SENTENZA
N. 56
ANNO
1965
REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA
CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori
Giudici:
Prof. GASPARE
AMBROSINI, Presidente
Prof. GIUSEPPE
CASTELLI AVOLIO
Prof. ANTONINO
PAPALDO
Prof. NICOLA JAEGER
Prof. BIAGIO
PETROCELLI
Prof. ALDO SANDULLI
Prof. GIUSEPPE BRANCA
Prof. MICHELE FRAGALI
Prof. COSTANTINO
MORTATI
Prof. GIUSEPPE
CHIARELLI
Dott. GIUSEPPE VERZÌ
Dott. GIOVANNI
BATTISTA BENEDETTI
Prof. FRANCESCO PAOLO
BONIFACIO
ha pronunciato la
seguente
SENTENZA
nei giudizi riuniti
di legittimità costituzionale dell'art. 55 del contratto collettivo nazionale
di lavoro 24 luglio 1959 per gli operai addetti alle industrie edilizie,
recepito nel D.P.R. 14 luglio 1960, n. 1032, promossi con le seguenti
ordinanze:
1) ordinanza emessa
il 18 maggio 1962 dal Tribunale di Napoli nel procedimento civile vertente tra
Bizzarro Cesare e Mascoli Giuseppe, iscritta al n. 33 del Registro ordinanze
1964 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 67 del 14 marzo
1964;
2) ordinanza emessa
il 27 dicembre 1963 dalla Corte di appello di Napoli - Sezione Magistratura del
lavoro - nel procedimento civile vertente tra Milo Antonio e Izzo Gennaro,
iscritta al n. 35 del Registro ordinanze 1964 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica, n. 73 del 21 marzo 1964;
3) ordinanza emessa
il 21 gennaio 1964 dalla Corte di appello di Napoli - Sezione Magistratura del
lavoro - nel procedimento civile vertente tra Civita Arturo e Di Caterino
Raffaele, iscritta al n. 51 del Registro ordinanze 1964 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 108 del 2 maggio 1964.
Visto l'atto di
costituzione in giudizio di Civita Arturo;
udita nell'udienza
pubblica del 17 marzo 1965 la relazione del Giudice Costantino Mortati;
udito l'avv. Bruno
Mazzarelli, per Civita Arturo.
Ritenuto
in fatto
1. - Con ordinanza
del 18 maggio 1962 il Tribunale di Napoli, nel corso di un giudizio civile
promosso da Bizzarro Cesare, lavoratore addetto ad impresa di costruzioni
edilizie, contro Mascoli Giuseppe rappresentante di detta impresa, onde
ottenere il riconoscimento dei crediti di lavoro da lui vantati, ha ritenuto non
manifestamente infondata l'eccezione di illegittimità costituzionale sollevata
dalla difesa dell'attore, nei confronti dell'art. 55 del contratto collettivo
nazionale di lavoro per gli operai addetti alle industrie edilizie del 24
luglio 1959, fornito di efficacia giuridica normativa erga omnes in
virtù dell'articolo unico del D.P.R. 14 luglio 1960, n. 1032, che sancisce
l'improcedibilità delle domande giudiziali concernenti controversie in materia
di rapporti di lavoro, ove sulle domande stesse non fosse stato previamente
esperito il tentativo di conciliazione. Il Tribunale ha osservato che tale
obbligo, se fatto valere fuori dell'ambito degli iscritti alle associazioni
stipulanti i contratti collettivi, può essere sospettato di incostituzionalità
sotto un duplice profilo, della violazione dell'art. 76 della Costituzione
perché eccedente la delega concessa al Governo dall'art. 1 della legge 14
luglio 1959, n. 741, ed altresì dell'art. 24 della Costituzione perché,
costringendo i lavoratori non iscritti alle associazioni ad esperire presso le
medesime un tentativo di conciliazione, viene a violare il diritto alla difesa
giudiziale garantito dall'articolo predetto.
Ritenuta la questione
rilevante per l'esito del giudizio, ordinava la sospensione di questo e
disponeva l'invio degli atti a questa Corte.
L'ordinanza,
notificata e comunicata a termini di legge veniva pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale del 14 marzo 1964, n. 67. Nessuna delle parti si costituiva nel
giudizio così promosso.
2. - Nel corso di altro
giudizio, in materia di crediti per prestazioni di lavoro, vertente avanti la
Corte di appello di Napoli, Sezione Magistratura del lavoro, fra Milo Antonio e
Izzo Gennaro, la Corte stessa con ordinanza 27 dicembre 1963, sollevava di
ufficio la questione della legittimità costituzionale del citato art. 55 del
contratto collettivo nazionale del 1959, (la cui soluzione era ritenuta
rilevante per la decisione della causa), sotto l'aspetto della violazione
dell'art. 76 della Costituzione per eccesso di delega incorso dall'articolo
unico del detto D.P.R. n. 1032 del 1960 per avere conferito efficacia
vincolante generale ad un obbligo, come quello del previo esperimento del
tentativo di conciliazione, né direttamente né indirettamente attinente alla
garanzia dei minimi inderogabili di trattamento economico e normativo, che la
legge di delega n. 741 del 1959 ha voluto conferire ai lavoratori addetti
all'edilizia.
A sostegno della
eccezione sollevata l'ordinanza fa richiamo a quanto statuito dalla Corte con
la sentenza 129 del 1963, sostenendo che le stesse ragioni da questa fatte
valere per dichiarare la incostituzionalità del citato D.P.R. n. 1032 del 1960,
nella parte in cui rendeva obbligatoria l'iscrizione alle Casse edili imposta
dall'art. 62 del contratto collettivo possono venire allegate per giungere alla
stessa soluzione in confronto all'altra parte, relativa all'art. 55 stesso del
contratto collettivo. Aggiunge la Corte che nulla in contrario potrebbe
desumersi dall’altra sentenza n. 107 del
1962, non essendo da ritenere che con essa si sia inteso deferire al
giudice ordinario l'accertamento dell'esorbitanza da parte dell'organo
investito dell'esercizio di delega legislativa dai poteri da questa attribuiti,
essendo esami di tale natura devoluti esclusivamente alla Corte costituzionale,
in virtù degli artt. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e 23
della legge ordinaria n. 87 del 1953.
L'ordinanza
notificata e comunicata come di rito veniva pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
del 21 marzo 1964, n. 73. Anche in questo giudizio nessuna delle parti si
costituiva avanti alla Corte.
3. - La stessa Corte
d'appello di Napoli, in altra causa di analogo contenuto, fra Civita Arturo e
Di Caterino Raffaele, con ordinanza del 21 gennaio 1964 sollevava questione di
legittimità costituzionale del citato art. 55 del contratto collettivo negli
stessi termini e con la stessa motivazione di cui alla precedente del 27
dicembre, prima riferita.
L'ordinanza
debitamente notificata e comunicata era pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del
2 maggio 1964, n. 108.
Si é costituito
avanti alla Corte il sig. ing. Arturo Civita, rappresentato e difeso dall'avv.
Bruno Mazzarelli, con deduzioni depositate il 5 maggio 1964.
In
esse si richiama la sentenza di questa
Corte n. 107 del 1962, per fare osservare come questa, avendo preso in
esame la stessa questione oggi sollevata, allora proposta dal Pretore di San
Cipriano Picentino, della costituzionalità della disposta estensione erga
omnes dell'art. 55 del contratto collettivo ebbe a decidere che spettasse
al giudice ordinario stabilire la sussistenza dell'allegata esorbitanza delle
clausole contrattuali rispetto alla delega concessa al Governo di conferire
loro efficacia generale, dichiarando la questione stessa inammissibile.
Aggiunge che la
successiva sentenza
129 del 1963 non può considerarsi contrastante con la precedente, essendosi
limitata ad escludere l'efficacia erga omnes delle clausole strumentali
le quali sanciscono diritti e doveri non fra datori di lavoro e lavoratori, ma
fra le associazioni sindacali, come avveniva nel caso dell'obbligatorietà della
iscrizione alle Casse edili, che faceva venir meno la immediatezza del rapporto
fra datori di lavoro e lavoratori.
Conclude chiedendo
che venga dichiarata non fondata la sollevata questione di illegittimità
costituzionale.
Lo stesso avv.
Mazzarelli ha depositato una memoria in data 8 marzo 1965 e pertanto fuori
termine.
Nella discussione
orale il predetto legale ha svolto i motivi esposti nelle deduzioni.
Considerato
in diritto
1. - Le tre cause,
avendo ad oggetto una stessa questione, vanno riunite e decise con unica
sentenza.
2. - La questione
sollevata con le ordinanze del Tribunale e della Corte di appello di Napoli di
eccesso di delega del D.P.R. 14 luglio 1960, n. 1032, nella parte in cui impone
anche ai non iscritti alle associazioni sindacali l'esperimento della
conciliazione prima di poter proporre azione giudiziaria in ordine a
controversie insorte in applicazione dei contratti collettivi di lavoro, si deve
ritenere fondata.
Esattamente le
ordinanze della Corte di appello di Napoli mettono in rilievo l'analogia che é
dato rilevare fra le ragioni assunte dalla sentenza n. 129 del 1963 a fondamento della pronuncia di
illegittimità costituzionale dell'art. 62 dello stesso contratto collettivo ora
denunciato, e quelle invocabili per negare l'estensibilità erga omnes
dell'art. 55. Nell'un caso e nell'altro infatti si é in presenza di clausole le
quali, mentre non si palesano strettamente necessarie a garantire il
trattamento minimo voluto assicurare ai lavoratori (che costituisce il fine
voluto conseguire dalla legge n. 741 del 1959 nel disporre l'estensione erga
omnes dei contratti collettivi post-corporativi, ed insieme il limite del
potere dell'organo delegato), non hanno poi ad oggetto la disciplina dei
rapporti intercorrenti fra le parti dei contratti individuali di lavoro, ma si
riferiscono invece a diritti e doveri esercitabili attraverso l'interposizione
delle associazioni sindacali di diritto privato. Il tentativo di conciliazione
ad esse affidato richiede, per potersi effettuare, la sottoposizione dei
singoli a vincoli di subordinazione nei confronti delle medesime e di queste
nei confronti dei primi: vincoli che (a prescindere dalla loro incidenza sul
principio della libertà sindacale) non possono considerarsi pertinenti a quella
parte della contrattazione collettiva cui si é riferito l'art. 1 della citata
legge n. 741.
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
previa riunione dei
tre giudizi,
dichiara
l'illegittimità costituzionale dell'articolo unico del D.P.R. 14 luglio 1960,
n. 1032, per la parte con cui rende obbligatorio erga omnes l'art. 55
del contratto collettivo nazionale di lavoro 24 luglio 1959 per gli operai
addetti all'industria edilizia e affini, che dispone l'esperimento obbligatorio
di conciliazione, per violazione dell'art. 1 della legge 14 luglio 1959, n.
741, in relazione all'art. 76 della Costituzione.
Così deciso in Roma,
nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 giugno
1965.
Gaspare AMBROSINI -
Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni
CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele
FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI – Giuseppe VERZì - Giovanni
Battista BENEDETTI - Francesco Paolo
BONIFACIO.
Depositata in Cancelleria
il 6 luglio 1965.