Sentenza n. 82 del 1966
 CONSULTA ONLINE 

SENTENZA N. 82

ANNO 1966

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Prof. Gaspare AMBROSINI, Presidente

Prof. Nicola JAEGER

Prof. Giovanni CASSANDRO

Dott. Antonio MANCA

Prof. Aldo SANDULLI

Prof. Giuseppe BRANCA

Prof. Michele FRAGALI

Prof. Costantino MORTATI

Prof. Giuseppe CHIARELLI

Dott. Giuseppe VERZÌ

Dott. Giovanni Battista BENEDETTI

Prof. Francesco Paolo BONIFACIO,  

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 17 della legge 31 luglio 1956, n. 991, recante modificazioni alla legge 8 gennaio 1952, n. 6, sulla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore degli avvocati e dei procuratori, promosso con ordinanza emessa il 26 aprile 1965 dal Pretore di Moncalieri nel procedimento penale a carico di Guzzon Natale, iscritta al n. 199 del Registro ordinanze 1965 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 284 del 13 novembre 1965.

Udita nella camera di consiglio del 5 maggio 1966 la relazione del Giudice Giuseppe Verzì.

 

Ritenuto in fatto

 

A seguito della impugnazione proposta da Guzzon Natale avverso la sentenza di condanna del Pretore di Moncalieri del 25 febbraio 1965 per violazione delle norme del Codice della strada, il difensore dell'imputato presentava i motivi di appello senza apporre sul relativo atto la marca della Cassa di previdenza ed assistenza a favore degli avvocati e procuratori, prescritta dagli artt. 27 e seguenti del R.D. 25 giugno 1940, n. 954, e dalla legge 8 gennaio 1952, n. 6, modificata dalla legge 31 luglio 1956, n. 991. Con provvedimento del 14 aprile 1965, il cancelliere dirigente dichiarava, ai sensi degli artt. 5 e 17 della legge 31 luglio 1956, n. 991, di non ricevere l'atto per l'omesso pagamento del contributo dovuto alla Cassa. Ed il Pretore, dovendo decidere sulla ammissibilità o meno dei motivi di appello giusta l'art. 207 del Codice di procedura penale, sollevava, con ordinanza 26 aprile 1965, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 17 della suindicata legge, motivando la rilevanza di tale questione ai fini della suindicata decisione.

L'ordinanza pone in rilievo che il provvedimento del cancelliere di non ricevere l'atto, determina la "totale paralisi del diritto di azione", e che "il sacrificio" di tale diritto é effettuato soltanto allo scopo di soddisfare l'interesse all'assistenza e alla previdenza della categoria degli avvocati e procuratori, onde la norma viola il diritto di agire in giudizio sancito dall'art. 24 della Costituzione.

L'ordinanza impugna altresì il terzo comma dello stesso articolo 17, che attribuisce al cancelliere il potere di decidere, in caso di contestazione, con provvedimento non soggetto ad impugnazione, sull'obbligo di applicare la marca, rilevando in proposito che, qualora si voglia ritenere che il cancelliere eserciti una funzione giurisdizionale, la norma violerebbe il precetto dell'art. 102 della Costituzione, che vuole tale funzione sia esercitata soltanto da magistrati ordinari; e violerebbe altresì il secondo comma dell'art. 111 della Costituzione non ammettendo impugnazione contro un provvedimento suscettibile di determinare il passaggio in giudicato di una sentenza di condanna a pena detentiva ed incidente quindi sulla libertà personale dei cittadini. Qualora invece si ritenga che il provvedimento del cancelliere abbia carattere amministrativo, la norma sarebbe in contrasto con l'art. 113 della Costituzione, per cui é sempre ammessa la tutela giurisdizionale contro gli atti della pubblica amministrazione.

L'ordinanza é stata regolarmente notificata, comunicata e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 284 del 13 novembre 1965, ma non vi é stata costituzione di parti nel giudizio dinanzi questa Corte, la quale ha deciso in camera di consiglio a termini dell'art. 26 della legge 11 marzo 1953, n. 87.

 

Considerato in diritto

 

L'ordinanza di rimessone impugna l'art. 17 della legge 31 luglio 1956, n. 991, che fa obbligo ai cancellieri e ai segretari di non ricevere gli atti sprovvisti della marca relativa al contributo per la Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore degli avvocati e dei procuratori. Poiché il divieto di ricevere tali atti determinerebbe, come suo effetto normale, non già una mera indisponibilità di mezzi di prova delle situazioni giuridiche soggettive fatte valere in giudizio, ma la totale paralisi del diritto di azione, la norma violerebbe il diritto di agire in giudizio garantito dall'art. 24 della Costituzione.

Dovendo questa Corte esaminare soltanto l'ipotesi degli atti di parte non ricevibili dai competenti uffici, non entrano in discussione né la legittimità né la natura del contributo dovuto, per ogni grado di giurisdizione di ciascun processo o per determinati atti giurisdizionali, dalle parti a favore della Cassa di previdenza ed assistenza degli avvocati e procuratori. Ed essendo inoltre la questione proposta sotto il profilo del diritto di agire in giudizio, essa non ha alcun riferimento ai provvedimenti del cancelliere relativi agli atti amministrativi ed ai certificati, elencati nell'art. 4 della legge 5 luglio 1965, n. 798.

La questione é fondata.

A norma degli artt. 27 e 28 del R.D. 25 giugno 1940, n. 954, il contributo per la Cassa di previdenza ed assistenza a favore degli avvocati e procuratori, nei procedimenti civili ed amministrativi, é corrisposto, se vi é costituzione o comparizione in giudizio, mediante applicazione della marca sulla nota di iscrizione a ruolo o sul verbale che dà atto della comparizione del procuratore o dell'intervento per assistenza dell'avvocato; ed in ogni altro caso mediante applicazione della marca sulla prima istanza, ricorso, memoria od altro atto introduttivo qualsiasi, sottoscritto dall'avvocato o dal procuratore, ed, in mancanza, sul processo verbale o altro documento, relativi al primo atto compiuto con l'intervento dell'avvocato o del procuratore. La medesima modalità di pagamento é prescritta per le istanze, gli atti od i ricorsi introduttivi, sottoscritti e presentati dalle parti personalmente con elezione di domicilio presso avvocato o procuratore. In materia penale, il contributo viene corrisposto in ogni stato e grado del procedimento mediante applicazione della marca sul primo atto processuale sottoscritto o presentato dal difensore o per il quale vi sia intervento dello stesso difensore. Allo scopo, poi, di obbligare la parte a corrispondere il contributo previdenziale, la norma impugnata fa ricorso ad una misura sbrigativa ed energica, imponendo al cancelliere l'obbligo di non ricevere l'atto sprovvisto della marca.

Va subito rilevato che la non ricezione dell'atto presentato dalla parte o dal difensore assume carattere sanzionatorio, non proporzionato alla portata ed entità del precetto, e non giustificabile alla stregua di quelle guarentigie giuridiche che lo stato di diritto offre ai singoli per la tutela dei loro diritti od interessi legittimi. Ed appare opportuno tenere conto in proposito della circostanza che la legge 18 giugno 1955, n. 517, ha modificato la norma dell'art. 186 del Codice di procedura penale, per dichiarare espressamente che, in materia penale, la "inammissibilità" dell'atto non é consentita per la inosservanza delle norme sulla tassa di bollo.

Ma quel che conta in modo decisivo nell'esame della proposta questione é la valutazione delle conseguenze che la non ricezione apporta sul corso del procedimento. Ed invero, poiché la marca suindicata va applicata sugli atti indispensabili per l'esercizio dell'azione, di guisa che, in mancanza di essi, il giudizio non può essere iniziato o proseguito, rimane paralizzato l'inizio oppure viene troncato immediatamente il corso di esso allorquando la presentazione dell'atto é prescritta entro termini di decadenza, come in tutti i casi di impugnazione.

Mentre le normali funzioni del cancelliere sono quelle di ricevere gli atti, di registrarli, di tenerli in deposito e di rilasciarne copia o certificati, la norma impugnata affida alla responsabilità del medesimo l'eccezionale potere di determinare, con la non ricezione dell'atto, una situazione processuale gravissima per il corso del procedimento. Il che é quanto dire che la sorte dell'azione può essere compromessa irrimediabilmente da un provvedimento di un organo diverso dal giudice.

La norma impugnata viola pertanto il diritto di agire in giudizio garantito dal primo comma dell'art. 24 della Costituzione. Al che si può aggiungere, che per quanto riguarda la materia penale, rimane violato anche il diritto di difesa sotto il profilo precisato in altre sentenze di questa Corte, perché il fatto che un organo diverso dal giudice possa impedire che abbia corso il "primo atto processuale sottoscritto o presentato dal difensore in ogni stato e grado del procedimento", preclude l'esercizio del diritto garantito dal secondo comma dell'art. 24.

La dichiarazione di illegittimità della norma assorbe ogni altra questione, proposta dalla ordinanza di rimessione, in merito alla natura ed alla impugnabilità del provvedimento del cancelliere.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 17 della legge 31 luglio 1956, n. 991 (Modificazioni alla legge 8 gennaio 1952, n. 6, sulla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore degli avvocati e dei procuratori) limitatamente agli atti previsti dagli artt. 27 e 28 del R.D. 25 giugno 1940, n. 954.

 

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 giugno 1966.

 

Gaspare AMBROSINI - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ - Giovanni Battista BENEDETTI - Francesco Paolo BONIFACIO

 

Depositata in cancelleria il 2 luglio 1966.