Sentenza n. 30 del 1964
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SENTENZA N. 30

ANNO 1964

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Prof. GASPARE AMBROSINI, Presidente

Prof. GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO

Prof. ANTONINO PAPALDO

Prof. GIOVANNI CASSANDRO

Prof. BIAGIO PETROCELLI

Dott. ANTONIO MANCA

Prof. ALDO SANDULLI

Prof. GIUSEPPE BRANCA

Prof. MICHELE FRAGALI

Prof. COSTANTINO MORTATI

Prof. GIUSEPPE CHIARELLI

Dott. GIUSEPPE VERZÌ

Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale:

a) degli artt. 488 e 613 del Codice di procedura penale; degli artt. 1 e 4 del D.L. 9 aprile 1948, n. 486, e tabella ad esso allegata, con le modificazioni di cui alla tabella A allegata alla legge 17 febbraio 1958, n. 59, in relazione al R.D. 23 dicembre 1865, n. 2701, e successive modificazioni; degli artt. 123 (nn. 1, 2, 3, 4, 5), 124, 125, 126, 127, 128, 133, 142, primo capoverso, 154, primo capoverso, del D.P.R. 15 dicembre 1959, n. 1229, parzialmente sostituiti dagli artt. 7, 8, 9, 10, 14 della legge 11 giugno 1962, n. 546; dell'art. 45, n. 2, della tariffa A allegata al D.P.R. 25 giugno 1953, n. 492, e successive modificazioni, di cui l'ultima con l'art. 3 della legge 5 luglio 1961, n. 564, in relazione alla legge 29 giugno 1882, n. 835; dell'art. 22 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, modificato dall'art. 6 della legge 31 luglio 1956, n. 991;

b) dell'art. 198 del Codice penale, limitatamente all'ipotesi della obbligazione per le spese processuali, e dell'art. 151, primo comma, limitatamente alla esclusione dell'estinzione per amnistia della condanna alle spese processuali, di cui alle parole "e, se vi é stata condanna, fa cessare l'esecuzione della condanna e delle pene accessorie"; promosso con ordinanza emessa il 15 maggio 1963 dal Pretore di Pieve di Cadore nel procedimento penale a carico di Sacco Comis Dell'Osta Silvio e De Martin Del Zotto Valentino, iscritta al n. 141 del Registro ordinanze 1963 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 201 del 27 luglio 1963.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

udita nell'udienza pubblica del 22 gennaio 1964 la relazione del Giudice Michele Fragali;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Franco Chiarotti, per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

 

Ritenuto in fatto

 

1. - In sede di applicazione del D.P.R. 24 gennaio 1963, n. 5, che concesse amnistia e indulto, il Pretore di Pieve di Cadore, con ordinanza 15 maggio 1963, emessa nei confronti di Silvio Sacco Comis Dell'Osta e di Valentino De Martin Del Zotto, ha proposto questione di legittimità:

a) degli artt. 488 e 613 del Codice di procedura penale, e conseguentemente degli artt. 1 e 4 del D.L. 9 aprile 1948, n. 486, e tabella ad esso allegata, con le modificazioni di cui alla tabella A allegata alla legge 17 febbraio 1958, n. 59, in relazione al R.D. 23 dicembre 1865, n. 2701, e successive modificazioni; degli artt. 123 (nn. 1, 2, 3, 4, 5), 124, 125, 126, 127, 128, 133, 142, primo capoverso, 154, primo capoverso, del D.P.R. 15 dicembre 1959, n. 1229, parzialmente sostituiti dagli artt. 7, 8, 9,10,14 della legge 11 giugno 1962, n. 546; dell'art. 45, n. 2, della tariffa A allegata al D.P.R. 25 giugno 1953, n. 492, e successive modificazioni, di cui l'ultima con art. 3 della legge 5 luglio 1961, n. 564, in relazione alla legge 29 giugno 1882, n. 835; dell'art. 22 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, modificato dall'art. 6 della legge 31 luglio 1956, n. 991;

b) dell'art. 198 del Codice penale, limitatamente all'ipotesi della obbligazione per le spese processuali, e dell'art. 151, primo comma, limitatamente alla esclusione dell'estinzione per amnistia della condanna alle spese processuali, di cui alle parole "e, se vi é stata condanna, fa cessare l'esecuzione della condanna e delle pene accessorie".

La prima questione é stata sollevata con riferimento all'art. 53, primo e secondo comma, della Costituzione e la seconda con riferimento all'art. 3 della Costituzione stessa.

L'ordinanza é stata notificata agli interessati in data 24 e 27 maggio 1963 e al Presidente del Consiglio dei Ministri il 29 maggio 1963. É stata comunicata ai Presidenti del Senato e della Camera dei Deputati il 6 giugno 1963, e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica del 27 luglio 1963, n. 201.

2. - Sulla prima questione il Pretore, rifacendosi al sistema del Codice di procedura penale, che pone a carico del condannato o del querelante le spese del processo, a seconda che questo termini con una sentenza di condanna o con una sentenza di assoluzione, ha rilevato che le spese di giustizia sono da classificare fra quelle pubbliche di interesse collettivo e perciò, in virtù dell'art. 53, primo comma, della Costituzione, debbono essere poste a carico di tutti in ragione della capacità contributiva di ciascuno, in modo che ad esse si faccia fronte con i proventi di imposte e non con quelli delle tasse. Le tasse di sentenza o di bollo, pur qualificate imposte, in realtà non lo sono, perché vengono corrisposte da coloro che si trovano in una relazione particolare con il servizio; i diritti dovuti ai cancellieri e agli ufficiali giudiziari non possono essere addossati a chi é tenuto al pagamento delle spese processuali; i contributi a favore della cassa di previdenza per gli avvocati e i procuratori legali non possono gravare su chi, essendo obbligato per le spese processuali, non ha un interesse diretto al funzionamento dell'istituto, tanto più quando la condanna é pronunziata con decreto penale, che é un'ipotesi in cui, il più delle volte, la parte non avrà goduto di alcuna assistenza legale.

Non ha importanza, secondo l'ordinanza, l'obiezione che le parti, avendo dato occasione al processo, debbono sopportarne le spese: in realtà gli oneri fiscali sono imposti quale mezzo per la copertura di spese non destinate al singolo processo, e peraltro é discutibile che l'attività esercitata nella definizione dei processi attenga soltanto alla sfera di pertinenza dei singoli, esistendo un interesse generale alla certezza del diritto e alla soluzione delle controversie.

Il Pretore ha ancora considerato che comunque non sarebbe mai legittima una condanna del querelante alle spese del processo, perché la norma che fa seguire la condanna per le spese alla condanna per il reato dimostra che la prima é sanzione al pari della pena; per lo meno la condanna del querelante non si giustifica quando manca il dolo o la colpa.

L'ordinanza ha osservato altresì che la disciplina in vigore per le spese processuali non si ispira al criterio della progressività stabilito dal secondo comma dell'art. 53 della Costituzione, perché le spese, se variano a seconda della natura degli atti processuali compiuti, per ciascun atto sono determinate in un importo fisso o comunque senza alcun rapporto con le condizioni patrimoniali dell'obbligato.

3. - Sulla seconda questione il Pretore ha osservato che l'art. 198 del Codice penale non garantisce l'eguaglianza ai cittadini, perché esso prevede un diverso trattamento a chi, al tempo dell'amnistia, é condannato o imputato, per quanto la definizione o la pendenza del processo derivi da fattori meramente casuali, che potrebbero anche consistere nella maggiore o minore sollecitudine usata dal giudice competente per il processo e quindi dal modo di organizzazione dell'ufficio giudiziario.

4. - É intervenuta la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la quale ha depositato deduzioni l'8 luglio 1963.

Essa, sulla prima questione, ha osservato che l'art. 53 della Costituzione non pone particolari limiti alla sfera di applicazione delle imposte e dei compensi che sono pagati per ottenere un servizio speciale o divisibile, rimanendo così all'apprezzamento del legislatore il determinare in quale misura debba farsi ricorso ai vari tipi di proventi per sostenere il peso finanziario della gestione di un pubblico servizio, ed essendo perciò legittimo che, per far fronte a tale onere, si preveda anche l'obbligo di una contribuzione da parte di chi venga a porsi con il servizio pubblico in particolare rapporto. Del resto, soggiunge la Presidenza del Consiglio dei Ministri, l'art. 24 della Costituzione, prefissando la disciplina di appositi istituti diretti ad assicurare ai non abbienti i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione, implicitamente ammette la possibilità di imporre oneri particolari a carico delle persone che non si trovano nello stato di indigenza, al fine di approntare i mezzi necessari al funzionamento dei servizi giudiziari.

Non si possono opporre, secondo la stessa Presidenza, i principi di uniformità e progressività del carico fiscale previsti nell'art. 53 della Costituzione, perché essi si riferiscono al sistema tributario in generale e quindi non implicano che tutti i tributi debbano singolarmente essere disposti in ragione delle capacità economiche dei singoli contribuenti, né escludono la contribuzione indiretta, che male si accorda con i principi predetti. Non ha poi senso, prosegue la Presidenza del Consiglio, richiamarsi all'art. 53 predetto, che investe situazioni diverse da quelle a cui sono riferibili i compensi corrisposti a titolo di spese di giustizia.

Sulla seconda questione la Presidenza del Consiglio oppone che, essendo l'obbligo di pagamento delle spese processuali collegato all'esistenza di una sentenza di condanna passata in giudicato (art. 488 del Codice di procedura penale), é logico che esso venga meno solo se é mancato l'accertamento definitivo della responsabilità penale. Solo dopo la sentenza passata in giudicato interviene la convinzione che il servizio é stato reso in relazione alla consumazione di un illecito penale. Le situazioni del condannato e dell'imputato sono diverse sia formalmente che sostanzialmente; e la diversità di trattamento si giustifica ampiamente.

5. - All'udienza del 22 gennaio 1964 l'Avvocatura dello Stato ha ribadito le proprie tesi.

 

Considerato in diritto

 

1. - Non é fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 488 e 613 del Codice di procedura penale, e di quelle altre disposizioni indicate nell'ordinanza che determinano la nozione di spese processuali penali e il loro ammontare.

Come esattamente rileva l'Avvocatura dello Stato, non v'é norma costituzionale che garantisca la prestazione gratuita del servizio giudiziario. Al contrario l'art. 24, terzo comma, della Costituzione, con il fare obbligo di assicurare ai non abbienti i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione, muove dal presupposto che sia legittimo imporre oneri patrimoniali a carico di coloro nei cui riguardi é esplicata una attività di giustizia. Dai quali oneri la norma costituzionale non vuole, del resto, liberare gli indigenti in modo assoluto, perché non vi si esclude che essi debbano rimborsare le spese che lo Stato ha per loro anticipato ove il processo si risolva a loro sfavore, non potendosi ritenere che l'esonero sia garantito pure nel caso in cui si propongano azioni o difese che risultino prive di fondamento: risponde, del resto, ad un principio di giustizia distributiva che il costo del processo sia sopportato in definitiva da chi ha reso necessaria l'attività del giudice ed ha perciò occasionato la spesa implicata dal suo svolgimento, com'é per colui che é colpito da una condanna penale.

Non é fondato assumere che le disposizioni delle leggi speciali denunciate assieme agli artt. 488 e 613 del Codice di procedura penale, in realtà, non riguardano il singolo processo. Senza che vi sia bisogno di procedere ad indagini complesse basterà rilevare che, nello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia (e l'esempio può desumersi da quello relativo all'esercizio in corso, approvato con la legge 27 ottobre 1963, n. 1417), si distinguono le spese di giustizia dalle altre inerenti alle esigenze generali dell'Amministrazione giudiziaria; in modo che altro non concerne se non le prime, e quindi le prestazioni inerenti al singolo processo, la voce "recupero di spese giudiziarie", iscritta nello stato di previsione dell'entrata del Ministero del tesoro senza dubbio in relazione a quell'obbligo di cui il Pretore di Pieve di Cadore contesta la legittimità (per l'esercizio in corso la voce é nel capitolo 171, tabella A, dello stato di previsione approvato con legge 21 agosto 1963, n. 1197).

Va soggiunto che l'art. 53 della Costituzione, al quale unicamente si rifà il Pretore suddetto, non si riferisce ai tributi giudiziari. Avendo fatto richiamo alla capacità contributiva e alla progressività rispettivamente come indice di imponibilità e come criterio di imposizione, é intuitivo che esso ha avuto riguardo soltanto a prestazioni di servizi il cui costo non si può determinare divisibilmente. Non concerne perciò quelle spese giudiziarie la cui entità é misurabile per ogni singolo atto, e che quindi possono gravare individualmente su chi vi ha dato occasione; ed é richiamabile solo per la spesa della organizzazione generale dei servizi giudiziari, che é sostenuta dallo Stato nell'interesse indistinto di tutta la collettività, e che, di conseguenza, indistintamente su tutta la collettività deve gravare, in proporzione della capacità contributiva di ognuno dei suoi membri.

E ciò a parte che l'art. 53 della Costituzione, come altre volte. ha giudicato questa Corte (sentenza 15 marzo 1960, n. 12), incide sul complesso del sistema fiscale, e non su ciascuno dei tributi; in modo che non vieta né una singola imposizione ispirata a principi diversi da quello della progressività, né che la spesa per i servizi generali sia coperta da imposte indirette o da entrate che siano dovute esclusivamente da chi richiede la prestazione dell'ufficio organizzato per il singolo servizio o da chi ne provoca l'attività.

Non é pertanto utile obiettare, come fa il Pretore, che la giurisdizione penale, oggetto della sua ordinanza, ha caratteristiche del tutto distinte da quella civile e si esercita, più di questa, nell'interesse generale: é importante, ai fini del controllo invocato, l'avere accertato che le disposizioni denunciate non trovano contrasto in alcuna norma della Costituzione. E rimane inoltre assorbito l'assunto che sia incongrua la norma per cui, quando non v'é condanna, le spese del procedimento penale debbano onerare il querelante (art. 382 del Codice di procedura penale); assunto, del resto, non prospettato come oggetto di una specifica questione di legittimità costituzionale, tanto vero che il Pretore non ha neanche chiarito come la eventuale illegittimità di quella norma influisse sul corrispondente obbligo del condannato. Solo su quest'obbligo era rilevante il soffermarsi nella concreta occasione.

2. - Ugualmente senza giustificazione sono stati denunciati di illegittimità costituzionale gli artt. 198 e 151, primo comma, del Codice penale, nella parte in cui escludono che l'amnistia estingua l'obbligazione del condannato al pagamento delle spese processuali.

Al Pretore, il quale oppone la violazione del principio di eguaglianza statuito nell'art. 3 della Costituzione, é sfuggito che una differenza esiste tra la ipotesi in cui l'amnistia interviene prima della condanna e l'ipotesi in cui l'amnistia é concessa dopo. Nel primo caso non é certo che la spesa del procedimento é stata occasionata dall'imputato, ma, nel secondo caso, v'é in tal senso una certezza che promana dal giudicato, e pertanto le due situazioni non possono ragionevolmente essere regolate da norme identiche, e ugualmente comportare l'esonero dall'obbligo di rimborso verso lo Stato.

La responsabilità per le spese del processo penale non comporta, a differenza di quanto ritiene il Pretore, una sanzione accessoria alla pena; e perciò di questa non deve necessariamente seguire la sorte. Accertato l'illecito, rimane affermato altresì che suo autore ha costretto ad istituire il procedimento e ciò il basta per farne gravare a suo carico il costo. Non conta che la condanna può intervenire prima o dopo l'amnistia per circostanze estranee al comportamento dell'imputato e, in particolare, a seconda che sia sollecito o non lo sia il funzionamento dell'ufficio giudiziario che é competente per il processo: individuata la ragione per cui, al tempo dell'amnistia, il processo aveva potuto definirsi o era rimasto pendente, non resta per ciò solo soppressa la realtà obiettiva dell'esistenza o dell'inesistenza, in quel tempo, della sentenza di condanna. Ed essendo tale realtà del tutto diversa in ciascuno dei due casi, deve razionalmente ognuno di essi rispecchiare una diversità di disciplina. Analogamente questa Corte non ha dato rilievo, agli effetti dell'art. 3 della Costituzione (sentenza n. 171 del 12 dicembre 1963), alla circostanza che, mentre colui il quale sia stato giudicato prima del decreto di amnistia ha potuto soffrire in tutto o in parte la pena alla quale sia stato condannato, nessuna pena sopporta invece chi venga giudicato dopo quel decreto, anche se colpevole al pari del primo;

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale proposte dal Pretore di Pieve di Cadore con l'ordinanza del 15 maggio 1963:

a) in riferimento all'art. 53, primo e secondo comma, della Costituzione e in relazione agli artt. 488 e 613 del Codice di procedura penale; agli artt. 1 e 4 del D.L. 9 aprile 1948, n. 486, e tabella ad esso allegata, con le modificazioni di cui alla tabella A allegata alla legge 17 febbraio 1958, n. 59, in rapporto con il R.D. 23 dicembre 1865, n. 2701, e successive modificazioni; agli artt. 123 (nn. 1, 2, 3, 4, 5), 124, 125, 126, 127, 128, 133, 142, primo capoverso, 154, primo capoverso, del D.P.R. 15 dicembre 1959, n. 1229, parzialmente sostituiti dagli artt. 7, 8, 9, 10 e 14 della legge 11 giugno 1962, n. 546; all'art. 45, n. 2, della tariffa A allegata al D.P.R. 25 giugno 1953, n. 492, e successive modificazioni, di cui l'ultima con l'art. 3 della legge 5 luglio 1961, n. 564, in rapporto con la legge 29 giugno 1882, n. 835; all'art. 22 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, modificato dall'art. 6 della legge 31 luglio 1956, n. 991;

b) in riferimento all'art. 3 della Costituzione e in relazione all'art. 198 del Codice penale, limitatamente all'ipotesi della obbligazione per le spese processuali, e all'art. 151, primo comma, limitatamente alla esclusione dell'estinzione per amnistia della condanna alle spese processuali, di cui alle parole "e, se vi é stata condanna, fa cessare l'esecuzione della condanna e le pene accessorie".

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 marzo 1964.

Gaspare AMBROSINI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI – Giuseppe VERZì - Giovanni Battista BENEDETTI -  Francesco Paolo BONIFACIO.

 

Depositata in Cancelleria il 2 aprile 1964.