Sentenza n. 171 del 1963
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SENTENZA N. 171

ANNO 1963

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

Prof. GASPARE AMBROSINI, Presidente

Prof. GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO

Prof. ANTONINO PAPALDO

Prof. NICOLA JAEGER

Prof. GIOVANNI CASSANDRO

Prof. BIAGIO PETROCELLI

Dott. ANTONIO MANCA

Prof. ALDO SANDULLI

Prof. GIUSEPPE BRANCA

Prof. MICHELE FRAGALI

Prof. COSTANTINO MORTATI

Prof. GIUSEPPE CHIARELLI

Dott. GIUSEPPE VERZÌ

Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 151 del Codice penale, della legge 23 gennaio 1963, n. 2, recante delegazione al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia e indulto, e del D.P.R. 24 gennaio 1963, n. 5, recante concessione di amnistia e indulto, promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 30 gennaio 1963 dal Pretore di Bracciano nel procedimento penale a carico di Lilli Giuseppe, iscritta al n. 44 del Registro ordinanze 1963 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 67 del 9 marzo 1963;

2) ordinanza emessa il 9 marzo 1963 dal Pretore di Bracciano nel procedimento penale a carico di Gamberini Mario, iscritta al n. 70 del Registro ordinanze 1963 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 94 del 6 aprile 1963.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

udita nell'udienza pubblica del 20 novembre 1963 la relazione del Giudice Aldo Sandulli;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Franco Chiarotti, per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

 

Ritenuto in fatto

 

1. - Con ordinanza del 30 gennaio 1963, pronunciata nel procedimento penale a carico di Giuseppe Lilli, imputato di lesioni colpose gravi e di contravvenzione all'art. 105 del Codice della strada, reati rientranti tra quelli per i quali é stata concessa amnistia con D.P.R. 24 gennaio 1963, n. 5, il Pretore di Bracciano ha rimesso a questa Corte due questioni di legittimità costituzionale: a) se l'art. 151 del Cod. penale, riguardante l'amnistia, la legge di delegazione 23 gennaio 1963, n. 2, sulla base della quale é stato emanato l'anzidetto decreto di amnistia, e il decreto stesso siano in contrasto con l'art. 3 della Costituzione (non neutralizzato in proposito dall'art. 79), in quanto costituirebbero fonti di notevoli disparità di trattamento tra chi venera giudicato prima e chi dopo del provvedimento di clemenza; b) se la legge n. 2 e il decreto n. 5 del 1963 siano in contrasto con gli artt. 79 e 24 della Costituzione: col primo, in quanto il potere "delegato" con la legge n. 2 sarebbe stato snaturato, essendo il "contenuto e la vera sostanza del provvedimento di clemenza" completamente regolati da quella legge, e assumendo il decreto presidenziale carattere di mera esecuzione; col secondo, in quanto, intervenuto il provvedimento di amnistia, l'imputato sarebbe privato, nel procedimento penale, della possibilità di dimostrare la propria innocenza.

L'ordinanza é stata notificata all'imputato il 2 febbraio 1962 e al Presidente del Consiglio di Ministri il 12 dello stesso mese, ed é stata comunicata ai Presidenti del Senato e della Camera dei Deputati rispettivamente il 2 e il 4 febbraio. Essa é stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 9 marzo 1963 (n. 67 ed. speciale).

Innanzi a questa Corte si é costituito unicamente il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato dall'Avvocato generale dello Stato, il quale con atto di intervento depositato il 1 marzo 1963 ha concluso per la dichiarazione d'infondatezza delle questioni proposte dal Pretore, osservando a tal fine, rispettivamente, che: a) l'eventuale diversità di trattamento, che, in conseguenza della diversa celerità del corso dei processi può collegarsi ai provvedimenti di amnistia, non può farsi risalire a questi ultimi; b) come questa Corte ha già ritenuto nella sentenza n. 110 del 1962, non contrasta con l'art. 79 della Costituzione il fatto che il Parlamento "faccia uso del potere di delega con maggiore rigidità per l'amnistia e con minore rigidità per l'indulto": osserva l'Avvocatura che "non possa interpretarsi come atto dovuto quello del Capo dello Stato nelle ipotesi in cui nessuna discrezionalità gli sia riservata sul contenuto dell'atto, discrezionale essendo invero la partecipazione o meno all'emanazione del provvedimento di clemenza"; c) anche quando sia intervenuto un provvedimento di amnistia l'imputato ha ugualmente il diritto di sottoporre le proprie difese al giudice e questo ha il dovere, ai sensi dell'art. 152 del Cod. penale, di esaminarle ai fini del proscioglimento con formula diversa da quella di estinzione del reato per amnistia; comunque le sentenze di proscioglimento con quest'ultima formula non vengono iscritte nel casellario giudiziario quando non siano state precedute da sentenze di condanna o di assoluzione per insufficienza di prove.

2. - Con altra ordinanza, in data 9 marzo 1963, pronunciata nel procedimento penale a carico di Gamberini Mario, contravventore all'art. 80 del Codice della strada, per avere, in data 8 dicembre 1962, guidato una motocicletta senza esservi abilitato - reato anch'esso rientrante tra quelli coperti dall'amnistia concessa col D.P.R. n. 5 del 1963 - lo stesso Pretore ha rimesso a questa Corte, nei confronti dell'anzidetto decreto e della legge n. 2 del 1963, un'ulteriore questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 79, secondo comma, della Costituzione. Osserva in proposito l'ordinanza che l'amnistia di cui trattasi - accordata in base a legge di delegazione approvata a seguito di un disegno governativo presentato al Parlamento il 14 dicembre 1962 - é stata preceduta da varie proposte legislative di iniziativa parlamentare, nelle quali, tra gli altri reati, era già prevista l'amnistia per quello di cui al giudizio de quo: di conseguenza illegittimamente l'amnistia sarebbe stata concessa, in virtù dei provvedimenti legislativi impugnati, per i reati commessi fino all'8 dicembre 1962, e quindi - in contrasto, tra l'altro, coi criteri seguiti in occasione di precedenti provvedimenti di clemenza - anche per reati successivi alle proposte anteriori al disegno di legge governativo, alle quali, per giunta, questo dichiarava espressamente di collegarsi.

L'ordinanza é stata notificata all'imputato il 13 marzo 1963 e al Presidente del Consiglio dei Ministri il 14 successivo, ed éstata comunicata ai Presidenti dei due rami del Parlamento il 13 marzo. Essa é stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 6 aprile 1963 (n. 94 ed. speciale).

Innanzi a questa Corte é intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato dall'Avvocato generale dello Stato, con atto depositato il 2 aprile 1963. In esso si osserva che tanto innanzi al Senato, quanto innanzi alla Camera dei Deputati, le iniziative parlamentari di provvedimenti di clemenza anteriori all'iniziativa governativa non furono mai esaminate e discusse, e che il provvedimento di clemenza in discussione si collega unicamente a quest'ultima: onde la questione sollevata dal Pretore é da ritenere infondata.

3. - All'udienza le due cause sono, state trattate congiuntamente. Per entrambe l'Avvocato dello Stato ha insistito nelle precedenti deduzioni e conclusioni.

 

Considerato in diritto

 

1. - Dato che l'oggetto delle due cause é per la più gran parte comune, esse sono state discusse congiuntamente e vengono riunite e decise con unica sentenza.

2. - Nessun fondamento ha l'assunto di violazione del principio di eguaglianza da parte della previsione legislativa di carattere generale di provvedimenti di amnistia, contenuta nell'art. 151 del Cod. penale, e dello specifico provvedimento di amnistia previsto dalla legge 23 gennaio 1963, n. 2, e concesso col D.P.R. 24 gennaio 1963, n. 5.

L'istituto dell'amnistia é espressamente contemplato dall'art. 79 della Costituzione, che ne contiene la disciplina. É inconcepibile, quindi, consideralo in sé e per sé incompatibile con la Costituzione.

Del resto, l'inconveniente segnalato dalla prima delle due ordinanze di rimessione, inerente al fatto che, mentre chi sia stato giudicato e condannato prima dell'amnistia viene a soffrire in tutto o in parte la pena, nessuna pena sopporta, per contro, chi venga giudicato dopo l'amnistia, si risolve non in una disparità di diritto, ma in una mera e inevitabile disparità di fatto, cui rimane estranea la legge.

3. - Maggiore delicatezza presenta la questione se le leggi di delegazione del potere di clemenza, previste dall'art. 79 della Costituzione, possano esse stesse indicare con assoluta puntualità il contenuto del decreto presidenziale attraverso il quale dovrà essere esercitato tale potere. Questione che - contrariamente all'assunto dell'Avvocatura dello Stato - la sentenza di questa Corte n. 110 del 1962 lasciò impregiudicata. In quella occasione era stata dedotta l'illegittimità della legge di delegazione sotto il profilo di aver lasciato al decreto presidenziale, per la concessione dell'indulto - che il giudice a quo avrebbe dovuto applicare - un certo potere di scelta, mancante invece per la concessione dell'amnistia. E la Corte si limitò ad escludere che alla legge di delegazione sia vietato di consentire al decreto presidenziale un potere di scelta nell'ambito della delega, e ad affermare che non contrasta con l'articolo 79 il fatto che talvolta il Parlamento "faccia uso del potere di delega con maggiore rigidità per l'amnistia e con minor rigidità per l'indulto".

La Corte ritiene nondimeno che la questione ora sottoposta sia infondata. Come già fu osservato nella ricordata sentenza, quella che consigliò l'Assemblea costituente a disporre che i provvedimenti di amnistia ed indulto fossero adottati non mediante legge, ma mediante decreto presidenziale emanato a seguito di legge di delegazione, fu una esigenza di tecnicismo e di tempestività. Ispirata da tale esigenza, l'Assemblea si propose di incoraggiare il Parlamento a lasciare al decreto presidenziale la specificazione del contenuto dei provvedimenti di clemenza: appunto a tal fine l'art. 79, primo comma, della Costituzione escluse che i provvedimenti in questione potessero essere adottati direttamente con legge. L'art. 79 non enuncia però, né implica, l'esclusione della possibilità che la legge di delegazione disciplini essa stessa, con assoluta puntualità, il contenuto che il provvedimento di clemenza dovrà adottare. Né tale esclusione risulta dall'intento ispiratore della disposizione.

4. - Nemmeno sussiste il preteso contrasto della legge e del decreto presidenziale impugnati con l'art. 24 della Costituzione.

I riferiti provvedimenti legislativi si limitano a concedere clemenza per determinati reati. Gli effetti dei provvedimenti stessi e il modo di applicarli nel processo sono però regolati da disposizioni di carattere generale, contenute nel Codice penale e in quello di procedura penale, non impugnate in questa sede sotto il profilo in esame.

5. - Va risolta in senso negativo anche la questione - sollevata con la seconda delle ordinanze di rimessione - se la legge e il decreto presidenziale impugnati siano incorsi in violazione dell'art. 79, secondo comma, della Costituzione per aver esteso l'applicazione dell'amnistia a fatti criminosi, i quali, essendo già contemplati da proposte di amnistia presentate al Parlamento prima del disegno di iniziativa governativa che condusse a quella legge e quel decreto, erano stati compiuti successivamente alle proposte stesse.

É vero che per buona parte dei reati amnistiati in base alla legge 23 gennaio 1963, n. 2, l'amnistia era già prevista da proposte presentate da singoli parlamentari anteriormente al disegno di legge presentato dal Governo il 14 dicembre 1962, dal quale la legge in questione trasse origine. Ma quelle proposte non confluirono affatto nell'iter della legge, non essendo state dal Parlamento né riunite, per un esame unitario, al disegno di legge governativo, né in alcun modo considerate in occasione dell'esame di questo, e anzi non essendo mai state poste in discussione.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

riunisce i due giudizi di legittimità costituzionale proposti con le ordinanze indicate in epigrafe;

dichiara infondate le questioni di legittimità costituzionale, proposte con le stesse ordinanze: a) dell'art. 151 del Cod. penale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione; b) della legge 23 gennaio 1963, n. 2, recante delegazione al Presidente della Repubblica. per la concessione di amnistia ed indulto e del D.P.R. 24 gennaio 1963, n. 5, recante concessione di amnistia e indulto, in riferimento, agli artt. 3, 24 e 79 della Costituzione.

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 1963.

GASPARE AMBROSINI, PRESIDENTE

ALDO SANDULLI, REDATTORE

Depositata in cancelleria il 23 dicembre 1963.