SENTENZA N. 105
ANNO 1972
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Prof. Giuseppe CHIARELLI, Presidente
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Dott. Giuseppe VERZÌ
Dott. Giovanni BENEDETTI
Prof. Francesco Paolo BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI, Giudici,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi riuniti di
legittimità costituzionale degli artt. 13, 14, 22, 23, 24, 25, 26 e 28, secondo
e terzo comma, della legge 22 febbraio 1934, n. 370 (riposo domenicale e
settimanale), e successive modifiche, promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 30
novembre 1970 dal pretore di Trieste nel procedimento penale a carico di Pasini
Umberto, iscritta al n. 394 del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.42 del 17 febbraio 1971;
2) ordinanza emessa il 31
dicembre 1970 dal pretore di Bari nel procedimento penale a carico di Azzarita
Leonardo, iscritta al n. 70 del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 99 del 21 aprile 1971;
3) ordinanza emessa il 18
marzo 1971 dal pretore di Bologna nel procedimento penale a carico di Pelloni
Carlo, iscritta al n. 162 del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 151 del 16 giugno 1971;
4) ordinanza emessa il 5
aprile 1971 dal pretore di Napoli nel procedimento penale a carico di
Bevilacqua Vincenzo ed altri, iscritta al n. 214 del registro ordinanze 1971 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 170 del 7 luglio 1971;
5) ordinanza emessa il 6
agosto 1971 dal pretore di Milano nel procedimento penale a carico di Galli
Nevio ed altri, iscritta al n. 417 del registro ordinanze 1971 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 323 del 22 dicembre 1971;
6) ordinanza emessa il 30
settembre 1971 dal pretore di Torino nel procedimento penale a carico di
Masseroni Carlo ed altro, iscritta al n. 462 del registro ordinanze 1971 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 23 del 26 gennaio 1972.
Visti gli atti di
costituzione di Pasini Umberto e di Galli Nevio;
udito nell'udienza pubblica
del 26 aprile 1972 il Giudice relatore Vezio Crisafulli;
uditi l'avv. Carlo Amigoni,
per il Pasini, e gli avvocati Antonio Sorrentino e Giovanni Bovio, per il
Galli.
Ritenuto in fatto
1. - Con ordinanza emessa il
30 novembre 1970 nel corso di un procedimento penale a carico di Pasini
Umberto, il pretore di Trieste ha sollevato d'ufficio questione di legittimità
costituzionale, per contrasto con gli artt. 21, primo e secondo comma, 3 e 41
della Costituzione, degli artt. 13 e 14 della legge 22 febbraio 1934, n. 370, e
successive modifiche per la parte in cui dette norme impongono che il riposo
settimanale di 24 ore consecutive per gli addetti alle aziende editrici e
stampatrici di giornali ed alle aziende per la diffusione al pubblico con
qualsiasi mezzo di notizie deve decorrere dalla mattina della domenica alle ore
quattro del lunedì, nonché degli artt. 22, 23, 24, 25 e 26 della stessa legge
ed inoltre del successivo art. 28, ma limitatamente al suo secondo e terzo
comma e con riferimento al solo art. 21, terzo comma, della Costituzione.
La rilevanza della questione
proposta deriva, secondo il giudice a quo, dalla imputazione mossa al prevenuto
di non aver accordato il riposo settimanale ai lavoratori dipendenti nel
periodo prescritto dalla legge innanzi indicata, mentre sarebbe non influente
ai fini del decidere l'accertamento della circostanza se il riposo stesso fosse
stato, in ottemperanza all'art. 36 , comma terzo, della Costituzione, concesso
in un giorno diverso.
Ciò premesso, l'ordinanza
assume, sotto il profilo della non manifesta infondatezza, che le prime due tra
le norme impugnate, sotto l'apparenza di disciplinare il diritto del lavoratore
al riposo settimanale, mirerebbero in sostanza ad impedire la pubblicazione di
giornali e quotidiani nel periodo in esse considerato, come risulterebbe
confermato dalle successive disposizioni più chiaramente e incondizionatamente
contrarie alla pubblicazione nello stesso periodo di notizie a carattere
politico e dalle stesse sanzioni previste per l'inosservanza di quei divieti e
consistenti, fuori dei casi costituzionalmente ammissibili, nelle misure del
sequestro e, in caso di recidiva, della sospensione delle pubblicazioni.
Ulteriori vizi di legittimità costituzionale sono poi ravvisati in riferimento
agli artt. 3 e 41 della Costituzione per la possibilità di turno nel riposo
settimanale conferita a talune imprese che implicherebbe una disparità di
trattamento per le aziende giornalistiche e di stampa, nonché ed al tempo
stesso per l'esistenza di una non giustificabile interferenza nella sfera del
loro sistema organizzativo e produttivo.
2. - Si sono costituite nel
presente giudizio la società Editrice Triestina s.p.a. e la S.T.T. Stabilimento
Tipografico Triestino s.r.l. con deduzioni depositate il 10 febbraio 1971,
nelle quali ampliano e ribadiscono gli argomenti a sostegno della
incostituzionalità della normativa in esame, già esposti nell'ordinanza
pretorile. La difesa delle predette società ha, poi, chiarito in udienza di
essersi costituita in rappresentanza dell'Amministratore delegato sig. Pasini
Umberto, pur non risultando tale circostanza con tutta chiarezza dal tenore
testuale dell'atto.
3. - Analoghe questioni di
legittimità costituzionale sono state sollevate con ordinanza emessa il 31
dicembre 1970 nel corso di un procedimento penale a carico di Azzarita Leonardo
dal pretore di Bari, che fa riferimento peraltro anche al principio
costituzionale di garanzia dei diritti inviolabili dell'uomo (art. 2 Cost.);
con ordinanza emessa il 18 marzo 1971 nel corso di un procedimento penale a
carico di Pelloni Carlo dal pretore di Bologna, senza riferimento tuttavia
all'art. 41 della Costituzione; e con ordinanza emessa il 5 aprile 1971 nel
corso di un procedimento penale a carico di Bevilacqua Vincenzo ed altri dal
pretore di Napoli, limitatamente agli artt. 13, 14 e 28 della legge impugnata e
con riferimento ai soli artt. 3 e 21 della Costituzione.
4. - Questioni interamente
analoghe a quelle sollevate dal pretore di Trieste vengono proposte anche dal
pretore di Milano con ordinanza emessa il 6 agosto 1971 nel corso di un procedimento
penale a carico di Galli Nevio ed altri. Ed il Galli si é costituito innanzi a
questa Corte con deduzioni depositate il 6 dicembre 1971, svolgendo argomenti a
sostegno della illegittimità della normativa impugnata.
5. - Infine il pretore di
Torino, con ordinanza emessa il 30 settembre 1971 nel corso di un procedimento
penale a carico di Masseroni Carlo e Jorio Lorenzo, ha sollevato questione di
legittimità costituzionale, sempre in riferimento agli artt. 3, 21, primo
comma, e 41 della Costituzione, della stessa legge n. 370 del 22 febbraio 1934,
ma limitatamente alla parte in cui essa dispone (artt. 13 e 14 in relazione
all'art. 5, n. 4, ed al d.m. 22 giugno 1935, tabella III, voce 11) che il
riposo settimanale di 24 ore consecutive per il personale addetto alle aziende
editrici ed alla stampa dei giornali deve decorrere dal mattino della domenica
alle ore 4 del lunedì ed alla parte in cui prevede - ancora per il personale
addetto alle aziende editrici - una disparità di trattamento rispetto ai redattori
sportivi e teatrali, al personale delle aziende Ansa e Italia (già Stefani),
delle imprese di trasmissioni radiofoniche ed a quello addetto alla
trasmissione di notizie ai sensi dell'art. 26, comma secondo. La medesima
ordinanza propone poi anche essa, rispetto all'art. 21, comma terzo, della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 28 della
normativa impugnata nella parte in cui impone il sequestro del giornale.
6. - Alla pubblica udienza
le parti costituite hanno insistito nelle conclusioni già formulate.
Considerato in diritto
1. - Le sei ordinanze
sollevano questioni strettamente analoghe: i relativi giudizi vengono perciò
riuniti e decisi congiuntamente con unica sentenza.
2. - Le disposizioni di cui
sorge questione, in riferimento agli artt. 21, primo, secondo e terzo comma, 3
e 41 della Costituzione (cui si aggiunge, nell'ordinanza del pretore di Bari,
l'art. 2) sono contenute nella legge del 22 febbraio 1934, n. 370, sul riposo
settimanale e domenicale.
Di esse, quelle degli artt.
13 e 14, denunciate da tutte le ordinanze, hanno per oggetto immediato il
riposo di 24 ore settimanali, spettante al personale addetto alle aziende
editrici di giornali ed altre agenzie di diffusione al pubblico, con ogni
mezzo, di notizie (art. 13, commi primo e secondo) nonché al personale addetto
alla stampa dei giornali (art. 14, comma primo). Ed in proposito, stabiliscono
tassativamente che detto riposo settimanale debba decorrere dalla mattina della
domenica alle ore quattro del lunedì. Viene fatta eccezione, consentendosi il
turno, per i redattori sportivi e teatrali, per il personale della
"Agenzia Stefani" (oggi non più esistente) e delle imprese di
trasmissioni radiofoniche, nonché per quello addetto alla trasmissione di
notizie telegrafiche e telefoniche previsto dal successivo art. 26, comma
secondo. Il riposo per turno é anche ammesso (dall'art. 13, comma terzo)
limitatamente al "personale di redazione" dei giornali quotidiani,
che, "per esigenze straordinarie, abbia prestato la sua opera fra la
mattina della domenica e le ore quattro del lunedì", ove sia consentito
dal contratto collettivo di lavoro e contro corresponsione dell'aumento
percentuale di retribuzione da quest'ultimo prescritto.
Delle anzidette disposizioni
viene denunciato in particolare il contrasto con gli artt. 21 e 41 Cost., per
le ingiustificate limitazioni che ne derivano alla libertà di manifestazione
del pensiero attraverso la stampa periodica e alla libertà della iniziativa
economica privata, e con l'art. 3 Cost., per l'arbitraria discriminazione -
entro l'ambito delle imprese giornalistiche e similari - nei confronti con la
(sola) "Agenzia Stefani" e con l'ente radiotelevisivo, nonché - entro
un ambito più largo - tra le imprese giornalistiche e similari, e le altre, per
le quali l'art. 5 della legge prevede invece che il riposo settimanale possa
cadere in giorno diverso dalla domenica ed essere attuato mediante turni al
personale.
Altre disposizioni della
medesima legge, denunciate nelle ordinanze dei pretori di Trieste, Bari,
Bologna e Milano, e precisamente quelle degli artt. da 22 a 26, sono
raggruppate nel testo legislativo sotto la rubrica "Edizione e vendita dei
giornali ed attività analoghe" ed hanno per oggetto diretto ed immediato
la diffusione al pubblico della stampa periodica e delle pubblicazioni delle
agenzie di notizie, fatta sempre eccezione per l'"Agenzia Stefani" e
le imprese radiofoniche.
Viene così stabilito che i
quotidiani posti in vendita prima del mezzogiorno debbano omettere l'edizione
del lunedì, riprendendo le pubblicazioni il martedì mattina, mentre i
quotidiani pomeridiani debbano omettere l'edizione della domenica, riprendendo
le pubblicazioni al mezzogiorno o dopo il mezzogiorno del lunedì. Un
particolare regime é invece consentito per i quotidiani sportivi, cui é
peraltro proibito pubblicare notizie e commenti "che non siano di natura
strettamente sportiva" (art. 22, ultimo comma).
É inoltre espressamente
vietato dare edizioni straordinarie e ordinarie settimanali di giornali
quotidiani, "sia pure con titolo diverso", nel periodo durante il
quale, come testé accennato, devono restare sospese le edizioni ordinarie (art.
24); un ulteriore divieto di pubblicazione dalle 13 della domenica alle 12 del
lunedì concerne i giornali "anche non quotidiani, sia in edizione
ordinaria che in edizione straordinaria o sotto forma di bollettini o
supplemento, allo scopo di diffondere notizie di avvenimenti improvvisi"
(art. 25). Tali divieti risultano indirettamente rafforzati da quello imposto
alle tipografie (anche diverse da quelle inserite nelle aziende giornalistiche
e similari, in ordine alle quali vale il riposo domenicale obbligatorio del
personale a norma del sopra ricordato art. 14) di iniziare il lavoro "per
i giornali di qualunque natura dopo terminato il lavoro della domenica e fino
alle ore quattro del lunedì".
L'intera disciplina fin qui
riassunta viene infine estesa dall'art. 26, primo comma, alle pubblicazioni
delle agenzie a stampa ed in genere "a qualunque altro mezzo di edizione e
di diffusione di notizie" (eccettuata, al solito, la "Agenzia
Stefani" e le imprese radiofoniche). Ché anzi l'ultimo comma dello stesso
art. 26 permette, bensì, alle agenzie telegrafiche e telefoniche di diffondere
dalle ore 5 della domenica alle ore 5 del lunedì "non più di un comunicato
relativo ad atti di governo o ad avvenimenti di notevole importanza",
purché tale diffusione non rivesta carattere di vendita al pubblico o forme
analoghe.
Anche della disciplina
dettata dagli artt. 22 a 26 della legge, quale la si é qui sopra riassunta, é
posta in dubbio dalle ordinanze poc'anzi richiamate la legittimità
costituzionale, alla stregua degli artt. 21, 41 e 3 Cost. (con riguardo, per
quanto concerne quest'ultima norma costituzionale, alla diversità di
trattamento, nell'ambito delle imprese giornalistiche e similari, rispetto alla
"Agenzia Stefani" e all'ente radiotelevisivo).
Tutte le ordinanze
denunciano infine l'art. 28, commi secondo e terzo, che, per le contravvenzioni
alle riferite disposizioni della legge, comminano la misura del sequestro del
giornale (o del "qualunque altro mezzo adottato per la diffusione"),
autorizzando altresì il magistrato a disporre la sospensione del giornale
"per un periodo di tempo determinato". Per questa parte, si deduce il
contrasto con il terzo comma dell'art. 21 Cost., che ammette il sequestro della
stampa solo per atto motivato della autorità giudiziaria (e comunque, nei casi
di urgenza, salvo convalida ad opera della stessa), nel caso di delitti
previsti dalla legge sulla stampa o per violazione delle norme da questa
prescritte per l'indicazione dei responsabili delle pubblicazioni.
3. - A giudizio della Corte,
le disposizioni fin qui ricordate sono tra loro interdipendenti, formando nel
loro insieme un sistema unitario che conduce - obiettivamente - al risultato di
impedire, dalle ore 13 della domenica alle 12 del lunedì, la libera diffusione
e circolazione delle notizie e delle opinioni, sia a mezzo della stampa
periodica, sia attraverso altri mezzi equipollenti, eccezion fatta per il mezzo
radiofonico (oggi, radiotelevisivo).
Tuttavia, poiché alcune tra
esse, e specificamente gli articoli 13 e 14, appaiono rivolte al fine primario
di garantire che il riposo settimanale dei dipendenti dalle agenzie
giornalistiche e similari abbia sempre e necessariamente luogo la domenica,
deve essere qui preliminarmente rilevato che una siffatta rigida disciplina non
potrebbe, oggi, ritenersi imposta dal principio costituzionale che tutela il
diritto (irrinunciabile) dei lavoratori al riposo settimanale (oltre che alle
ferie annuali). Nessun accenno alla domenica o ad altro giorno determinato si
rinviene, infatti, nel terzo comma dell'art. 36, che - come questa Corte ha già
avuto occasione di affermare nelle sentenze n. 150 del 1967
e n. 146 del
1971 - si limita ad enunciare il principio del riposo settimanale, senza
regolarne l'esercizio e senza prescrivere, per tutte le possibili ipotesi, una
rigorosa periodicità.
Sgombrato così il campo
dell'indagine da insussistenti esigenze di rispetto dell'art. 36, la cui
attuazione bene può assumere, invece, forme più elastiche e comunque
differenziate secondo la varia natura propria di ciascuna attività, deve
riconoscersi che il particolare regime dettato per la stampa periodica, per le
agenzie di notizie ed altrettanti mezzi di diffusione del pensiero contrasta con
l'art. 21 Cost., che solennemente proclama uno tra i principi caratterizzanti
del vigente ordinamento democratico, garantendo a "tutti" il diritto
di manifestare liberamente il proprio pensiero "con ogni mezzo di
diffusione" e dettando per di più ulteriori e specifiche norme a tutela
della stampa, quale mezzo di diffusione tradizionale e tuttora insostituibile
ai fini dell'informazione dei cittadini e quindi della formazione di una
pubblica opinione avvertita e consapevole.
Naturalmente, che
"tutti" abbiano diritto di manifestare il proprio pensiero "con
ogni mezzo", non può significare che tutti debbano avere, in fatto, la
materiale disponibilità di tutti i possibili mezzi di diffusione, ma vuol dire,
più realisticamente, che a tutti la legge deve garantire la giuridica
possibilità di usarne o di accedervi, con le modalità ed entro i limiti resi
eventualmente necessari dalle peculiari caratteristiche dei singoli mezzi o
dalla esigenza di assicurare l'armonica coesistenza del pari diritto di
ciascuno o dalla tutela di altri interessi costituzionalmente apprezzabili,
giusta i criteri di cui questa Corte ha fatto applicazione in varie occasioni
(sentenze n. 59
del 1960, n.
48 del 1964, n.
11 del 1968).
4. - Ora, come risulta dalla
analitica esposizione che se n'é fatta qui sopra al punto 2, le disposizioni della
legge del 1934, di cui é questione, contengono una disciplina ispirata a
criteri del tutto opposti rispetto a quelli innanzi precisati. Per un verso, e
con particolare riguardo alla stampa periodica determinano, infatti, un
rigoroso sistema di limiti temporali alla diffusione, manifestamente eccedenti
rispetto al fine di realizzare il riposo settimanale dei lavoratori addetti al
settore ed in nessun modo giustificati da esigenze di tutela di interessi
costituzionalmente rilevanti. Per altro verso, spingendosi oltre l'ambito della
stampa periodica, giungono sino a inibire (articolo 26, primo comma) l'uso di
una serie indefinita di altri mezzi di diffusione al pubblico (quali potrebbero
essere, ad esempio, notiziari parlati, filmati, ecc.) nel corso di un periodo
di tempo press'a poco coincidente con quello durante il quale é sospesa la
pubblicazione dei giornali.
Ne risulta perciò, dal lato
attivo, indebitamente compressa la libertà di manifestazione (libertà di dare e
divulgare notizie, opinioni, commenti); e ne risulta altresì menomato - dal
punto di vista, invece, dei destinatari della manifestazione - l'interesse
generale, anch'esso indirettamente protetto dall'articolo 21, alla
informazione; il quale, in un regime di libera democrazia, implica pluralità di
fonti di informazione, libero accesso alle medesime, assenza di ingiustificati
ostacoli legali, anche temporanei, alla circolazione delle notizie e delle
idee.
5. - L'accennato contrasto
delle disposizioni denunciate con l'art. 21 Cost. ne comporta la declaratoria
di illegittimità costituzionale, restando assorbiti gli altri profili dedotti
nelle ordinanze. Fa eccezione il secondo comma dell'art. 14, che si limita a
stabilire le regole del riposo settimanale per turno nei confronti del
personale addetto alla vendita dei giornali, in ordine al quale la questione di
legittimità costituzionale deve dichiararsi non fondata.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
a) dichiara l'illegittimità
costituzionale degli artt. 13, 14, primo comma, 22, 23, 24, 25, 26 e 28 della
legge 22 febbraio 1934, n. 370, sul "Riposo domenicale e
settimanale";
b) dichiara non fondata la
questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, secondo comma, della
stessa legge, proposta con le ordinanze di cui in epigrafe in riferimento agli
artt. 21, 2, 3 e 41 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella
sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 giugno 1972.
Giuseppe CHIARELLI - Vezio
CRISAFULLI
Depositata in cancelleria il
15 giugno 1972.