SENTENZA N. 150
ANNO 1967
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori Giudici:
Prof. Gaspare AMBROSINI, Presidente
Prof. Antonino PAPALDO
Prof. Nicola JAEGER
Prof. Giovanni CASSANDRO
Dott. Antonio MANCA
Prof. Aldo SANDULLI
Prof. Giuseppe BRANCA
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe VERZÌ
Dott. Giovanni Battista BENEDETTI
Prof. Francesco Paolo BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 16 delle disposizioni generali annesse al R.D.L. 19 ottobre 1923, n. 2328, nel testo modificato dal R.D. L. 2 dicembre 1923, n. 2682, e degli artt. 4 del R. D. L. 15 marzo 1923, n. 692; 8 del R.D. 10 settembre 1923, n. 1955; e 1 del R.D. 10 settembre 1923, n. 1957, con riferimento alle disposizioni di cui al n. 25 della tabella approvata con quest'ultimo decreto (riposo settimanale dei lavoratori), promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 30 giugno 1966 dal Tribunale di Trento
nel procedimento civile vertente tra Salomon Donato e
2) ordinanze emesse il 27 settembre 1966
dal Tribunale di Terni in due procedimenti civili promossi da Giovannetti Gastone e Scibinetti
Alberto contro
3) ordinanze emesse il 27 settembre 1966 dal Tribunale di
Terni in dodici procedimenti civili promossi da Ceccarelli
Ennio ed altri, Bernabei Guerrino ed altri, Bonifazi Mario ed altri, Petrelli
Benito ed altri, Rischia Letterio ed altri, Pelosi Vito
ed altri, Pisani Fiorenzo ed altri, Cardinali Francesco ed altri, Censi Anselmo
ed altri, Cavalieri Paolo ed altri, Conti Pietro ed altri e Sapora
Domenico ed altri contro
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri e di costituzione di Salomon Donato, di Cavalieri Paolo e delle società Polymer e Terni;
udita nell'udienza pubblica del 16 novembre 1967 la relazione del Giudice Giuseppe Verzì;
uditi gli avvocati Luciano Ventura, Lamberto Ravagni e Benedetto Bussi, per i lavoratori, gli avvocati Antonio Sorrentino, Cesare Tumedei e Franco Guidotti, per le società Polymer e Terni, ed i sostituti avvocati generali dello Stato Michele Savarese e Franco Casamassima, per il Presidente del Consiglio dei Ministri.
Ritenuto in fatto
1. - Con ordinanza del 30 giugno 1966,
emessa nel procedimento civile vertente fra Salomon Donato e
L'ordinanza é stata regolarmente notificata e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 12 del 14 gennaio 1967. Nel presente giudizio si é costituito il Salomon, ed é intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato.
2. - La difesa del Salomon rileva che la questione é connessa ai più recenti sviluppi giurisprudenziali sul concetto di riposo settimanale, caratterizzato da una rigorosa periodicità, in forza della quale, esso deve cadere dopo non più di sei giorni di lavoro. Anche secondo le convenzioni internazionali, il regime di riposo settimanale può ritenersi osservato solo se nessun periodo di sette giorni, comunque calcolato, risulti privo di un giorno di riposo. Ed anche ai fini del giudizio di legittimità costituzionale dovrebbe considerarsi riposo settimanale quello che cade dopo non più di sei giorni di lavoro.
L'Avvocatura dello Stato ritiene invece infondata la questione. Essa non riguarda la necessità del riposo settimanale che é fuori discussione, ma soltanto la identificazione del termine settimanale, che può essere inteso anche in modo da consentire brevi allungamenti del periodo lavorativo, purché, nella media, sia rispettato il principio del riposo ogni sette giorni. Benché il testo della norma contenuta nell'ultimo comma dell'art. 36 della costituzione possa far propendere per una interpretazione rigida del concetto di riposo settimanale, non sembrano tuttavia da sottovalutare, secondo l'Avvocatura dello Stato, altre e diverse finalità di ordine costituzionale (esempio: eguaglianza dei lavoratori) oppure, comunque, di interesse pubblico, che potrebbero dare a quel concetto una specificazione più elastica, senza snaturarne la portata o la funzione. In tal caso la questione di legittimità costituzionale non avrebbe ragion d'essere.
Inoltre, la norma contenuta nell'art. 16 del R.D. del 1923 si limita a stabilire la media dei riposi settimanali nell'anno, fissata nel numero di 52, ma non vieta affatto di distribuire tale media con scadenza esattamente ogni sette giorni. Di conseguenza, tale norma nella sua astrattezza e generalità, offre certamente la possibilità di una interpretazione conforme al precetto costituzionale.
Anche nelle memorie, tanto il Salomon quanto l'Avvocatura dello Stato hanno ripetuto ed ampiamente trattato questi stessi argomenti.
3. - Con diverse ordinanze del 27 settembre 1966, emesse nei
procedimenti civili fra
Secondo le ordinanze, la settimana, cui fa riferimento la legge n. 370 del 1934 é quella di calendario; ed in ordine alle attività previste dall'art. 5 della detta legge, per le quali il riposo di 24 ore consecutive può essere attuato mediante turni al personale, l'obbligo del riposo settimanale può ritenersi adempiuto ogni qual volta sia stato concesso fra le ore zero del lunedì e le ore 24 della domenica successiva, con esclusione del rispetto di qualsiasi cadenza fissa. Però, il compimento da parte dei turnisti di ciascuna squadra di 56 ore per una settimana, nel ciclo di tre settimane, ferma restando la media di 48 ore settimanali, viola il principio del riposo settimanale, giacché le 56 ore sono raggiungibili col lavoro in tutti i sette giorni della settimana, con la conseguenza di dovere concedere un giorno di riposo compensativo in altra settimana per raggiungere la media dell'orario di 48 ore settimanali di lavoro effettivo.
Le ordinanze sono state regolarmente notificate, comunicate e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 89 dell'8 aprile 1967.
Nel presente giudizio si sono costituiti
4. - La difesa della Società Polymer
osserva che il decreto n. 1955 del
La difesa del Cavalieri osserva che le norme denunziate dal Tribunale di Terni sarebbero viziate di illegittimità costituzionale non in riferimento all'ultimo comma dell'art. 36 della costituzione ma in riferimento al secondo comma dello stesso articolo (orario di lavoro giornaliero).
L'Avvocatura generale dello Stato osserva che il Tribunale di
Terni denunzia la norma contenuta nell'art. 4 del R.D.L. del 1923, la quale non
riguarda il riposo settimanale, bensì la misura delle ore di lavoro. Vero é che si denuncia anche l'art. 8 del R.D. n. 1955 del
1923 e l'art. 1 del R.D. 1957 dello stesso anno 1923, ma le norme contenute in
questi due articoli sfuggono al sindacato costituzionale, avendo carattere
regolamentare. Comunque, la sola norma da esaminare é
quella contenuta nell'art. 1 del R.D. 1957 del
Osserva per ultimo che, nella sentenza n. 76 del
1962,
Le parti hanno infine presentato memorie difensive per illustrare ciascuna la propria tesi.
Considerato in diritto
1. - L'ordinanza del Tribunale di Trento e quelle del Tribunale di Terni prospettano le stesse questioni di legittimità in merito al diritto dei lavoratori al riposo settimanale, sicché i vari procedimenti possono essere riuniti e definiti con unica sentenza.
2. - La norma dell'ultimo comma dell'art. 36 della costituzione che fissa il principio del diritto inderogabile del lavoratore al riposo settimanale, distinguendo questo riposo da quello giornaliero e da quello annuale, impone - per ragioni di ordine umano e sociale - una alternanza periodica fra lavoro e riposo, concretata nella interruzione del lavoro per 24 ore consecutive ogni settimana.
Il precetto costituzionale non dice altro e, soprattutto, non regola l'esercizio del diritto. Orbene la questione, che é di decisiva importanza per la risoluzione della presente controversia, riguarda precisamente l'esercizio di siffatto diritto, perché attiene alla attuazione del precetto costituzionale: se cioè questo imponga una rigorosa periodicità, in forza della quale il riposo deve cadere dopo non più di sei giorni di lavoro, come ritiene l'ordinanza del Tribunale di Trento, oppure se consenta una periodicità diversa.
3. - La questione sollevata dall'ordinanza del Tribunale di Trento é fondata. L'art. 16 del R.D.L. 19 ottobre 1923, n. 2328, disponendo che "fra i riposi continuati in residenza ve ne debbono essere cinquantadue all'anno della durata di ventiquattro ore, senza pregiudizio del congedo regolamentare" consente, per la imprecisa e vaga formulazione, che i 52 riposi periodici vengano concessi al lavoratore addirittura tutti insieme nel corso dell'anno. Onde ne va dichiarata la illegittimità. É appena il caso di avvertire che tale dichiarazione non significa che, ai casi considerati dall'art. 15, si deve applicare la regola del riposo settimanale dopo sei giornate lavorative. É ovvio, infatti, che anche per essi, il precetto costituzionale va inteso nel senso sopra chiarito.
4. - Le ordinanze del Tribunale di Terni impugnano:
1) l'art. 4 del R.D.L. 15 marzo 1923, n. 692;
2) l'art. 8 del R.D. 10 settembre 1923, n. 1955;
3) l'art. 1 del R.D. 10 settembre 1923, n.
La seconda e la terza norma sono comprese in regolamenti
emanati con regi decreti per disciplinare la limitazione dell'orario di lavoro
secondo le prescrizioni della legge n. 692. Sulla
natura regolamentare del decreto n. 1955 anche le parti sono d'accordo, mentre
per quello n. 1957 é stato sollevato qualche dubbio.
Ritiene
L'art. 4 del R.D.L. n. 692 del 1923, poi, non é volto alla disciplina del riposo settimanale. Esso riguarda la possibilità di superare le otto ore di lavoro giornaliero e le 48 ore settimanali, rispettando una durata media entro determinati periodi. Come esattamente affermano l'Avvocatura generale dello Stato e la difesa di Cavalieri Paolo, questa norma rimane del tutto estranea alla questione che é stata sollevata.
PER QUESTI MOTIVI
1) dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 16 delle disposizioni generali annesse al R.D.L. 19 ottobre 1923, n. 2328, nel testo modificato dal R.D.L. 2 dicembre 1923, n. 2682 (riposo settimanale dei lavoratori dipendenti dalle aziende esercenti le ferrovie concesse, tranvie ecc.);
2) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 8 del R.D. 10 settembre 1923, n. 1955, ed 1 del R.D. 10 settembre 1923, n. 1957, proposta con le ordinanze indicate in epigrafe del Tribunale di Terni;
3) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 del R. D. L. 15 marzo 1923, n. 692, relativo alla limitazione dell'orario di lavoro per gli operai ed impiegati delle aziende industriali o commerciali di qualunque natura, sollevata con le ordinanze del Tribunale di Terni indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 1967.
Gaspare AMBROSINI - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe VERZÌ - Giovanni Battista BENEDETTI - Francesco Paolo BONIFACIO - Luigi OGGIONI
Depositata in cancelleria il 15 dicembre 1967.