SENTENZA N. 71
ANNO 1970
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori
Giudici:
Prof. Giuseppe BRANCA,
Presidente
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI
Dott. Giuseppe VERZÌ
Dott. Giovanni BATTISTA
BENEDETTI
Prof. Francesco PAOLO
BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità
costituzionale del D.P.R. 14 luglio 1960, n. 1032, nella parte in cui rende
efficace erga omnes l'art. 34 del
contratto collettivo nazionale di lavoro 24 luglio 1959 per gli addetti
all'edilizia, e del D.P.R. 9 maggio 1961, n. 715, nella parte in cui rende
obbligatorio erga omnes l'art. 12 del
contratto collettivo di lavoro 1 settembre 1959 per gli operai edili ed affini
della provincia di Genova, promosso con ordinanza emessa il 23 dicembre 1968
dal pretore di Genova nel procedimento penale a carico di Bettini Tino,
iscritta al n. 33 del registro ordinanze 1969 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 78 del 26 marzo 1969.
Udito nella camera di consiglio del
6 maggio 1970 il Giudice relatore Costantino Mortati.
Ritenuto in fatto
Nel corso del procedimento penale
contro Bettini Tino, opponente al decreto penale col quale era stato condannato
a lire 120.000 di ammenda perché, nella sua qualità di titolare di una impresa
edile, aveva violato il disposto dell'art. 34 del contratto collettivo
nazionale di lavoro 24 luglio 1959 per gli addetti all'edilizia, per avere
omesso di accantonare presso la Cassa edile genovese o altro istituto di credito
le quote dovute per ferie, gratifica natalizia e festività nei riguardi dei
propri dipendenti, il pretore di Genova, con ordinanza in data 23 dicembre
1968, ha sollevato questione di costituzionalità del D.P.R. 14 luglio 1960, n.
1032, nella parte in cui rende obbligatori erga
omnes l'art. 34 del c.c.n.l. 24 luglio 1959 per gli addetti all'edilizia e
specificamente l'art. 12 del c.c.l. per la provincia di Genova del 1 settembre
1959, in riferimento all'art. 76 della Costituzione.
Ricordata la giurisprudenza della
Corte costituzionale e rilevato come la norma del contratto collettivo
concernente la provincia di Genova non sia stata finora dichiarata
incostituzionale, pur essendo affetta da vizi in tutto e per tutto analoghi
alle norme cui si riferivano le precedenti pronunce di accoglimento, il pretore
ha disposto la sospensione del giudizio e la trasmissione degli atti a questa
Corte. L'ordinanza, notificata e comunicata a termini di legge, é stata
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 26 marzo 1969. Nessuna delle
parti si é costituita nel giudizio così promosso.
Considerato in diritto
La norma dell'art. 12 del c.c.l. 1
settembre 1959, sul trattamento economico e normativo degli operai dipendenti
dalle imprese edili e affini della provincia di Genova é stata in realtà resa
esecutiva erga omnes in virtù del
D.P.R. 9 maggio 1961, n. 715, e non dell'articolo unico del D.P.R. 14 luglio
1960, n. 1032, menzionato nell'ordinanza di rimessione. Poiché tuttavia questa
riferisce l'impugnazione agli articoli dei contratti collettivi resi efficaci
erga omnes dai due decreti presidenziali, questi devono essere considerati
ambedue impugnati nelle rispettive parti.
L'articolo unico del D.P.R. n. 1032
del 1960, nella parte in cui rende efficace erga
omnes l'art. 34 del c.c.n.l. suddetto, é stato tuttavia già dichiarato
illegittimo con la sentenza di questa Corte n. 129 del 1963 e pertanto la
questione, nella corrispondente parte, deve essere dichiarata manifestamente
infondata.
Deve essere invece decisa per la prima
volta la questione concernente l'articolo unico del D.P.R. n. 715 del 1961,
nella parte in cui rende efficace erga omnes l'art. 12 del c.c.l. suddetto, la
quale, pur presentandosi come corrispondente a quella risolta con la sentenza
n. 129 del 1963 (e confermata in altre successive: nn. 31, 59, 78, 79 e 97 del
1964, n. 100 del 1965, n. 48 del 1966, nn. 41 e 73 del 1967, nn. 33 e 34 del
1969), riguarda una norma che ha una portata distinta da quella espressamente
dichiarata illegittima con tale pronuncia, anche se é analoga ad essa per il
suo contenuto.
In proposito tuttavia non vi é che
da ripetere quanto fu detto nelle precedenti sentenze testé ricordate e cioè
che le disposizioni degli accordi o contratti collettivi relative agli obblighi
derivanti per gli addetti alle industrie edilizie e affini dalla costituzione
delle casse edili non corrispondono alle finalità per l'adempimento delle quali
é stato attribuito il potere legislativo delegato ai sensi della legge 14
luglio 1959, n. 741, e pertanto tali obblighi non possono essere fatti valere
obbligatoriamente anche nei confronti dei non iscritti alle associazioni che li
hanno stipulati.
Donde l'illegittimità della norma
impugnata che prescrive l'accantonamento presso la cassa edile delle somme
dovute per gratifica natalizia, ferie e festività.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara manifestamente infondata la
questione di legittimità costituzionale dell'articolo unico del D.P.R. 14
luglio 1960, n. 1032, nella parte in cui rende efficace erga omnes l'art. 34 del contratto collettivo nazionale di lavoro
24 luglio 1959 per gli addetti all'edilizia, sollevata dal pretore di Genova
con l'ordinanza indicata in epigrafe, in relazione alla legge 14 luglio 1959,
n. 741, ed in riferimento all'art. 76 della Costituzione;
dichiara l'illegittimità
costituzionale dell'articolo unico del D.P.R. 9 maggio 1961, n. 715, nella
parte in cui rende obbligatorio erga omnes l'art. 12 del contratto collettivo
di lavoro 1 settembre 1959 per gli operai edili ed affini della provincia di
Genova.
Così deciso
in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo
della Consulta, il 6 maggio 1970.
Giuseppe
BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI -
Giuseppe VERZÌ - Giovanni BATTISTA BENEDETTI -
Francesco PAOLO BONIFACIO - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO -
Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo MICHELE
TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Paolo ROSSI
Depositata in cancelleria il 18
maggio 1970.