SENTENZA N. 75
ANNO 1968
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori Giudici:
Prof. Aldo SANDULLI, Presidente
Dott. Antonio MANCA
Prof. Giuseppe BRANCA
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI
Dott. Giuseppe VERZÌ
Dott. Giovanni Battista BENEDETTI
Prof. Francesco Paolo BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 2120, primo comma, del Codice civile, promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 4 luglio 1966 dal Tribunale di Roma nel procedimento civile vertente tra Gualtieri Ada e la soc. r.l. "Docere", iscritta al n. 215 del Registro ordinanze 1966 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 324 del 24 dicembre 1966;
2) ordinanza emessa il 19 novembre 1966 dal Tribunale di Roma nel procedimento civile vertente tra Gallo Francesco e l'istituto d'istruzione media "Mons. E. Tozzi", iscritta al n. 8 del Registro ordinanze 1967 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 51 del 25 febbraio 1967;
3) ordinanza emessa il 4 ottobre 1967 dal Tribunale di Siena nel procedimento civile vertente tra Ghiribelli Francesco e Castelli Mandosi Mignanelli Adele, iscritta al n. 254 del Registro ordinanze 1967 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 321 del 23 dicembre 1967;
4) ordinanza emessa il 14 novembre 1967 dal Tribunale di Lucca nel procedimento civile vertente tra Giannini Franca e Cerrini Tullio, iscritta al n. 267 del Registro ordinanze 1967 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 24 del 27 gennaio 1968;
5) ordinanze emesse il 10 ed il 17 novembre 1967 dalla Corte suprema di cassazione - sezione 2 civile - nei procedimenti civili vertenti tra Cremonesi Erminio e l'Azienda tramviaria municipale di Milano e tra Bertuccio Sebastiano e Abbate Giovanni, iscritte ai nn. 17 e 18 del Registro ordinanze 1968 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 65 del 9 marzo 1968.
Visti gli atti di costituzione di Gualtieri Ada, Gallo Francesco, eredi di Cremonesi Erminio, Bertuccio Sebastiano, società "Docere" e istituto "Mons. E. Tozzi";
udita nell'udienza pubblica del 21 maggio 1968 la relazione del Giudice Costantino Mortati;
uditi l'avv. Pasquale d'Abbiero, per Gualtieri e Gallo, l'avv. Ugo Di Segni, per gli eredi Cremonesi, l'avv. Giuseppe Di Stefano, per Bertuccio, e l'avv. Domenico Cipollone, per la società "Docere" e l'istituto "Mons. E. Tozzi".
Ritenuto in fatto
1. - Con atto di citazione 25 febbraio 1964 la prof. Ada Gualtieri in Turchetti citava
innanzi al Tribunale di Roma
Dopo la regolare notifica, comunicazione e pubblicazione
dell'ordinanza nella Gazzetta Ufficiale n. 324 del 24 dicembre 1966, ambedue le
parti private si sono costituite avanti
L'avv. Domenico Cipollone, per la
convenuta, argomenta invece, nelle deduzioni depositate il 5 gennaio
In una memoria depositata il 7 maggio 1968, la difesa
dell'attrice illustra ulteriormente i motivi dedotti a sostegno
dell'incostituzionalità della norma impugnata, ed in particolare fa rilevare
come la natura retributiva dell'indennità di anzianità
sia stata presupposta dalla sentenza di questa Corte n. 3 del 1966,
mentre con la sentenza
n. 78 del 1967 é stato chiarito che
Anche la difesa della convenuta ha depositato, in data 8 maggio 1968, una memoria nella quale insiste perché la questione sia dichiarata infondata, sostenendo che il fatto dell'estensione del diritto all'indennità de qua al caso delle dimissioni volontarie, disposta dalla contrattazione collettiva, non ne ha trasformato la natura nel senso di farla considerare retribuzione differita, anziché secondo la sua effettiva funzione, che é di copertura del rischio della perdita del posto di lavoro. Tale indole, non retributiva ma previdenziale, sarebbe confermata dal confronto fra la disciplina dell'indennità di anzianità prevista con riferimento al contratto di prestazione d'opera e le analoghe statuizioni riguardanti il contratto di assicurazione sulla vita, che prevede la perdita della corresponsione delle somme pel rischio oggetto dell'assicurazione, ove l'assicurato receda volontariamente dal contratto, salvo che non sia stato espressamente stipulato un patto di riscatto. Insiste per la dichiarazione di infondatezza della questione.
2. - Con altra ordinanza pronunciata il 19 novembre 1966 nella causa promossa dal prof. Francesco Gallo contro la stessa società "Docere", il medesimo Tribunale sollevava nei confronti della stessa norma (ma rispetto al solo art. 36 della Costituzione) una analoga questione fondata sul medesimo argomento, tratto dal carattere retributivo dell'indennità.
Dopo che anche questa ordinanza era
stata regolarmente notificata, comunicata e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 51 del 25 febbraio 1967, ambedue le parti private si costituivano avanti
3. - Con atto di citazione notificato il 30 settembre 1959, Ghiribelli Francesco conveniva avanti il Tribunale di Siena
Adele Castelli Mandosi Mignanelli
per ottenere il pagamento di varie somme fra cui lire 1.988.733 per indennità di anzianità, che affermava essergli dovute in seguito alle
prestazioni di lavoro svolte alle dipendenze della convenuta. Avendo questa
eccepito la perdita del diritto all'indennità, ai sensi dell'art. 27 del
contratto collettivo 21 ottobre 1958, per avere il Ghiribelli
dato giusta causa al licenziamento per gravi mancanze (risultanti tra l'altro
da un processo penale in seguito al quale egli era stato prosciolto per
amnistia dal reato di appropriazione indebita
aggravata continuata), il Tribunale osservava, nell'ordinanza in data 4 ottobre
1967, che la perdita o la mancata insorgenza, a favore del Ghiribelli,
del diritto all'indennità di anzianità, non deriverebbe tanto dall'art. 27 del
contratto collettivo citato dalla convenuta, quanto dall'articolo 2120, primo
comma, del Codice civile, e, propostasi d'ufficio la questione di legittimità
costituzionale di tale norma, nel punto in cui stabilisce che non spetta
l'indennità di anzianità in caso di licenziamento per colpa del lavoratore, ne
ravvisava la rilevanza e la non manifesta infondatezza con riferimento all'art.
36 della Costituzione, anche in considerazione dell'affermazione circa il
carattere retributivo del trattamento di quiescenza contenuta nelle sentenze
della Corte costituzionale n. 3 del 1966 e
n. 78 del 1967.
Osservando poi che la legge 8 giugno 1966, n.
L'ordinanza é stata regolarmente notificata
e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 321 del 23 dicembre 1967, ma nessuno
si é costituito avanti
4. - Analoga questione sorgeva altresì nel corso di una controversia vertente fra Giannini Franca e Cerrini Tullio avanti il Tribunale di Lucca, nella cui ordinanza del 14 novembre 1967 si svolgono simili argomentazioni e si dà espressamente atto che il sopravvenuto art. 9 della legge n. 604 del 1966 non ha effetto rispetto ai rapporti sorti anteriormente alla sua entrata in vigore, per cui non può dubitarsi dell'applicabilità dell'art. 2120 alla causa da decidere e quindi della non manifesta infondatezza della medesima in riferimento all'art. 36 della Costituzione.
L'ordinanza é stata regolarmente
comunicata, notificata e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 24 del 27
gennaio 1968, ma nessuno si é costituito nel giudizio avanti
5. - Sempre con riferimento all'ipotesi del licenziamento per colpa, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2120, primo comma, del Codice civile, é stata sollevata altresì nell'ordinanza 10 novembre 1967 della Corte di cassazione (pronunciata sulle conformi conclusioni del Procuratore Generale in relazione ad una causa in corso fra Cremonesi Erminio e l'Azienda tramviaria municipale di Milano), con riferimento al solo art. 36 della Costituzione. Nel provvedimento, succintamente motivato, si dà atto del carattere non retroattivo della legge n. 604 del 1966.
Dopo che l'ordinanza é stata regolarmente notificata,
comunicata e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 9 marzo 1968, si
sono costituiti davanti
6. - Analoga questione, infine, veniva sollevata d'ufficio, tanto con riferimento all'art. 36 che all'art. 3 della Costituzione, in altra ordinanza della Corte di cassazione, pronunciata il 17 novembre 1967 nel procedimento civile tra Bertuccio Sebastiano e Abbate Giovanni, nella quale si richiama la sentenza di questa Corte n. 3 del 1966 e si fa altresì riferimento alla legge n. 604 del 1966, giudicata peraltro inapplicabile alla causa in corso, sia per la sua irretroattività, sia perché riguardante datori di lavoro che occupano più di 35 dipendenti, ma tuttavia rilevante per configurare una violazione dell'art. 3 della Costituzione da parte dell'art. 2120, se la perdita del diritto all'indennità si dovesse far dipendere dalle minori proporzioni della impresa cui il lavoratore é addetto.
Dopo che l'ordinanza é stata regolarmente notificata,
comunicata e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 9 marzo 1968, si
sono costituiti avanti
Considerato in diritto
1. - Le sei cause, discusse nella stessa udienza, avendo ad oggetto le medesime questioni, sono riunite per la loro decisione con unica sentenza.
2. - La questione é fondata. La disposizione denunciata dell'art. 2120 del Codice civile é stata abrogata con la legge 15 luglio 1966, n. 604, che, nel disciplinare ex novo la materia dei licenziamenti individuali nei rapporti di lavoro a tempo indeterminato, ha, nel suo art. 9, disposto l'obbligo del datore di corrispondere al lavoratore l'indennità di anzianità in qualsiasi caso di cessazione del rapporto, anche se per colpa di lui o per dimissioni volontarie. Ma poiché la disposizione richiamata esplica efficacia solo dal giorno successivo alla pubblicazione della legge (7 agosto 1966) e la risoluzione dei rapporti lavorativi, dei quali é controversia nei giudizi in corso avanti ai giudizi di merito, risalgono ad epoca anteriore alla predetta, si presenta rilevante, per gli eventuali diritti maturati nel frattempo, la questione sollevata in ordine al citato primo comma dell'art. 2120 del Codice civile.
Appare evidente che l'indennità di anzianità riveste carattere retributivo, costituendo parte del compenso dovuto pei lavoro prestato, la cui corresponsione viene differita al momento della cessazione del rapporto allo scopo di agevolare al lavoratore il superamento delle difficoltà economiche, possibili ad insorgere pel venir meno del salario. Tale finalità d'ordine pratico che sta a base del differimento del pagamento (e che giustifica altresì la parziale deroga alle norme di diritto comune, in caso di morte del lavoratore, quale risulta dall'art. 2122, primo comma, Cod. civ.), non incide in alcun modo sulla natura giuridica dell'indennità, la cui misura é da determinare in proporzione alla durata del lavoro prestato (quale che essa sia); nonché al complesso delle retribuzioni di carattere continuativo dovuto al dipendente, secondo i criteri indicati dall'art. 2121, e senza che si possa in nessun modo distinguere secondo il motivo (colpa del lavoratore - o dimissioni volontarie) che dà luogo alla risoluzione.
Il diritto in questione (alla pari di quello avente ad oggetto pensioni o assegni a carico dello Stato e di enti pubblici, secondo statuito da questa Corte con la sentenza n. 3 del 1966) deve quindi farsi discendere dai principi consacrati nell'art. 36 della Costituzione ed informarsi ad essi. Non vale dire in contrario, come si fa dalla difesa dei resistenti che l'indennità, di per sé, può non essere sufficiente ad assicurare la libertà e dignità dell'esistenza secondo richiesto dal citato art. 36 della Costituzione poiché la sua funzione é solo integrativa di quella propria del salario nel senso che si é prima chiarito.
D'altra parte la corresponsione della indennità medesima, appunto perché giova, almeno di norma, a far fronte alle contingenti difficoltà che possono a volte presentarsi nel trapasso da uno ad altro rapporto di lavoro non incide comunque sul diritto al conseguimento delle diverse prestazioni di carattere previdenziale, invocabili, allorché ne ricorrano i presupposti, secondo le norme di cui all'art. 38.
Deve ritenersi fondata anche la censura contro la norma denunciata che l'ordinanza del Tribunale di Siena e la seconda emessa dalla Corte di cassazione fanno derivare dalla violazione dell'art. 3, per la già rilevata discordanza della norma stessa con quella vigente (oltre che per i rapporti di lavoro di diritto pubblico, cui si é riferita la citata sentenza n. 3 del 1966 e la successiva n. 78 del 1967) per gli altri di diritto privato pei quali la pretesa all'indennità sia sorta dopo l'errata in vigore della legge n. 604.
Quanto poi al riferimento, contenuto nella seconda ordinanza della Corte di cassazione, all'art. 11 della legge n. 604, si deve rilevare come (a parte la considerazione dell'inapplicabilità della legge stessa ai rapporti anteriori) questo si sottragga alla censura ivi formulata, dato che in ogni caso, quale che sia il numero dei dipendenti occupati nell'azienda, é fatta salva la disposizione dell'art. 9, riguardante la corresponsione dell'indennità.
PER QUESTI MOTIVI
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2120, primo Comma, del Codice civile, nella parte in cui, nel caso di cessazione del contratto di lavoro a tempo indeterminato, esclude il diritto del prestatore di lavoro ad un'indennità proporzionale agli anni di servizio, allorquando la cessazione stessa derivi dal licenziamento per colpa di lui o da dimissioni volontarie.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 giugno 1968.
Aldo SANDULLI - Antonio MANCA - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ - Giovanni Battista BENEDETTI - Francesco Paolo BONIFACIO - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI
Depositata in cancelleria il 27 giugno 1968.