Sentenza n. 59 del 1972

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SENTENZA N. 59

ANNO 1972

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

 

composta dai signori:

Prof. Giuseppe CHIARELLI, Presidente

Prof. Michele FRAGALI

Prof. Costantino MORTATI

Dott. Giuseppe VERZÌ

Dott. Giovanni Battista BENEDETTI

Prof. Francesco Paolo BONIFACIO

Dott. Luigi OGGIONI

Dott. Angelo DE MARCO

Avv. Ercole ROCCHETTI

Prof. Enzo CAPALOZZA

Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI

Prof. Vezio CRISAFULLI

Dott. Nicola REALE

Prof. Paolo ROSSI, Giudici,

 

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

 

 nel giudizio di legittimità costituzionale del d.P.R. 2 gennaio 1962, n. 523, nella parte in cui rende obbligatori erga omnes gli artt. 23, parte seconda, e 5, parte terza, del contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle industrie tessili del 31 luglio 1959, nonché gli artt. 1-5 del relativo accordo allegato, promosso con ordinanza emessa il 24 giugno 1970 dal tribunale di Vercelli nel procedimento civile vertente tra Langhi Erminio e Gallian Arrigo, iscritta al n. 320 del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 286 dell'11 novembre 1970.

 

Udito nella camera di consiglio del 9 marzo 1972 il Giudice relatore Angelo De Marco.

 

Ritenuto in fatto

 

Nel giudizio promosso davanti al tribunale di Vercelli da Erminio Langhi, ex dipendente dell'impresa di sfilacciatura d’Arrigo Gallian, contro tale impresa per ottenere la maggiore somma che gli sarebbe spettata a titolo di differenza tra la retribuzione percepita con la qualifica d’operaio specializzato e quella che assumeva competergli, per la qualifica d’assistente, corrispondente alle prestazioni di fatto effettuate, la Impresa convenuta eccepiva l'improcedibilità della domanda, in quanto, ai sensi dell'art. 21, parte seconda, del contratto collettivo 27 luglio 1967, per gli addetti all'industria della lana e del feltro, la questione circa la categoria d’appartenenza avrebbe dovuto essere preventivamente devoluta all'esame della commissione paritetica di cui all'annesso accordo, dato che la relativa clausola aveva acquistato efficacia vincolante fra le parti, in forza del d.P.R. 2 gennaio 1962, n. 523, che aveva conferito efficacia erga omnes al contratto collettivo 31 luglio 1959, relativo alla stessa categoria, e conteneva detta clausola.

Il tribunale adito, con ordinanza 24 giugno 1970, ritenutane la rilevanza, sollevava d'ufficio questione d'illegittimità costituzionale, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, per eccesso di delega, della estensione erga omnes anche di clausole di contratti collettivi, non strettamente attinenti allo scopo di garantire a tutti i lavoratori delle categorie interessate i minimi di trattamento economico e normativo da tali contratti prevedute.

Dopo gli adempimenti di legge, il giudizio così promosso viene ora alla cognizione della Corte.

Non vi é stata costituzione di parti né intervento della Presidenza del Consiglio dei ministri.

 

Considerato in diritto

 

Come questa Corte ha ripetutamente affermato (sentenze n. 56 del 1965; n. 9 del 1967 e n. 12 del 1969) secondo i criteri da seguire nell'interpretazione dell'art. 1 della legge di delega n. 741 del 1959, quali risultano dalla sentenza n. 129 del 1963 e poi confermati da altre successive, limite della delega conferita al Governo di estendere ai non iscritti alle associazioni sindacali clausole di contratti collettivi deve considerarsi la stretta attinenza delle medesime alla finalità di assicurare a tutti i lavoratori della categoria minimi inderogabili di trattamento economico e normativo, inteso questo nel senso più comprensivo di ogni specie di pattuizione, anche a carattere non economico-patrimoniale, necessaria ad assicurare un'esistenza degna della persona umana.

 

In applicazione di tali criteri, con le sentenze sopra citate e con altre ancora, che non é necessario richiamare, si é costantemente affermato che esorbitano da quella finalità: a) le clausole che impongono il previo tentativo di conciliazione; b) quelle che demandano (come nella fattispecie) all'esame di collegi tecnici provinciali e nazionali le divergenze relative all'appartenenza del personale alle diverse categorie, in base alle mansioni svolte, nonché quelle concernenti l'attribuzione della qualifica impiegatizia.

 

Poiché é pacifico che le parti del giudizio a quo non sono iscritte alle associazioni sindacali delle rispettive categorie e, d'altra parte, nessun argomento é stato addotto che possa indurre a discostarsi dalla richiamata giurisprudenza, la proposta questione deve riconoscersi fondata.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo unico del d.P.R. 2 gennaio 1962, n. 523, nella parte in cui rende obbligatori erga omnes gli artt. 23, parte seconda, e 5, parte terza, del contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle industrie tessili del 31 luglio 1959, nonché gli artt. 1-5 del relativo accordo allegato, che disciplinano la devoluzione preventiva ad un collegio tecnico di tutte le questioni concernenti l'appartenenza del personale, in base alle mansioni effettivamente svolte, alle diverse categorie e l'attribuzione della qualifica di impiegato e d'intermedio.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 marzo 1972.

Giuseppe CHIARELLI - Angelo DE MARCO

Depositata in cancelleria il 29 marzo 1972.