SENTENZA N. 204
ANNO 1971
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
LA CORTE
COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici:
Prof. Michele FRAGALI, Presidente
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI
Dott. Giuseppe VERZÌ
Dott. Giovanni Battista BENEDETTI
Prof. Francesco Paolo BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi riuniti di legittimità
costituzionale dell'art. 2120, primo comma, del codice civile, promossi con le
seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 9 gennaio 1970 dal
pretore di Bergamo nel procedimento civile vertente tra Carrara Giambattista e
la società Sacelit, iscritta al n. 51 del registro ordinanze 1970 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 57 del 4 marzo 1970;
2) ordinanza emessa il 30 maggio 1970 dal
pretore di Venezia nel procedimento civile vertente tra Bassetto Renzo e la
società Cantieri Navali e Officine Meccaniche di Venezia, iscritta al n. 312
del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 286 dell'11 novembre 1970.
Visto l'atto di costituzione di Bassetto
Renzo;
udito nell'udienza pubblica del 27 ottobre
1971 il Giudice relatore Vincenzo Michele Trimarchi;
udito l'avv. Luciano Ventura, per il
Bassetto.
Ritenuto in
fatto
1. - Nel procedimento civile vertente tra
Giambattista Carrara e la S.p.A. Sacelit, il pretore di Bergamo, con ordinanza
emessa il 9 gennaio 1970, sollevava questione incidentale di legittimità
costituzionale dell'art. 2120, comma primo, del codice civile, "nella
parte in cui subordina il diritto all'indennità di anzianità al fatto che il
rapporto di lavoro abbia avuto almeno la durata di un anno", in
riferimento all'art. 36, comma primo, della Costituzione.
Premetteva il pretore che il Carrara, dopo
aver lavorato quale operaio alle dipendenze della società convenuta dal 4 marzo
1968 al 14 febbraio 1969, aveva richiesto la somma di lire 22.402, a titolo di
indennità di anzianità ma la società aveva contestato l'esistenza del diritto
per il fatto che il rapporto di lavoro era durato meno di un anno.
Ciò premesso, il pretore osservava che la
norma denunciata, che prevede la corresponsione dell'indennità di anzianità in
misura proporzionale agli anni di servizio, non era stata modificata sul punto
dall'art. 9 della legge 15 luglio 1966, n. 604 e andava interpretata, secondo
la giurisprudenza della Cassazione, "nel senso che per avere diritto
all'indennità di anzianità é richiesto che il rapporto abbia avuto almeno la
durata di un anno".
Osservava altresì che l'art. 2120, comma
primo, atteso il carattere retributivo riconosciuto all'indennità di anzianità
da questa Corte, "confisca legislativamente al lavoratore che abbia
lavorato alle dipendenze di terzi per un periodo inferiore all'anno una parte
della retribuzione".
E concludeva, ritenendo che ciò fosse in
contrasto con il disposto dell'art. 36, comma primo, della Costituzione e senza
che detta normativa potesse essere giustificata dalla "particolare minore
durata del rapporto di lavoro".
L'ordinanza veniva ritualmente notificata,
comunicata e pubblicata.
Davanti a questa Corte non si costituiva
nessuna delle parti e non spiegava intervento il Presidente del Consiglio dei
ministri.
2. - Nel procedimento civile vertente tra
Renzo Bassetto e la società Cantieri Navali e Officine Meccaniche di Venezia,
il pretore di Venezia, con ordinanza emessa il 30 maggio 1970 sollevava
questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 2120, comma
primo, del codice civile, "nella parte in cui può interpretarsi nel senso
che l'indennità di anzianità competa al prestatore di lavoro nella sola ipotesi
di servizio di durata non inferiore ad un anno", per contrasto con l'art.
36 della Costituzione.
Secondo il pretore la questione non
appariva manifestamente infondata, perché per la detta interpretazione restrittiva
della norma si era pronunciata la Cassazione, perché con l'articolo 1 della
legge 18 febbraio 1960, n. 1561 era stato sancito un conteggio in dodicesimi
per l'indennità di anzianità dovuta agli impiegati privati, ed in base all'art.
9 della citata legge n. 604 del 1966 il diritto all'indennità di anzianità
spettava al lavoratore in ogni caso di risoluzione del rapporto di lavoro, e
perché all'indennità in oggetto é concordemente riconosciuto il carattere di
retribuzione differita.
L'ordinanza veniva ritualmente notificata,
comunicata e pubblicata.
Davanti a questa Corte si costituiva
soltanto il Bassetto, con atto depositato il 18 novembre 1970.
Il Bassetto, riportandosi all'orientamento
giurisprudenziale di questa Corte in ordine alla natura retributiva
dell'indennità di anzianità, chiedeva che la questione fosse dichiarata
fondata.
Negava che il superamento dell'anno di
servizio possa essere necessario per consolidare e rendere effettivi i diritti
del lavoratore costituzionalmente garantiti. E sosteneva che sotto questo
profilo la questione si ricollegasse anche all'indirizzo espresso da questa
Corte nella sentenza
n. 66 del 1963 in materia di ferie.
Non spiegava intervento il Presidente del
Consiglio dei ministri.
3. - All'udienza del 27 ottobre 1971,
l'avv. Luciano Ventura, per il Bassetto, insisteva nelle precedenti ragioni e
richieste.
Considerato
in diritto
1. - Con le due ordinanze indicate in
epigrafe del pretore di Bergamo e del pretore di Venezia é sollevata la stessa
questione: se l'art. 2120, comma primo, del codice civile nella parte in cui
esclude il diritto del lavoratore subordinato alla indennità di anzianità
qualora il rapporto di lavoro a tempo indeterminato sia durato meno di un anno,
sia in contrasto con l'art. 36, comma primo, della Costituzione.
I due giudizi vanno, pertanto, riuniti e
decisi con unica sentenza.
2. - Nonostante che, in tema di indennità
di anzianità, il legislatore, con l'art. 9 della legge 15 luglio 1966, n. 604,
abbia dettato disposizioni a quel tempo innovative nei confronti dell'ultima
parte del detto primo comma dell'art. 2120 (così come la Corte non ha mancato
di rilevare con la sentenza n. 75 del
1968), non può non ritenersi tuttavia in vigore la restante parte della
relativa norma e precisamente quella oggetto della presente denunzia.
Il citato art. 9, infatti, si limita a
prescrivere che "l'indennità di anzianità é dovuta al prestatore di lavoro
in ogni caso di risoluzione del rapporto di lavoro", ed il primo comma
dell'art. 2120, in conseguenza dell'entrata in vigore di quella legge, non
avente per altro portata generale, ed a seguito della dichiarazione di parziale
illegittimità costituzionale di cui alla citata sentenza n. 75 del
1968, viene a disporre che "in caso di cessazione del contratto a
tempo indeterminato, é dovuta al prestatore di lavoro un'indennità
proporzionale agli anni di servizio".
Questa norma, in tal modo, fissando il
criterio da osservarsi ai fini della determinazione e liquidazione
dell'indennità de qua, che per ciò deve essere proporzionata agli anni di
servizio, e facendo, allo scopo, riferimento all'anno quale unità di tempo,
secondo la giurisprudenza prevalente considera il servizio prestato per un
periodo di tempo inferiore ad un anno condizione non sufficiente perché il
lavoratore abbia diritto alla detta indennità.
3. - Così interpretata, la norma risulta in
contrasto con il disposto dell'art. 36, comma primo, della Costituzione.
L'indennità di anzianità, ad avviso della
Corte (citata sentenza
n. 75 del 1968), "riveste carattere retributivo, costituendo parte del
compenso dovuto pel lavoro prestato".
Data la sua portata complementare nei
confronti della retribuzione in senso stretto, deve riconoscersi ad essa la
tutela costituzionale propria di quest'ultima: ed in particolare, il relativo
diritto discende dai principi consacrati nell'art. 36 della Costituzione e si
informa ad essi.
Nella specie, escludendo implicitamente
l'art. 2120, comma primo, che il diritto all'indennità spetti al lavoratore che
abbia una anzianità di servizio inferiore all'anno, il legislatore viene a
negare al lavoratore un diritto che costituzionalmente gli é assicurato.
Il criterio per cui in dipendenza della
durata (annuale o superiore all'anno, ovvero inferiore all'anno) del servizio,
il ripetuto diritto spetta o meno al lavoratore, non é qui valutato
direttamente e in riferimento al principio di eguaglianza, sebbene per la
conseguenza della sua applicazione e cioè per il fatto che, in caso di servizio
di durata inferiore all'anno, al lavoratore non compete l'indennità.
Non può venire, così, in considerazione la
ragione che avrà determinato il legislatore a ricollegare al detto limite di
tempo un trattamento differenziato; e senza, per altro, doversi escludere a
priori che la previsione di un periodo minimo di servizio possa apparire
razionalmente giustificata.
Rileva qui in modo obiettivo la violazione
del principio di proporzionalità quantitativa che l'art. 36 pone
inderogabilmente a disciplina del rapporto tra retribuzione e prestazione di
lavoro, e di conseguenza é illegittima costituzionalmente la norma denunziata
nella parte in cui esclude che l'indennità di anzianità spetti al prestatore di
lavoro il quale abbia prestato servizio per un periodo di tempo inferiore
all'anno.
PER QUESTI
MOTIVI
LA CORTE
COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale
dell'art. 2120, comma primo, del codice civile nella parte in cui esclude che
l'indennità di anzianità sia dovuta al prestatore di lavoro, il cui servizio abbia
avuto una durata inferiore all'anno.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1971.
Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI -
Giuseppe VERZÌ - Giovanni Battista BENEDETTI - Francesco Paolo BONIFACIO -
Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo
Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Paolo ROSSI
Depositata in cancelleria il 28 dicembre
1971.