Sentenza n. 162 del 1970
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SENTENZA N. 162

ANNO 1970

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE 

composta dai signori giudici:

Prof. Giuseppe BRANCA, Presidente

Prof. Michele FRAGALI

Prof. Costantino MORTATI

Prof. Giuseppe CHIARELLI

Dott. Giuseppe VERZÌ

Dott. Giovanni Battista BENEDETTI

Prof. Francesco Paolo BONIFACIO

Dott. Angelo DE MARCO

Avv. Ercole ROCCHETTI

Prof. Enzo CAPALOZZA

Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI

Prof. Vezio CRISAFULLI

Dott. Nicola REALE

Prof. Paolo ROSSI,

ha pronunciato la seguente   

SENTENZA

 nel giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo unico del d.P.R. 14 luglio 1960, n. 1032, nella parte in cui rende efficaci erga omnes gli artt. 34 e 62 del c.c.n.l. 24 lugllo 1959 per gli addetti all'edilizia, e dell'articolo unico del d.P.R 9 maggio 1961, n. 715, nella parte in cui rende efficace erga omnes l'art. 11 del c.c.l. 1 settembre 1959 per gli operai edili ed affini della provincia di Genova, promosso con ordinanza emessa l'8 aprile 1970 dal pretore di Genova nel procedimento penale a carico di Mazzucchelli Mario, iscritta al n. 154 del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 136 del 3 giugno 1970.

Udito nella camera di consiglio del 28 ottobre 1970 il Giudice relatore Costantino Mortati.  

Ritenuto in fatto 

Nel corso del procedimento penale contro Mazzucchelli Mario, opponente avverso il decreto penale col quale era stato condannato a lire 410.000 di ammenda perché, nella sua qualità di titolare di una impresa edile, aveva violato l'art. 34 del c.c.n.l. 24 luglio 1959 per gli addetti all'edilizia, in relazione all'art. 11 del c.c.l. 1 settembre 1959, integrativo del predetto per la provincia di Genova, per avere omesso di accantonare in favore di 41 dipendenti le quote stabilite per ferie, festività e gratifica natalizia, il pretore di Genova, con ordinanza in data 8 aprile 1970 ha sollevato questione di costituzionalità del d.P.R. 14 luglio 1960, n. 1032, nella parte in cui rende obbligatori erga omnes gli artt. 34 e 62 del c.c.n.l. 24 luglio 1959 per gli addetti all'edilizia e specificamente del d.P.R. 9 maggio 1961, n. 715, nella parte in cui rende obbligatorio erga omnes l'art. 11 del c.c.l. per la provincia di Genova del 1 settembre 1959, in riferimento agli artt. 76 e 77, primo comma, della Costituzione.

Ricordata la giurisprudenza della Corte costituzionale in materia di casse edili e rilevato come la norma del contratto collettivo concernente la provincia di Genova non sia stata finora dichiarata incostituzionale, pur essendo affetta da vizi in tutto e per tutto analoghi a quelli cui si riferivano le precedenti pronunce di accoglimento, il pretore ha disposto la sospensione del giudizio e la trasmissione degli atti a questa Corte. L'ordinanza, notificata e comunicata a termini di legge, é stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 136 del 3 giugno 1970. Nessuna delle parti si é costituita nel giudizio così promosso.  

Considerato in diritto 

L'articolo unico del d.P.R. n. 1032 del 1960, nella parte in cui rende efficaci erga omnes gli artt. 34 e 62 del c.c.n.l. suddetto, é stato già dichiarato illegittimo con la sentenza di questa Corte n. 129 del 1963 e pertanto la questione, nella corrispondente parte, deve essere dichiarata manifestamente infondata.

Deve invece essere decisa per la prima volta la questione concernente l'articolo unico del d.P.R. n. 715 del 1961, nella parte in cui rende efficace erga omnes l'art. 11 del c.c.l. suddetto, la quale, pur presentando elementi comuni rispetto a quella risolta con la sentenza n. 129 del 1963 (e confermata nelle successive nn. 31, 59, 78, 79 e 97 del 1964, n. 100 del 1965, n. 48 del 1966, nn. 41 e 73 del 1967, nn. 33 e 34 del 1969, n. 71 del 1970), riguarda una norma che ha una portata distinta da quelle espressamente dichiarate illegittime con tali pronunce, anche se é analoga ad esse per il suo contenuto.

Infatti con la sentenza n. 41 del 1967 é stata dichiarata l'illegittimità costituzionale del d.P.R. n. 715 del 1961, ma soltanto nella parte in cui rendeva efficace erga omnes l'art. 11 del c.c.l. 2 ottobre 1959, che prevedeva la costituzione della Cassa edile spezzina ed il versamento di contributi a suo favore, mentre con la sentenza n. 71 del 1970 lo stesso d.P.R. é stato colpito nella parte in cui rendeva efficace erga omnes l'art. 12 del c.c.l. le settembre 1959, che prevede la costituzione della Cassa edile genovese e il versamento di contributi a favore di essa.

Viene invece ora in considerazione l'art. 11 dello stesso c.c.l. e precisamente la disposizione contenuta nel quarto comma di esso, in virtù della quale le imprese sono tassativamente tenute a versare l'importo della percentuale del 22,30 della retribuzione globale, dovuta ai lavoratori per ferie, gratifica natalizia e festività, alla Cassa edile genovese; in proposito non vi é che da ripetere quanto fu detto nelle precedenti sentenze sopra ricordate e cioè che le disposizioni degli accordi o contratti collettivi relative agli obblighi derivanti per gli addetti alle industrie edilizie e affini dalla costituzione delle casse edili non corrispondono alle finalità per l'adempimento delle quali é stato attribuito il potere legislativo delegato ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741, e pertanto tali obblighi non possono essere imposti anche nei confronti dei non iscritti alle associazioni che li hanno stipulati.

É chiaro tuttavia che l'illegittimità della norma che dispone l'accantonamento presso la Cassa edile delle somme dovute per ferie, gratifica natalizia, ecc., non si estende affatto alla norma che fa obbligo al datore di lavoro di accantonare le percentuali stabilite, accantonamento che potrà avvenire in una qualsiasi delle forme consentite.  

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE 

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'articolo unico del d.P.R. 14 luglio 1960, n. 1032, già dichiarato costituzionalmente illegittimo con la sentenza n. 129 del 4 luglio 1963 nella parte in cui rendeva efficaci erga omnes gli artt. 34 e 62 del c.c.n.l. 24 luglio 1959 per gli addetti all'edilizia;

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo unico del d.P.R. 9 maggio 1961, n. 715, nella parte in cui rende obbligatorio erga omnes il quarto comma dell'art. 11 del c.c.l. 1 settembre 1959 per gli operai edili ed affini della provincia di Genova.  

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 novembre 1970.

Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ - Giovanni Battista BENEDETTI - Francesco Paolo BONIFACIO - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Paolo ROSSI

 

Depositata in cancelleria il 18 novembre 1970.