SENTENZA N. 110
ANNO 1972
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Prof. Giuseppe CHIARELLI, Presidente
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Dott. Giuseppe VERZÌ
Dott. Giovanni BENEDETTI
Prof. Francesco Paolo BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI, Giudici,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi riuniti di
legittimità costituzionale degli artt. 15, 16, 18, 147, primo comma, 162, 195,
secondo comma, e 217, primo e secondo comma, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267
(legge fallimentare), nonché degli artt. 19 e 21 del codice di procedura
penale, promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 13
febbraio 1970 dal tribunale di Roma nel procedimento penale a carico di
Antinori Guglielmo, iscritta al n. 118 del registro ordinanze 1970 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 125 del 20 maggio 1970;
2) ordinanza emessa il 16
aprile 1970 dal tribunale di Potenza sul ricorso di Padula Giovanni per
l'ammissione alla procedura del concordato preventivo, iscritta al n. 222 del
registro ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 222 del 2 settembre 1970;
3) ordinanza emessa il 23
aprile 1970 dal tribunale di Milano nel procedimento civile vertente tra
Terrabuio Magni Sirio, il fallimento della società S.I.R.A. e la società
Officina elettromeccanica Bertani, iscritta al n. 90 del registro ordinanze
1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 106 del 28
aprile 1971;
4) ordinanza emessa l'11
marzo 1971 dal pretore di Siracusa nel procedimento penale a carico di Di Pace
Luigi, iscritta al n. 198 del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 163 del 30 giugno 1971;
5) ordinanza emessa il 23
marzo 1971 dal tribunale di Bologna nel procedimento civile vertente tra
Meletti Luciano, Guidi Guido e la Cassa rurale ed artigiana di San Matteo della
Decima, iscritta al n. 292 del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 259 del 13 ottobre 1971;
6) ordinanza emessa il 24
giugno 1971 dal pretore di Verona nel procedimento penale a carico di Mozzo
Marino, iscritta al n. 381 del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 297 del 24 novembre 1971;
7) ordinanza emessa il 7
luglio 1971 dal pretore di Napoli nel procedimento penale a carico di Peluso
Elvira e Renzi Renzina, iscritta al n. 406 del registro ordinanze 1971 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 311 del 9 dicembre
1971;
8) ordinanza emessa il 2
luglio 1971 dal pretore di Mantova nel procedimento penale a carico di Gradi
Ugo, iscritta al n. 415 del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 323 del 22 dicembre 1971;
9) ordinanza emessa il 20
aprile 1971 dalla Corte d'appello di Milano nel procedimento civile vertente
tra Ulivi Luigina e Todisco Adriano, iscritta al n. 425 del registro ordinanze
1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 323 del 22
dicembre 1971.
Visti gli atti di
costituzione di Antinori Guglielmo e di intervento del Presidente del Consiglio
dei ministri;
udito nell'udienza pubblica
dell'8 marzo 1972 il Giudice relatore Vincenzo Michele Trimarchi;
udito il sostituto avvocato
generale dello Stato Renato Carafa, per il Presidente del Consiglio dei
ministri.
Ritenuto in fatto
1. - Nel procedimento penale
a carico di Guglielmo Antinori, imputato dei reati di cui agli artt. 216, n. 1,
e 217 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (contenente la disciplina del fallimento,
del concordato preventivo, della amministrazione controllata e della
liquidazione coatta amministrativa), il tribunale di Roma con ordinanza del 13
febbraio 1970 denunciava, per violazione dell'art. 24 della Costituzione, gli
artt. 15, 16 e 18 della detta legge fallimentare e più precisamente la norma
dell'art. 15 che prevede "solo la facoltà del tribunale di esaminare il
debitore prima di emettere la sentenza dichiarativa di fallimento" e le
altre norme per ragioni di connessione e di conseguenzialità.
A proposito della rilevanza
della questione il tribunale riteneva che l'eventuale dichiarazione di
illegittimità costituzionale dell'art. 15 avrebbe invalidato la sentenza dichiarativa
di fallimento e così avrebbe fatto venir meno uno degli elementi costitutivi
dei reati di bancarotta contestati.
La questione sarebbe non
manifestamente infondata perché l'art. 15 non assicurerebbe il contraddittorio
nella fase del procedimento anteriore alla dichiarazione di fallimento e non
consentirebbe al debitore di far valere le proprie istanze e ragioni.
Davanti a questa Corte, dopo
che l'ordinanza é stata regolarmente comunicata, notificata e pubblicata, si é
costituito l'Antinori, a mezzo degli avvocati Antonio Rivolta ed Egidio Franco,
il quale ha concluso per la fondatezza della questione.
Non é intervenuto il
Presidente del Consiglio dei ministri.
Per l'Antinori l'art. 15 non
assicurerebbe il diritto di difesa perché é affidata al tribunale solo la
facoltà di sentire il fallito in camera di consiglio, perché la semplice
audizione del fallito non soddisfa l'esigenza del diritto alla difesa, perché a
codesta esigenza non fa fronte neppure il successivo art. 18 e perché infine la
sentenza dichiarativa di fallimento é immediatamente esecutiva.
All'udienza dell'8 marzo
1972 non é intervenuto per l'Antinori alcun difensore.
2. - Il tribunale di
Potenza, chiamato a pronunciarsi sulla domanda di ammissione alla procedura di
concordato preventivo avanzata da Giovanni Padula, premesso che sulla base
degli elementi in suo potere avrebbe dovuto con decreto dichiarare
inammissibile la proposta di concordato e con sentenza, dichiarare d'ufficio,
il fallimento del ricorrente, con ordinanza del 16 aprile 1970, prospettava
dubbi sulla legittimità costituzionale dell'art. 162 della legge fallimentare,
in riferimento all'art. 24, comma secondo, della Costituzione.
L'art. 162 sarebbe viziato,
innanzitutto, perché prevede come facoltativo per il tribunale sentire o meno
il debitore e stabilisce invece la regola dell'obbligatorietà dell'intervento
del pubblico ministero, riservando in tal modo alle parti del processo di
concordato preventivo una diversità di posizione; ed in secondo luogo, perché
se é consentita come facoltativa l'audizione del debitore, non é assicurata,
comunque, una adeguata ed efficace garanzia di difesa, anche per la mancata
previsione dell'assistenza di un difensore, in tale fase sommaria, suscettibile
di produrre gravi conseguenze, tra cui il fallimento del ricorrente.
Inoltre, la norma in esame
sarebbe costituzionalmente illegittima, sempre in riferimento all'art. 24,
comma secondo, per il fatto che il decreto che dichiara inammissibile l'istanza
di concordato é per espresso dettato legislativo, non soggetto a reclamo. Tale
esclusione sarebbe in pieno contrasto con il diritto di difesa, dato, in
particolare, che il debitore non può interloquire sui motivi di un
provvedimento che non solo lo priva di un suo diritto, ma da cui dipende anche
l'emanazione di un altro provvedimento più grave, quale é la sentenza
dichiarativa del fallimento.
L'ordinanza é stata
regolarmente comunicata, notificata e pubblicata.
Davanti a questa Corte non
si é costituita alcuna delle parti.
E non ha spiegato intervento
il Presidente del Consiglio dei ministri.
3. - Avverso la sentenza del
tribunale di Milano con cui era stato dichiarato il fallimento della S.I.R.A.
s.a.s. di Sirio Terrabuio Magni e C., in liquidazione, e del Terrabuio Magni
quale socio illimitatamente responsabile, questi proponeva opposizione
deducendo, tra l'altro, di non essere stato sentito dal tribunale prima della
dichiarazione di fallimento, che era pendente davanti alla Corte costituzionale
la questione di legittimità costituzionale dell'art. 15 della legge
fallimentare in quanto prevede solo come facoltativa l'audizione del debitore,
e che qualora quella questione fosse stata ritenuta fondata, il primo comma
dell'art. 147 avrebbe potuto essere considerato costituzionalmente legittimo.
Il tribunale, con ordinanza
del 23 aprile 1970, riteneva invece che nel giudizio de quo si potesse fare
questione unicamente dell'applicazione della norma da ultimo indicata e non
anche di quella contenuta nell'art. 15.
E sollevava la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 147, comma primo, in riferimento all'art.
24, comma secondo, della Costituzione, nella parte in cui "fa conseguire
automaticamente, alla dichiarazione di fallimento della società, la dichiarazione
di fallimento dei soci illimitatamente responsabili, senza che vengano
personalmente sentiti o comunque previamente avvertiti".
I motivi per i quali la
norma sarebbe contrastante con il diritto di difesa, secondo il tribunale,
sarebbero quelli indicati dallo stesso tribunale e da altri giudici a
fondamento della dedotta illegittimità costituzionale dell'art. 15 e si
riassumerebbero "nella considerazione che, data la particolare gravità
degli effetti che discendono dalla sentenza di fallimento, ivi compresa la
limitazione di diritti personali costituzionalmente garantiti, non si può
ritenere sufficiente garanzia di difesa la possibilità per il fallito di
proporre successiva opposizione contro la sentenza che, oltre tutto, é
immediatamente esecutiva".
Si é provveduto
successivamente alle comunicazioni, alle notificazioni e alla pubblicazione di
legge dell'ordinanza.
Davanti a questa Corte non
si é costituita nessuna delle parti e non é intervenuto il Presidente del
Consiglio dei ministri.
4. - A seguito del
fallimento di Luigi Di Pace, socio di fatto di Rosario Di Pace e di Antonio
Salvo, dichiarati falliti con precedente sentenza, veniva iniziato davanti al
pretore di Siracusa procedimento penale a suo carico per il reato di bancarotta
semplice contabile.
Il pretore che nei confronti
degli altri due soci aveva applicato l'amnistia concessa con d.P.R. 22 maggio
1970, n. 283, e per il delitto ora contestato a Luigi Di Pace, per ciò che il
fallimento della società e dei detti due soci era stato dichiarato entro il
termine di efficacia del provvedimento di clemenza, constatato che il nuovo
fallimento era intervenuto al di là di quel termine, sollevava, con ordinanza
dell'11 marzo 1971, questione di legittimità costituzionale dell'art. 217,
comma primo, della legge fallimentare nella parte in cui prevede come elemento
costitutivo del reato la sentenza dichiarativa di fallimento.
Riteneva che, essendo la
sentenza dichiarativa di fallimento elemento costitutivo del reato de quo,
"da situazioni eguali (obbligo della tenuta dei libri e registri contabili
da parte di tutti i soci di società irregolari) deriverebbero effetti diversi,
in quanto ai soci dichiarati falliti con sentenza - elemento costitutivo del
reato e data di consumazione dello stesso - emessa in una certa data si
applicherebbero istituti, quale ad esempio l'amnistia o la prescrizione, che
non potrebbero applicarsi ovvero diversamente si applicherebbero a seguito di
ulteriore sentenza dichiarativa del fallimento di altri soci". E ciò
risalirebbe "non all'azione dei falliti, bensì soltanto alla più o meno
solerte esplicazione della procedura fallimentare da parte degli organi
prepostivi".
Il pretore concludeva
osservando che in presenza di situazioni come quella sottoposta al suo esame,
la norma, in parte qua, violerebbe senza ragionevole motivo l'art. 3 della
Costituzione.
L'ordinanza veniva
comunicata, notificata e pubblicata.
Davanti a questa Corte, non
vi é stata costituzione di parti e non si é avuto neppure intervento del
Presidente del Consiglio dei ministri.
5. - Avverso la sentenza del
tribunale di Bologna con cui era stato dichiarato lo stato di insolvenza della
Cassa rurale ed artigiana di San Matteo della Decima, società cooperativa a
responsabilità illimitata, proponevano opposizione Luciano Meletti e Guido
Guidi, rispettivamente socio e direttore generale della Cassa. Tra l'altro, il
Guidi eccepiva l'illegittimità costituzionale dell'art. 195 della legge
fallimentare in riferimento all'art. 24, comma secondo, della Costituzione.
Il tribunale di Bologna, con
ordinanza del 23 marzo 1971, riteneva rilevante e non manifestamente infondata
la questione.
Richiamata la sentenza n. 141 del 1970
di questa Corte, osservava che la sentenza dichiarativa dello stato di
insolvenza dell'impresa soggetta a liquidazione coatta amministrativa ha lo
stesso contenuto della sentenza dichiarativa di fallimento in quanto fondata
sull'accertamento dei medesimi presupposti e che anzi i due provvedimenti sono
equiparabili a tutti gli effetti, e che le conseguenze che ne derivano sono
analoghe ed ugualmente gravi. E da ciò deduceva, stante la sostanziale identità
dei due istituti, che anche per la fase processuale di accertamento dello stato
di insolvenza di un'impresa soggetta a liquidazione coatta amministrativa
dovesse essere garantito il diritto di difesa, e conseguentemente che fosse in
contrasto con l'art. 24, comma secondo, della Costituzione l'art. 195, comma
secondo, della legge fallimentare nella parte in cui "esso non prevede
l'obbligo per il tribunale di disporre la comparizione del debitore in camera
di consiglio per l'esercizio del diritto di difesa, in contraddittorio sia con
la parte istante sia con l'autorità governativa incaricata della sorveglianza
sull'impresa".
L'ordinanza veniva
comunicata, notificata e pubblicata.
Davanti a questa Corte non
si costituiva alcuna delle parti. E non spiegava intervento il Presidente del
Consiglio dei ministri.
6. - Nel procedimento penale
a carico di Marino Mozzo, imputato del reato di cui all'art. 217, commi primo e
secondo, il pretore di Verona non riteneva di potere applicare alla specie il
d.P.R. 22 maggio 1970, n. 283, perché, pur essendo l'attività imprenditoriale
del Mozzo cessata sin dal luglio 1969, il suo fallimento era stato dichiarato
l'11 aprile 1970 e perché bisognava rifarsi alla data della sentenza per
determinare il momento consumativo del reato.
Senonché, in accoglimento
dell'eccezione dell'imputato, riteneva rilevante e non manifestamente
infondata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 217, commi primo e secondo, nella parte in
cui la norma prevede la dichiarazione di fallimento come elemento costitutivo
della fattispecie, anziché semplice condizione obbiettiva di punibilità.
La violazione del principio
di eguaglianza risiederebbe nel fatto che la determinazione del momento
consumativo del reato é rimessa sostanzialmente al gioco delle più varie
circostanze (talora del tutto casuali, come uno sciopero di cancellieri o
l'impedimento di un giudice del collegio) od alla maggiore o minore solerzia e
celerità dei tribunali; e nel differente trattamento previsto nei confronti dei
soggetti imputati in relazione ad ipotesi criminose diverse da quella in
oggetto, allorché si renda necessario accertare il momento consumativo del
reato, in vista dell'applicazione di amnistia od indulti.
L'ordinanza veniva
regolarmente comunicata, notificata e pubblicata.
Davanti a questa Corte non
si costituiva alcuna parte privata.
E non spiegava intervento il
Presidente del Consiglio dei ministri.
7. - Nel procedimento penale
a carico di Elvira Peluso e Renzina Renzi, imputate dei reati di cui agli artt.
217, comma secondo, e 220 della legge fallimentare, il pretore di Napoli,
chiamato a pronunciarsi sulla richiesta della difesa che si dovessero
dichiarare estinti i reati per amnistia (in base al d.P.R. 22 maggio 1970, n.
283) per essere l'attività commerciale cessata in epoca anteriore alla data del
6 aprile 1970, con ordinanza del 7 luglio 1971, sollevava d'ufficio questione
di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3, comma primo, della
Costituzione, dell'art. 217, comma secondo, della legge fallimentare
"nella parte in cui facendo coincidere la consumazione del reato col
momento in cui viene emessa la sentenza dichiarativa di fallimento non consente
di godere del beneficio dell'amnistia solo a quegli imputati per i quali la
dichiarazione di fallimento sia intervenuta dopo il termine ultimo di efficacia
del beneficio, prescindendo dall'epoca in cui ebbe a realizzarsi la condotta,
ancorché anteriore all'indicato termine".
Codesto trattamento non
sarebbe unico ma differenziato. E la disciplina sarebbe non razionale, atteso
che può godere dell'amnistia colui che ha continuato l'esercizio dell'impresa
magari sino alla sentenza di fallimento, se questa interviene prima del detto
termine, e non può invece fruirne chi pur avendo cessato da tempo l'attività, é
dichiarato fallito in data posteriore, e sul tempo della sentenza influiscono
fattori del tutto casuali e, in ogni caso, indipendenti dalla volontà
dell'agente.
L'ordinanza veniva
regolarmente comunicata, notificata e pubblicata.
Davanti a questa Corte non
si costituiva nessuna delle parti.
Non spiegava intervento il
Presidente del Consiglio dei ministri.
8. - Nel procedimento penale
a carico di Ugo Gradi, imputato del reato previsto e punito dall'art. 217,
comma secondo, della legge fallimentare, il pretore di Mantova, accogliendo
l'eccezione avanzata dalla difesa dell'imputato, sollevava questione di
legittimità costituzionale di quell'articolo, in riferimento all'art. 3 della
Costituzione. Premesso che la norma prende in considerazione un comportamento
(mancata o irregolare tenuta dei libri e delle scritture contabili
obbligatorie) che in se stesso considerato, non é previsto dalla legge come
reato, ma che acquista tale rilievo ove l'autore della condotta sia incorso in
una situazione di dissesto sfociata nel fallimento, il pretore, stante ciò,
osservava che l'imprenditore, a parità di condizioni giuridiche, risponde o
meno del reato de quo a seconda delle sue vicissitudini economiche, e che
"di due imprenditori che non abbiano tenuto i libri contabili obbligatori,
soltanto colui che sarà dichiarato fallito risponderà penalmente
dell'addebito", e riteneva, pertanto, violato il principio di eguaglianza.
Il pretore di Mantova,
inoltre, dopo aver rilevato che a sensi degli artt. 19 e 21 del codice di
procedura penale, la sentenza dichiarativa di fallimento - pur essendo atto
conclusivo di un procedimento sommario al quale non partecipa obbligatoriamente
il pubblico ministero - fa stato nel procedimento penale di bancarotta,
osservava che in tal modo si avrebbe una paralisi della funzione principale del
giudice penale che provocherebbe a sua volta la paralisi della difesa.
Denunziava quindi per
contrasto con l'art. 24, comma secondo, della Costituzione, i detti articoli
nelle parti in cui vincolano il giudice penale a tener fermo un presupposto
(status di imprenditore) contenuto in una sentenza resa in un procedimento non
garantito da adeguato contraddittorio.
L'ordinanza, emessa sotto la
data del 2 luglio 1971, veniva regolarmente comunicata, notificata e
pubblicata.
Davanti a questa Corte non
si costituiva nessuna delle parti.
Spiegava intervento il
Presidente del Consiglio dei ministri a mezzo dell'Avvocatura generale dello
Stato, che concludeva per l'infondatezza di entrambe le questioni. In relazione
alla prima questione, deduceva che nessuna disparità di trattamento é
prospettabile qualora si segua l'orientamento giurisprudenziale della Corte
suprema di cassazione: la avvenuta dichiarazione di fallimento, in sostanza,
determina una obiettiva diversità di condizioni dell'imprenditore fallito che
giustifica la diversa rilevanza dell'interesse penalmente tutelato. A proposito
della seconda questione l'Avvocatura generale osservava che sulla legittimità
costituzionale degli artt. 19 e 21 la Corte costituzionale, con sentenza n. 5 del 1965
si era incidentalmente pronunziata precisando che spetta al legislatore
ordinario di regolamentare il sistema di coordinamento tra le diverse
giurisdizioni e che codesto sistema non entra in conflitto con il diritto di
difesa. Con riferimento alla specifica prospettazione, rilevava che
erroneamente sarebbero stati denunziati gli artt. 19 e 21 del codice di
procedura penale e che invece, secondo il pretore, sarebbero illegittime le
norme regolanti il procedimento fallimentare. La questione, quindi, sarebbe
oltre tutto inammissibile.
All'udienza dell'8 marzo
1972, il sostituto avvocato generale dello Stato Renato Carafa, insisteva nelle
prese conclusioni.
9. - Luigina Ulivi,
dichiarata fallita con sentenza del tribunale di Varese a seguito di
declaratoria di inammissibilità della proposta di concordato preventivo,
proponeva opposizione.
Avverso la sentenza di
rigetto, adiva la Corte d'appello di Milano, sollevando, oltre alle questioni
di merito, l'eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 162 della
legge fallimentare, in riferimento all'art. 24, comma secondo, della
Costituzione, e sotto due profili.
La Corte d'appello di
Milano, con ordinanza del 20 aprile 1971, non ravvisava esistente la dedotta
illegittimità della norma in quanto questa non prevede l'impugnabilità del
decreto di inammissibilità della domanda di concordato preventivo, e sollevava
invece la questione di legittimità costituzionale della norma nella parte in
cui non prevede l'obbligo del tribunale di disporre la comparizione
dell'imprenditore in camera di consiglio per l'esercizio del diritto di difesa
prima che si provveda sulla dichiarazione di fallimento, nei limiti compatibili
con la natura di tale procedimento. Riteneva a quest'ultimo riguardo che al
debitore, nella detta sede, spettasse la stessa guarentigia che gli é stata
riconosciuta, in relazione all'art. 15 della legge fallimentare, da questa
Corte con sentenza n. 141 del 1970.
L'ordinanza veniva
regolarmente comunicata, notificata e pubblicata.
Davanti a questa Corte non
si costituiva nessuna delle parti e non spiegava intervento il Presidente del
Consiglio dei ministri.
Considerato in diritto
1. - Con le nove ordinanze
indicate in epigrafe vengono prospettate questioni di legittimità
costituzionale relative a norme del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (contenente la
disciplina del fallimento, del concordato preventivo, della amministrazione
controllata e della liquidazione coatta amministrativa): si assume che non
garantiscano il diritto di difesa le norme di cui agli artt. 15, 16 e 18; 147,
comma primo; 162 e 195, comma secondo, e che vadano contro il principio di
eguaglianza quelle di cui all'art. 217, commi primo e secondo.
Con una delle sopradette
ordinanze, inoltre, in sede di applicazione dell'art. 217, comma secondo, si
denunciano, per violazione dello stesso art. 3, le norme previste dagli artt.
19 e 21 del codice di procedura penale.
Le questioni così sollevate
presentano notevoli analogie ovvero sono sostanzialmente connesse; i relativi
giudizi possono, pertanto, essere riuniti e decisi con unica sentenza.
2. - La denuncia relativa
agli artt. 15, 16 e 18 della legge fallimentare, per contrasto con l'art. 24,
comma secondo, della Costituzione, é stata avanzata dal tribunale di Roma, con
ordinanza del 13 febbraio 1970, nel procedimento penale a carico di un imprenditore
commerciale tratto a giudizio per rispondere dei reati di cui agli artt. 216,
n. 1, e 217 della detta legge.
Secondo il giudice a quo, la
questione sarebbe rilevante perché l'eventuale dichiarazione di illegittimità
costituzionale dell'art. 15 invaliderebbe la sentenza dichiarativa di
fallimento, e farebbe venir meno uno degli elementi costitutivi dei reati di
bancarotta contestati, ed il diritto di difesa non sarebbe garantito perché, a
sensi dell'art. 15, il tribunale non é tenuto a sentire il debitore prima di
dichiararne il fallimento.
La Corte, pur potendosi
seriamente dubitare dell'ammissibilità della questione, é dell'avviso che della
stessa debba essere dichiarata la manifesta infondatezza, atteso che, in un
tempo successivo a quello in cui é stata emessa l'ordinanza de qua, con
sentenza n. 141 del 1970 é stata dichiarata l'illegittimità costituzionale
dell'art. 15 proprio nella parte in cui esso non prevedeva l'obbligo del
tribunale di disporre la comparizione dell'imprenditore in camera di consiglio
per l'esercizio del diritto di difesa nei limiti compatibili con la natura del
procedimento.
3. - Sulla legittimità
costituzionale dell'art. 147, comma primo, della legge fallimentare, e sempre
con riferimento all'art. 24, comma secondo, della Costituzione, vengono
avanzati dubbi dal tribunale di Milano con l'ordinanza del 23 aprile 1970. Ad
avviso del giudice a quo la dedotta illegittimità costituzionale risiederebbe
nel fatto che la norma non prevede che siano personalmente sentiti o comunque
previamente avvertiti i soci illimitatamente responsabili nei cui confronti
produce effetto la sentenza che dichiara il fallimento della società con soci a
responsabilità illimitata.
La Corte ritiene che in
relazione alla norma in esame ed a fondamento della pronuncia che di seguito
viene adottata, valgono i motivi posti a base della citata sentenza n. 141 del
1970 nonché della sentenza n. 142 dello
stesso anno (con cui é stata dichiarata l'illegittimità costituzionale
dell'art. 147, comma secondo, nella parte in cui "non consente ai soci
illimitatamente responsabili l'esercizio del diritto di difesa nei limiti
compatibili con la natura del procedimento di camera di consiglio prescritto
per la dichiarazione di fallimento").
La circostanza che la norma
dell'art. 15, di cui é stata dichiarata l'illegittimità costituzionale nei
sensi sopra detti, sia una norma di portata generale e quindi applicabile anche
all'ipotesi del fallimento delle società, non é di ostacolo all'accoglimento
della tesi sostenuta dal giudice a quo che per il primo comma dell'art. 147 il
tribunale possa non sentire personalmente o non previamente avvertire i soci
illimitatamente responsabili in quanto tali. Era in facoltà ed ora, dopo la
pubblicazione della sentenza n. 141 del 1970, é obbligo del tribunale di
"disporre la comparizione dell'imprenditore in camera di consiglio per
l'esercizio del suo diritto di difesa", e ciò tanto se il debitore sia un
imprenditore individuale quanto se lo stesso sia una società. Ma in questo
secondo caso, e nella specifica ipotesi di società con soci a responsabilità
illimitata, é tuttavia vigente la norma denunciata che riguarda i soci
illimitatamente responsabili in quanto tali, e non nella loro eventuale qualità
di amministratori o liquidatori della società.
Giustamente il tribunale di
Milano ritiene che in caso di fallimento di una società con soci a
responsabilità illimitata, non basti la convocazione dell'imprenditore
collettivo in camera di consiglio prima della dichiarazione di fallimento,
ovvero di alcuno dei soci aventi la rappresentanza della società perché,
qualora si operi in codesti modi, può essere soddisfatto il diritto di difesa
della società, ma non quello di tutti i soci, soggetti personalmente al
fallimento.
Stante ciò, la Corte é
dell'avviso che il diritto di difesa debba essere garantito anche nella prima
fase della procedura fallimentare, sia pure compatibilmente con le finalità di
tutela dell'interesse pubblico a cui essa é preordinata, per dar modo ai soci
illimitatamente responsabili di contrastare con l'eventuale ausilio di
difensori, in confronto della società e dei creditori istanti (ed a ciascuno
dei soci in confronto degli altri), la veridicità dell'asserito stato di
insolvenza e l'assoggettabilità all'esecuzione fallimentare. E conseguentemente
ritiene che la norma denunciata sia illegittima costituzionalmente nella parte
in cui non prevede che prima della dichiarazione del fallimento della società
con soci a responsabilità illimitata, il tribunale debba ordinare la
comparizione in camera di consiglio dei soci illimitatamente responsabili nei
cui confronti produce effetto la detta sentenza.
Ovviamente, gli atti che
potranno essere compiuti nel rispetto del diritto di difesa riconosciuto ai
soci illimitatamente responsabili, in concreto non potranno non essere
armonizzati con le esigenze di urgenza e tempestività proprie della procedura
fallimentare e con le finalità di giustizia, a cui lo stesso diritto di difesa
é essenzialmente coordinato.
4. - Deve parimenti essere
dichiarata fondata nei limiti di cui appresso, la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 162, commi primo e secondo, della legge fallimentare,
sollevata dal tribunale di Potenza e dalla Corte d'appello di Milano con
ordinanze rispettivamente del 16 aprile 1970 e del 20 aprile 1971.
Secondo il primo giudice, la
norma sarebbe in contrasto con l'art. 24, comma secondo, sotto due profili:
anzitutto, perché prevede come facoltativa l'audizione del debitore che abbia
proposto domanda di ammissione al concordato preventivo, e prima della
dichiarazione di inammissibilità dell'istanza; e perché non prevede per il
debitore, durante questa stessa fase, l'assistenza del difensore; ed in secondo
luogo, perché dichiara non soggetto a reclamo il decreto di inammissibilità.
Relativamente al primo
profilo, ricorrono, e non é il caso quindi che siano ripetuti, i motivi posti
nel precedente numero a base della pronuncia di parziale illegittimità
dell'art. 147, comma primo. Non può dirsi, in effetti, sufficiente, per
garantire il diritto di difesa del debitore, la semplice facoltatività della
sua audizione. Né rilevano in senso contrario peculiari caratteristiche della
fase preliminare del procedimento di concordato preventivo; é vero che il
debitore é posto in grado di far conoscere le proprie ragioni e richieste con
la domanda di ammissione alla procedura, ma dopo che questa ha avuto inizio, al
debitore non é consentito più di svolgere utili difese. Anzi, va tenuto
presente che non costituiscono sufficienti garanzie per il debitore le
possibilità che secondo la giurisprudenza gli sono date di proporre reclamo ex
art. 111 della Costituzione avverso il decreto di inammissibilità, qualora a
questo non segua la dichiarazione di fallimento, o di impugnare la sentenza
dichiarativa del fallimento, perché il reclamo può proporsi solo per violazione
di legge, e dall'eventuale sentenza di revoca del fallimento residuano in danno
del debitore evidenti effetti pregiudizievoli. E si deve quindi ritenere
costituzionalmente illegittima la norma de qua nella parte in cui non prevede
che il tribunale prima di decidere sull'ammissibilità della proposta, debba
invitare il debitore istante a comparire in camera di consiglio perché possa
essere sentito.
Risulta non fondato
l'assunto dello stesso tribunale di Potenza, che la norma in oggetto sia
costituzionalmente illegittima perché non é prevista l'assistenza ad opera di
difensore. É, nel sistema, anche a proposito dei procedimenti speciali, e delle
fasi preliminari o sommarie di più ampi procedimenti giurisdizionali, infatti,
che la parte si possa far rappresentare o almeno assistere da un difensore. In
mancanza di una norma che vieti codesta assistenza, si deve quindi ritenere che
la stessa sia implicitamente ammessa e consentita.
E pertanto il lamentato
vizio a proposito della norma de qua non sussiste.
É invece inammissibile la
questione là ove é mossa doglianza in relazione alla non reclamabilità del
decreto con cui il debitore non venga ammesso alla procedura di concordato
preventivo. É di tutta evidenza, infatti, che manca per il giudice a quo ogni
interesse alla dichiarazione d'illegittimità della norma sul punto in esame,
dato che, qualora la Corte dovesse ravvisare la dedotta illegittimità, la
pronuncia in quanto afferente ad una norma non applicabile dal tribunale, non
inciderebbe in alcun modo sul procedimento in corso.
Rilevata l'illegittimità
costituzionale dell'art. 162 in relazione al primo profilo, risulta non
meritevole di accoglimento la prospettazione che della questione viene
effettuata dalla Corte di appello di Milano, per la quale si avrebbe la
violazione dell'art. 24, comma secondo, per il fatto che la norma denunciata,
nel suo secondo comma, non prevede che il tribunale debba disporre la
comparizione dell'imprenditore in camera di consiglio per l'esercizio del
diritto di difesa prima di procedere alla dichiarazione del fallimento.
Infatti, il decreto di
inammissibilità della domanda di concordato preventivo e la sentenza
dichiarativa del fallimento del debitore istante sono i modi e i mezzi di
formazione ed esteriorizzazione dell'unica o contestuale volontà dell'ufficio
di talché, prescritto che del debitore debba essere disposta la comparizione in
camera di consiglio, prima che il tribunale possa emettere il decreto, il
diritto alla difesa é assicurato anche in relazione all'eventuale dichiarazione
di fallimento.
5. - Sarebbe, infine, in
contrasto con l'art. 24, comma secondo, della Costituzione, l'art. 195, comma
secondo, della legge fallimentare nella parte in cui non prevede l'obbligo per
il tribunale di disporre la comparizione del debitore in camera di consiglio
per l'esercizio del diritto di difesa, in contraddittorio con la parte che
abbia richiesto la dichiarazione dello stato di insolvenza dell'impresa
soggetta a liquidazione coatta amministrativa con esclusione del fallimento, e
con l'autorità governativa che ha la vigilanza sull'impresa stessa.
La questione, sollevata dal
tribunale di Bologna con ordinanza del 23 marzo 1971, é fondata.
La norma dell'art. 195,
comma secondo, dispone che, prima di provvedere, il tribunale deve sentire
l'autorità governativa che ha la vigilanza sull'impresa. Ma non prevede per lo
stesso tribunale l'obbligo di disporre la comparizione in camera di consiglio
dell'imprenditore perché questo possa esercitare il diritto di difesa.
L'imprenditore, quindi, non é posto in grado, nella fase anteriore alla
dichiarazione del tribunale, di affermare e dimostrare le proprie ragioni e di
avanzare le proprie richieste, eventualmente con assistenza tecnica, in
confronto dei creditori istanti e dell'autorità governativa di vigilanza, e a
tale carenza, sul terreno delle garanzie della difesa, non si supplisce con il
riconoscimento del diritto alla opposizione, operato con il quarto comma dello
stesso art. 195.
La norma denunciata é perciò
illegittima costituzionalmente nella parte in cui non prevede l'obbligo per il
tribunale di disporre la comparizione in camera di consiglio dell'imprenditore
per l'esercizio del diritto di difesa, prima che il tribunale stesso si
pronunci sulla richiesta di dichiarazione dello stato di insolvenza dell'impresa
soggetta a liquidazione coatta amministrativa, con esclusione del fallimento.
6. - Non é invece fondata la
questione di legittimità costituzionale degli artt. 19 e 21 del codice di
procedura penale, in riferimento all'art. 24, comma secondo, della Costituzione.
Secondo il pretore di
Mantova si avrebbe una paralisi della difesa nel procedimento penale a carico
di un imputato del reato previsto e punito dall'art. 217, comma secondo, della
legge fallimentare, come conseguenza della paralisi della funzione primaria del
giudice penale che in base ai detti artt. 19 e 21 é vincolato "a tener
fermo un presupposto (status di imprenditore) contenuto in una sentenza resa in
un procedimento non garantito da adeguato contraddittorio" per non esservi
previsto l'intervento obbligatorio del pubblico ministero.
Senonché l'asserita
impossibilità e difficoltà per l'imputato di difendersi non sussiste. Proprio
tenendosi conto delle norme impugnate, e sul presupposto della loro
applicabilità alla specie, non può ammettersi che l'imprenditore commerciale,
il quale, dichiarato fallito con sentenza passata in giudicato, sia imputato
del reato di bancarotta semplice, subisca una menomazione del proprio diritto
di difesa. Infatti, in ordine alle condizioni oggettive e soggettive necessarie
e sufficienti per la dichiarazione di fallimento, esso imprenditore ha a
propria disposizione i mezzi e i modi più adeguati per dimostrarne
l'inesistenza o la non sufficienza, sia nella fase anteriore alla dichiarazione
di fallimento sia avverso la relativa sentenza e sino all'eventuale passaggio
in giudicato di essa. Con la dichiarazione di parziale illegittimità degli
artt. 15 e 147, comma primo, e in base al disposto dell'art. 147, secondo comma
(alla luce della citata sentenza n. 141 del 1970), il tribunale é tenuto a
convocare in camera di consiglio l'imprenditore commerciale e i soci
illimitatamente responsabili perché ogni interessato possa esercitare il
proprio diritto di difesa, anche con l'assistenza tecnica, nei limiti
consentiti dalla natura e funzione del procedimento. E, d'altra parte,
attraverso l'opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento,
all'imprenditore é assicurata un'ampia difesa.
Non si vede, d'altronde,
come ed in che senso l'esercizio del diritto di difesa venga limitato in
dipendenza del fatto che nel procedimento civile di fallimento non é
obbligatoria la presenza del pubblico ministero, la cui partecipazione ad ogni
processo civile, per altro, non é imposta dal vigente sistema costituzionale.
7. - Il pretore di Verona
per i primi due commi dell'art. 217 della legge fallimentare ed i pretori di
Siracusa, di Napoli e di Mantova solo per il secondo comma dello stesso
articolo, avanzano dubbi di legittimità costituzionale, assumendo che sarebbe
in contrasto con l'art. 3 della Costituzione la norma risultante dai detti
commi, considerata in sé ed in relazione ad istituti quali l'amnistia e la
prescrizione, ed allo specifico provvedimento di clemenza di cui al d.P.R. 22
maggio 1970, n. 283.
Con le ordinanze di
rimessione si ritiene in primo luogo, premesso che l'oggetto della pretesa
punitiva statuale consisterebbe non tanto nel comportamento (mancata od
irregolare tenuta dei libri contabili e delle scritture contabili obbligatorie)
quanto nell'insolvenza del debitore, che soggetti trovantisi in pari condizioni
(e cioé imprenditori commerciali che non abbiano osservato il detto obbligo di
comportamento) vengono trattati differentemente in base e a seconda delle
proprie vicissitudini economiche.
Si rileva in secondo luogo
che, dovendosi intendere il reato in oggetto consumato alla data della sentenza
dichiarativa del fallimento, si avrebbe una ingiustificata disparità di
trattamento anche in relazione al momento consumativo del reato che
dipenderebbe dal gioco delle più varie circostanze o di fattori del tutto
casuali o indipendenti dalla volontà dell'agente, ovvero dalla solerzia o
celerità degli organi giudiziari preposti alla procedura concorsuale di
fallimento.
Codeste ragioni, ad avviso
della Corte, non hanno sufficiente fondamento e quindi non possono essere
condivise.
Spetta al legislatore di
dire se, come e quando un dato fatto costituisca reato. Rientra nell'ambito
della sua discrezionalità la valutazione degli interessi meritevoli di tutela,
e così pure la diversificazione, nel trattamento giuridico, di situazioni che,
pur presentando notevoli elementi in comune, non siano identiche.
A proposito dell'ipotesi
criminosa dell'art. 217, comma secondo, e giusta l'interpretazione che ne dà la
Corte di cassazione, il legislatore ha ritenuto che il semplice comportamento
dell'imprenditore commerciale, consistente nella mancata, irregolare o
incompleta tenuta dei libri e delle altre scritture contabili, in violazione
dell'obbligo posto dagli artt. 2214 e seguenti del codice civile, non metta in
pericolo il bene che con quella ipotesi ha inteso tutelare; ed ha invece
ravvisato come attuale, codesta messa in pericolo solo se e all'atto in cui
l'imprenditore commerciale venga dichiarato fallito. L'attività
dell'imprenditore commerciale, per gli interessi che tocca o su cui incide, é
fonte per lo stesso suo autore di responsabilità, collegata al rischio
dell'impresa. Ed in relazione ad essa, appare quindi razionale che solo alcuni
dei comportamenti che quella attività integrano, siano penalmente riprovati e
che lo siano se ed in quanto si presentino con una certa gravità.
Il legislatore avrebbe
potuto considerare la dichiarazione di fallimento tra l'altro come semplice
condizione di procedibilità o di punibilità, ma ha invece voluto - come é
riconosciuto dalla giurisprudenza della Corte di cassazione - richiedere
l'emissione della sentenza per l'esistenza stessa del reato. E ciò perché,
intervenendo la sentenza dichiarativa del fallimento, la messa in pericolo di
lesione del bene protetto si presenta come effettiva ed attuale.
Stante ciò, é fuor di luogo
parlare di soggetti che si trovano in pari condizioni e di trattamenti
giuridici differenziati.
L'articolo 217, comma
secondo, prende in considerazione un'unica o unitaria situazione di fatto
(della quale, come si é detto, fa parte integrante ed essenziale la
dichiarazione di fallimento dell'imprenditore commerciale) e per essa opera una
unitaria previsione del fatto come reato, e delle sanzioni penali.
E del pari non ha ragione di
essere l'assunto che, potendo influire in ordine al momento consumativo del
reato fattori del tutto casuali o indipendenti dalla volontà dell'imprenditore
commerciale, la ripetuta norma dell'art. 217, comma secondo, dia vita ad una
discriminazione nel trattamento giuridico.
Giova al riguardo
considerare ancora una volta che la norma pone in essere una sola previsione
valida per tutti gli imprenditori commerciali soggetti al fallimento, per cui
questi commettono il reato solo quando siano dichiarati falliti. E la
eventualità che per imprenditori commerciali che abbiano cessato
contemporaneamente la loro attività, la data del commesso reato debba
coincidere con quella della dichiarazione di fallimento relativa a ciascuno di
essi é del tutto conseguenziale.
Considerati, per ciò,
insoddisfacenti gli argomenti addotti in generale a sostegno della pretesa
disparità di trattamento, vanno egualmente disattese le ragioni che a detta dei
giudici di merito militerebbero a dimostrazione di quella disparità in casi
particolari ed in relazione a dati istituti.
Come non ricorre una
disparità di trattamento nell'ipotesi sopra ricordata di imprenditori commerciali
che, pur cessando l'attività contemporaneamente, commettano il reato di
bancarotta semplice in momenti diversi perché dichiarati falliti sotto
differenti date, così per quanto in precedenza detto, quella disparità non
sussiste neppure nella ipotesi estrema di più soci illimitatamente responsabili
che, pur avendo svolto una unica attività di impresa, vengano dichiarati
falliti in tempi diversi (secondo le previsioni dei primi due commi dell'art.
147) e quindi commettono il reato de quo nei detti tempi. Dato il carattere
personale della responsabilità penale, questa non può non essere ricollegata,
per il singolo socio, all'effettivo ed attuale pericolo di lesione del bene
protetto e specificamente alla dichiarazione di fallimento che lo riguardi, e
d'altra parte, é innegabile l'autonomia dei singoli fallimenti dei vari soci.
Non si ravvisa, infine,
alcuna disparità di trattamento mettendo a raffronto le ipotesi fin qui
considerate (ed altre analoghe, prospettate anch'esse nelle ordinanze di
rimessione) nonché quella di soggetti imputati in forza di altre ipotesi
criminose, e per il caso in cui si renda necessario accertare il momento
consumativo del reato, in vista dell'applicazione di amnistie e indulti ed in
particolare del d.P.R. n. 283 del 1970. Ciò che caratterizza il modo di
accertamento del momento consumativo del reato, come si é visto, non pone la
previsione criminosa di cui all'art. 217, comma secondo, in contrasto con
l'art. 3 della Costituzione; e quindi é logicamente coerente e conseguenziale
che possano essere diversi i momenti di consumazione del reato anche quando le
attività prefallimentari dell'imprenditore siano state contemporanee o siano
finite nello stesso tempo.
Posto ciò, é del tutto
giustificato che dell'amnistia o indulto o di un dato provvedimento di clemenza
possano giovarsi solo i soggetti per i quali i momenti consumativi dei
rispettivi reati intervengano entro il termine di efficacia del singolo
provvedimento.
E va infine considerato che
la denuncia di incostituzionalità che qui viene esaminata concerne unicamente
l'art. 217, commi primo e secondo.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
a) dichiara l'illegittimità
costituzionale dell'art. 147 comma primo, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267
(disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione
controllata e della liquidazione coatta amministrativa), nella parte in cui non
prevede che il tribunale debba ordinare la comparizione in camera di consiglio
dei soci illimitatamente responsabili nei cui confronti produce effetto la
sentenza che dichiara il fallimento della società con soci a responsabilità
illimitata, perché detti soci possano esercitare il diritto di difesa;
b) dichiara l'illegittimità
costituzionale dell'art. 162, comma primo, del citato r.d. 16 marzo 1942, n.
267, nella parte in cui non prevede che il tribunale, prima di pronunciarsi
sulla domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo, debba
ordinare la comparizione in camera di consiglio del debitore per l'esercizio
del diritto di difesa;
c) dichiara l'illegittimità
costituzionale dell'art. 195, comma secondo, del citato r.d. 16 marzo 1942, n.
267, nella parte in cui non prevede l'obbligo per il tribunale di disporre la
comparizione del debitore in camera di consiglio per l'esercizio del diritto di
difesa nel corso dell'istruttoria diretta ad accertare lo stato di insolvenza
dell'impresa soggetta a liquidazione coatta amministrativa con esclusione del
fallimento;
d) dichiara inammissibile,
per difetto di rilevanza, la questione di legittimità costituzionale dell'art.
162, comma primo, del citato r.d. 16 marzo 1942, n. 267, nella parte in cui
dichiara non soggetto a reclamo il decreto di inammissibilità della domanda di
ammissione alla procedura di concordato preventivo, questione sollevata, in
riferimento all'art. 24, comma secondo, della Costituzione, dal tribunale di
Potenza con l'ordinanza indicata in epigrafe;
e) dichiara la manifesta
infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 15, 16 e
18 del citato r.d. 16 marzo 1942, n. 267, sollevata, in riferimento all'art.
24, comma secondo, della Costituzione, dal tribunale di Roma con l'ordinanza
indicata in epigrafe;
f) dichiara non fondata la
questione di legittimità costituzionale dell'art. 162, comma secondo, del
citato r.d. 16 marzo 1942, n. 267, nella parte in cui non prevede l'obbligo del
tribunale di disporre la comparizione dell'imprenditore in camera di consiglio
per l'esercizio del diritto di difesa prima che si provveda sulla dichiarazione
di fallimento, questione sollevata, in riferimento all'art. 24, comma secondo,
della Costituzione, dalla Corte d'appello di Milano con l'ordinanza indicata in
epigrafe;
g) dichiara non fondata la
questione di legittimità costituzionale degli artt. 19 e 21 del codice di
procedura penale, sollevata, in riferimento all'art. 24, comma secondo, della
Costituzione, dal pretore di Mantova con l'ordinanza indicata in epigrafe;
h) dichiara non fondata la
questione di legittimità costituzionale dell'art. 217, commi primo e secondo,
del citato r.d. 16 marzo 1942, n. 267, sollevata, in riferimento all'art. 3
della Costituzione, dai pretori di Siracusa, di Verona, di Napoli e di Mantova
con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella
sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 giugno 1972.
Giuseppe CHIARELLI –
Vincenzo Michele TRIMARCHI
Depositata in cancelleria il
27 giugno 1972.