SENTENZA N. 23
ANNO 1968
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori Giudici:
Prof. Aldo SANDULLI, Presidente
Prof. Biagio PETROCELLI
Dott. Antonio MANCA
Prof. Giuseppe BRANCA
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI
Dott. Giuseppe VERZÌ
Dott. Giovanni Battista BENEDETTI
Prof. Francesco Paolo BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 3 e 4 della legge 5 luglio 1965, n. 798 (previdenza ed assistenza forense), promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 15 febbraio 1966 dal pretore di Varese nel procedimento penale a carico di Cassani Mario Giuseppe, iscritta al n. 101 del Registro ordinanze 1966 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 156 del 25 giugno 1966;
2) ordinanza emessa il 22 novembre 1966 dal Tribunale di Aosta sull'istanza di Cordone Maria, iscritta al n. 13 del Registro ordinanze 1967 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 51 del 25 febbraio 1967;
3) ordinanza emessa il 25 gennaio 1967 dal pretore di Avezzano sull'istanza di Ciangoli Antonio, iscritta al n. 27 del Registro ordinanze 1967 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 77 del 25 marzo 1967;
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
udita nell'udienza pubblica del 28 febbraio 1968 la relazione del Giudice Vincenzo Michele Trimarchi;
udito il vice avvocato generale dello Stato Dario Foligno, per il Presidente del Consiglio dei Ministri.
Ritenuto in fatto
1. - Con decreto penale del 31 agosto 1965 il pretore di
Varese ha condannato Mario Giuseppe Cassani alla pena
di lire quattromila di ammenda per contravvenzione
all'art. 4 del D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393. Avverso detto decreto ha proposto
opposizione il Cassani, deducendo come motivo
l'incostituzionalità della norma, in applicazione della quale gli era stato
intimato anche il pagamento della somma di lire duemila, quale contributo
dovuto alla Cassa nazionale di previdenza e di assistenza
a favore degli avvocati e del procuratori, e precisando di non essersi avvalso
dell'opera di alcun legale. Il pretore, con ordinanza del 15 febbraio
2. - Con ordinanza del 25 gennaio 1967, il pretore di Avezzano, al quale era stato chiesto da Antonio Ciangoli lo svincolo di una indennità
di espropriazione, ha sollevato d'ufficio la questione di legittimità
costituzionale del succitato art. 3 della legge 1965, n.
3. - Con una terza ordinanza - del 22 novembre 1966 del Tribunale di Aosta - é stata sollevata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 lett. b (recte: lett. a) della citata legge 1965 n. 798. Secondo il Tribunale di Aosta che ha provveduto in sede di incidente di esecuzione a seguito del rifiuto di Maria Cordone di pagare il contributo previsto dalla norma denunciata per il rilascio di un certificato del casellario giudiziale, e che, sul punto, ha accolto l'istanza della Cordone, l'art. 4, lett. a, che pone a carico del cittadini che richiedono un certificato penale un contributo in favore della Cassa di previdenza ed assistenza forense, sarebbe in contrasto con l'art. 53 della Costituzione, "il quale, prevedendo l'obbligo per tutti di concorrere alle spese pubbliche, in ragione della loro capacità contributiva, per converso esclude che lo Stato possa creare ed imporre un tributo a favore di una Cassa avente proprie finalità ed amministrazione autonoma". Aderendo all'interpretazione prospettata dall'istante Cordone, il Tribunale di Aosta ha ritenuto che dalla norma impugnata non si poteva dedurre che "l'imposizione fosse limitata all'ipotesi di richiesta di certificati eseguita a mezzo di avvocati e procuratori" o che "il tributo fosse dovuto allo Stato ai fini di assicurare la copertura di spese erogate dallo Stato stesso per provvedere a determinate provvidenze a favore della classe forense". Ed ha concluso che in quelle ipotesi l'incostituzionalità della norma potrebbe apparire evidente, ma che ben più evidente ricorresse nella specie "in quanto (si) crea un tributo da imporsi indiscriminatamente alla collettività, non in favore dello Stato e per una spesa pubblica, ma perché venga introitato da una Cassa a carattere privato, che amministra ed eroga i fondi relativi con criteri e modalità proprie ed autonome".
4. - Le tre ordinanze, ritualmente notificate e comunicate, sono state pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, rispettivamente del dì 25 giugno 1966 (n. 156), 25 marzo 1967 (n. 77) e 25 febbraio 1967 (n. 51) e iscritte rispettivamente al n. 101 del Registro ordinanze 1966 ed ai nn. 27 e 13 del Registro ordinanze 1967.
Nei tre provvedimenti non si é costituita nessuna delle parti private. É intervenuto invece il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato.
Con gli atti d'intervento e deduzioni, depositati
rispettivamente il 6 luglio 1966, il 25 marzo 1967 ed il 17 marzo 1967 e con la
memoria (unica) depositata il 15 febbraio
Nel merito, considerando complessivamente le norme denunciate, non ricorrerebbero le pretese violazioni degli artt. 3, 23, 24, 38, 42 e 53 della Costituzione, per vari motivi e precisamente perché: l'obbligo di versamento del contributi de quibus non determina arbitrarie differenziazioni tra cittadini, bensì é collegato alla prestazione del servizio giudiziario; l'art. 23 della Costituzione é diretto alla tutela della libertà e proprietà individuale, col divieto che siano rimesse alla pubblica amministrazione l'imposizione e la determinazione di prestazioni personali o patrimoniali, e nei casi esaminati la determinazione del contributo é effettuata direttamente dalla legge; l'imposizione dei contributi non interferisce con il principio del diritto di difesa; l'art. 38 della Costituzione concerne materia del tutto diversa e non attinente alla legittimazione contributiva; non é consentito vedere, nell'art. 42, comma terzo, della Costituzione, un divieto di subordinare lo svincolo dell'indennità di espropriazione al versamento del contributo di cui all'art. 3 lett. i della legge 1965 n. 798; ed infine, l'art. 53 della Costituzione, secondo la giurisprudenza di questa Corte, non é applicabile ai tributi giudiziari.
A fondamento del dedotti rilievi, l'Avvocatura generale ha proceduto all'analisi della natura del contributi dovuti in base agli artt. 3 e 4 della citata legge.
Negli atti di intervento ha affermato che detti contributi vanno distinti da quelli previsti dall'art. 2 della ripetuta legge, che gravano direttamente sull'esercente la professione forense. I contributi in parola, dovuti impersonalmente od oggettivamente e posti a carico del soggetto tenuto alla registrazione del provvedimento o di chi richieda la prima copia di un provvedimento o di un atto ovvero il rilascio di certificazioni o atti notori, avrebbero carattere genericamente di tributi (e specificamente di tasse) collegati al servizio giudiziario. In quanto tali, per le norme che li prevedono non sarebbe fondata la questione di legittimità costituzionale.
Nella memoria l'Avvocatura generale, approfondendo ulteriormente il problema della natura di codesti contributi, ha ritenuto di dover mettere in evidenza l'esistenza, nella specie, di una spesa pubblica assunta in quanto tale dallo Stato e la correlativa previsione delle imposizioni proprio in funzione di quella spesa. E pertanto tali contributi avrebbero natura di imposta, e, in particolare, di imposta lato senso giudiziaria.
Considerato in diritto
1. - Le ordinanze del pretore di Varese, del pretore di Avezzano e del Tribunale di Aosta
denunciano l'illegittimità costituzionale degli artt.
3 e 4 della legge 5 luglio 1965, n.
2. - Nel procedimento promosso dal Tribunale di Aosta, l'Avvocatura generale dello Stato ha prospettato
l'eventuale inammissibilità della dedotta questione, rimettendone ogni
valutazione all'esame della Corte. Secondo
Sennonché codesti rilievi e dubbi non sembrano fondati.
Come risulta dalla esposizione dei fatti che precede, a seguito del rigetto dell'istanza di rilascio di un certificato del casellario giudiziale, avanzata col rifiuto da parte della richiedente di versare il contributo di cui all'art. 4, lett. b (recto, come si é detto, lett. a) della citata legge 1965, n. 798, é stato sollevato incidente di esecuzione a sensi degli artt. 610, ultimo comma, e 628 del Codice di procedura penale, proponendosi ricorso al Tribunale di Aosta avverso il provvedimento (di rigetto della istanza) adottato dal Procuratore della Repubblica di quella città. Appare, per ciò, chiaro che la questione di legittimità é stata proposta nel corso di un giudizio davanti ad una autorità giurisdizionale.
Non può, d'altra parte, dubitarsi circa la rilevanza. Pur mancando nell'ordinanza ogni motivazione al riguardo, é evidente che il Tribunale non avrebbe potuto decidere nel merito senza l'espresso o implicito riconoscimento della legittimità costituzionale delle norme denunciate.
Né, infine, avrebbe potuto essere di ostacolo
alla proposizione della questione, come sembrerebbe invece prospettare
l'Avvocatura generale dello Stato, la sentenza di questa
Corte n. 82 del 1966, perché con detta decisione si é fatta espressa
salvezza (e quindi
3. - Considerato nel loro insieme le questioni come sopra sollevate, va osservato che, pur riferendosi le asserite illegittimità costituzionali specificamente alle disposizioni di cui all'art. 4, lett. a, e all'art. 3 lett. b ed i della citata legge 1965 n. 798, nelle tre ipotesi normative ricorre un dato o profilo comune, rappresentato dal fatto che a concorrere, con la corresponsione di contributi predeterminati, alle entrate della Cassa nazionale di previdenza e di assistenza a favore degli avvocati e dei procuratori legali, sono tenuti soggetti diversi dagli esercenti la professione di avvocato e procuratore o professionisti legali indipendentemente da tale qualità. Si é, in tal modo, in presenza di imposizioni, destinate ad operare nei confronti di tutti ed aventi ad oggetto prestazioni patrimoniali.
Secondo i pretori di Varese e di Avezzano,
che denunziano l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 della legge
L'osservazione non ha però pregio. Della effettività, pertinenza e proporzione si potrebbe dubitare se si dovesse mettere a raffronto il singolo fatto del servizio giudiziario e la singola e rispettiva prestazione patrimoniale. Non é consentito farlo, invece, qualora si proceda, come sembra necessario, ad una valutazione dei modi di essere di detto servizio, nel loro complesso, e della indiscutibile correlazione delle prestazioni imposte e del servizio di assistenza legale con l'esercizio della funzione giudiziaria. Anzi, così facendosi, si constata che la imposizione, per legge, difetta di ogni arbitrarietà ed appare affatto ragionevole.
4. - Non sembra, altresì, possibile vedere, a proposito delle disposizioni denunciate, la violazione del principio di eguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione. Per effetto degli obblighi contributivi per il mantenimento della Cassa, non si determina, nel livellamento contributivo, una disparità di trattamento (come invece sostiene il pretore di Varese), perché, se nell'ipotesi di cui all'art. 2 della legge 1965 può giocare la possibilità di far ricorso all'opera del professionista legale - ed in quelle di cui al successivo art. 3 codesta possibilità non ricorre o comunque non rileva - , non sussiste l'asserita disparità di trattamento, stante che l'imposizione della prestazione in favore della Cassa opera egualmente nei confronti di quanti (si avvalgano o meno, e si possano o meno avvalere dell'opera del legale) si giovano, divisibilmente, del servizio giudiziario e non possono essere indifferenti di fronte all'esigenza della previdenza degli esercenti la professione forense, i quali, oltre a essere collaboratori essenziali degli organi della giurisdizione, sono anche tenuti a svolgere gratuitamente talune delle loro attività nell'interesse della comunità. E del pari, non é ravvisabile, in relazione sempre al denunciato art. 3 della legge 1965, una arbitraria discriminazione (come invece vorrebbe il pretore di Avezzano) tra coloro che siano in grado di pagare il contributo in favore della Cassa e coloro che non ne abbiano la capacità economica, perché una discriminazione del genere, che per altro non ricorre, non sarebbe nella legge, ma tutt'al più rileverebbe, come eventualità successiva e accidentale in fatto ed in quanto tale insuscettibile d'essere assunta a presupposto o contenuto della previsione normativa.
5. - Rilievi di maggiore impegno, sulla legittimità degli artt. 3 e 4 della legge 1965, sono mossi in
relazione agli artt. 38 e 53 della
Costituzione. La peculiarità del fenomeno e della disciplina legislativa di esso, comporta che di codesti rilievi si debba dire
contestualmente. Si é, infatti, in presenza di norme
che da un lato prevedono l'imposizione e la riscossione di contributi per il
compimento o in dipendenza del compimento di atti o attività nei confronti o da
parte di organi o uffici facenti parte dell'organizzazione giudiziaria, e che
dall'altro prevedono la destinazione del contributi, così imposti e riscossi,
alla realizzazione della previdenza ed assistenza in favore degli avvocati e
del procuratori legali. La funzionalizzazione delle entrate, in tal modo attuata, non urta contro le norme
ed i principi costituzionali indicati nelle ordinanze del giudici di merito. Ad
avviso della Corte, non può vedersi la prospettata violazione dell'art. 53
della Costituzione, perché essenzialmente le prestazioni patrimoniali imposte
con gli artt. 3 e 4 denunciati, sono da considerare
tributi lato sensu
giudiziari ed in quanto tali, estranei all'ambito di applicazione
dell'art. 53 della Costituzione. Come, infatti,
Da ciò consegue che non é pertinente la indagine diretta a determinare, in modo più approfondito, la natura del contributi di cui si tratta. Basta, al riguardo, ribadire che detti contributi sono imposti e riscossi non soltanto in occasione della prestazione del servizio giudiziario ma anche e soprattutto al fine di conseguire atti o attività propri di quel servizio.
E siffatto collegamento non puramente estrinseco o occasionale, dà adeguato fondamento e giustificazione alla qualificazione del contributi come tributi giudiziari in senso lato.
6. - Le considerazioni fin qui svolte consentono di ritenere legittime le norme relative alla imposizione e alla riscossione del contributi in oggetto. L'imposizione non é né arbitraria né ingiusta, e si fonda sulla necessità discrezionalmente ma ragionevolmente avvertita dal legislatore di far gravare oneri di carattere patrimoniale sopra oggetti che godono divisibilmente del servizio giudiziario. Alla imposizione é strettamente connessa la destinazione delle somme che di conseguenza vengono riscosse.
Rimanendo entro l'ambito segnato dall'art. 53 della Costituzione, non sembra alla Corte contestabile il carattere pubblico della spesa. La semplice constatazione che i contributi, attraverso il particolare sistema di riscossione e versamento previsto dalla legge 8 gennaio 1952, n. 6, e successive modificazioni, affluiscono alle casse dell'ente di previdenza ed assistenza in favore degli avvocati e procuratori, non autorizza a ritenere che la destinazione (e quindi la spesa) non risponda alla tutela di un interesse pubblico.
Ma codesto carattere della spesa risulta ancor meglio, solo che ci si rivolga all'esame dell'asserita illegittimità delle norme denunciate in relazione all'art. 38 della Costituzione.
A quest'ultimo riguardo, va precisato che non si ha violazione dell'art. 38 qualora le prestazioni patrimoniali necessarie per l'assolvimento del compiti previsti dal quarto comma, siano poste a carico di soggetti diversi dallo Stato, determinabili sulla base di una comunanza, specifica o generica, di interessi o di un collegamento, diretto o indiretto, tra la causa dell'imposizione e le finalità da conseguire. Non rileva, sopra codesto piano, che il perseguimento di dette finalità anziché avvenire mediante erogazioni poste direttamente a carico dello Stato o con gli ordinari strumenti, si attui con mezzi diversi ed in particolare con l'imposizione, da parte di leggi dello Stato, di "prestazioni patrimoniali nella forma del contributi" (sentenza n. 70 del 1960). In tutti questi casi, se la finalità da perseguire risponde alla tutela di un interesse pubblico, codesto interesse non viene meno né viene snaturato solo che alla sua realizzazione si tenda in uno o in altro dei modi consentiti dall'ordinamento giuridico.
Orbene, nella specie, é vero che la riscossione dei contributi previsti dagli artt. 3 e 4 della legge 1965 avviene a mezzo di organi o uffici giudiziari o amministrativi dello Stato, ma a favore della Cassa e che le somme in tal modo riscosse vengono a far parte delle entrate della Cassa stessa. Ma da tale circostanza non può farsi derivare alcun contrasto tra le norme denunciate e l'art. 38 della Costituzione. Al riguardo, giova anzitutto considerare che il precetto costituzionale non impone che alla previdenza e assistenza debba provvedere direttamente lo Stato attraverso i suoi organi. A codesti compiti possono legittimamente attendere "organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato". Il sistema previdenziale e assistenziale può articolarsi in vario modo. Ed uno dei modi consentiti é rappresentato da quello previsto per gli avvocati ed i procuratori legali, il quale poggia sulla Cassa nazionale cui sono iscritti di ufficio gli avvocati ed i procuratori che esercitano la libera professione con carattere di continuità. Giova, altresì, chiarire che agli oneri previdenziali e assistenziali non si deve necessariamente far fronte con contributi che facciano carico ai soggetti, che siano parti nel rapporto di lavoro subordinato ovvero ai lavoratori autonomi, ma si può far fronte, e si tende sempre più a far fronte anche attraverso varie forme di intervento del pubblici poteri, anche con il concorso finanziario dello Stato. E quest'ultima forma può atteggiarsi o in maniera tipica, con un diretto esborso di somme da parte dello Stato o in maniera atipica (come appunto avviene nella specie).
Nel sistema previsto per i professionisti legali, i fini istituzionali della Cassa nazionale sono conformi al dettato costituzionale, perché inservienti alla tutela previdenziale di una categoria dei lavoratori, e quindi di un interesse pubblico. E lo sono anche gli strumenti predisposti per consentire alla Cassa la realizzazione di quei fini.
Sono entrate della Cassa, oltre i beni non facenti parte del
patrimonio ed i redditi del patrimonio, i contributi
direttamente e definitivamente a carico degli iscritti (art. 1 nn. 5 e 6 legge 1965) ed i contributi che la legge dello
Stato - realizzando il sistema di intervento per via indiretta
di cui si é detto - pone a carico dei soggetti della comunità statale che, con
o senza l'ausilio di un professionista legale, si giovano del servizio
giudiziario e dell'organizzazione giudiziaria (art. 1 nn.
3 e 4 cit. legge). E vi concorre, infine, lo Stato, direttamente attraverso
l'attribuzione per legge alla Cassa del residui del
depositi del valori bollati e delle somme versate per spese di cancelleria
previsti rispettivamente dalle leggi 11 dicembre 1939, n. 1969, e 7 febbraio
1956, n.
7. - Secondo il pretore di Avezzano, l'obbligo di pagare il contributo a favore della Cassa potrebbe essere giustificato solo nei procedimenti in cui, per volontà espressa della legge, fosse obbligatoria l'assistenza del professionisti legali, e non nella specie sottoposta al suo esame, riguardante l'art. 3 della legge 1965, dato che "non risulta obbligatoria l'assistenza di professionisti legali". Per spiegare quell'obbligo, si dovrebbe ammettere un'implicita obbligatorietà, nella specie, dell'assistenza a mezzo di legale: e ciò comporterebbe una compressione o menomazione del diritto di difesa (con la violazione dell'art. 24 Cost.).
La questione così prospettata non ha fondamento. In altra
occasione,
8. - Ed infine, ad avviso della Corte, non sussiste l'illegittimità costituzionale dello stesso art. 3 della legge 1965 (sollevata anche questa, dal pretore di Avezzano) in relazione all'art. 42, comma terzo, della Costituzione. Non vi é alcuna riduzione, diretta o indiretta, dell'indennizzo dovuto in dipendenza dell'espropriazione; né si ha una prestazione patrimoniale che possa porsi accanto o sullo stesso piano dell'espropriazione. É di tutta evidenza, infatti, che nelle due ipotesi giocano interessi ed esigenze di differente natura e che quelli posti a fondamento dell'imposizione della prestazione patrimoniale de qua non operano né incidono sul terreno della proprietà privata garantita (anche) dall'art. 42, comma terzo, della Costituzione.
9. -
PER QUESTI MOTIVI
dichiara non fondate le questioni, proposte con le ordinanze indicate in epigrafe, di legittimità costituzionale degli artt. 3 e 4 della legge 5 luglio 1965, n. 798 (previdenza ed assistenza forense), in riferimento agli artt. 3, 23, 24, 38, 42 e 53 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 aprile 1968.
Aldo SANDULLI - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ - Giovanni Battista BENEDETTI - Francesco Paolo BONIFACIO - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI
Depositata in cancelleria il 17 aprile 1968.