Sentenza n. 106 del 1972

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 SENTENZA N. 106

ANNO 1972

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

 composta dai signori:

Prof. Giuseppe CHIARELLI, Presidente

Prof. Michele FRAGALI

Prof. Costantino MORTATI

Dott. Giuseppe VERZÌ

Dott. Giovanni BENEDETTI

Prof. Francesco Paolo BONIFACIO

Dott. Luigi OGGIONI

Dott. Angelo DE MARCO

Avv. Ercole ROCCHETTI

Prof. Enzo CAPALOZZA

Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI

Prof. Vezio CRISAFULLI

Dott. Nicola REALE

Prof. Paolo ROSSI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

 

 

SENTENZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 222, secondo comma, del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 9 settembre 1971 dal giudice istruttore del tribunale di Nuoro nel procedimento penale a carico di Nieddu Grazietta, iscritta al n. 465 del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 37 del 9 febbraio 1972.

Udito nella camera di consiglio del 25 maggio 1972 il Giudice relatore Costantino Mortati.

 

Ritenuto in fatto

 

Nel corso del procedimento penale a carico di Nieddu Grazietta, imputata d’omicidio aggravato, il giudice istruttore del tribunale di Nuoro, avendo rilevato che alla stregua della perizia medico-legale e delle richieste del P.M. occorreva prosciogliere la Nieddu per infermità totale di mente ed ordinarne il ricovero in manicomio giudiziario per un tempo non inferiore ad anni dieci, sollevava questione di legittimità costituzionale del secondo comma dell'art. 222 del codice penale, con ordinanza emessa il 9 settembre 1971.

Osservava che la norma denunciata sembrava in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, posto che essa, in deroga all'art. 202, ove é stabilito in generale il presupposto della pericolosità sociale per l'applicazione di una misura di sicurezza, obbliga il giudice, prescindendo da tale accertamento, ad ordinare il ricovero in manicomio giudiziario, per un tempo non inferiore ad anni dieci, di coloro i quali abbiano commesso un delitto punibile con la pena dell'ergastolo e debbano essere prosciolti per infermità psichica.

In tal modo la norma denunciata disciplinava in modo eguale situazioni che in concreto potevano presentarsi profondamente difformi, essendo applicabile anche nei casi, come quello in esame, in cui il consulente tecnico ritenga che il soggetto non sia socialmente pericoloso.

Né valeva poi osservare che l'art. 207 del codice penale contempla i casi in cui é possibile la revoca delle misure di sicurezza e che, quindi, il tempo d’anni dieci - previsto dall'art. 222, secondo comma, del codice penale - può in concreto ridursi di molto. Invero, la fattispecie prevista dal primo comma del citato articolo non si presentava applicabile nel caso concreto, posto che in essa difettava il presupposto della pericolosità sociale la cui cessazione, secondo la norma, é condizione per la revoca, mentre l'ultimo comma rimette al Ministro di grazia e giustizia un giudizio che con maggiore cognizione può essere formulato dal giudice naturale, sia esso il giudice istruttore, con la chiusura dell'istruzione, o quello di sorveglianza nell'esercizio dei poteri attribuitigli in materia dalla normativa vigente.

Non andava infine dimenticato che la funzione della pena e delle misure di sicurezza - da autorevole dottrina assimilate sempre più alle prime - é quella di rieducare il condannato onde reintegrarlo nel contesto sociale da cui fu coattivamente allontanato: se ciò é vero, non v'era dubbio che nella fattispecie l'applicazione della misura di sicurezza per il tempo previsto dalla legge, invece di produrre un beneficio per le condizioni psichiche della Nieddu, avrebbe potuto trasformarsi in un grave pregiudizio, atteso che il manicomio giudiziario é divenuto sinonimo, nella pubblica opinione, sempre più sensibilizzata dai numerosi mezzi d’informazione per i problemi della giustizia, di ricettacolo degli irrecuperabili.

L'ordinanza, regolarmente comunicata e notificata, é stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale. Nessuno si é costituito dinanzi alla Corte costituzionale.

 

Considerato in diritto

 

1. - L'ordinanza del giudice istruttore del tribunale di Nuoro ha sollevato questione di legittimità costituzionale del secondo comma dell'art. 222 del codice penale, nella considerazione che la fissazione con esso disposta della durata minima di ricovero in manicomio giudiziario, commisurata alla pena che si sarebbe dovuta irrogare pel reato commesso da persona incapace di intendere e di volere, appare lesiva del principio dell 'art. 3 , primo comma, della Costituzione, in quanto, in modo irragionevole, sottopone allo stesso trattamento casi fra loro diversi, come sono quelli in cui la pericolosità sia di volta in volta effettivamente accertata. Fa inoltre rilevare che la presunzione stessa trasforma la misura di sicurezza in vera e propria sanzione e, date le condizioni di vita dei manicomi giudiziari, compromette l'assolvimento della funzione rieducativa, che la Costituzione assegna ad essa, oltre che alla pena.

2. - La Corte ha già esaminato la questione di legittimità costituzionale della presunzione di pericolosità sociale, quale prevista dall'art. 204, primo e secondo comma, c.p. e con le sentenze n. 19 del 1966 e n. 68 del 1967 ha statuito che essa non contrasta né con l'art. 13, primo e secondo comma, né con gli artt. 24, secondo comma, 27, secondo comma, e 32 della Costituzione, la cui violazione era stata allora dedotta, avendo ritenuto che la presunzione stessa deve ritenersi giustificata allorché si sia in presenza di condizioni le quali consentano di far ritenere, sulla base di valutazioni obiettive ed uniformi, desunte dalla comune esperienza, la probabilità di un futuro comportamento criminoso da parte di chi abbia commesso un reato in circostanze che ne precludevano l'imputabilità. Nella specie non sono stati riprodotti i motivi posti ad oggetto delle precedenti pronuncie; il che é da ritenersi anche in confronto all'accenno, contenuto solo in motivazione, là dove si fa riferimento al contrasto della presunzione di pericolosità con la funzione rieducativa che dovrebbe assegnarsi anche alle misure di sicurezza in base all'art. 27, terzo comma. Anche se tale accenno potesse intendersi come formale censura di incostituzionalità si dovrebbe, in confronto ad essa, confermare quanto ritenuto con la citata sentenza n. 68 del 1967, che cioé l'art. 27, terzo comma, si riferisce solo alla pena, e non é applicabile alle misure di sicurezza, anche perché queste ultime tendono ad un risultato che equivale a quella rieducazione cui deve essere indirizzata la pena.

3. - Passando a considerare la prospettazione della questione, qual é specificamente effettuata dall'ordinanza in esame, fatta consistere nel difetto di ragionevolezza dell'obbligo imposto al giudice di disporre la misura di sicurezza anche quando, come nel caso di specie, la perizia medico-legale abbia escluso la pericolosità sociale dell'imputato, la Corte ritiene che pure sotto questo riguardo la censura di incostituzionalità non sia fondata.

Occorre anzitutto mettere in rilievo che il sistema adottato dal vigente codice nei confronti dell'applicabilità delle misure di sicurezza, ai sensi del denunciato art. 222, secondo comma, non é ispirato a criteri di rigidezza ed anzi, lungi dal trascurare la considerazione della personalità dei soggetti cui esse vengono inflitte, espressamente consente che le misure stesse siano revocabili, anche prima del decorso della durata minima per esse stabilita, allorché si accerti la cessazione dello stato di pericolosità (art. 207).

Tale sistema poggia evidentemente sulla convinzione delle obiettive difficoltà che ogni giudizio in materia presenta e quindi della convenienza che esso sia fatto discendere non già dal parere di un singolo perito, bensì da ripetute verifiche durante un congruo periodo di ricovero in istituti specializzati.

Sono appunto tali obiettive difficoltà di accertamento che non consentono di stabilire in astratto se corrisponda meglio al principio di eguaglianza consentire al legislatore la predeterminazione del periodo minimo di ricovero, proporzionato all'entità del reato commesso (periodo tuttavia riducibile sulla base del criterio prima menzionato), o invece affidare solo al giudice di disporre di volta in volta l’irrogazione della misura; dato che il pericolo della diseguaglianza di trattamento non viene meno neanche con questa soluzione, che non offre alcuna certezza ma solo mere probabilità (sent. n. 68 del 1967).

Da tali premesse si deve dedurre che la scelta dell'uno o dell'altro criterio non può ritenersi condizionata a vincoli discendenti dal rispetto di principi costituzionali, e più particolarmente da quello dell'art. 3, ma invece rimane affidata a valutazioni di politica legislativa, sulle quali non potrà non influire la sussistenza dei presupposti necessari a conferire funzionalità ai sistemi stessi; quali sono da ritenere, ove l'opzione si rivolga ad uno di essi, l'effettiva idoneità dei manicomi giudiziari ad assolvere alla funzione di recupero dei sottoposti a misure che sarebbe loro inerente, ed, ove invece dovesse riguardare l'altro, una congrua organizzazione dell'ufficio del giudice penale, in modo da condizionare il giudizio di pericolosità ad esso assegnato, oltreché ad una sufficiente osservazione, al concorso di tutte quelle varie competenze tecniche necessarie a preservare, nella misura massima possibile, da errori.

Contro la conclusione cui si é pervenuti non potrebbe invocarsi la sentenza n. 1 del 1971, che ha ritenuto irragionevole, e pertanto contrastante con l'art. 3 della Costituzione, l'art. 224, secondo comma, del codice penale, nella parte in cui rende obbligatorio ed automatico il ricovero in riformatorio giudiziario di tutti i minori di anni 14, resisi colpevoli di delitti. Infatti nel caso allora deciso l'elemento di irragionevolezza é stato riscontrato nell'imposizione di un’identica misura a carico dei predetti nella considerazione che, data la giovanissima età dei soggetti, la pericolosità può rappresentare solo l'eccezione, e che pertanto l’indiscriminata presunzione della medesima, senza riguardo alle rilevanti differenze esistenti tra le diverse età, rimane priva di quel fondamento costituito dall'id quod plerumque accidit, che negli altri casi riesce a giustificarla.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata con l'ordinanza in epigrafe del giudice istruttore del tribunale di Nuoro, dell'art. 222, secondo comma, del codice penale, con riferimento all'art. 3 della Costituzione.

 

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 giugno 1972.

Giuseppe CHIARELLI - Costantino MORTATI

Depositata in cancelleria il 15 giugno 1972.