito, al
pretore non sembrava, dall'esame degli artt. 2060, 2086 e 2095 del codice
civile, che si potesse desumere, per quanto attiene ai soggetti del rapporto di
lavoro, una diversità di situazione, sia di fatto che di diritto, per gli
impiegati e gli operai, da un canto, e per i dirigenti, dall'altro: lo status
di dirigente non si diversificherebbe per nulla da quello attribuito agli
impiegati ed operai, essendosi la legge limitata a contrapporre
all'imprenditore la categoria dei prestatori di lavoro subordinato, comprensiva
dei dirigenti tecnici e amministrativi, impiegati e operai. Dall'esame degli
artt. 2096 e seguenti del codice civile e 96 e 98 delle disposizioni per
l'attuazione dello stesso codice, poi, risulterebbe non operata, neppure
indirettamente, alcuna disparità di trattamento o statuita una disciplina
particolare per alcuna delle categorie considerate. Ed infine gli artt. 4, 6 e
10 del r.d.l. 13 novembre 1924, n. 1825, convertito nella legge 18 marzo 1926,
n. 562, sul contratto di impiego privato, porrebbero sullo stesso piano i
dirigenti e gli impiegati.
Da tutto ciò il pretore
traeva la conseguenza che alla disparità di trattamento tra le varie categorie
di lavoratori subordinati creata dall'art. 10, non corrisponde, neppure
indirettamente, una diversità di situazioni di fatto e di diritto, tale da
consentire al legislatore di adottare, obiettivamente e ragionevolmente, norme
differenziate. D'altra parte, neppure attraverso l'esame dei lavori
preparatori, é individuabile una particolare ragione che giustifichi quella
disparità: nella Relazione di maggioranza davanti alla Camera si sostiene che
la esclusione, dal campo di applicazione della legge, dei dirigenti d'azienda
sia fondata sulla convinzione che il rapporto di lavoro che li riguarda, abbia
garanzie tali da renderlo essenzialmente diverso dai normali contratti in
materia di lavoro, ma tali garanzie non sono state enunciate. Codeste garanzie,
precisava infine il pretore, ad ogni modo non sussistono, e comunque non
avrebbero mai potuto tutelare il dirigente dal potere di licenziamento ad nutum che attualmente l'art. 2118 del codice civile
fornisce al datore di lavoro e che questo é in condizione di esercitare anche
per ragioni sindacali, politiche e religiose in contrasto con i relativi
principi di libertà costituzionalmente garantiti.
L'ordinanza é stata
regolarmente comunicata e notificata ed é stata pubblicata sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 87 del 7 aprile 1971.
2. - Nel procedimento civile
promosso davanti al pretore di Marano di Napoli dall'ing. Giuseppe Cirrincione nei confronti della S.p.a.
General Instrument Europe presso cui aveva prestato la propria opera come
dirigente e dalla quale sarebbe stato licenziato senza alcun giustificato
motivo, sorgeva controversia sull'applicabilità alla specie della legge n. 604
del 1966 e veniva quindi eccepita dall'attore l'illegittimità costituzionale
dell'art. 10 di detta legge nella parte in cui esclude i dirigenti dai
destinatari delle relative norme.
Nelle more del giudizio,
avendo il Cirrincione accettato le competenze
maturate, la società convenuta chiedeva che fosse dichiarata cessata la materia
del contendere e fosse quindi disattesa la detta eccezione di illegittimità
costituzionale.
Il pretore, con ordinanza
del 9 luglio 1971, considerava tale eccezione come preliminare all'esame del
merito, e rilevante e non manifestamente infondata la questione in riferimento
all'art. 3 della Costituzione.
Osservava che i dirigenti
sono dei prestatori di lavoro, sia pure altamente qualificati, ma sempre
dipendenti dal datore di lavoro al quale devono rispondere di ogni azione o
iniziativa, e che l'art. 10 (dichiarando inapplicabile la legge nei confronti
dei dirigenti) faceva una distinzione in contrasto con l'elencazione dei
prestatori di lavoro di cui all'art. 2095 del codice civile. E riteneva quindi
che la disparità di trattamento disposta in ordine al licenziamento
individuale, fosse in contrasto con l'art. 3 della Costituzione.
L'ordinanza veniva
regolarmente comunicata, notificata e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 259 del 13 ottobre 1971.
3. - Anna Malinconico, condirigente della Gestione Conto Ufficio Fiduciario della
provincia di Reggio Calabria, essendo stata, il 22 aprile 1968, sostituita da
altra impiegata, conveniva la detta Gestione, nonché la Federazione degli
ordini dei farmacisti italiani e l'Ufficio fiduciario degli enti mutualistici e
degli Ordini dei farmacisti, sezione provinciale di Reggio Calabria, davanti al
pretore di Reggio Calabria chiedendo che il licenziamento fosse dichiarato
illegittimo e quindi inefficace ai sensi degli artt. 1 e 2 della legge n. 604
del 1966, con la conseguente condanna dei convenuti alla riassunzione in
servizio con la qualifica e le mansioni di condirigente
o in mancanza con la condanna dei convenuti alla corresponsione in suo favore
dell'indennità prevista dall'art. 8 della legge nonché dell'indennità di
anzianità di cui al successivo art. 9.
Nel contrasto delle parti il
pretore, premesso che la Malinconico aveva prestato la propria opera quale
"dirigente amministrativo" alle dipendenze di un imprenditore
privato, riteneva preliminare ad ogni altra la risoluzione della questione di
competenza. Si domandava quindi se fossero applicabili alla specie le norme
contenute negli artt. 1, 2, 6, 9 e 10 della legge n. 604 ovvero quelle
contenute negli artt. 2118 del codice civile e 429 e seguenti del codice di
procedura civile e dopo aver concluso per l'inapplicabilità delle prime,
sollevava la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10 della citata
legge nella parte in cui non comprende tra i destinatari delle norme dettate
agli artt. 1, 2, 6 e 9 in ordine alla legittimità ed efficacia dei
licenziamenti individuali, alla competenza pretorile a conoscere dei
licenziamenti stessi ed alla indennità di licenziamento, i prestatori di lavoro
subordinato che rivestono la qualifica di dirigenti.
Riteneva che codesta
esclusione fosse in contrasto con l'art. 3, commi primo e secondo della
Costituzione, perché le disposizioni legislative che allo stato regolano la
categoria dei dirigenti non danno a questi alcuna garanzia di stabilità o una
garanzia tale da rendere sostanzialmente diverso il loro contratto di lavoro
individuale da quello delle altre due categorie di collaboratori
dell'imprenditore; e pertanto lo status del dirigente non si diversificherebbe
da quello degli impiegati e degli operai; e non sarebbe del pari
sostanzialmente diverso dagli altri rapporti di lavoro subordinato, il rapporto
fiduciario di dirigenza.
Osservava infine che imporre
all'imprenditore di non recedere dal contratto di lavoro se non per giusta
causa o per giustificato motivo esalta il diritto al lavoro costituzionalmente
garantito e non significa limitare l'imprenditore nel suo diritto ad
organizzare il lavoro imponendo allo stesso di mantenere in servizio un
soggetto che non ritiene più idoneo, essendo proprio l'inidoneità obiettiva uno
dei giustificati motivi di recesso.
E concludeva per la non
manifesta infondatezza della sollevata questione, richiamandosi ai motivi di
diritto assunti dalla Corte costituzionale a base della sentenza n. 14 del 1970
(per gli apprendisti ed in relazione all'indennità di anzianità) e
specificamente ravvisando nell'art. 10, per i dirigenti, "una situazione
di trattamento differenziato cui non corrisponde una diversità di situazione di
fatto e di diritto nei soggetti destinatari della norma".
L'ordinanza veniva
comunicata, notificata e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 323 del 22 dicembre 1971.
4. - Nel giudizio instaurato
con l'ordinanza del pretore di Milano si é costituito l'ing. Gualtieri il quale, a mezzo degli avvocati Aldo Politi,
prof. Antonio Gualtieri, Alberto Sordi, prof.
Vincenzo Mazzei e prof. Valente Simi,
con la comparsa di deduzioni e con una memoria difensiva, ha concluso perché la
questione fosse dichiarata fondata.
Le situazioni di fatto e di
diritto dei dirigenti, degli impiegati e degli operai non sono diverse, dato
che tutti sono prestatori di lavoro subordinato. Non rileva in contrario che il
dirigente, nell'espletamento del suo lavoro, occupi la sfera più alta
dell'azienda o sia ritenuto l'alter ego dell'imprenditore, perché é escluso che
sia imprenditore: resta un impiegato con particolari funzioni ed autonomia. Ciò
che conta, d'altra parte, é che vi sono dirigenti alle dipendenze di altri
dirigenti, e che la collaborazione sostitutiva ricorre anche a proposito
dell'attività degli impiegati.
Va tenuto presente che tra i
dirigenti e gli impiegati si é inserita la categoria intermedia dei funzionari
e che praticamente la scala gerarchica non conosce più veri e propri salti.
Il dirigente, in base alla
contrattualistica, rimane di regola un impiegato cui si applica tutta la
normativa dettata per gli impiegati; e secondo varie leggi, i dirigenti sono
compresi tra gli impiegati o sono indicati come impiegati.
Occorre considerare, ai fini
della denunciata illegittimità costituzionale, che la ratio della legge n. 604
del 1966 é rappresentata dalla non risolubilità del rapporto di lavoro se non
in presenza di un giustificato motivo oggettivamente valutabile. Perché quindi
potesse apparire ragionevole l'esclusione dei dirigenti, sarebbe stato
necessario negare che per i dirigenti la continuità del rapporto di lavoro
costituisce una aspettativa normale. Ma ciò non si ha, anzi é vero il
contrario. Per cui il licenziamento del dirigente non può non essere serio,
ponderato, redatto per iscritto e motivato e non avere un fondamento oggettivo.
Di codesta posizione del dirigente, poi, avrebbero dato atto gli stessi datori
di lavoro in sede di contratto collettivo, estendendo le norme della legge relative
alla continuità a favore della categoria dei dirigenti che l'art. 10 aveva
escluso.
L'esclusione non può essere
basata d'altra parte sull'elemento fiduciario, perché in effetti é stata
disposta sul presupposto di una preesistente tutela dei dirigenti, la legge non
fa riferimento ad aspetti fiduciari e comunque questi sarebbero pressoché
scomparsi.
Essa é quindi del tutto
ingiustificata, specie dopo la sentenza n. 14 del 1970 della Corte
costituzionale per cui la legge é applicabile agli apprendisti.
E consentirebbe pericolose
elusioni della legge, anche per gli impiegati, potendo il datore di lavoro
promuovere l'impiegato a dirigente e poi licenziarlo ad nutum.
La legge n. 604 del 1966
merita, invece, di essere valida ed operante anche per i dirigenti. Considerato
che il notevole inadempimento é per il dirigente più largo e frequente di
quanto non sia per il comune impiegato, e che i motivi oggettivi sono più
facilmente indicabili, l'applicazione della legge, nei confronti dei dirigenti
darebbe piena soddisfazione all'interesse dell'impresa ed eliminerebbe solo il
capriccio e l'arbitrio dell'imprenditore.
5. - Il Presidente del
Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocato generale dello
Stato, ha spiegato intervento in tutti e tre i giudizi. Con gli atti di
intervento di eguale contenuto e con la memoria depositata nei procedimenti di
cui alle ordinanze dei pretori di Milano e di Marano di Napoli, ha chiesto che
la questione fosse dichiarata non fondata.
Premesso che il principio di
eguaglianza non va inteso in senso meccanicamente livellatore e che, in tema di
lavoro, i dettami della Costituzione devono essere interpretati ed applicati
con riferimento non solo alla posizione dei prestatori di lavoro ma anche ai
datori di lavoro, l'esclusione dei dirigenti dai destinatari della legge n. 604
del 1966 risulta adeguatamente giustificata dalla particolare posizione dei
dirigenti nel mondo del lavoro.
L'art. 2095 del codice
civile, ai fini di determinare i requisiti di appartenenza ad una delle tre
categorie di prestatori di lavoro, rinvia a leggi speciali e alla
contrattazione collettiva.
Orbene, numerose norme
legislative, a cominciare dalla legge 15 giugno 1893, n. 295, e fino alla legge
18 aprile 1962, n. 230, hanno dato vita ad una regolamentazione del rapporto di
lavoro di dirigenza, diversa da quella degli altri rapporti di lavoro. Del pari
differenziata risulta la disciplina emergente dalla contrattazione collettiva
operante nella quasi totalità dei settori produttivi. E negli stessi sensi si é
determinata la giurisprudenza, per cui é "dirigente colui che é preposto
al coordinamento generale della attività aziendale nella sua totalità o in
alcuni rami ed al quale é riconosciuta la possibilità di imprimere le sue
discrezionali potestà di determinazione alle attività di ordine tecnico o
amministrativo che fanno capo ai vari servizi, uffici o reparti dell'azienda,
nonché una posizione di preminenza o di supremazia assoluta nei confronti degli
altri dipendenti o di subordinazione immediata ed esclusiva verso il solo
imprenditore".
Il rapporto di lavoro del
dirigente per ciò presenta delle caratteristiche particolari che si
estrinsecano in una attività sostitutiva di quella che svolgerebbe lo stesso
imprenditore qualora assumesse direttamente la direzione aziendale, e che fanno
del dirigente un alter ego dell'imprenditore nell'esercizio del potere
direttivo.
La posizione del dirigente
riflette l'accentuata personalizzazione del rapporto; per cui ad essa é
strettamente connesso un legame di stima e di fiducia tra le parti, necessario
per rendere possibile la collaborazione.
Tenendo conto di ciò il
legislatore del 1966, per l'esclusione in esame, si é fondato sulla
considerazione che il rapporto di lavoro relativo ai dirigenti d’azienda abbia
garanzie e caratteristiche tali da renderlo essenzialmente diverso dai normali
rapporti in materia di lavoro.
La denunciata disparità di
trattamento, quindi, non sussiste. Ben diversa é la posizione nell'impresa del
dirigente da quella dell'operaio o impiegato, e conseguentemente tale posizione
é stata sempre diversamente considerata e regolamentata.
6. - All'udienza del 9
maggio 1972, gli avvocati prof. Vincenzo Mazzei e
Valente Simi per il Gualtieri,
svolgevano le ragioni difensive a sostegno della tesi della fondatezza della
sollevata questione di legittimità costituzionale. Per la contraria tesi della
non fondatezza si pronunciava per il Presidente del Consiglio dei ministri, il
sostituto avvocato generale dello Stato Umberto Tarin.
Considerato in diritto
1. - Con le tre ordinanze
indicate in epigrafe i pretori di Milano, di Marano di Napoli e di Reggio
Calabria denunciano per contrasto con l'art. 3 della Costituzione l'art. 10
della legge 15 luglio 1966, n. 604, contenente norme sui licenziamenti
individuali nella parte in cui esclude che si applichino ai dirigenti le norme
della stessa legge o, secondo l'ordinanza del pretore di Reggio Calabria,
quelle di cui agli artt. 1, 2, 6 e 9.
La questione é unica e
pertanto é disposta la riunione dei relativi giudizi e gli stessi vengono
decisi con una sola sentenza.
2. - Si assume dai tre
pretori che, disponendo il citato art. 10 che le norme della legge di cui fa
parte, "si applicano nei confronti di prestatori di lavoro che rivestano
la qualifica di impiegato e di operaio, ai sensi dell'art. 2095 del codice
civile", le stesse norme non siano applicabili nei confronti dei
prestatori di lavoro subordinato aventi la qualifica di dirigenti.
Per codesti prestatori di
lavoro subordinato si avrebbe una disciplina legislativa diversa da quella
dettata per gli impiegati ed operai.
E siccome le situazioni di
fatto e di diritto dei dirigenti e degli impiegati ed operai sarebbero eguali,
il trattamento differenziato in tal modo posto in essere, sarebbe in contrasto
con il principio di eguaglianza.
3. - Si ritiene anzitutto
che siano eguali le situazioni di fatto e di diritto dei dirigenti, da una
parte e degli impiegati ed operai, dall'altra.
L'eguaglianza delle due
situazioni discenderebbe, secondo il pretore di Milano, dagli artt. 2060, 2086,
2094, 2095, 2096 e seguenti del codice civile, e 96 e 98 delle disposizioni per
l'attuazione dello stesso codice; e dagli artt. 4, 6 e 10 del r.d.l. 13
novembre 1924, n. 1825, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, sul
contratto di impiego privato; e secondo il pretore di Reggio Calabria, dalle
norme che allo stato regolano la categoria dei dirigenti amministrativi e
tecnici e cioé dai detti artt. 2060, 2086, 2094 e
2095 del codice civile e dal detto r.d.l. n. 1825 del 1924, nonché dal r.d.l.
15 marzo 1923, n. 692, art. 1; dall'art. 3 del regolamento approvato con r.d.
10 settembre 1923, n. 1955; dall'art. 3 del regolamento approvato con il r.d.
10 settembre 1923, n. 1956; dalla legge 22 febbraio 1934, n. 370, art. 1; e
dalla legge 18 aprile 1962, n. 230, artt. 1 e 4.
Senonché, a parte il fatto che da
alcune delle anzidette fonti (come dagli artt. 2060, 2094 e 2096 e seguenti del
codice civile e dal r.d.l. n. 1825 del 1924) nulla può ricavarsi in favore
dell'asserita uguaglianza delle situazioni di fatto e di diritto dei dirigenti
e delle altre categorie di prestatori di lavoro subordinato, gli artt. 2086 e
2095 del codice civile, e quest'ultimo unitamente agli artt. 95 e 96 delle
disposizioni per l'attuazione dello stesso codice, precisano che nell'ambito
dell'impresa accanto all'imprenditore vi sono i prestatori di lavoro
subordinato e che questi si distinguono in dirigenti amministrativi o tecnici,
impiegati e operai, sulla base dei requisiti di appartenenza alle singole
categorie determinati dalle leggi speciali e dalle norme di autonomia
collettiva in relazione a ciascun ramo di produzione e alla particolare
struttura dell'impresa.
Anteriormente al 1942 i
dirigenti avevano trovato una prima, anche se non specifica, considerazione
nella legge 15 giugno 1893, n. 295, art. 14, comma secondo, in cui sia pure ai
limitati effetti di essa, i direttori e gli amministratori di fabbriche o
imprese industriali che davano abitualmente lavoro a non meno di 50 operai,
erano posti sullo stesso piano degli industriali. Al personale direttivo delle
aziende, poi, si erano riferiti il r.d.l. n. 692 del 1923 sull'orario di lavoro
e i relativi regolamenti approvati con i rr.dd. nn. 1955 e 1956 del 1923. Ancora, la legge sull'impiego privato
(r.d.l. n. 1825 del 1924, convertito nella legge n. 562 del 1926) aveva
riservato agli impiegati di grado più elevato un trattamento di maggior favore
in caso di licenziamento. Inoltre, il r.d.l. 1 luglio 1926, n. 1130, aveva
prescritto che il personale dirigente dovesse far parte di associazioni
sindacali autonome distinte da tutte le altre, ma inserite nell'organizzazione
degli imprenditori. Ed infine al personale avente funzioni direttive con
responsabilità dell'andamento dell'azienda o dei servizi, non erano state
applicate le norme di cui alla legge n. 370 del 1934 sul riposo domenicale e
settimanale e neppure quelle poste con la legge 10 gennaio 1935, n. 112,
sull'istituzione del libretto di lavoro.
Il legislatore del 1942, con
le sopracitate norme, quindi ha preso atto di una realtà giuridica e normativa
già esistente ed ha tenuto altresì conto della specifica e distinta
regolamentazione collettiva.
Successivamente a quella
data e fino ad oggi, sul piano legislativo e su quello della contrattazione
collettiva, ha avuto conferma e sviluppo il precedente orientamento volto a
fare dei dirigenti una categoria a sé stante di prestatori di lavoro
subordinato. Di codesto indirizzo sono sicuri segni l'esclusione dei dirigenti
dalla disciplina del cosiddetto blocco dei licenziamenti (d.lg.lgt. 21 agosto
1945, n. 523; d.lg.lgt. 9 novembre 1945, n. 788, e d.lg.lgt. 8 febbraio 1946,
n. 50) e dall'obbligo dell’assunzione tramite gli uffici di collocamento (art.
11, terzo comma, n. 2, della legge 29 aprile 1949, n 264); nonché la
possibilità di richiesta nominativa per l'assunzione di impiegati
amministrativi e tecnici con mansioni direttive in agricoltura (art. 11, comma
secondo, lett. a, del d.l. 3 febbraio 1970, n. 7, convertito nella legge 11
marzo 1970, n. 83); ed infine, la mancata applicazione delle forme di
previdenza previste per gli altri dipendenti; e così pure delle limitazioni
poste dalla legge n. 230 del 1962.
In sede sindacale, poi, i
dirigenti godono di un inquadramento autonomo; e gli atti di autodisciplina
collettiva (sino al contratto collettivo nazionale del 29 luglio 1970 per i
dirigenti di aziende industriali) pongono del pari discipline autonome (ed in
quanto assoggettate al regime della legge n. 741 del 1959, operanti erga omnes con la valorizzazione della categoria sul piano
normativo).
Tutto ciò conduce a ritenere
che la categoria dei dirigenti presenta peculiari caratteristiche che sono
oggetto di una disciplina particolare e trova riscontro nella definizione che
del dirigente viene offerta in giurisprudenza ed in termini, nella sostanza,
sufficientemente costanti.
A caratterizzare la
categoria dei dirigenti si ritiene che concorrano la collaborazione immediata
con l'imprenditore per il coordinamento aziendale nel suo complesso od in un
ramo importante di esso; il carattere fiduciario della prestazione; l'ampio
potere di autonomia nell'attività direttiva; la supremazia gerarchica su tutto
il personale dell'azienda o di un ramo importante di essa, anche senza poteri
disciplinari, ma sempre con poteri organizzativi; la subordinazione esclusiva
all'imprenditore o ad un dirigente superiore; e l'esistenza di un potere di
rappresentanza extra o infraziendale.
Ora, tali aspetti del
fenomeno che peraltro non devono in concreto tutti specificamente concorrere
perché il prestatore di lavoro subordinato possa e debba essere qualificato
dirigente, servono certamente, in una loro considerazione complessiva, a
evidenziare la particolare posizione che il dirigente ha nell'ambito
dell'impresa ed a fare intendere come di codesta posizione sia dato cogliere
l'essenza solo attraverso la valutazione delle relazioni che intercorrono tra
l'imprenditore ed il dirigente e tra questo e gli altri prestatori di lavoro
subordinato.
É a tal riguardo appena il
caso di osservare come le categorie dei dirigenti, degli impiegati e degli
operai non determinino dei salti nella scala gerarchica dei prestatori di
lavoro e come invece si passi da una categoria all'altra e particolarmente da
quella degli impiegati a quella dei dirigenti, attraverso qualifiche
intermedie. Con ciò, però, non si mette in forse la realtà e legittimità della
categoria in esame, con le sue note caratterizzanti le quali sono affatto
evidenti solo che l'impresa nella quale il dirigente sia inserito, possegga
date dimensioni. Anche se non rimane escluso, tenuto conto che in sede
collettiva le norme dettate per il rapporto di impiego valgono anche per i
dirigenti, in quanto compatibili (art. 17 del citato contratto collettivo
nazionale del 1970 per i dirigenti di aziende industriali), che, sempre nei
limiti della compatibilità ed evidentemente in relazione alle note che
caratterizzano la categoria dei dirigenti ed alle circostanze del singolo caso,
possano valere per gli stessi le norme legislative dettate per gli impiegati.
Al dirigente, in sostanza,
che occupa il posto più elevato nella scala gerarchica dei prestatori di lavoro
subordinato, é assicurata nell'impresa una posizione che trova nel potere
direttivo la sua più vera qualificazione. L'imprenditore, singolo o collettivo,
ha nel dirigente il collaboratore che lo sostituisce o lo assiste nello
svolgimento delle funzioni che gli sono proprie, e l'esecutore, con
discrezionale responsabilità, delle sue direttive.
Appare per ciò essenziale
che in tal caso tra l'imprenditore ed il dirigente s'instauri e si mantenga un
rapporto di reciproca fiducia e di positiva valutazione, ed é in armonia con
codesta esigenza che il rapporto possa venir meno per determinazione
unilaterale solo che soggettivamente vengano considerate cessate le condizioni
idonee a soddisfare la detta esigenza.
Si può pertanto ritenere,
senza bisogno di far ricorso a formule o qualità che non sempre rispecchiano la
realtà effettuale del fenomeno colto nel suo complessivo accadere, che la situazione
dei dirigenti non é di per sé eguale o assimilabile a quella degli impiegati ed
operai.
4. - Non si può ritenere
d'altra parte che il legislatore del 1966 abbia ecceduto dai suoi poteri in
sede di valutazione della situazione materiale e giuridica dei dirigenti
considerata in sé e raffrontata a quella degli impiegati ed operai.
In effetti il rapporto di
lavoro dei dirigenti presenta caratteristiche ed offre garanzie per cui può ben
essere considerato come speciale; e proprio tali caratteristiche e garanzie
sono le note differenziali nei confronti dell'ordinario rapporto di lavoro
subordinato.
Analogamente a quanto é
avvenuto per le altre categorie di lavoratori subordinati, per i dirigenti la
legge n. 604 ha sostanzialmente tenuto conto dello stato della regolamentazione
collettiva. Per essi in particolare si é avuta la conferma della pertinenza di
una disciplina che leggi anche recenti (come la n. 230 del 1962), contratti
collettivi e accordi resi esecutivi erga omnes e
contratti collettivi successivi avevano posto in essere.
Dato ciò e considerato
altresì che le norme che regolavano il rapporto dirigenziale non sono state
abrogate né espressamente né tacitamente, appare del tutto conseguenziale
e logico che sul terreno dello scioglimento unilaterale del rapporto
dirigenziale, continuino ad aver vigore le regole legislative e convenzionali
preesistenti, fermo rimanendo che le stesse si accrescano e si evolvano per la
migliore tutela della categoria, in forza delle nuove e più recenti pattuizioni di autonomia collettiva ed eventualmente con
disposizioni legislative, in coerenza con la specialità della materia.
5. - Il pretore di Reggio
Calabria ritiene che l'art. 10 sia illegittimo costituzionalmente tra l'altro
nella parte in cui esclude che sia applicabile ai dirigenti l'art. 9 in forza
del quale "l'indennità di anzianità é dovuta al prestatore di lavoro in
ogni caso di risoluzione del rapporto di lavoro".
Decisa nei sensi anzidetti
la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10 in generale, e cioé affermato che la disciplina relativa ai licenziamenti
unilaterali per giusta causa e per giustificato motivo non si riferisce, e
senza alcun contrasto con l'art. 3 della Costituzione, ai dirigenti, il regime
dell'indennità di anzianità per codesta categoria di prestatori di lavoro é
fissato, in termini sostanzialmente eguali a quelli posti dall'art. 9 della
legge n. 604, e con portata generale, dall'art. 2120 del codice civile, così
come risulta a seguito delle sentenze n. 75 del 1968
e n. 204 del
1971, e, per i dirigenti di imprese industriali, dall'art. 12 (nel testo
risultante dalla sentenza n. 7 del 1971 di questa Corte) del
contratto collettivo nazionale del 31 dicembre 1948 reso efficace erga omnes dal d.P.R. 2 gennaio 1962, n. 483.
La questione quindi, anche
sotto il profilo in esame, non può non apparire infondata.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la
questione di legittimità costituzionale dell'art. 10 della legge 15 luglio
1966, n. 604, contenente norme sui licenziamenti individuali, nella parte in
cui esclude che le norme stesse si applichino ai dirigenti, questione
sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, con le ordinanze
indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella
sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 giugno 1972.
Giuseppe CHIARELLI –
Vincenzo Michele TRIMARCHI
Depositata in cancelleria il
6 luglio 1972.