SENTENZA
N. 73
ANNO
1964
REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA
CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori
Giudici:
Prof. GASPARE
AMBROSINI, Presidente
Prof. GIUSEPPE
CASTELLI AVOLIO
Prof. ANTONINO
PAPALDO
Prof. NICOLA JAEGER
Prof. GIOVANNI
CASSANDRO
Prof. BIAGIO
PETROCELLI
Dott. ANTONIO MANCA
Prof. ALDO SANDULLI
Prof. GIUSEPPE BRANCA
Prof. MICHELE FRAGALI
Prof. COSTANTINO
MORTATI
Prof. GIUSEPPE
CHIARELLI
Dott. GIUSEPPE VERZÌ
Dott. GIOVANNI
BATTISTA BENEDETTI
Prof. FRANCESCO PAOLO
BONIFACIO
ha pronunciato la
seguente
SENTENZA
nel giudizio di
legittimità costituzionale del D.P.R. 2 aprile 1952, n. 372, promosso con
ordinanza emessa il 2 novembre 1963 dal Tribunale di Pisa nel procedimento
civile vertente tra Ghera Giovanni e l'Ente per la colonizzazione della Maremma
tosco-laziale, iscritta al n. 210 del Registro ordinanze 1963 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 21 del 25 gennaio 1964.
Visto l'atto di
costituzione in giudizio dell'Ente per la colonizzazione della Maremma
tosco-laziale;
udita nell'udienza
pubblica del 3 giugno 1964 la relazione del Giudice Antonio Manca;
udito l'avv. Guido
Astuti, per l'Ente Maremma.
Ritenuto
in fatto
Il Tribunale di Pisa,
con ordinanza del 2 novembre 1963 ha sollevato, ritenendola rilevante e non
manifestamente infondata, la questione di legittimità costituzionale del
decreto del Capo dello Stato 2 aprile 1952, n. 372 (pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale, n. 102 del 2 maggio 1952), con il quale al sig. Giovanni Ghera
furono espropriati terreni per una superficie di ettari 51.94.55 e per un
reddito imponibile dominicale di lire 9.224,38.
Nell'ordinanza si dà
come pacifico in atti che, per la compilazione del piano particolareggiato, in
applicazione della tabella allegata alla legge 20 ottobre 1950, n. 841 (legge
stralcio), per il classamento dei terreni si tenne conto dei dati del nuovo
catasto, anziché di quelli del vecchio, ancora in vigore, nella zona, al 15
novembre 1949. Donde la violazione dell'art. 4 della citata legge n. 841 del
1950 per eccesso di delega e il conseguente contrasto con i principi sanciti
dalla Costituzione circa la potestà normativa delegata.
L'ordinanza,
ritualmente notificata e comunicata, é stata pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale, n. 21 del 25 gennaio 1964.
In questa sede si é
costituito l'Ente Maremma rappresentato dall'avv. Guido Astuti.
Nelle deduzioni
depositate il 14 febbraio 1964, la difesa dell'Ente riconosce che la quota di
scorporo é stata calcolata tenendo conto dei dati del nuovo catasto, vigente
alla data della compilazione del piano particolareggiato, anziché dei dati del
vecchio catasto, che come si é detto, era ancora in vigore nella zona il 15
novembre 1949.
Rileva tuttavia che
il Tribunale avrebbe omesso di accertare quale fosse il reddito dominicale
imponibile effettivo (complessivo ed unitario) della proprietà terriera del
sig. Ghera, alla data del 15 novembre 1949.
E ciò al fine di
stabilire, sia se il proprietario fosse esente dall'esproprio, oppure dovesse
subirlo in misura minore, sia per stabilire la rispondenza o meno dei dati del
vecchio catasto alla effettiva situazione della proprietà alla data anzidetta.
Chiede quindi che,
nell'eventualità che, in questa sede, non sia esibita la necessaria
documentazione, pur dichiarandosi la illegittimità costituzionale del decreto
impugnato, si faccia riserva circa i definitivi accertamenti da parte del
giudice del merito, relativamente all'effettiva consistenza della proprietà
Ghera. Indagine che, secondo la difesa dell'Ente, ai fini di commisurare la
superficie da espropriare, sarebbe richiesta dall'art. 6 della legge n. 841 del
1950 per il caso di una non rispondenza in estensione, classe e qualità dei
terreni rispetto ai dati catastali. La quale indagine non sarebbe stata
compiuta in sede amministrativa, per ragioni formali, dato che il piano
particolareggiato non fu compilato e pubblicato con i dati del vecchio catasto.
Con memoria
depositata il 20 maggio 1964 l'Ente Maremma conferma quanto esposto nelle
deduzioni circa la illegittimità del decreto di scorporo, per quella parte dei
terreni che eventualmente superasse le percentuali calcolate in base alla
consistenza della proprietà al 15 novembre 1949. Insiste peraltro nel sostenere
che, sebbene l'Ente espropriante non abbia potuto ricorrere alla Commissione
centrale ai sensi dell'art. 6 della legge n. 841 del 1950, ciò tuttavia, dato
il carattere amministrativo delle decisioni della Commissione emesse in applicazione
del citato art. 6, non precluderebbe al giudice ordinario, nell'ulteriore corso
del giudizio, di accertare la effettiva consistenza della proprietà terriera al
15 novembre 1949, procedendo all'eventuale rettificazione dei dati del vecchio
catasto, eventualmente non più corrispondenti, per qualità di coltura e classe
di produttività dei terreni, allo stato di fatto nella data anzidetta.
Siffatta indagine,
secondo la difesa dell'espropriante, sarebbe necessaria al fine di evitare,
nell'applicazione della legge di scorporo, sperequazione fra proprietari,
dipendente dal fatto che in alcune zone, al 15 novembre 1949, era ancora in
vigore il vecchio catasto. E ciò tanto più nella specie, in quanto i nuovi
accertamenti catastali risalirebbero a data anteriore al 15 novembre 1949 e
quindi si avrebbe la certezza morale della non rispondenza dei dati del vecchio
catasto alla effettiva consistenza della proprietà.
La difesa dell'Ente
non richiede pertanto che, per la definitiva decisione del merito, si prendano
per base i dati del nuovo catasto, attivato dopo il 15 novembre 1949, bensì
l'eventuale rettificazione dei dati del vecchio catasto più non rispondenti
alla realtà.
Considerato
in diritto
1. - Anche in questa
sede l'Ente Maremma non disconosce che, nella formazione del piano
particolareggiato di espropriazione della proprietà terriera del signor
Giovanni Ghera, si tenne conto dei dati del nuovo catasto, anziché di quelli
del vecchio, (ancora in vigore, nella zona, il 15 novembre 1949), ai fini della
determinazione della quota di scorporo, in applicazione della legge 20 ottobre
1950, n. 841 (legge stralcio). Ammette quindi che il decreto di espropriazione
del 2 aprile 1952, n. 372, sotto tale aspetto, debba essere dichiarato
costituzionalmente illegittimo.
2. - La difesa
dell'Ente peraltro, come si é accennato, chiede che sia demandato al giudice
del merito, nell'ulteriore corso del giudizio, l'accertamento della rispondenza
o meno dei dati del vecchio catasto all'effettiva consistenza del compendio
terriero del proprietario al 15 novembre 1949, apportando le eventuali
rettificazioni. Accertamento che non fu fatto nella fase amministrativa, non
essendosi adita la Commissione centrale, in base all'art. 6 della legge n. 841
del 1950, dato che il piano era stato compilato in base ai dati del nuovo
catasto.
La richiesta non può
essere accolta.
A parte il rilievo
che, se l'espropriante non ha potuto adire la Commissione centrale, ciò é
dipeso dall'erronea applicazione dei dati catastali e quindi dal comportamento
illegittimo dell'Ente, é da considerare che, nella specie, si discute della
qualità di coltura e della classe di produttività dei terreni, di questioni
cioé attinenti all'estimo catastale che, per l'art. 6 della legge sul
contenzioso amministrativo (20 marzo 1865, n. 2248, allegato E) ed anche in
base all'ultimo comma dell'art. 6 della legge n. 841 del 1950, sono sottratte
alla competenza della giurisdizione ordinaria. Resta, invece, a questa
riservata, in coerenza col sistema, secondo quanto ha gia ritenuto questa Corte
(sentenza n. 60
del 1960), la questione attinente alla estensione dei terreni soggetti allo
scorporo, circa la quale peraltro, nella specie, non sorge contestazione.
3. - La tesi
sostenuta dall'Ente, d'altra parte, non trova appoggio nella giurisprudenza,
cui fa riferimento.
É da rilevare in
proposito che, nel caso deciso con la sentenza n. 81 del 1957, il proprietario espropriato sosteneva che
la valutazione del reddito dominicale si dovesse effettuare non soltanto
tenendo conto delle tariffe di estimo al 1 gennaio 1943, come prescrive l'art.
4 della legge n. 841 del 1950, ma anche dei dati catastali vigenti a quella
data. La Corte, disattendendo tale richiesta, ha ritenuto che, nelle
espropriazioni prevedute da detta legge, occorre riferirsi al sistema delle
leggi catastali, tenendo bensì conto, per il calcolo del reddito, delle tariffe
al 1 gennaio 1943, ma in relazione alla situazione catastale e cioè
all'estensione e classamento dei terreni, riportata al 15 novembre 1949,
secondo il procedimento che, in quel caso, era stato correttamente adottato
dall'Ente espropriante. Quella parte della motivazione della sentenza quindi
(circa la rispondenza alla situazione di fatto al 15 novembre 1949), alla quale
si fa richiamo nella memoria difensiva, non può essere intesa se non come un
ulteriore argomento a giustificazione del principio, fin da allora enunciato, della
necessità che, a base della espropriazione, debbono tenersi presenti i dati
catastali vigenti alla data anzidetta; principio che é stato ulteriormente
affermato in varie sentenze (nn. 70 del 1958, 17, 56 e 75 del 1960 e 77 del 1961); ed é stato confermato nelle più recenti nn. 9 e 104 del 1963, pure
ricordate dalla difesa dell'Ente. Nella prima invero é stata ritenuta la
retroattività al 15 novembre 1949 dei dati catastali verificati nel 1950, in
seguito all'accoglimento del reclamo dell'interessato proposto prima di tale
data; e, nella seconda, é stata dichiarata la illegittimità del decreto di
espropriazione, perché, nella decisione della Commissione centrale, emessa ai
sensi dell'art. 6 della legge n. 841 del 1950, quanto all'estensione si erano
applicati i dati del nuovo catasto non ancora in vigore.
4. - In base ai
rilievi esposti si deve quindi concludere che, nel caso in esame, il calcolo
del reddito dominicale della proprietà esproprianda doveva essere effettuato in
base agli elementi del vecchio catasto, vigenti appunto al 15 novembre 1949;
alla rettificazione dei quali, per quanto attiene in particolare alla qualità e
classe dei terreni da assoggettare allo scorporo, si sarebbe dovuto procedere
da parte dell'organo competente, secondo la procedura speciale stabilita
dall'art. 6 della legge n. 841 del 1950.
In caso diverso,
poiché per la formazione del piano particolareggiato occorre riferirsi
necessariamente, come si é detto, alle risultanze catastali, si perverrebbe,
nella specie, in sostanza, all'applicazione dei dati del nuovo catasto, il che
é inammissibile, come non disconosce la difesa dell'Ente.
Date peraltro le
deduzioni e le controdeduzioni delle parti, al giudice del merito, per definire
l'attuale controversia, resta demandata l'indagine (che non risulta sia stata
compiuta) volta ad accertare se, pur tenendo conto dei dati del vecchio
catasto, la proprietà del sig. Ghera fosse esente del tutto dallo scorporo,
come egli sostiene, ovvero se, in relazione al reddito dominicale, fosse
soggetta al procedimento espropriativo e in quale misura, come invece deduce la
difesa dell'Ente.
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
dichiara
l'illegittimità costituzionale del decreto del Presidente della Repubblica 2
aprile 1952, n. 372 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 2 maggio 1952, n.
102), in quanto, per la formulazione del piano di espropriazione, ha tenuto
conto dei dati del nuovo catasto non ancora in vigore nella zona al 15 novembre
1949.
Così deciso in Roma,
nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 giugno
1964.
Gaspare AMBROSINI -
Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni
CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA
- Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI – Giuseppe VERZì -
Giovanni Battista BENEDETTI - Francesco
Paolo BONIFACIO.
Depositata in Cancelleria
il 7 luglio 1964.