SENTENZA N. 12
ANNO 1969
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori
Giudici:
Prof. Aldo SANDULLI,
Presidente
Prof. Giuseppe BRANCA
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI
Dott. Giuseppe VERZÌ
Dott. Giovanni BATTISTA
BENEDETTI
Prof. Francesco PAOLO
BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo MICHELE
TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi riuniti di legittimità
costituzionale:
a) degli artt. 46 e 47 del contratto
collettivo nazionale di lavoro 1 agosto 1959 per gli impiegati addetti
all'industria edilizia ed affini, nonché dell'accordo 14 novembre 1947 per
l'istituzione dei collegi tecnici provinciali e nazionali per le assegnazioni
di categoria degli impiegati tecnici ed amministrativi dipendenti da aziende
esercenti l'industria edile, resi efficaci erga
omnes con D.P.R. 14 luglio 1960, n. 1032;
b) degli artt. 1 e 9 del contratto
collettivo nazionale per i lavoratori dell'alimentazione dolciaria 27 novembre
1957, reso efficace erga omnes col
D.P.R. 28 luglio 1960, n. 1069; promossi con ordinanza emessa il 4 febbraio
1967 dal tribunale di Cosenza nel procedimento civile vertente tra Della Mura
Francesco e Belladonna Nicola, iscritta al n. 114 del Registro ordinanze 1967 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 177 del 15 luglio 1967,
e con ordinanza emessa il 7 novembre 1967 dalla Corte d'appello di Bologna nel
procedimento civile vertente tra Dalla Piazza Francesco e la società "
Visti gli atti di costituzione della
società "
udite nell'udienza pubblica del 20
novembre 1968 e nella camera di consiglio dello stesso giorno le relazioni del
Giudice Relatore Costantino Mortati;
uditi l'avv. Gustavo Vignochi, per
la società "
Ritenuto in fatto
1. - Con ordinanza 4 febbraio 1967
il tribunale di Cosenza, nel corso di un giudizio civile promosso dal geometra
Della Mura Francesco contro il suo datore di lavoro Belladonna Nicola per
ottenere il riconoscimento dei crediti vantati in dipendenza dell'attività
svolta alle sue dipendenze, quale impiegato di prima categoria, ha ritenuto non
manifestamente infondata l'eccezione di illegittimità costituzionale, sollevata
d'ufficio, nei confronti degli artt. 46 e 47 del contratto collettivo nazionale
di lavoro 1 agosto 1959 per gli impiegati addetti all'industria edilizia ed
affini, nonché dell'accordo 14 novembre 1947 per l'istituzione dei collegi
tecnici provinciali e nazionali per le assegnazioni di categoria degli
impiegati dipendenti da aziende esercenti l'industria edile (forniti di
efficacia erga omnes in virtù
dell'articolo unico del D.P.R. 14 luglio 1960, n. 1032), che sanciscono
rispettivamente la improcedibilità delle domande giudiziali concernenti
controversie in materia di rapporti di lavoro, regolati dal contratto
collettivo ove sulle domande stesse non sia stato previamente esperito il
tentativo di conciliazione in sede sindacale e la competenza dei collegi
tecnici a risolvere le contestazioni relative all'assegnazione degli impiegati
alle diverse categorie, nonché le regole per l'istituzione dei collegi stessi.
Per quanto riguarda la prima delle
dette questioni, relativa all'art. 46, il tribunale si é richiamato alla
sentenza di questa Corte n. 56 del 1965,
che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo unico dello
stesso D.P.R. n. 2032 del 1960, nella parte in cui rendeva obbligatorio erga omnes l'art. 55 del contratto
collettivo nazionale di lavoro 24 luglio 1959 contenente una norma analoga con
riferimento agli operai edili e che é stato ritenuto eccedente la delega
concessa con la legge 14 luglio 1959, n. 741. Considerazioni non diverse hanno
indotto poi il tribunale a ritenere non manifestamente infondata anche la
seconda questione in ordine all'art. 47 del medesimo contratto collettivo ed al
correlativo accordo del 14 novembre 1947: infatti anche queste norme, pur
riguardando un diverso vincolo, esulerebbero in modo analogo dalle finalità
della legge di delegazione.
L'ordinanza é stata regolarmente
notificata, comunicata e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 177 del 15
luglio 1967, ma nessuno si é costituito nel giudizio avanti
2. - Analoghe questioni sono state
proposte dalla Corte di appello di Bologna con l'ordinanza 7 novembre 1967
emessa nel corso di un giudizio instaurato da Dalla Piazza Francesco contro la
società "
L'ordinanza é stata regolarmente
sottoposta a notificazione, comunicazione e pubblicazione (nella Gazzetta
Ufficiale n. 50 del 24 febbraio 1968).
Avanti
Infondata sarebbe altresì la
questione relativa alla dedotta violazione dell'art. 76 della Costituzione,
giacché le norme in questione non assumono carattere meramente strumentale. La
funzione di cui é investito il collegio tecnico sarebbe semplicemente e
propriamente quella di procedere ad un esame e fornire in forme semplificate un
parere, sotto il profilo eminentemente tecnico, sulle questioni controverse, al
fine di evitare oneri e spese per le parti, nell'evidente interesse degli
stessi lavoratori che non possono non beneficiare della maggiore esperienza e
competenza dei membri del collegio stesso, vantaggiosamente utilizzabili, data
la molteplicità e varietà delle situazioni da cui desumere i giudizi sulle
qualifiche professionali. Pertanto le procedure disposte risultano strettamente
collegate con la disciplina sostanziale del rapporto, di cui mirano a fissare
ed accertare taluni elementi essenziali. Escluso che un qualsiasi potere di
decisione in senso proprio spetti al collegio tecnico, la sua attività sarebbe
da accostare a quella di un arbitro irrituale, cui sia demandato il compito di
definire e precisare determinati elementi della disciplina sostanziale del
rapporto di lavoro e quindi, in definitiva, dei minimi di trattamento
economico-normativo. In tali casi non si tratterebbe tanto di organismi
sottraenti al magistrato ordinario poteri e attribuzioni istituzionali sue
proprie quanto di integrazioni contrattuali. Richiama a sostegno di tali
argomentazioni la sentenza
n. 50 del 1966, oltre a quella prima invocata n. 98 del 1967.
Analoghe considerazioni sono
invocate dalla difesa per dimostrare la legittimità dell'art. 8 della parte IV
del contratto collettivo, poiché le procedure ivi previste, data la loro
formulazione e collocazione, sono da considerare rivolte a raggiungere (in
forme diverse dalle usuali procedure conciliative) finalità di composizione
nell'interesse delle parti, in armonia con le altre norme, in un contesto di
natura accertativa circa le caratteristiche tecniche della vertenza, in una preliminare
sede amministrativa.
La parte privata conclude pertanto
perché la questione sia dichiarata inammissibile per difetto di rilevanza, ed
in via subordinata perché sia dichiarata infondata.
Con atto 15 marzo 1968 é intervenuto
in giudizio il Presidente del Consiglio dei Ministri nelle cui deduzioni si
nega che l'intervento dei collegi tecnici abbia carattere propedeutico rispetto
all'azione giudiziaria. Detti collegi si limiterebbero infatti alla
formulazione di un parere che ha funzione di chiarificare alle parti gli esatti
termini della contestazione e il cui tenore é ininfluente in ordine
all'esperibilità dell'azione giudiziaria, mentre, sul piano probatorio, il
parere stesso é liberamente apprezzato dal giudice. Ma anche ove si accettasse
la contraria opinione del giudice di merito, la diretta incidenza dell'attività
dei collegi sul contenuto sostanziale del rapporto consentirebbe di apprezzare
positivamente la recezione operata dal legislatore delegato delle relative
disposizioni contrattuali.
Quando infatti una clausola di
questo genere, oltre ad apprestare uno strumento per la regolamentazione
procedurale di controversie, incida direttamente sul contenuto giuridico
sostanziale del rapporto di lavoro, essa, migliorando a favore del lavoratore
la disciplina di questo rapporto posta dal codice civile, provvede al fine di
assicurare minimi inderogabili di trattamento normativo (sent. nn. 8 e 50 del 1966). Alla stregua di tale criterio, le
norme impugnate non appaiono viziate da eccesso di delega, anche in
considerazione del fatto che le disposizioni contenute negli artt. da
La giurisprudenza ha posto in
rilievo che l'attribuzione della qualifica inerisce allo status giuridico ed
economico del lavoratore e rappresenta un elemento che definisce la sua
posizione nel complesso aziendale. D'altra parte, le disposizioni contrattuali,
per quanto analiticamente formulate, non possono aderire compiutamente alla
molteplicità delle fattispecie concrete, sicché l'intervento dei collegi
tecnici predisposti dalla contrattazione collettiva si rivela indispensabile
per attribuire concreta effettività alla disposizione del Codice civile e, per
questa via, alla tutela del lavoratore ed alla effettiva realizzazione dello
scopo indicato dal legislatore delegante di assicurare a tutti gli appartenenti
alla medesima categoria un minimo di trattamento economico e normativo. Anche
se si volesse convenire nell'opinione della diretta incidenza dei collegi
stessi sul contenuto sostanziale del rapporto di lavoro, si dovrebbe tener
presente che
Per quanto poi concerne la
disposizione dell'art. 8 riguardante il tentativo di conciliazione, si può
ritenere che l'esattezza della valutazione compiuta dal legislatore delegato é
dimostrata dalla rispondenza della previa esperimentazione del medesimo
all'esigenza di facilitare la composizione delle controversie individuali di
lavoro mediante l'intervento delle contrapposte associazioni sindacali, in
veste di amichevoli compositori, che si presenta perfettamente idoneo allo
scopo di consentire la soluzione stragiudiziale di controversie che, se portate
di fronte al giudice ordinario, costituiscono sovente fonte di non indifferenti
oneri finanziari per il lavoratore e, comunque, non trovano definitiva
soluzione se non attraverso un iter necessariamente lungo. Per questi motivi
sembra consentito ritenere che la disposizione in esame costituisca
indispensabile complemento, sul piano formale, del trattamento sostanziale
voluto assicurare ai lavoratori dal legislatore delegante. L'Avvocatura
generale dello Stato conclude pertanto perché la questione sia dichiarata
manifestamente infondata.
Considerato in diritto
1. - Le due cause hanno lo stesso
oggetto, sicché se ne può disporre la riunione per la loro decisione con unica
sentenza.
2. - Nella seconda causa la difesa
della convenuta ha eccepito preliminarmente la inammissibilità della questione,
e ciò per non avere il giudice a quo motivato sul difetto di rilevanza che era
stato dedotto, relativamente all'atto di adesione al contratto collettivo che
risulta essere stato effettuato dal Della Piazza dando inizio all'esperimento
della procedura di conciliazione e di arbitrato, poi interrotta per effetto del
ricorso all'autorità giudiziaria. L'infondatezza di tale eccezione appare
manifesta dato che
3. - Nel merito le due ordinanze
sottopongono al giudizio della Corte, in primo luogo, la questione della
validità della clausola contrattuale che impone il previo esperimento del
tentativo di conciliazione, contenuta nell'art. 46 del contratto collettivo nazionale
di lavoro dei dipendenti addetti alle industrie edilizie ed affini del 1 agosto
1959, denunciato dal tribunale di Consenza, e rispettivamente nell'art. 8 della
parte quarta del contratto collettivo nazionale del 27 novembre 1957 per i
lavoratori addetti all'industria dell'alimentazione dolciaria, entrambe rese
obbligatorie erga omnes in virtù dei
decreti presidenziali citati in narrativa. Tale questione risulta però già
decisa dalla Corte con le sentenze n. 57 del
1966 e n. 9
del 1967, nel senso dell'illegittimità costituzionale dell'estensione erga omnes delle clausole dei contratti
collettivi le quali imponevano ai non iscritti lo stesso obbligo del previo
esperimento del tentativo di conciliazione dinanzi alle organizzazioni
sindacali. Sicché, in conformità della costante giurisprudenza, analoga pronuncia
di incostituzionalità deve ammettersi nei confronti della disposizione
denunciata dalla Corte di appello di Bologna riguardante categorie diverse da
quelle alle quali appartenevano le parti dei precedenti giudizi; mentre nei
confronti dell'identica questione sollevata dal tribunale di Cosenza si deve
dichiarare la manifesta infondatezza, dato che il contratto collettivo
nazionale denunciato é quello stesso del 1 agosto 1959 che era stato già
oggetto della citata pronuncia di incostituzionalità n. 9 del 1967.
4. - Passando all'altra questione
sollevata in confronto all'art. 47 del contratto collettivo per gli addetti
all'industria edilizia, e rispettivamente agli artt.
Ora non ritiene
Non influente sulla controversia in
esame deve ritenersi il richiamo contenuto negli scritti difensionali alla
sentenza della Corte n. 50 del 1966,
che ha dichiarato la legittimità costituzionale dell'estensione erga omnes delle clausole dell'accordo
interconfederale 18 ottobre 1950 relativo ai licenziamenti individuali dei
lavoratori dipendenti dalle imprese industriali, poiché nella specie non
ricorrono le circostanze in considerazione delle quali quella pronuncia venne
emessa. Infatti questa ebbe ad argomentare l'esistenza di un nesso inscindibile
della parte dell'accordo che era stato denunciato con la disciplina sostanziale
del licenziamento, e quindi la sua attrazione nell'oggetto della delega,
muovendo dalla constatazione dell'assenza nell'accordo stesso di una qualsiasi
normativa atta a far controllare la sussistenza di validi motivi di licenziamento
e della conseguente esigenza di affidare siffatto accertamento ad un giudizio
di equità da parte di un collegio all'uopo qualificato.
Eguale situazione non si rinviene
nel caso in esame dato che, come si é osservato, il collegio tecnico, lungi dal
potere formulare giudizi di equità, nessun altro compito può svolgere che non
consista nell'applicazione ai casi concreti, a titolo meramente consultivo, dei
criteri stabiliti dai contratti collettivi per la determinazione
dell'appartenenza alle varie categorie. Compito che, come si é già detto, si
svolge nello stesso campo di quello affidato al giudice.
L'accertata violazione dell'art. 76
della Costituzione assorbe l'esame dell'altra censura dell'art. 39 della
Costituzione pur essa sollevata dall'ordinanza.
PER QUESTI MOTIVI
dichiara:
a) l'illegittimità costituzionale
del D.P.R. 14 luglio 1960, n. 1032, nonché del D.P.R. 28 luglio 1960, n. 1069,
nelle parti in cui rendono obbligatori erga
omnes l'art. 47 del contratto collettivo nazionale di lavoro 1 agosto 1959
per gli impiegati addetti all'industria edile ed affini (nonché l'accordo 14
novembre 1947) e gli artt. 1 e 9 e l'allegato alla parte terza del contratto
nazionale per i lavoratori dell'alimentazione dolciaria del 27 novembre 1957;
b) l'illegittimità costituzionale di
quest'ultimo decreto n. 1069 del 1960 nella parte in cui rende obbligatorio erga omnes l'art. 8 della parte quarta
del suddetto contratto collettivo che prescrive l'esperimento obbligatorio del
tentativo di conciliazione, da parte delle organizzazioni di categoria;
c) la manifesta infondatezza della
questione di legittimità costituzionale sollevata dal tribunale di Cosenza nei
confronti del citato D.P.R. n. 1032 del 1960 nella parte riguardante
l'esperimento obbligatorio del tentativo di conciliazione.
Così deciso
in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30
gennaio 1969.
Aldo
SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI -
Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ - Giovanni BATTISTA
BENEDETTI - Francesco PAOLO BONIFACIO
- Luigi OGGIONI -
Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA -
Vincenzo MICHELE TRIMARCHI
- Vezio CRISAFULLI -
Nicola REALE
Depositata in cancelleria il 10
febbraio 1969.