Ordinanza n. 109 del 1972

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 ORDINANZA N. 109

ANNO 1972

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

 composta dai signori:

Prof. Giuseppe CHIARELLI, Presidente

Prof. Michele FRAGALI

Prof. Costantino MORTATI

Dott. Giuseppe VERZÌ

Dott. Giovanni BENEDETTI

Prof. Francesco Paolo BONIFACIO

Dott. Luigi OGGIONI

Dott. Angelo DE MARCO

Avv. Ercole ROCCHETTI

Prof. Enzo CAPALOZZA

Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI

Prof. Vezio CRISAFULLI

Dott. Nicola REALE

Prof. Paolo ROSSI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

 

 



ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 3, 5 e 12, primo comma, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità), promosso con ordinanza emessa il 9 aprile 1970 dal pretore di Legnano nel procedimento penale a carico di Chessa Salvatore, iscritta al n. 356 del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 324 del 23 dicembre 1970.

Udito nella camera di consiglio del 25 maggio 1972 il Giudice relatore Paolo Rossi.

Ritenuto che l'ordinanza in epigrafe citata ha sollevato questioni di legittimità costituzionale degli artt. 3, 5 e 12, primo comma, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, in riferimento agli artt. 2,3, secondo comma, 13,25, terzo comma, e 27, terzo comma, della Costituzione.

Considerato che le medesime questioni sono state dichiarate manifestamente infondate - o non fondate - da questa Corte con le sentenze n. 76 del 1970, n. 75 del 1966, n. 23 del 1964 e n. 27 del 1959, in riferimento agli stessi articoli della Costituzione;

che non vengono addotti argomenti nuovi.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 3, 5 e 12, primo comma, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità), sollevate, con l'ordinanza in epigrafe indicata, in riferimento agli artt. 2, 3, secondo comma, 13, 25, terzo comma, e 27, terzo comma, della Costituzione, e già dichiarate non fondate con le sentenze n. 76 del 1970, n. 75 del 1966, n. 23 del 1964 e n. 27 del 1959.

 

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 giugno 1972.

Giuseppe CHIARELLI - Paolo ROSSI

Depositata in cancelleria il 15 giugno 1972.