SENTENZA N. 42
ANNO 1971
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
LA CORTE
COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici:
Prof. Giuseppe BRANCA, Presidente
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI
Dott. Giuseppe VERZÌ
Prof. Francesco Paolo BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale
del D.P.R. 14 luglio 1960, n. 1032, nella parte in cui rende obbligatori erga
omnes gli artt. 34 e 62 del contratto collettivo nazionale di lavoro 24
luglio 1959 per gli operai dipendenti delle industrie edilizia ed affini, e del
D.P.R. 9 maggio 1961, n. 780, nella parte in cui rende obbligatori erga
omnes gli artt. 6 e 11 del contratto collettivo di lavoro 30 settembre 1959
per gli operai edili ed affini della provincia di Teramo, promosso con
ordinanza emessa il 18 marzo 1969 dal pretore di Teramo nel procedimento penale
a carico di Di Sabatino Andrea e Pietro, iscritta al n. 224 del registro
ordinanze 1969 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 165
del 2 luglio 1969.
Udito nella camera di consiglio del 10
febbraio 1971 il Giudice relatore Costantino Mortati.
Ritenuto in
fatto
Nel corso del procedimento penale contro Di
Sabatino Andrea e Pietro, opponenti avverso il decreto penale col quale erano
stati condannati, tra l'altro, alla pena di lire 470.000 di ammenda per avere
omesso di accantonare presso la Cassa edile della provincia di Teramo, o presso
un Istituto bancario, la percentuale della retribuzione dovuta per ferie,
festività e gratifica natalizia a 94 lavoratori dipendenti per i mesi di
maggio, giugno e luglio 1967, nonché per avere omesso di versare alla Cassa
edile stessa il contributo paritetico, il pretore di Teramo, con ordinanza in
data 18 marzo 1969, ha sollevato questione di legittimità costituzionale
dell'articolo unico del D.P.R. 14 luglio 1960, n. 1032, per la parte in cui
rende obbligatori erga omnes gli artt. 34 e 62 del contratto collettivo
nazionale di lavoro 24 luglio 1959 per gli operai dipendenti delle industrie
edilizia ed affini e dell'articolo unico del D.P.R. 9 maggio 1961, n. 865 (rectius
n. 780) per la parte in cui rende obbligatori erga omnes gli artt. 6 ed
11 del contratto collettivo integrativo del predetto, 30 settembre 1959 per la
provincia di Teramo, in riferimento agli artt. 3; 18, 23, 39 e 76 della
Costituzione.
Nel provvedimento si segnala innanzi tutto
come sia evidente il contrasto tra le norme in questione, che prevedono
l'istituzione delle casse edili ed i contributi ad esse dovuti, e la legge di
delegazione 14 luglio 1959, n. 741, che assumeva come fine l'emanazione di
norme dirette a stabilire un trattamento economico e normativo minimo
inderogabile, ma si ravvisa altresì un contrasto con gli artt. 39, 23, 36 e 3
della Costituzione.
A giudizio del pretore di Teramo l'art. 39
sarebbe violato in quanto l'istituzione obbligatoria delle casse edili verrebbe
a limitare il principio della libertà sindacale mediante l'imposizione di
obblighi contributivi a carico di tutti gli appartenenti alla categoria, anche
se non iscritti ai sindacati.
La violazione dell'art. 23 deriverebbe
d'altronde dal fatto che la misura dei contributi non é determinata dalla
legge, ma lasciata alle successive decisioni delle rappresentanze sindacali,
mentre la violazione dell'art. 36 risulterebbe dalla circostanza che la
destinazione alle casse edili di una quota della retribuzione si risolverebbe
in un atto di disposizione della retribuzione stessa, non consentita dalla
norma costituzionale.
Infine la violazione dell'art. 3
deriverebbe dalla circostanza che mentre l'inosservanza di esse da parte dei
datori di lavoro é sanzionata penalmente, nessuna sanzione é prevista per la
inosservanza che sia eventualmente commessa dai lavoratori.
Davanti a questa Corte non vi é stata
costituzione di parti né intervento del Presidente del Consiglio dei ministri.
Considerato
in diritto
L'articolo unico del D.P.R. n. 1032 del
1960, nella parte in cui rende efficaci erga omnes gli artt. 34 e 62 del
contratto collettivo nazionale di lavoro suddetto, é stato già dichiarato
illegittimo con la sentenza di
questa Corte n.
129 del 1963 e pertanto la questione, nella corrispondente parte, deve
essere dichiarata manifestamente infondata.
Deve invece essere decisa per la prima
volta la questione concernente l'articolo unico del D.P.R. n. 780 del 1961,
nella parte in cui rende efficaci erga omnes gli artt. 6 ed 11 del
contratto collettivo integrativo per la provincia di Teramo ; la quale, pur
presentandosi in diritto del tutto analoga a quella risolta con la sentenza n. 129 del
1963 (e con numerose altre successive, fra cui da ultimo quelle n. 71, 126 e 162 del
1970), quanto meno per ciò che attiene alla
dedotta violazione dell'art. 76 della Costituzione, riguarda una norma che ha
una portata distinta da quelle espressamente dichiarate illegittime con tali
pronunce.
Anche nei confronti della disposizione
relativa alla provincia di Teramo si deve tuttavia riaffermare il principio che
le norme dei contratti collettivi rese efficaci erga omnes le quali
stabiliscono l'obbligo degli imprenditori edili di depositare somme presso le
casse edili non corrispondono alle finalità per l'adempimento delle quali é
stato conferito il potere legislativo delegato ai sensi della legge 14 luglio
1959, n. 741, e conseguentemente violano l'art. 76 della Costituzione.
La dichiarazione d'illegittimità
costituzionale dell'art. 6 va limitata al terzo comma che é il solo ad
occuparsi dei versamenti alle casse edili.
Restano conseguentemente assorbiti gli
altri motivi d'incostituzionalità dedotti nell'ordinanza di rimessione.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE
COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della
questione di legittimità costituzionale dell'articolo unico del D.P.R. 14
luglio 1960, n. 1032, già dichiarato costituzionalmente illegittimo con la sentenza n. 129 del
4 luglio 1963 nella parte in cui rendeva efficaci erga omnes gli
artt. 34 e 62 del contratto collettivo nazionale di lavoro 24 luglio 1959 per
gli addetti all'edilizia;
dichiara l'illegittimità costituzionale
dell'articolo unico del D.P.R. 9 maggio 1961, n. 780, nella parte in cui rende
obbligatori erga omnes gli artt. 6, terzo comma, ed 11 del contratto
collettivo di lavoro 30 settembre 1959 per gli operai edili ed affini della
provincia di Teramo.
Così deciso in Roma, in camera di
consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25
febbraio 1971.
Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ - Francesco Paolo BONIFACIO - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Paolo ROSSI
Depositata in cancelleria il 4 marzo 1971.