Sentenza n. 126 del 1970

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SENTENZA N. 126

 

ANNO 1970

 

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

 

 

composta dai signori Giudici:

 

Prof. Giuseppe BRANCA, Presidente

 

Prof. Michele FRAGALI

 

Prof. Costantino MORTATI

 

Prof. Giuseppe CHIARELLI

 

Dott. Giuseppe VERZI'

 

Dott. Giovanni BATTISTA BENEDETTI

 

Prof. Francesco PAOLO BONIFACIO

 

Dott. Luigi OGGIONI

 

Dott. Angelo DE MARCO

 

Avv. Ercole ROCCHETTI

 

Prof. Enzo CAPALOZZA

 

Prof. Vezio CRISAFULLI

 

Dott. Nicola REALE

 

Prof. Paolo ROSSI

 

ha pronunciato la seguente

 

 

 

SENTENZA

 

 

 

nel giudizio di legittimità costituzionale del D.P.R. 9 maggio 1961, n. 868, nella parte in cui rende obbligatorio erga omnes l'art. 8, secondo comma, del contratto collettivo 1 ottobre 1959, integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro 24 luglio 1959, per gli operai dipendenti dalle imprese delle industrie edilizia e affini della provincia di Macerata, promosso con ordinanza emessa il 28 maggio 1969 dal pretore di Recanati nel procedimento penale a carico di Caminonni Giuseppe, iscritta al n. 268 del registro ordinanze 1969 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 200 del 6 agosto 1969.

 

Udito nella camera di consiglio del 18 giugno 1970 il Giudice relatore Costantino Mortati.

 

 

 

Ritenuto in fatto

 

 

 

Nel corso del procedimento penale contro Caminonni Giuseppe, imputato della contravvenzione di cui all'art. 8 della legge 14 luglio 1959, n. 741, in relazione all'art. 8, secondo comma, del contratto integrativo provinciale 1 ottobre 1959 per la categoria degli edili, reso obbligatorio erga omnes con l'articolo unico del D.P.R. 8 maggio 1961, n. 868, per avere, nella sua qualità di imprenditore edile, omesso di accantonare presso la Cassa edile di Macerata le percentuali spettanti per ferie, gratifica natalizia e festività, il pretore di Recanati, con ordinanza in data 28 maggio 1969, ha sollevato questione di legittimità costituzionale del suddetto decreto presidenziale, nella parte in cui rende efficace erga omnes l'art. 8, secondo comma, del contratto collettivo in questione, che stabilisce siffatto obbligo, in riferimento all'art. 76 della Costituzione.

 

Ricordata la giurisprudenza della Corte costituzionale in materia e segnalato come già nel corso dello stesso giudizio fosse stata sollevata questione di legittimità costituzionale di altra norma dello stesso contratto collettivo che sanciva un analogo obbligo di effettuare versamenti presso le Casse edili (art. 12), poi dichiarata incostituzionale con la sentenza n. 33 del 1969 di questa Corte, il pretore osserva come il problema si presenti negli stessi termini nei confronti della norma da applicare nel corso del giudizio (art. 8, cpv.) ed anche in relazione ad altra (art. 10, cpv.), di cui suggerisce pertanto la dichiarazione di incostituzionalità ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87.

 

L'ordinanza, notificata e comunicata a termini di legge, é stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 200 del 6 agosto 1969. Nessuna delle parti si é costituita nel giudizio così promosso.

 

 

 

Considerato in diritto

 

 

 

Molte volte ormai questa Corte ha avuto occasione di dichiarare l'incostituzionalità di norme di contratti collettivi resi efficaci erga omnes che stabilivano l'obbligo degli imprenditori edili di depositare somme presso le Casse edili, poiché tali norme non corrispondono alle finalità per l'adempimento delle quali é stato conferito il potere legislativo delegato ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741, e conseguentemente violano l'art. 76 della Costituzione (sent. n. 129 del 1963, n. 31, 59, 78, 79 e 97 del 1964, n. 100 del 1965, n. 48 del 1966, n. 41 e 73 del 1967, n. 33 e 34 del 1969, n. 71 del 1970).

 

Identici motivi d'illegittimità ricorrono nei confronti della norma denunciata dai pretore di Recanati che stabilisce, con riferimento alla provincia di Macerata, l'obbligo degli imprenditori edili di accantonare presso la locale Cassa edile le percentuali spettanti ai dipendenti per ferie, gratifica natalizia e festività, ed anche in relazione ad essa deve conseguentemente essere adottata analoga pronuncia.

 

Poiché gli stessi motivi d'illegittimità ricorrono altresì nei confronti dell'art. 10, secondo comma, dello stesso contratto collettivo, che impone il versamento alla Cassa edile di un contributo per il finanziamento della scuola professionale edile, la dichiarazione d'illegittimità costituzionale va estesa altresì a questa disposizione in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87.

 

 

 

PER QUESTI MOTIVI

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

 

 

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo unico del D.P.R. 9 maggio 1961, n. 868, nella parte in cui rende obbligatorio erga omnes l'art. 8, secondo comma, del contratto collettivo 1 ottobre 1959, integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro 24 luglio 1959, da valere per gli operai dipendenti dalle imprese delle industrie edilizia e affini della provincia di Macerata;

 

dichiara inoltre, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale dell'articolo unico del medesimo decreto presidenziale, nella parte in cui rende obbligatorio erga omnes l'art. 10, secondo comma, del medesimo contratto collettivo 1 ottobre 1959.

 

 

 

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 giugno 1970.

 

Giuseppe BRANCA  -  Michele FRAGALI  -  Costantino MORTATI  -  Giuseppe CHIARELLI  -  Giuseppe VERZÌ  -  Giovanni BATTISTA BENEDETTI  -  Francesco PAOLO BONIFACIO  -  Luigi OGGIONI  -  Angelo DE MARCO  -  Ercole ROCCHETTI  -  Enzo CAPALOZZA  -  Vezio CRISAFULLI  -  Nicola REALE  -  Paolo ROSSI

 

 

 

Depositata in cancelleria il 9 luglio 1970.