SENTENZA
N. 30
ANNO
1964
REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA
CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori
Giudici:
Prof. GASPARE
AMBROSINI, Presidente
Prof. GIUSEPPE
CASTELLI AVOLIO
Prof. ANTONINO
PAPALDO
Prof. GIOVANNI
CASSANDRO
Prof. BIAGIO
PETROCELLI
Dott. ANTONIO MANCA
Prof. ALDO SANDULLI
Prof. GIUSEPPE BRANCA
Prof. MICHELE FRAGALI
Prof. COSTANTINO
MORTATI
Prof. GIUSEPPE
CHIARELLI
Dott. GIUSEPPE VERZÌ
Dott. GIOVANNI
BATTISTA BENEDETTI
Prof. FRANCESCO PAOLO
BONIFACIO
ha pronunciato la
seguente
SENTENZA
nel giudizio di
legittimità costituzionale:
a) degli artt. 488 e
613 del Codice di procedura penale; degli artt. 1 e 4 del D.L. 9 aprile 1948,
n. 486, e tabella ad esso allegata, con le modificazioni di cui alla tabella A
allegata alla legge 17 febbraio 1958, n. 59, in relazione al R.D. 23 dicembre
1865, n. 2701, e successive modificazioni; degli artt. 123 (nn. 1, 2, 3, 4, 5),
124, 125, 126, 127, 128, 133, 142, primo capoverso, 154, primo capoverso, del
D.P.R. 15 dicembre 1959, n. 1229, parzialmente sostituiti dagli artt. 7, 8, 9,
10, 14 della legge 11 giugno 1962, n. 546; dell'art. 45, n. 2, della tariffa A
allegata al D.P.R. 25 giugno 1953, n. 492, e successive modificazioni, di cui
l'ultima con l'art. 3 della legge 5 luglio 1961, n. 564, in relazione alla
legge 29 giugno 1882, n. 835; dell'art. 22 della legge 8 gennaio 1952, n. 6,
modificato dall'art. 6 della legge 31 luglio 1956, n. 991;
b) dell'art. 198 del
Codice penale, limitatamente all'ipotesi della obbligazione per le spese
processuali, e dell'art. 151, primo comma, limitatamente alla esclusione
dell'estinzione per amnistia della condanna alle spese processuali, di cui alle
parole "e, se vi é stata condanna, fa cessare l'esecuzione della condanna
e delle pene accessorie"; promosso con ordinanza emessa il 15 maggio 1963
dal Pretore di Pieve di Cadore nel procedimento penale a carico di Sacco Comis
Dell'Osta Silvio e De Martin Del Zotto Valentino, iscritta al n. 141 del Registro
ordinanze 1963 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 201
del 27 luglio 1963.
Visto l'atto di
intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
udita nell'udienza
pubblica del 22 gennaio 1964 la relazione del Giudice Michele Fragali;
udito il sostituto
avvocato generale dello Stato Franco Chiarotti, per il Presidente del Consiglio
dei Ministri.
Ritenuto
in fatto
1. - In sede di
applicazione del D.P.R. 24 gennaio 1963, n. 5, che concesse amnistia e indulto,
il Pretore di Pieve di Cadore, con ordinanza 15 maggio 1963, emessa nei
confronti di Silvio Sacco Comis Dell'Osta e di Valentino De Martin Del Zotto,
ha proposto questione di legittimità:
a) degli artt. 488 e
613 del Codice di procedura penale, e conseguentemente degli artt. 1 e 4 del
D.L. 9 aprile 1948, n. 486, e tabella ad esso allegata, con le modificazioni di
cui alla tabella A allegata alla legge 17 febbraio 1958, n. 59, in relazione al
R.D. 23 dicembre 1865, n. 2701, e successive modificazioni; degli artt. 123
(nn. 1, 2, 3, 4, 5), 124, 125, 126, 127, 128, 133, 142, primo capoverso, 154,
primo capoverso, del D.P.R. 15 dicembre 1959, n. 1229, parzialmente sostituiti
dagli artt. 7, 8, 9,10,14 della legge 11 giugno 1962, n. 546; dell'art. 45, n.
2, della tariffa A allegata al D.P.R. 25 giugno 1953, n. 492, e successive
modificazioni, di cui l'ultima con art. 3 della legge 5 luglio 1961, n. 564, in
relazione alla legge 29 giugno 1882, n. 835; dell'art. 22 della legge 8 gennaio
1952, n. 6, modificato dall'art. 6 della legge 31 luglio 1956, n. 991;
b) dell'art. 198 del
Codice penale, limitatamente all'ipotesi della obbligazione per le spese
processuali, e dell'art. 151, primo comma, limitatamente alla esclusione
dell'estinzione per amnistia della condanna alle spese processuali, di cui alle
parole "e, se vi é stata condanna, fa cessare l'esecuzione della condanna
e delle pene accessorie".
La prima questione é
stata sollevata con riferimento all'art. 53, primo e secondo comma, della
Costituzione e la seconda con riferimento all'art. 3 della Costituzione stessa.
L'ordinanza é stata
notificata agli interessati in data 24 e 27 maggio 1963 e al Presidente del
Consiglio dei Ministri il 29 maggio 1963. É stata comunicata ai Presidenti del
Senato e della Camera dei Deputati il 6 giugno 1963, e pubblicata sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica del 27 luglio 1963, n. 201.
2. - Sulla prima
questione il Pretore, rifacendosi al sistema del Codice di procedura penale,
che pone a carico del condannato o del querelante le spese del processo, a
seconda che questo termini con una sentenza di condanna o con una sentenza di
assoluzione, ha rilevato che le spese di giustizia sono da classificare fra
quelle pubbliche di interesse collettivo e perciò, in virtù dell'art. 53, primo
comma, della Costituzione, debbono essere poste a carico di tutti in ragione
della capacità contributiva di ciascuno, in modo che ad esse si faccia fronte
con i proventi di imposte e non con quelli delle tasse. Le tasse di sentenza o
di bollo, pur qualificate imposte, in realtà non lo sono, perché vengono
corrisposte da coloro che si trovano in una relazione particolare con il
servizio; i diritti dovuti ai cancellieri e agli ufficiali giudiziari non
possono essere addossati a chi é tenuto al pagamento delle spese processuali; i
contributi a favore della cassa di previdenza per gli avvocati e i procuratori
legali non possono gravare su chi, essendo obbligato per le spese processuali,
non ha un interesse diretto al funzionamento dell'istituto, tanto più quando la
condanna é pronunziata con decreto penale, che é un'ipotesi in cui, il più
delle volte, la parte non avrà goduto di alcuna assistenza legale.
Non ha importanza,
secondo l'ordinanza, l'obiezione che le parti, avendo dato occasione al
processo, debbono sopportarne le spese: in realtà gli oneri fiscali sono
imposti quale mezzo per la copertura di spese non destinate al singolo
processo, e peraltro é discutibile che l'attività esercitata nella definizione
dei processi attenga soltanto alla sfera di pertinenza dei singoli, esistendo
un interesse generale alla certezza del diritto e alla soluzione delle
controversie.
Il Pretore ha ancora
considerato che comunque non sarebbe mai legittima una condanna del querelante
alle spese del processo, perché la norma che fa seguire la condanna per le
spese alla condanna per il reato dimostra che la prima é sanzione al pari della
pena; per lo meno la condanna del querelante non si giustifica quando manca il
dolo o la colpa.
L'ordinanza ha
osservato altresì che la disciplina in vigore per le spese processuali non si
ispira al criterio della progressività stabilito dal secondo comma dell'art. 53
della Costituzione, perché le spese, se variano a seconda della natura degli
atti processuali compiuti, per ciascun atto sono determinate in un importo
fisso o comunque senza alcun rapporto con le condizioni patrimoniali
dell'obbligato.
3. - Sulla seconda
questione il Pretore ha osservato che l'art. 198 del Codice penale non
garantisce l'eguaglianza ai cittadini, perché esso prevede un diverso
trattamento a chi, al tempo dell'amnistia, é condannato o imputato, per quanto
la definizione o la pendenza del processo derivi da fattori meramente casuali,
che potrebbero anche consistere nella maggiore o minore sollecitudine usata dal
giudice competente per il processo e quindi dal modo di organizzazione
dell'ufficio giudiziario.
4. - É intervenuta la
Presidenza del Consiglio dei Ministri, la quale ha depositato deduzioni l'8
luglio 1963.
Essa, sulla prima questione,
ha osservato che l'art. 53 della Costituzione non pone particolari limiti alla
sfera di applicazione delle imposte e dei compensi che sono pagati per ottenere
un servizio speciale o divisibile, rimanendo così all'apprezzamento del
legislatore il determinare in quale misura debba farsi ricorso ai vari tipi di
proventi per sostenere il peso finanziario della gestione di un pubblico
servizio, ed essendo perciò legittimo che, per far fronte a tale onere, si
preveda anche l'obbligo di una contribuzione da parte di chi venga a porsi con
il servizio pubblico in particolare rapporto. Del resto, soggiunge la
Presidenza del Consiglio dei Ministri, l'art. 24 della Costituzione,
prefissando la disciplina di appositi istituti diretti ad assicurare ai non abbienti
i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione, implicitamente
ammette la possibilità di imporre oneri particolari a carico delle persone che
non si trovano nello stato di indigenza, al fine di approntare i mezzi
necessari al funzionamento dei servizi giudiziari.
Non si possono
opporre, secondo la stessa Presidenza, i principi di uniformità e progressività
del carico fiscale previsti nell'art. 53 della Costituzione, perché essi si
riferiscono al sistema tributario in generale e quindi non implicano che tutti
i tributi debbano singolarmente essere disposti in ragione delle capacità
economiche dei singoli contribuenti, né escludono la contribuzione indiretta,
che male si accorda con i principi predetti. Non ha poi senso, prosegue la
Presidenza del Consiglio, richiamarsi all'art. 53 predetto, che investe
situazioni diverse da quelle a cui sono riferibili i compensi corrisposti a
titolo di spese di giustizia.
Sulla seconda
questione la Presidenza del Consiglio oppone che, essendo l'obbligo di pagamento
delle spese processuali collegato all'esistenza di una sentenza di condanna
passata in giudicato (art. 488 del Codice di procedura penale), é logico che
esso venga meno solo se é mancato l'accertamento definitivo della
responsabilità penale. Solo dopo la sentenza passata in giudicato interviene la
convinzione che il servizio é stato reso in relazione alla consumazione di un
illecito penale. Le situazioni del condannato e dell'imputato sono diverse sia
formalmente che sostanzialmente; e la diversità di trattamento si giustifica
ampiamente.
5. - All'udienza del
22 gennaio 1964 l'Avvocatura dello Stato ha ribadito le proprie tesi.
Considerato
in diritto
1. - Non é fondata la
questione di legittimità costituzionale degli artt. 488 e 613 del Codice di
procedura penale, e di quelle altre disposizioni indicate nell'ordinanza che
determinano la nozione di spese processuali penali e il loro ammontare.
Come esattamente
rileva l'Avvocatura dello Stato, non v'é norma costituzionale che garantisca la
prestazione gratuita del servizio giudiziario. Al contrario l'art. 24, terzo
comma, della Costituzione, con il fare obbligo di assicurare ai non abbienti i
mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione, muove dal
presupposto che sia legittimo imporre oneri patrimoniali a carico di coloro nei
cui riguardi é esplicata una attività di giustizia. Dai quali oneri la norma
costituzionale non vuole, del resto, liberare gli indigenti in modo assoluto,
perché non vi si esclude che essi debbano rimborsare le spese che lo Stato ha
per loro anticipato ove il processo si risolva a loro sfavore, non potendosi
ritenere che l'esonero sia garantito pure nel caso in cui si propongano azioni
o difese che risultino prive di fondamento: risponde, del resto, ad un principio
di giustizia distributiva che il costo del processo sia sopportato in
definitiva da chi ha reso necessaria l'attività del giudice ed ha perciò
occasionato la spesa implicata dal suo svolgimento, com'é per colui che é
colpito da una condanna penale.
Non é fondato
assumere che le disposizioni delle leggi speciali denunciate assieme agli artt.
488 e 613 del Codice di procedura penale, in realtà, non riguardano il singolo
processo. Senza che vi sia bisogno di procedere ad indagini complesse basterà
rilevare che, nello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e
giustizia (e l'esempio può desumersi da quello relativo all'esercizio in corso,
approvato con la legge 27 ottobre 1963, n. 1417), si distinguono le spese di
giustizia dalle altre inerenti alle esigenze generali dell'Amministrazione
giudiziaria; in modo che altro non concerne se non le prime, e quindi le
prestazioni inerenti al singolo processo, la voce "recupero di spese
giudiziarie", iscritta nello stato di previsione dell'entrata del Ministero
del tesoro senza dubbio in relazione a quell'obbligo di cui il Pretore di Pieve
di Cadore contesta la legittimità (per l'esercizio in corso la voce é nel
capitolo 171, tabella A, dello stato di previsione approvato con legge 21
agosto 1963, n. 1197).
Va soggiunto che
l'art. 53 della Costituzione, al quale unicamente si rifà il Pretore suddetto,
non si riferisce ai tributi giudiziari. Avendo fatto richiamo alla capacità
contributiva e alla progressività rispettivamente come indice di imponibilità e
come criterio di imposizione, é intuitivo che esso ha avuto riguardo soltanto a
prestazioni di servizi il cui costo non si può determinare divisibilmente. Non
concerne perciò quelle spese giudiziarie la cui entità é misurabile per ogni
singolo atto, e che quindi possono gravare individualmente su chi vi ha dato
occasione; ed é richiamabile solo per la spesa della organizzazione generale
dei servizi giudiziari, che é sostenuta dallo Stato nell'interesse indistinto
di tutta la collettività, e che, di conseguenza, indistintamente su tutta la
collettività deve gravare, in proporzione della capacità contributiva di ognuno
dei suoi membri.
E ciò a parte che
l'art. 53 della Costituzione, come altre volte. ha giudicato questa Corte (sentenza 15 marzo
1960, n. 12), incide sul complesso del sistema fiscale, e non su ciascuno
dei tributi; in modo che non vieta né una singola imposizione ispirata a
principi diversi da quello della progressività, né che la spesa per i servizi
generali sia coperta da imposte indirette o da entrate che siano dovute
esclusivamente da chi richiede la prestazione dell'ufficio organizzato per il
singolo servizio o da chi ne provoca l'attività.
Non é pertanto utile
obiettare, come fa il Pretore, che la giurisdizione penale, oggetto della sua
ordinanza, ha caratteristiche del tutto distinte da quella civile e si
esercita, più di questa, nell'interesse generale: é importante, ai fini del
controllo invocato, l'avere accertato che le disposizioni denunciate non
trovano contrasto in alcuna norma della Costituzione. E rimane inoltre
assorbito l'assunto che sia incongrua la norma per cui, quando non v'é
condanna, le spese del procedimento penale debbano onerare il querelante (art.
382 del Codice di procedura penale); assunto, del resto, non prospettato come
oggetto di una specifica questione di legittimità costituzionale, tanto vero
che il Pretore non ha neanche chiarito come la eventuale illegittimità di
quella norma influisse sul corrispondente obbligo del condannato. Solo su
quest'obbligo era rilevante il soffermarsi nella concreta occasione.
2. - Ugualmente senza
giustificazione sono stati denunciati di illegittimità costituzionale gli artt.
198 e 151, primo comma, del Codice penale, nella parte in cui escludono che
l'amnistia estingua l'obbligazione del condannato al pagamento delle spese
processuali.
Al Pretore, il quale
oppone la violazione del principio di eguaglianza statuito nell'art. 3 della
Costituzione, é sfuggito che una differenza esiste tra la ipotesi in cui
l'amnistia interviene prima della condanna e l'ipotesi in cui l'amnistia é
concessa dopo. Nel primo caso non é certo che la spesa del procedimento é stata
occasionata dall'imputato, ma, nel secondo caso, v'é in tal senso una certezza
che promana dal giudicato, e pertanto le due situazioni non possono
ragionevolmente essere regolate da norme identiche, e ugualmente comportare
l'esonero dall'obbligo di rimborso verso lo Stato.
La responsabilità per
le spese del processo penale non comporta, a differenza di quanto ritiene il
Pretore, una sanzione accessoria alla pena; e perciò di questa non deve
necessariamente seguire la sorte. Accertato l'illecito, rimane affermato
altresì che suo autore ha costretto ad istituire il procedimento e ciò il basta
per farne gravare a suo carico il costo. Non conta che la condanna può
intervenire prima o dopo l'amnistia per circostanze estranee al comportamento
dell'imputato e, in particolare, a seconda che sia sollecito o non lo sia il
funzionamento dell'ufficio giudiziario che é competente per il processo:
individuata la ragione per cui, al tempo dell'amnistia, il processo aveva
potuto definirsi o era rimasto pendente, non resta per ciò solo soppressa la
realtà obiettiva dell'esistenza o dell'inesistenza, in quel tempo, della
sentenza di condanna. Ed essendo tale realtà del tutto diversa in ciascuno dei
due casi, deve razionalmente ognuno di essi rispecchiare una diversità di
disciplina. Analogamente questa Corte non ha dato rilievo, agli effetti
dell'art. 3 della Costituzione (sentenza n. 171 del 12 dicembre 1963), alla circostanza che, mentre colui il
quale sia stato giudicato prima del decreto di amnistia ha potuto soffrire in
tutto o in parte la pena alla quale sia stato condannato, nessuna pena sopporta
invece chi venga giudicato dopo quel decreto, anche se colpevole al pari del
primo;
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondate
le questioni di legittimità costituzionale proposte dal Pretore di Pieve di
Cadore con l'ordinanza del 15 maggio 1963:
a) in riferimento
all'art. 53, primo e secondo comma, della Costituzione e in relazione agli
artt. 488 e 613 del Codice di procedura penale; agli artt. 1 e 4 del D.L. 9
aprile 1948, n. 486, e tabella ad esso allegata, con le modificazioni di cui
alla tabella A allegata alla legge 17 febbraio 1958, n. 59, in rapporto con il
R.D. 23 dicembre 1865, n. 2701, e successive modificazioni; agli artt. 123 (nn.
1, 2, 3, 4, 5), 124, 125, 126, 127, 128, 133, 142, primo capoverso, 154, primo
capoverso, del D.P.R. 15 dicembre 1959, n. 1229, parzialmente sostituiti dagli
artt. 7, 8, 9, 10 e 14 della legge 11 giugno 1962, n. 546; all'art. 45, n. 2,
della tariffa A allegata al D.P.R. 25 giugno 1953, n. 492, e successive
modificazioni, di cui l'ultima con l'art. 3 della legge 5 luglio 1961, n. 564,
in rapporto con la legge 29 giugno 1882, n. 835; all'art. 22 della legge 8
gennaio 1952, n. 6, modificato dall'art. 6 della legge 31 luglio 1956, n. 991;
b) in riferimento
all'art. 3 della Costituzione e in relazione all'art. 198 del Codice penale,
limitatamente all'ipotesi della obbligazione per le spese processuali, e
all'art. 151, primo comma, limitatamente alla esclusione dell'estinzione per
amnistia della condanna alle spese processuali, di cui alle parole "e, se
vi é stata condanna, fa cessare l'esecuzione della condanna e le pene
accessorie".
Così deciso in Roma,
nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 marzo
1964.
Gaspare AMBROSINI -
Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni
CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA
- Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI – Giuseppe VERZì -
Giovanni Battista BENEDETTI - Francesco
Paolo BONIFACIO.
Depositata in Cancelleria
il 2 aprile 1964.