SENTENZA N. 115
ANNO 1972
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Prof. Giuseppe CHIARELLI, Presidente
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Dott. Giuseppe VERZÌ
Dott. Giovanni Battista BENEDETTI
Prof. Francesco Paolo BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI, Giudici,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità
costituzionale degli artt. 40 e 6 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034
(istituzione dei tribunali amministrativi regionali), promosso con ricorso del
Presidente della Regione siciliana, notificato il 12 gennaio 1972, depositato
in cancelleria il 21 successivo ed iscritto al n. 1 del registro ricorsi 1972.
Visto l'atto di costituzione
del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica
del 26 aprile 1972 il Giudice relatore Francesco Paolo Bonifacio;
uditi l'avv. Giuseppe
Guarino, per la Regione siciliana, ed il sostituto avvocato generale dello
Stato Michele Savarese, per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
1. - Con ricorso del 12
gennaio 1972 il Presidente della Giunta regionale della Sicilia ha chiesto che
venga dichiarata l'illegittimità costituzionale della legge 6 dicembre 1971, n.
1034, nella parte in cui, per il combinato disposto degli artt. 6 e 40, essa
attribuisce, in prima istanza, al tribunale amministrativo regionale e, in
grado di appello, al Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione
siciliana la competenza a conoscere delle controversie in materia d’operazioni
per l'elezione del Consiglio regionale.
Ad avviso del ricorrente,
poiché l'art. 3 dello Statuto rinvia - ai "principi fissati dalla
Costituente in materia di elezioni politiche", si deve ritenere che alla
disciplina delle elezioni regionali, attribuita in via esclusiva alla Regione,
si applichi il principio fondamentale, statuito dall'art. 66 della Costituzione
a proposito delle due Camere del Parlamento, secondo il quale lo stesso organo
eletto é competente in tema di controversie concernenti l'elezione dei propri
membri. Coerentemente con l'art. 3 dello Statuto, la Regione, nell'esercizio
della sua competenza legislativa in materia (che deve uniformarsi, come la
giurisprudenza costituzionale ha accertato, non ai principi stabiliti nelle
leggi elettorali statali, ma a quelli fissati dalla Costituente), ha riservato
all'Assemblea regionale - art. 61 legge regionale 20 marzo 1951, n. 29 - la
convalida delle elezioni ed il giudizio "definitivo" sulle controversie
elettorali. Nello stesso senso ebbe a provvedere la legge statale, la quale
statuì che, fino all'approvazione del regolamento interno dell'Assemblea,
dovessero trovare applicazione, per la convalida degli eletti, le norme vigenti
per l'Assemblea costituente (art. 3 D.L.C.P.S. 25 marzo 1947, n. 204). Dal
complesso di siffatte statuizioni, statali e regionali, risulterebbe la
parificazione nella materia de qua della posizione dell'Assemblea regionale e
del Parlamento, poi confermata dagli artt. 30, 41 e 45 del Regolamento interno
della prima. Si deve pertanto ritenere - così prosegue il ricorso - che la
"definitività" del giudizio attribuito all'organo eletto ha carattere
sostanziale ed esclude pertanto la possibilità che siano aditi gli organi
giurisdizionali, ed in tal senso le norme ricordate sono state sempre e
pacificamente applicate.
La difesa regionale trae
infine argomento dalla legge 17 febbraio 1968, n. 108, la quale, estendendo
alle elezioni dei Consigli regionali a statuto ordinario le disposizioni della
legge n. 1147 del 1966, prova che per le Regioni ad autonomia speciale deve
valere l'opposto principio della competenza definitiva del Consiglio eletto.
2. - Il Presidente del
Consiglio dei ministri - costituitosi a mezzo dell'Avvocatura generale dello Stato
con deduzioni del 27 gennaio 1972 - ha chiesto che il ricorso sia respinto.
L'Avvocatura mette in
rilievo che questa Corte con la fondamentale sentenza n. 66 del 1964
ha già respinto la tesi dell'equiparazione dell'Assemblea regionale siciliana
al Parlamento nazionale e con successive pronunce ha messo in particolare
risalto l'esigenza dell'osservanza dell'art. 24 Cost. (sent. n. 143 del 1968)
e la necessità della subordinazione dello Statuto ai principi generali e
fondamentali della Costituzione (sent. n. 6 del 1970). Né hanno valore le
argomentazioni che la Regione deduce dalla legislazione ordinaria: il
D.L.C.P.S. n. 204 del 1947 ebbe carattere transitorio e, comunque, va
raccordato con i principi della sopravvenuta Costituzione; a sua volta, la
"definitività" della pronunzia dell'Assemblea, desunta da norme
legislative e regolamentari regionali, non può essere intesa nel senso che sia
esclusa una successiva fase giurisdizionale, soprattutto perché una siffatta
interpretazione condurrebbe all'incostituzionalità della disciplina per
contrasto con gli artt. 24 e 113 della Costituzione.
Con specifico riferimento
alla competenza che la legge impugnata attribuisce ai tribunali amministrativi
regionali la difesa dello Stato ricorda che la sentenza n. 49 del 1968,
relativa alle sezioni per il contenzioso elettorale istituite dalla legge n.
1447 del 1966, ritenne che l'illegittimità riguardasse solo il modo di
formazione e di provvista dei nuovi organi giurisdizionali e non già la loro competenza
sulle operazioni elettorali; rileva, infine, che dalla legge n. 108 del 1968
altro non si può dedurre se non la generale esigenza dell'osservanza
dell'inderogabile precetto della tutela giurisdizionale.
3. - In una memoria del 13
aprile 1972 la difesa regionale contesta la validità delle argomentazioni
svolte dall'Avvocatura dello Stato.
Dalla sentenza n. 66 del
1964 - si osserva - si può solo desumere che in generale le prerogative del
Parlamento non possono essere automaticamente riconosciute all'Assemblea
regionale. Occorre, tuttavia - come risulta dalla successiva sentenza n. 143
del 1968, pronunziata a proposito del controllo della Corte dei conti sugli
atti del Consiglio regionale -, di volta in volta verificare se sotto specifici
profili e con riferimento a singole competenze un'assimilazione sia voluta e
consentita dalla vigente disciplina costituzionale e legislativa: ed infatti
nel caso attuale la competenza della Regione a provvedere in via esclusiva in
ordine al giudizio di ammissione dei consiglieri eletti viene rivendicata in
base alla legge costituzionale n. 2 del 1948, che rinvia i principi fissati
dalla Costituente in materia di elezioni politiche. Nessun senso ha il richiamo
alla sentenza n. 6 del 1970, perché proprio il rinvio a quei principi opera un
raccordo fra Statuto e Costituzione attraverso l'attribuzione all'Assemblea
regionale degli stessi poteri decisori che l'art. 66 della Costituzione
riconosce al Parlamento: decisiva nello stesso senso appare l'esclusività della
competenza regionale in tema di legislazione elettorale, nell'esercizio della
quale la legge regionale n. 29 del 1951 conferì all'Assemblea i poteri di cui
si discorre.
La difesa regionale sostiene
infine che del tutto inconferenti sono gli argomenti che l'Avvocatura crede si
possano trarre dal carattere transitorio del D.L.C.P.S. n. 204 del 1947 e dai
principi enunciati da questa Corte nella sentenza n. 49 del 1968.
4. - Nella discussione orale
le parti costituite hanno ulteriormente illustrato le proprie tesi ed hanno
insistito nelle rispettive conclusioni.
Considerato in diritto
1. - Gli artt. 6 e 40 della
legge 6 dicembre 1971, n. 1034, sono stati impugnati dalla Regione siciliana
limitatamente alla parte in cui tali disposizioni attribuiscono al tribunale
amministrativo regionale e, in secondo grado, al Consiglio di giustizia
amministrativa la competenza a decidere sui ricorsi relativi a controversie
concernenti le operazioni per le elezioni regionali. Nel proporre la relativa
questione di legittimità costituzionale, la ricorrente assume che in base allo
Statuto quella competenza spetta in via definitiva ed assoluta - e con la
conseguente esclusione di ogni ingerenza degli organi giurisdizionali dello
Stato - alla stessa Assemblea regionale, così come, in forza dell'art. 66 della
Costituzione, appartiene esclusivamente a ciascuna delle due Camere del
Parlamento il giudizio sui titoli di ammissione dei propri componenti.
2. - La Corte ritiene di
dover in primo luogo ribadire, secondo i principi enunciati fin dalla sentenza
n. 66 del 1964, che nel sistema costituzionale il Parlamento e l'Assemblea
regionale siciliana occupano posizioni nettamente diversificate, sicché le
peculiari prerogative che abbiano a riconoscersi al primo non si estendono per
ciò stesso alla seconda. Sulla validità di questa premessa, del resto, la
Regione non muove obiezioni, giacché, relativamente alla materia in esame, essa
rivendica un identico regime non già in virtù di una generica equiparazione
dell'Assemblea regionale alle Assemblee legislative nazionali, sibbene in forza
di una ben determinata statuizione statutaria - quindi, di rango costituzionale
- dalla quale, a suo avviso, discenderebbe l'applicabilità alla Regione di
quella stessa riserva di giudizio sui titoli di ammissione dei consiglieri
regionali che l'art. 66, per quanto riguarda deputati e senatori, attribuisce
rispettivamente alle due Camere. Più specificamente, la ricorrente ritiene di
poter rinvenire nel disposto dell'art. 3 del suo Statuto la ragione di fondo dell'illegittimità
costituzionale dell'impugnata legge statale: rinviando ai "principi
fissati dalla Costituente in materia di elezioni politiche" quella norma
statutaria non si limiterebbe ad assegnare alla Regione la competenza
legislativa esclusiva in tema di elezioni regionali, ma renderebbe operante per
l'Assemblea regionale il principio dell'insindacabilità, anche giurisdizionale,
delle determinazioni adottate da quel corpo deliberante, nello stesso modo in
cui ex art. 66 Cost. quell'insindacabilità caratterizza le analoghe
attribuzioni del Parlamento.
La Corte ritiene che
siffatta tesi sia da respingere. Vero é che l'art. 3 dello Statuto, fissato il
numero dei deputati regionali e posta la regola che essi debbano essere eletti
a suffragio "universale, diretto e segreto", affida alla Regione la
competenza legislativa sulle elezioni della propria Assemblea. E, tuttavia, é
appunto dalla identificazione dei limiti obiettivi di siffatta materia - prima
ancora che dai principi costituzionali ai quali la sua regolamentazione deve
portar rispetto - che discendono conclusioni contrarie a quelle prospettate
dalla difesa regionale. Non si vuol certo disconoscere che una qualche
connessione esista fra "elezioni" e "giurisdizione sulle
elezioni" né si contesta che nella storia della legislazione tale
connessione si é manifestata talvolta nell'inclusione in un unico testo
legislativo di entrambe le discipline. Ma ciò non toglie che si tratta di
materie affatto diverse, le quali possono appartenere a diverse sfere di attribuzioni,
come inevitabilmente deve accadere quando a qualche Regione sia stato conferito
il potere legislativo attinente alla materia elettorale. É, infatti, principio
fermo nella giurisprudenza della Corte che alle Regioni, anche se a statuto
speciale, non spetta competenza alcuna in tema di giurisdizione (salvo le ben
limitate attribuzioni che nella sentenza n. 4 del 1956
furono riconosciute alla Regione del Trentino-Alto Adige a proposito dei masi
chiusi e con specifico riferimento alle peculiarità di tale istituto). E perciò
non può revocarsi in dubbio che, in applicazione di tale principio, come non
sono ammissibili leggi regionali sulla giurisdizione, Così non é ammissibile
che leggi regionali escludano la giurisdizione, giacché anche questa esclusione
si risolverebbe in un’interferenza su materia che alla Regione non appartiene.
É nell'ambito di queste
premesse che va interpretato il rinvio operato dall'art. 3 dello Statuto
siciliano ai "principi fissati dalla Costituente in materia di elezioni
politiche", al quale non si può assegnare altro significato che non sia
quello di circoscrivere il quadro entro il quale deve essere esercitata la
competenza legislativa in materia elettorale. Una diversa interpretazione - non
suffragata dalla formulazione letterale della disposizione statutaria - non
solo dovrebbe prescindere dalla suddetta, precisa individuazione della materia
attribuita alla Regione, ma si porrebbe in sicuro contrasto col principio
costituzionale secondo il quale la tutela giurisdizionale é a tutti garantita
(art. 24 Cost.) ed é affidata agli organi previsti dagli artt. 101 e seguenti
della Costituzione.
3. - Siffatta conclusione -
che é l'unica che sia idonea ad assicurare la necessaria coerenza fra Statuto
siciliano e Costituzione (secondo una esigenza affermata da questa Corte a
fondamento delle statuizioni contenute nella sent. n. 6 del 1970)
- non é infirmata dalle considerazioni che la Regione svolge a proposito delle
norme legislative e regolamentari pertinenti alla materia de qua. Ed infatti,
una volta ribadito che le Regioni non hanno competenza in tema di giurisdizione
(né per regolarla né per escluderla) e che la Regione siciliana anche
nell'esercizio delle sue attribuzioni sulle elezioni deve rispettare i principi
costituzionali, le disposizioni contenute nella legge statale che disciplinò le
prime elezioni regionali (D.L.C.P.S. 25 marzo 1947, n. 204), nella legislazione
regionale (legge reg. 20 marzo 1951, n. 29) e nel Regolamento interno
dell'Assemblea (specialmente nell'art. 41) devono essere interpretate in un
modo che le renda compatibili con la Costituzione: di tal che il "giudizio
definitivo" sui reclami elettorali, la "convalida delle
elezioni", la "incontestabilità" della pronunzia finale e così
via sono tutte espressioni che correttamente vanno riferite alla fase
conclusiva del complesso procedimento elettorale e che qualificano come definitivi
gli atti relativi nel senso che questi concludono, appunto, quel procedimento:
non certo nel senso della preclusione di una successiva fase giurisdizionale,
nella quale le situazioni subiettive degli interessati possano trovare quella
tutela che la Costituzione a tutti riconosce.
4. - Risultando pertanto che
con le disposizioni impugnate lo Stato ha esercitato una competenza propria
senza recar lesione alla sfera di attribuzioni spettanti alla Regione
siciliana, il ricorso deve essere respinto.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la
questione di legittimità costituzionale degli artt. 6 e 40 della legge 6
dicembre 1971, n. 1034, istitutiva dei "tribunali amministrativi
regionali", promossa, col ricorso indicato in epigrafe, dalla Regione
siciliana, in riferimento all'art. 3 dello statuto ed all'art. 66 della
Costituzione.
Così deciso in Roma, nella
sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 giugno 1972.
Giuseppe CHIARELLI –
Francesco Paolo BONIFACIO
Depositata in cancelleria il
27 giugno 1972.