Sentenza n. 84 del 1966
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SENTENZA N. 84

ANNO 1966

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Prof. Gaspare AMBROSINI, Presidente

Prof. Giovanni CASSANDRO

Prof. Biagio PETROCELLI

Dott. Antonio MANCA

Prof. Aldo SANDULLI

Prof. Giuseppe BRANCA

Prof. Michele FRAGALI

Prof. Costantino MORTATI

Prof. Giuseppe CHIARELLI

Dott. Giuseppe VERZÌ

Dott. Giovanni Battista BENEDETTI

Prof. Francesco Paolo BONIFACIO, 

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dei decreti del Presidente della Repubblica 29 novembre 1952, n. 2888, e 27 dicembre 1952, n. 3884, nonché del decreto 21 marzo 1957 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 156 del 24 giugno 1957), promosso con ordinanza emessa il 30 novembre 1964 dal Tribunale di Firenze nel procedimento civile vertente tra Gotti Lega Augusto, l'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, iscritta al n. 38 del Registro ordinanze 1965 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 98 del 17 aprile 1965.

Visti gli atti di costituzione di Gotti Lega Augusto, dell'Ente Maremma e del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

udita nell'udienza pubblica del 17 maggio 1966 la relazione del Giudice Michele Fragali;

uditi l'avv. Mario Cassola, per il Gotti Lega, l'avv. Guido Astuti, per l'Ente Maremma, e il sostituto avvocato generale dello Stato Francesco Agrò, per il Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

 

Ritenuto in fatto

 

1. - Il Tribunale di Firenze ha prospettato a questa Corte l'illegittimità costituzionale dei decreti del Presidente della Repubblica 29 novembre 1952, n. 2888, e 27 dicembre 1952, n. 3884, con i quali, in base alla legge di delegazione 21 ottobre 1950, n. 841, venivano approvati i piani compilati dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale, ai fini dell'espropriazione, rispettivamente di ettari 90.26.20 e di ettari 18.92.20, di terreni di proprietà del dott. Augusto Gotti Lega, posti in comune di Laiatico (Pisa); il Tribunale ha altresì rilevato l'illegittimità costituzionale del decreto 21 marzo 1957, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 giugno 1957, n. 156, con il quale, degli ettari 18.92.20 compresi nel secondo piano, venivano espropriati solo ettari 8.79.90. L'illegittimità costituzionale dei detti decreti é stata fondata su un contrasto con la legge di delegazione e sulla conseguente violazione degli artt. 76 e 77 della Costituzione; il contrasto risulterebbe dai seguenti motivi:

a) il reddito dominicale dell'intera proprietà Gotti Lega era stato calcolato con riferimento al nuovo catasto entrato in conservazione il 1 luglio 1950, invece che sul fondamento della consistenza al 15 novembre 1949 e delle tariffe di estimo al 1 gennaio 1949;

b) era stata compresa nell'espropriazione una notevole quantità di terreni che, per la loro natura ed immodificabile sterilità, avevano un reddito perfino inferiore a quello dei boschi e degli incolti produttivi, che la legge di delegazione esclude dal calcolo del reddito dominicale medio.

L'ordinanza, emessa il 30 novembre 1964, é stata notificata all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale il 20 febbraio 1965; al Ministero dell'agricoltura e delle foreste e al dott. Augusto Gotti Lega il 22 febbraio successivo; al Presidente del Consiglio dei Ministri il 23 dello stesso mese. É stata comunicata al Presidente del Senato il 21 febbraio 1965, e al Presidente della Camera dei Deputati il 26 successivo. É stata poi pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 98 del 17 aprile 1965.

Sono comparsi innanzi a questa Corte il dott. Augusto Gotti Lega, l'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e il Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

2. - La parte privata, nelle deduzioni depositate il 27 marzo 1965, si richiama alla giurisprudenza di questa Corte per contestare che sia possibile tener conto del catasto entrato in vigore al tempo dell'espropriazione e comunque che possano essere rielaborati i calcoli concernenti la qualità di coltura e la classe di produttività; rileva inoltre che i terreni sterili compresi nei calcoli debbono intendersi come incolti produttivi, secondo la qualificazione indicata nell'art. 4 della legge di delegazione, perché questa qualificazione non era in vigore al tempo di formazione del vecchio catasto e corrisponde alle varie denominazioni con le quali in quel tempo si designavano i terreni sterili.

L'Ente Maremma, nelle deduzioni 7 maggio 1965, quanto al calcolo della quota di scorporo, ammette che, nella specie, non furono tenuti presenti i dati del vecchio catasto, e chiede che la Corte, dichiarando l'illegittimità dei decreti presidenziali in questione, voglia fare espressa riserva dei definitivi accertamenti del giudice di merito circa la consistenza effettiva della proprietà Gotti Lega al 15 novembre 1949 e circa l'eventuale caducazione solo in parte qua della relativa espropriazione; quanto al motivo della esclusione degli incolti sterili, l'Ente osserva che essi non possono pacificarsi agli incolti produttivi ai quali accenna la legge di delegazione perché, mentre i primi non mancano di funzione produttiva nell'economia agricola, che ne sconsiglia la trasformazione, i secondi possono essere suscettibili di trasformazione e miglioramento o di altre idonee utilizzazioni nel campo dell'economia agricola.

Il Ministero dell'agricoltura e foreste, deducendo con scrittura 13 aprile 1965 sul primo motivo proposto dal giudice a quo, ritiene che gli artt. 4 e 6 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, ammettano che l'attivazione del nuovo catasto intervenuta fra il 15 novembre 1949 e la data dell'espropriazione possa evitare la procedura di ricorso prevista per i terreni di vecchio catasto, riferendosi, di norma, a variazioni introdotte a seguito di verifiche effettuate prima di quella data; sul secondo motivo di asserita illegittimità, il Ministero rileva che l'espropriato trova precluse le sue contestazioni dal fatto che non ebbe a presentare ricorso, né ai sensi dell'art. 4, né ai sensi dell'art. 6 della predetta legge.

Con memoria depositata il 3 maggio 1966, il dott. Gotti Lega contesta che l'attuazione del nuovo catasto alla data dell'espropriazione esonerasse dal procedimento di rettifica del vecchio catasto previsto espressamente dalla legge di riforma; osserva che questa Corte, non soltanto ha ritenuto invalicabile il termine del 15 novembre 1949, ma, nelle sue sentenze 23 giugno 1964, n. 73, e 22 gennaio 1965, n. 3, ha respinto la pretesa di deferire al giudice di merito la rettificazione dei dati del vecchio catasto; chiede che expressis verbis sia dichiarato che il giudice di merito dovrà attenersi ai dati del catasto in vigore al 15 novembre 1949 suddetto; rileva, quanto agli incolti produttivi, che, secondo i lavori preparatori della legge di riforma, questi terreni furono esclusi dal calcolo, non perché hanno una propria funzione produttiva, ma perché sono di valore inferiore a quello dei boschi e perché la misura assai bassa del reddito avrebbe prodotto una imposizione sproporzionata.

3. - Alla pubblica udienza del 17 maggio 1966 i difensori delle parti hanno illustrato e ribadito le proprie tesi.

 

Considerato in diritto

 

1. - É pacifico che, nella specie, per la formazione dei piani di espropriazione, l'Ente Maremma ha tenuto conto dei dati del nuovo catasto, entrato in vigore il 1 luglio 1950. Ciò é motivo di illegittimità costituzionale dei decreti che approvarono il piano, i quali, secondo la ormai costante giurisprudenza di questa Corte (cfr. da ultimo sentenza 17 marzo 1966, n. 28), avrebbero dovuto essere redatti sulla base della consistenza dei fondi al 15 novembre 1949, in virtù dell'art. 2 della legge 12 maggio 1950, n. 230, nel testo sostituito dall'art. 4 della successiva legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Il Ministero dell'agricoltura ritorna a contestare la fondatezza di tale giurisprudenza obiettando che, quando, come nella specie, il nuovo catasto é stato attivato dopo il 15 novembre 1949, ma prima della data dell'espropriazione, possa essere evitato il ricorso previsto per la rettificazione dei terreni di vecchio catasto; ma é da replicare che, in tal caso, non é sempre certo che il nuovo catasto contenga dati riportabili al tempo cui si riferisce la legge di riforma.

É, del resto, consolidata giurisprudenza di questa Corte (vedine la riconferma nella predetta sentenza 17 marzo 1966) che ogni indagine tendente ad accertare se e in qual misura si sarebbe potuto tener conto dei dati risultanti dal catasto in vigore al 15 novembre 1949, rientri nei poteri del giudice a quo, a meno che attenga alla qualità e alla classe dei terreni.

2. - Attiene a tale materia la questione concernente la esclusione dal calcolo dei terreni incolti sterili, che la parte privata vuole equiparare agli incolti produttivi, dal primo comma della citata legge del 1950 non considerati ai fini della determinazione della quota espropriabile.

Si tratta di riconoscere se e quale corrispondenza esista fra la terminologia adottata dalla legge e le diverse denominazioni risultanti in catasto al 15 novembre 1949; e il confronto non può non dar luogo a quelle valutazioni estimative, che l'art. 6 della ricordata legge vuole siano svolte esclusivamente nella sede del procedimento amministrativo.

Non avendo la parte adito a tale procedimento rimane senza base la questione di illegittimità costituzionale che essa ha proposto su tale punto.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara l'illegittimità costituzionale dei decreti del Presidente della Repubblica 29 novembre 1952, n. 2888, 27 dicembre 1952, n. 3884, e 21 marzo 1957 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 giugno 1957, n. 156) in quanto, per la formulazione dei piani di espropriazione, fu tenuto conto dei dati del nuovo catasto entrato in attuazione, nella zona, successivamente al 15 novembre 1949;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dei decreti predetti in quanto non hanno escluso dal computo della quota espropriativa i terreni incolti sterili, questione proposta dal Tribunale di Firenze con ordinanza 30 novembre 1964, in relazione alla legge 21 ottobre 1950, n. 841, contenente norme per la espropriazione, bonifica, trasformazione ed assegnazione dei terreni ai contadini, e in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 giugno 1966.

 

Gaspare AMBROSINI - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ - Giovanni Battista BENEDETTI - Francesco Paolo BONIFACIO 

 

Depositata in cancelleria il 2 luglio 1966.