Sentenza n. 9 del 1967

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SENTENZA N. 9

ANNO 1967

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Prof. Gaspare AMBROSINI, Presidente

Prof. Antonino PAPALDO

Prof. Nicola JAEGER

Prof. Giovanni CASSANDRO

Prof. Biagio PETROCELLI

Dott. Antonio MANCA

Prof. Aldo SANDULLI

Prof. Giuseppe BRANCA

Prof. Michele FRAGALI

Prof. Costantino MORTATI

Prof. Giuseppe CHIARELLI

Dott. Giovanni Battista BENEDETTI

Prof. Francesco Paolo BONIFACIO

Dott. Luigi OGGIONI, 

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 46 del contratto collettivo nazionale di lavoro 1 agosto 1959 per gli impiegati addetti all'industria edilizia ed affini, recepito nel D.P.R. 14 luglio 1960, n. 1032, promosso con ordinanza emessa il 31 maggio 1966 dal Tribunale di Catania nel procedimento civile vertente fra Cifarelli Francesco e Finocchiaro Angelo, iscritta al n. 168 del Registro ordinanze 1966 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 239 del 24 settembre 1966.

Udita nella Camera di consiglio del 19 gennaio 1967 la relazione del Giudice Costantino Mortati.

 

Ritenuto in fatto

 

Con ordinanza 31 maggio 1966 il Tribunale di Catania, nel corso di un giudizio civile promosso contro il suo datore di lavoro Finocchiaro Angelo dall'assistente edile Cifarelli Francesco onde ottenere il riconoscimento dei crediti di lavoro da lui vantati, ha ritenuto non manifestamente infondata l'eccezione di illegittimità costituzionale sollevata dalla difesa dell'attore nei confronti dell'art. 46 del contratto collettivo nazionale di lavoro 1 agosto 1959 per gli impiegati addetti all'industria edilizia ed affini (fornito di efficacia giuridica normativa erga omnes in virtù dell'articolo unico del D.P.R. 14 luglio 1960, n. 1032), che sancisce l'improcedibilità delle domande giudiziali concernenti controversie in materia di rapporti di lavoro, ove sulle domande stesse non sia stato previamente esperito il tentativo di conciliazione.

Il Tribunale ha osservato che con la sentenza n. 56 del 6 luglio 1965 la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 55 del contratto collettivo 24 luglio 1959, anch'esso reso efficace erga omnes col medesimo D.P.R. 14 luglio 1960, n. 1032, il quale contiene una identica norma da applicare nei confronti degli operai edili e da ciò ha dedotto la non manifesta infondatezza della questione relativa alla corrispondente norma da applicare nei confronti degli impiegati dello stesso settore produttivo.

Ritenuta la questione rilevante per l'esito del giudizio, il Tribunale ne ha disposto la sospensione ed ha ordinato l'invio degli atti a questa Corte. L'ordinanza, notificata e comunicata a termini di legge, veniva pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 239 del 24 settembre 1966. Nessuna delle parti si costituiva nel giudizio così promosso.

 

Considerato in diritto

 

La questione proposta con l'ordinanza del Tribunale di Catania si presenta sotto ogni aspetto corrispondente a quella risolta con la sentenza n. 56 del 1965, e riguardando una norma distinta per la sua portata soggettiva da quella dichiarata costituzionalmente illegittima con tale pronuncia, deve essere nuovamente decisa con sentenza.

Nel merito tuttavia non vi é che da ripetere quanto allora fu detto e cioé che una clausola come quella impugnata, la quale impone anche ai non iscritti alle associazioni sindacali l'esperimento della conciliazione prima di poter proporre azione giudiziaria in ordine alle controversie insorte in applicazione dei contratti collettivi di lavoro, determina un eccesso rispetto alla delega conferita al Governo con l'art. 1 della legge 14 luglio 1959, n. 741, e quindi una violazione dell'art. 76 della Costituzione. Si tratta infatti di una clausola la quale non é strettamente necessaria a garantire il trattamento minimo voluto assicurare ai lavoratori e stabilisce invece la sottoposizione dei singoli a vincoli di subordinazione nei confronti delle associazioni sindacali alle quali non appartengono e di queste nei confronti dei primi, che non possono considerarsi pertinenti a quella parte della contrattazione collettiva cui si é riferito l'art. 1 della citata legge n. 741.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo unico del D.P.R. 14 luglio 1960, n. 1032, per la parte in cui rende obbligatorio erga omnes l'art. 46 del contratto collettivo nazionale di lavoro 1 agosto 1959 per gli impiegati addetti all'industria edilizia ed affini, che dispone l'esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione, per violazione dell'art. 1 della legge 14 luglio 1959, n. 741, in relazione all'art. 76 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 1 febbraio 1967.

 

Gaspare AMBROSINI - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Giovanni Battista BENEDETTI - Francesco Paolo BONIFACIO - Luigi OGGIONI 

 

 

Depositata in cancelleria il 4 febbraio 1967.