SENTENZA N. 7
ANNO 1971
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
LA CORTE
COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici:
Prof. Giuseppe BRANCA, Presidente
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI
Dott. Giuseppe VERZÌ
Dott. Giovanni Battista BENEDETTI
Prof. Francesco Paolo BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale
dell'art. 12 del contratto collettivo nazionale per i dirigenti di aziende
industriali 31 dicembre 1948, reso obbligatorio erga omnes con il D.P.R.
2 gennaio 1962, n. 483, promosso con ordinanza emessa il 30 gennaio 1969 dal
tribunale di Sondrio nel procedimento civile vertente tra Ninatti Emilio e la
società "Elettro Villa Bianzone", iscritta al n. 83 del registro
ordinanze 1969 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 85 del
2 aprile 1969.
Udito nella camera di consiglio del 16
dicembre 1970 il Giudice relatore Angelo De Marco.
Ritenuto in
fatto
Il dirigente industriale Emilio Ninatti,
già dipendente della società "Elettro Villa Bianzone", volontariamente
dimessosi in data 5 luglio 1964, conveniva la detta società davanti al
tribunale di Sondrio per sentirla condannare, tra l'altro, alla corresponsione
della indennità di anzianità.
In relazione a tale domanda, la società
convenuta eccepiva che, non essendosi essa avvalsa della facoltà di cui
all'art. 2125 del codice civile, ai sensi dell'art. 12 del contratto collettivo
nazionale 31 dicembre 1948, reso obbligatorio erga omnes con il D.P.R. 2
gennaio 1962, n. 483, ed essendosi il Ninatti volontariamente dimesso, la
chiesta indennità di anzianità non era dovuta.
Il tribunale adito, con ordinanza 30
gennaio 1969, riconosciuto che il rapporto intercorso tra l'attore e la società
convenuta é disciplinato dal citato contratto collettivo del 1948, sollevava
d'ufficio questione di illegittimità costituzionale dell'art. 12 di tale
contratto collettivo, in riferimento all'art. 36 della Costituzione,
richiamandosi alla sentenza di
questa Corte 27
giugno 1968, n. 75, con la quale é stata dichiarata la illegittimità
costituzionale dell'art. 2120, primo comma, del codice civile, nella parte in
cui, nel caso di cessazione del contratto di lavoro a tempo indeterminato,
escludeva il diritto del prestatore di lavoro all'indennità, qualora la
cessazione stessa fosse derivata da licenziamento per colpa o da dimissioni
volontarie ed osservando che l'efficacia abrogativa di tale pronuncia non
potesse estendersi a norma diversa da quella da essa contemplata e, quindi, al
denunziato articolo 12 in questione.
Dopo le comunicazioni, notificazioni e
pubblicazioni di legge la questione, così sollevata, viene ora alla cognizione
di questa Corte.
Non vi sono state costituzioni di parte né
intervento del Presidente del Consiglio dei ministri.
Considerato
in diritto
La questione é fondata.
L'impugnato articolo 12 del contratto
collettivo 31 dicembre 1948, nel contemplare l'indennità di anzianità al
dimissionario come corrispettivo del patto di non concorrenza, corrispettivo
imposto dall'art. 2125 del codice civile a pena di nullità, poggia,
evidentemente, sul presupposto che, ai sensi dell'allora vigente art. 2120,
primo comma, del codice civile, in caso di cessazione del rapporto di lavoro
per dimissioni volontarie tale indennità non fosse dovuta.
Ora, l'art. 2120 del codice civile per la
parte testé citata, non solo é stato abrogato con legge 15 luglio 1966, n. 604,
ma, per i rapporti anteriori, come quello in esame, con la sentenza di
questa Corte n.
75 del 1968, richiamata nell'ordinanza di rinvio, é stato dichiarato
incostituzionale, in riferimento all'art. 36 della Costituzione.
Pertanto, poiché non vi sono ragioni per
discostarsi da tale sentenza, il denunziato art. 12, poggiando sopra un
presupposto dichiarato costituzionalmente illegittimo, deve essere, alla sua
volta, dichiarato viziato della stessa illegittimità.
Peraltro tale illegittimità va limitata a
quella parte dell'articolo impugnato da cui si desume che non sono dovute
incondizionatamente al dirigente dimissionario le indennità di cui al
precedente art. 11.
PER QUESTI
MOTIVI
LA CORTE
COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale
dell'articolo unico del D.P.R. 2 gennaio 1962, n. 483: "Norme sul
trattamento economico e normativo dei dirigenti di imprese industriali",
che rende esecutivo erga omnes il contratto collettivo per i dirigenti
di aziende industriali 31 dicembre 1948, limitatamente all'art. 12 di detto
contratto, nella parte in cui esclude che siano dovute al dirigente
dimissionario le indennità di anzianità.
Così deciso in Roma, in camera di
consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12
gennaio 1971.
Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ - Giovanni Battista BENEDETTI - Francesco Paolo BONIFACIO - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Paolo ROSSI
Depositata in cancelleria il 20 gennaio
1971.