SENTENZA N. 141
ANNO 1970
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
LA CORTE
COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici:
Prof. Giuseppe BRANCA, Presidente
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI
Dott. Giuseppe VERZÌ
Dott. Giovanni Battista BENEDETTI
Prof. Francesco Paolo BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi riuniti di legittimità
costituzionale degli artt. 15 e 18, primo e secondo comma, del R.D. 16 marzo
1942, n. 267 (c.d. legge fallimentare), promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 17 ottobre 1968 dal
tribunale di Venezia nel procedimento civile vertente tra Del Cal Pietro,
Zacchetti Sergio e il fallimento Del Cal Pietro ed altri, iscritta al n.45 del
registro ordinanze 1969 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 78 del 26 marzo 1969;
2) ordinanza emessa il 29 gennaio 1969
dalla Corte d'appello di Brescia nei procedimenti civili riuniti vertenti tra
la Banca Agricola Mantovana e il fallimento della ditta Illsa, Martini
Benvenuto ed altri, iscritta al n. 103 del registro ordinanze 1969 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 91 del 9 aprile 1969;
3) ordinanza emessa l'11 marzo 1969 dal
pretore di Roma nel procedimento penale a carico di Levay Ignac, iscritta al n.
171 del registro ordinanze 1969 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 145 dell'11 giugno 1969;
4) ordinanza emessa il 7 novembre 1968 dal
tribunale di Milano nel procedimento civile vertente tra Garbellini Giordano e
il fallimento Garbellini Giordano ed altri, iscritta al n. 228 del registro
ordinanze 1969 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 165
del 2 luglio 1969;
5) ordinanze emesse il 12 marzo 1969 dal
pretore di Roma e il 19 maggio 1969 dal tribunale di Roma nei procedimenti penali
rispettivamente a carico di Fusco Angelo e di Sarnataro Luigi, iscritte ai nn.
231 e 237 del registro ordinanze 1969 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 172 del 9 luglio 1969;
6) ordinanza emessa il 6 dicembre 1969 dal
pretore di Roma nel procedimento penale a carico di Palombo Luigi, iscritta al
n. 17 del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 50 del 25 febbraio 1970.
Visti gli atti d'intervento del Presidente
del Consiglio dei ministri e di costituzione della Banca Agricola Mantovana e
del fallimento della ditta Illsa, Martini Benvenuto ed altri;
udito nell'udienza pubblica del 3 giugno
1970 il Giudice relatore Nicola Reale;
uditi gli avvocati Alberto Scalori, Carlo
Fornario e Pio Pompa, per la Banca Agricola Mantovana, l'avv. Mario Cassola,
per il fallimento della ditta Illsa, Martini Benvenuto ed altri, ed il
sostituto avvocato generale dello Stato Franco Chiarotti, per il Presidente del
Consiglio dei ministri.
Ritenuto in
fatto
1. - Nel corso del procedimento di
opposizione a sentenza dichiarativa di fallimento promosso da Pietro Del Cal e
Sergio Zacchetti, il tribunale di Venezia, con ordinanza 17 ottobre 1968 (reg.
ord. n. 45/1969), ha sollevato, in riferimento all'art. 24 , secondo comma,
della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 15 e
18, primo comma, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, recante la disciplina del
fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della
liquidazione coatta amministrativa.
Affermata la rilevanza delle questioni,
detto tribunale ha osservato che le prevalenti finalità di interesse pubblico,
connesso al turbamento dell'ordine economico che consegue al dissesto di una
impresa commerciale, non sono sufficienti a giustificare sul piano
costituzionale l'attribuzione al giudice del potere discrezionale di disporre o
non l'audizione del debitore. L'esercizio del diritto di difesa, nella fase di
cognizione sommaria precedente la dichiarazione di fallimento, risulterebbe in
tal caso condizionato dalla mera eventualità che il debitore stesso sia
informato, mediante l'ordine di comparizione, della pendenza del procedimento
fallimentare. E ciò sembrerebbe contrastare col ricordato principio
costituzionale, in considerazione della gravità degli effetti che dal
fallimento derivano sulla persona e sul patrimonio del debitore.
Afferma ancora il tribunale, in ordine alla
seconda questione, che la difesa del debitore non si potrebbe ritenere, in ogni
caso, assicurata dal diritto di proporre opposizione. Ciò in considerazione del
fatto che il termine per esperire tale rimedio, ai sensi del citato art. 18,
primo comma, decorre dalla data di affissione dell'estratto della sentenza
dichiarativa di fallimento, alla porta del tribunale, indipendentemente dalla
effettiva conoscenza che ne abbia avuta il debitore.
Davanti a questa Corte, con atto di
intervento 11 febbraio 1969, in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei
ministri, si é costituita l'Avvocatura generale dello Stato.
Questa ha premesso che la questione
prospettata riguarda l'ipotesi, del tutto eccezionale, che l'imprenditore nulla
sappia della procedura di fallimento a suo carico prima della emanazione della
sentenza che ne accerti lo stato di dissesto. Ma anche in questa ipotesi, che
spesso si realizza per la fuga o la latitanza dello stesso imprenditore
insolvente, il diritto alla difesa sarebbe assicurato nella fase successiva
alla dichiarazione di fallimento, mediante l'opposizione alla sentenza. Il
dubbio sulla legittimità costituzionale del citato art. 15 legge fallimentare
non avrebbe, quindi, alcun fondamento.
E nemmeno violazione dell'art. 24, secondo
comma, della Costituzione si ravvisa nel disposto dell'art. 18, primo comma, il
quale concerne, appunto, la disciplina dell'opposizione. La costituzionalità di
detta norma é stata, infatti, già affermata dalla menzionata sentenza n. 93 del
1962 di questa Corte, la quale ne ha chiarita la compatibilità con le
garanzie della difesa del debitore, con particolare riguardo alla congruenza
del termine stabilito per l'esercizio della opposizione.
2. - La legittimità degli stessi artt. 15 e
18, primo comma, é stata posta in dubbio, sempre in relazione all'art. 24,
secondo comma, della Costituzione, anche dal pretore di Roma, in base a motivi
analoghi a quelli sopra riferiti, con ordinanza 12 marzo 1969 (reg. ord. n.
231/1969), nel procedimento penale a carico di Fusco Angelo, imputato del
delitto di bancarotta semplice.
3. - La questione di legittimità costituzionale
del solo art. 15 é stata parimenti sollevata dalla Corte di appello di Brescia
con ordinanza 29 gennaio 1969 (n. 103 reg. ord. 1969), nel corso del
procedimento di opposizione, in sede di gravame, promosso dal debitore Eros
Martini e dalla creditrice Banca Agricola Mantovana contro la sentenza
dichiarativa di fallimento, pronunziata dal tribunale di Mantova il 17 marzo
1965, a carico dello stesso Martini, di altri soci illimitatamente responsabili
e della società Illsa.
Anche detta Corte d'appello ha ravvisato
motivi di non manifesta infondatezza nella circostanza che, ove il tribunale
non si avvalga della facoltà di convocarlo preventivamente in camera di
consiglio, il debitore, non altrimenti e tempestivamente informato del
procedimento in corso, non sarebbe posto in grado di svolgere le sue difese.
Davanti a questa Corte si sono costituite
la Banca Agricola Mantovana, nonché il curatore del fallimento.
I difensori della Banca, con atto 13 marzo
1969, hanno concluso per la illegittimità costituzionale dell'art. 15.
Il principio della inviolabilità della
difesa imporrebbe, si assume, che l'imprenditore possa agire per la tutela dei
propri diritti prima che, in forza di sentenza avente efficacia immediatamente
esecutiva e neppure suscettibile di sospensione, venga dichiarato il
fallimento.
E si rileva che il rimedio della
opposizione appare inadeguato a salvaguardare la sfera giuridica del debitore,
la cui eventuale lesione, sotto l'aspetto non patrimoniale, non é risarcibile
ai sensi dell'art. 21 della legge in esame.
In contrasto con le tesi predette la difesa
del curatore del fallimento sostiene invece che anche la disposizione
dell'articolo 15, come altre norme della stessa legge fallimentare, debba
essere inquadrata fra quelle che apportano restrizioni alla sfera giuridica
soggettiva per finalità di ordine sociale.
Né la gravità degli effetti della
dichiarazione di fallimento potrebbe condurre a ravvisarne la illegittimità
posto che le finalità proprie del fallimento rispondono ad evidenti interessi
dei creditori e, almeno mediatamente, della collettività.
In rappresentanza del Presidente del
Consiglio dei ministri si é costituita l'Avvocatura dello Stato, depositando
atto di intervento di contenuto analogo a quello di cui all'ordinanza n.
45/1969 del tribunale di Venezia.
Con atto di deduzioni depositato il 21
maggio 1970 nell'interesse del fallito Martini Eros si é costituito l'avv. Pio
Pompa, allegando procura notarile in data 8 maggio 1970. Ma la costituzione é
stata dichiarata inammissibile in quanto tardiva, con ordinanza pronunziata da
questa Corte nella pubblica udienza del 3 giugno 1970.
4. - La stessa questione sulla
costituzionalità dell'art. 15 sopra menzionato é stata ancora sollevata dal
tribunale di Milano, con ordinanza emessa il 7 novembre 1968 (n. 228 reg. ord.
1969), nel procedimento di opposizione al fallimento promosso dal signor
Giordano Garbellini.
Si é osservato dal tribunale che la
limitazione del diritto di difesa, risultante dalla norma in esame,
diversamente da quanto stabilito nell'art. 147 dello stesso R.D. n. 267 del
1942 riguardo a fattispecie che il tribunale assume analoga, riveste
particolare gravità sia in riferimento agli effetti che la dichiarazione di
fallimento svolge sui diritti, garantiti costituzionalmente, alla segretezza
della corrispondenza e alla libera circolazione sul territorio nazionale, sia
quale presupposto di imputazioni qualificate dallo stato di fallimento.
Anche in questo giudizio l'Avvocatura
generale dello Stato, costituitasi con atto di intervento 7 marzo 1969 in
rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, ha svolto deduzioni e
conclusioni identiche a quelle sopra ricordate.
5. - Sempre la stessa questione é stata
prospettata con altre ordinanze, rispettivamente in data 11 marzo 1969 (n.171/
1969) e 6 dicembre 1969 (n. 17/1970), recanti motivazioni analoghe alle
precedenti, del pretore di Roma, nel corso di due giudizi penali per bancarotta
ed altri reati fallimentari, a carico di Levay Ignazio il primo, di Palombo
Luigi il secondo.
6. - Infine con ordinanza del 19 maggio
1969 (n. 237/ 1969), nel corso del procedimento penale in grado di appello per
il reato di bancarotta semplice a carico di Sarnataro Luigi, dichiarato fallito
a sua richiesta, il tribunale di Roma, ha ritenuto non manifestamente infondate
e sempre in relazione all'art.24, secondo comma, della Costituzione, le
seguenti questioni di legittimità costituzionale:
1) dell'art. 15 del precitato decreto,
sotto il profilo che esso "non consente al debitore di avvalersi della
assistenza tecnica e professionale di un legale";
2) dell'art. 18, secondo comma, in quanto
"vieta al debitore di opporsi alla dichiarazione di fallimento, quando
egli stesso abbia proposta l'istanza".
Al fallito sarebbe preclusa, si é osservato
dal tribunale, la possibilità di far valere, in sede di opposizione, " le
sue ragioni, con argomentazioni e motivi di cui non ebbe prima ad intuire la
rilevanza, anche per la mancanza di una adeguata assistenza tecnica e
professionale".
Considerato
in diritto
1. - I giudizi aventi ad oggetto le stesse
questioni di legittimità costituzionale, o questioni fra loro connesse, vanno
riuniti per essere decisi con unica sentenza.
2. - Le dette questioni, in riferimento
all'art. 24, secondo comma, della Costituzione e nei termini sotto indicati,
concernono le seguenti norme del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, sulla disciplina
del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e
della liquidazione coatta amministrativa (c.d. legge fallimentare):
a) art. 15, in quanto non prevede
l'obbligo, ma la semplice facoltà del tribunale di ordinare, prima di
dichiarare il fallimento, la comparizione dell'imprenditore in camera di
consiglio, perché sia sentito anche in confronto dei creditori istanti
(ordinanze nn. 171 del 1969, 231 del 1969 e 17 del 1970 del pretore di Roma nel
corso di giudizi penali per reati fallimentari; nonché nn. 45 del 1969, 103 del
1969 e 228 del 1969, rispettivamente del tribunale di Venezia, della Corte
d'appello di Brescia e del tribunale di Milano, in sede di opposizione a
sentenze dichiarative di fallimento);
b) lo stesso art. 15, in quanto non
consente all'imprenditore medesimo di avvalersi della assistenza del difensore
(ord. n. 237/1969 del tribunale di Roma in sede penale);
c) art. 18, primo comma, nella parte in cui
stabilisce che il termine di quindici giorni per l'opposizione, avverso la
sentenza dichiarativa di fallimento, da parte del debitore, decorre dalla data
di affissione dell'estratto della sentenza stessa alla porta esterna del
tribunale, senza che della pronunzia sia richiesta l'effettiva conoscenza
dell'interessato (ord. n. 231/1969 del pretore di Roma e n. 45/1969 del
tribunale di Venezia, sopra ricordate);
d) art. 18, secondo comma, in quanto
dispone che l'opposizione non può essere proposta da chi ha chiesto la
dichiarazione di fallimento e nega, quindi, la legittimazione al debitore che
ha proposto istanza di fallimento a proprio carico (ord. n. 237/1969 del
tribunale di Roma sopra menzionata).
3. - Come risulta dall'esposizione che
precede talune questioni sono state promosse da giudici penali nel corso di
processi per reati fallimentari.
Ma esse investono norme cui tali giudici
non sono chiamati a dare applicazione, che spetta invece al giudice civile
avente competenza in materia fallimentare.
La dichiarazione di fallimento ha natura
pregiudiziale rispetto al processo penale concernente reati fallimentari. Da
ciò deve trarsi la conseguenza, corroborata dall'indirizzo della giurisprudenza
e della dottrina prevalenti, che, sorgendo controversia sullo stato di
imprenditore fallito, il giudice penale non può conoscere di essa, ma deve
limitarsi, previa verifica delle condizioni di legge, a sospendere il
procedimento pendente davanti a lui, sino al passaggio in giudicato della
relativa pronunzia.
Al solo giudice civile é data, pertanto,
potestà di rilevare la dipendenza logico - giuridica della decisione di detta
controversia dalla questione di costituzionalità di norme incidenti sulla
dichiarazione di fallimento o sulla efficacia di essa.
Orbene, in questa sede, da tre delle
ricordate ordinanze di giudici penali non risulta neppure la esistenza di una
controversia, mentre soltanto nella quarta (ord. n. 171/1969) si dà atto, a
seguito della esibizione di apposito certificato della cancelleria del
tribunale civile, della pendenza di un giudizio di opposizione al fallimento,
con la conseguente richiesta del difensore dell'imputato di sospendere il corso
del processo penale ai sensi dell'art. 19 del codice di procedura penale.
É evidente, quindi, che non può
riscontrarsi, a norma dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, la
pregiudizialità necessaria delle questioni prospettate rispetto ai detti
giudizi penali, sicché le questioni stesse sono inammissibili.
II che non esclude, per altro verso, che
debbano esaminarsi le questioni sub a) e sub c), in quanto proposte nel corso
di giudizi civili.
4. - Come sopra accennato i tribunali di
Venezia e Milano e la Corte d'appello di Brescia, quali giudici
dell'opposizione a sentenza dichiarativa di fallimento, hanno sollevato la
questione di costituzionalità dell'art. 15 della legge fallimentare, in
riferimento al secondo comma dell'art. 24, in quanto vi si prevede la mera
facoltà discrezionale e non l'obbligo del tribunale di disporre la comparizione
personale del debitore in camera di consiglio.
La questione é fondata.
Occorre affermare che il diritto di difesa,
garantito dal l'art. 24, secondo comma, della Costituzione, deve trovare
applicazione anche nella prima fase della procedura fallimentare, quella cioè
diretta all'accertamento della sussistenza o meno delle condizioni per la
dichiarazione di fallimento: compatibilmente, va peraltro aggiunto, con le
finalità di tutela del l'interesse pubblico cui essa é preordinata e che
caratterizzano e giustificano il carattere sommario della procedura medesima,
non tassativamente vincolata a speciali modalità di svolgimento.
Per la più ampia tutela del debitore sono
preveduti, é vero, rimedi, ed in primo luogo l'opposizione alla sentenza
dichiarativa di fallimento, improntati al principio del contraddittorio e
diretti, mediante piena cognizione, a verificare la legittimità della sentenza
medesima. Tuttavia la gravità delle conseguenze di questa pone l'indefettibile
esigenza che il debitore, già nella prima fase processuale in camera di
consiglio, informato della iniziativa in corso, possa contrastare, anche in
confronto di creditori istanti, con deduzioni di fatto ed argomentazioni
tecnico - giuridiche e con l'eventuale ausilio di difensori, la veridicità
dell'asserito stato di dissesto e la di lui assoggettabilità alla esecuzione
fallimentare.
La sentenza dichiarativa incide, infatti,
profondamente nella sfera giuridica soggettiva del fallito, con danni morali e
materiali di estrema gravità e talora, in parte o in tutto, irreparabili.
Come é appena il caso di rilevare, la
dichiarazione di fallimento importa limitazioni alla capacità di agire in
ordine alla amministrazione ed alla disponibilità dei beni, nonché alla
legittimazione processuale, oltre a gravi menomazioni ai diritti della
personalità e in ispecie a diritti pubblici soggettivi, pur essi oggetto di
particolare tutela costituzionale, circa la libertà e segretezza della
corrispondenza, la libertà di circolazione, l'elettorato attivo e passivo.
Ora non può ritenersi che un provvedimento
di tale gravità venga legittimamente emanato, come e sia pure non
frequentemente in pratica avviene, senza che sia stato udito e ammesso ad
esporre le proprie ragioni il soggetto passivo di esso.
Né, allo scopo di assicurare la difesa
dell'imprenditore, nei sensi indicati dal precetto costituzionale
summenzionato, sembra mezzo sufficiente il contraddittorio differito alla fase
di impugnazione.
E ciò in riferimento così alle modalità del
particolare procedimento di opposizione fallimentare, come alla disciplina
della sentenza dichiarativa di fallimento. A questa l'ordinamento attribuisce
efficacia immediatamente esecutiva, non suscettibile di sospensione a seguito
dell'atto di opposizione (art. 18, ultimo comma, legge fallimentare), mentre
consente la rimozione, ai sensi di legge, degli effetti di essa soltanto, e con
inevitabile ritardo, dopo che sia divenuta esecutiva la pronunzia che accolga
l'opposizione, e sia avvenuta la cancellazione dal registro dei falliti.
Va quindi dichiarata l'illegittimità
costituzionale dell'articolo 15 in esame, che con sostanziale pregiudizio del
diritto di difesa, non statuisce l'obbligo del tribunale di disporre la
comparizione del debitore. Ovviamente tale disposizione, con l'eventuale
successiva audizione del debitore e con la possibilità di sue deduzioni e
difese, anche in confronto dei creditori istanti, non senza assistenza tecnica,
deve essere inquadrata e contenuta nella vigente normativa circa il
procedimento di cognizione sommaria, nell'ambito delle finalità e delle
speciali ragioni di urgenza e tempestività anche allo scopo della conservazione
del patrimonio del debitore, cui é informata la disciplina della dichiarazione
di fallimento. A questo conseguentemente si attaglia il carattere della
speditezza dei provvedimenti, svincolati da speciali forme procedurali e dal
rispetto di termini non espressamente stabiliti dalla legge; il tutto rimesso
invece al prudente apprezzamento degli organi giudiziari competenti.
Sarebbe, d'altra parte, in contrasto con le
finalità di giustizia, cui lo stesso diritto di difesa é essenzialmente
coordinato, il consentire che arrechino pregiudizio all'interesse pubblico
connesso alla esecuzione concorsuale, la fuga, la latitanza o comunque la
condotta dilatoria negligente o, talvolta, fraudolenta del debitore medesimo.
5. - La questione, infine, circa la
legittimità costituzionale dell'art. 18, primo comma, della legge in esame,
proposta dal tribunale di Venezia con l'ordinanza sopra ricordata, deve essere
dichiarata manifestamente infondata.
Detta norma, infatti, sotto l'aspetto della
brevità del termine per proporre opposizione, concesso al debitore fallito, e
della decorrenza di esso dal giorno della affissione dell'estratto della
sentenza dichiarativa di fallimento alla porta esterna del tribunale,
prescindendosi dalla effettiva conoscenza da parte del debitore medesimo, é
stata già ritenuta da questa Corte, con la precedente sentenza n. 93 del
1962, compatibile con il precetto del secondo comma dell'art. 24 della
Costituzione, attesa la natura del procedimento e le finalità della pronunzia
dichiarativa di fallimento.
Né sono ora dedotti motivi che inducano a
diversa decisione mentre può aggiungersi che le ragioni, che la determinarono,
risultano rafforzate dalla dichiarazione di illegittimità costituzionale
dell'art. 15 della legge fallimentare nei sensi sopra indicati.
PER QUESTI
MOTIVI
LA CORTE
COSTITUZIONALE
1) dichiara inammissibili le questioni
sollevate con le ordinanze indicate in epigrafe sotto i numeri di ruolo 171,
231, 237 del 1969 e 17 del 1970;
2) dichiara la illegittimità costituzionale
dell'art. 15 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, sulla "Disciplina del
fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della
liquidazione coatta amministrativa", nella parte in cui esso non prevede
l'obbligo del tribunale di disporre la comparizione dell'imprenditore in camera
di consiglio per l'esercizio del diritto di difesa nei limiti compatibili con
la natura di tale procedimento;
3) dichiara la manifesta infondatezza della
questione di legittimità costituzionale dell'art. 18, primo comma, del R.D.
sopra menzionato, proposta, in riferimento all'art. 24, secondo comma, della
Costituzione, dal tribunale di Venezia, con l'ordinanza di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 luglio 1970.
Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ - Giovanni Battista BENEDETTI - Francesco Paolo BONIFACIO - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Paolo ROSSI
Depositata in cancelleria il 16 luglio
1970.