Sentenza n. 73 del 1964
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SENTENZA N. 73

ANNO 1964

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Prof. GASPARE AMBROSINI, Presidente

Prof. GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO

Prof. ANTONINO PAPALDO

Prof. NICOLA JAEGER

Prof. GIOVANNI CASSANDRO

Prof. BIAGIO PETROCELLI

Dott. ANTONIO MANCA

Prof. ALDO SANDULLI

Prof. GIUSEPPE BRANCA

Prof. MICHELE FRAGALI

Prof. COSTANTINO MORTATI

Prof. GIUSEPPE CHIARELLI

Dott. GIUSEPPE VERZÌ

Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale del D.P.R. 2 aprile 1952, n. 372, promosso con ordinanza emessa il 2 novembre 1963 dal Tribunale di Pisa nel procedimento civile vertente tra Ghera Giovanni e l'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale, iscritta al n. 210 del Registro ordinanze 1963 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 21 del 25 gennaio 1964.

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale;

udita nell'udienza pubblica del 3 giugno 1964 la relazione del Giudice Antonio Manca;

udito l'avv. Guido Astuti, per l'Ente Maremma.

 

Ritenuto in fatto

 

Il Tribunale di Pisa, con ordinanza del 2 novembre 1963 ha sollevato, ritenendola rilevante e non manifestamente infondata, la questione di legittimità costituzionale del decreto del Capo dello Stato 2 aprile 1952, n. 372 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, n. 102 del 2 maggio 1952), con il quale al sig. Giovanni Ghera furono espropriati terreni per una superficie di ettari 51.94.55 e per un reddito imponibile dominicale di lire 9.224,38.

Nell'ordinanza si dà come pacifico in atti che, per la compilazione del piano particolareggiato, in applicazione della tabella allegata alla legge 20 ottobre 1950, n. 841 (legge stralcio), per il classamento dei terreni si tenne conto dei dati del nuovo catasto, anziché di quelli del vecchio, ancora in vigore, nella zona, al 15 novembre 1949. Donde la violazione dell'art. 4 della citata legge n. 841 del 1950 per eccesso di delega e il conseguente contrasto con i principi sanciti dalla Costituzione circa la potestà normativa delegata.

L'ordinanza, ritualmente notificata e comunicata, é stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, n. 21 del 25 gennaio 1964.

In questa sede si é costituito l'Ente Maremma rappresentato dall'avv. Guido Astuti.

Nelle deduzioni depositate il 14 febbraio 1964, la difesa dell'Ente riconosce che la quota di scorporo é stata calcolata tenendo conto dei dati del nuovo catasto, vigente alla data della compilazione del piano particolareggiato, anziché dei dati del vecchio catasto, che come si é detto, era ancora in vigore nella zona il 15 novembre 1949.

Rileva tuttavia che il Tribunale avrebbe omesso di accertare quale fosse il reddito dominicale imponibile effettivo (complessivo ed unitario) della proprietà terriera del sig. Ghera, alla data del 15 novembre 1949.

E ciò al fine di stabilire, sia se il proprietario fosse esente dall'esproprio, oppure dovesse subirlo in misura minore, sia per stabilire la rispondenza o meno dei dati del vecchio catasto alla effettiva situazione della proprietà alla data anzidetta.

Chiede quindi che, nell'eventualità che, in questa sede, non sia esibita la necessaria documentazione, pur dichiarandosi la illegittimità costituzionale del decreto impugnato, si faccia riserva circa i definitivi accertamenti da parte del giudice del merito, relativamente all'effettiva consistenza della proprietà Ghera. Indagine che, secondo la difesa dell'Ente, ai fini di commisurare la superficie da espropriare, sarebbe richiesta dall'art. 6 della legge n. 841 del 1950 per il caso di una non rispondenza in estensione, classe e qualità dei terreni rispetto ai dati catastali. La quale indagine non sarebbe stata compiuta in sede amministrativa, per ragioni formali, dato che il piano particolareggiato non fu compilato e pubblicato con i dati del vecchio catasto.

Con memoria depositata il 20 maggio 1964 l'Ente Maremma conferma quanto esposto nelle deduzioni circa la illegittimità del decreto di scorporo, per quella parte dei terreni che eventualmente superasse le percentuali calcolate in base alla consistenza della proprietà al 15 novembre 1949. Insiste peraltro nel sostenere che, sebbene l'Ente espropriante non abbia potuto ricorrere alla Commissione centrale ai sensi dell'art. 6 della legge n. 841 del 1950, ciò tuttavia, dato il carattere amministrativo delle decisioni della Commissione emesse in applicazione del citato art. 6, non precluderebbe al giudice ordinario, nell'ulteriore corso del giudizio, di accertare la effettiva consistenza della proprietà terriera al 15 novembre 1949, procedendo all'eventuale rettificazione dei dati del vecchio catasto, eventualmente non più corrispondenti, per qualità di coltura e classe di produttività dei terreni, allo stato di fatto nella data anzidetta.

Siffatta indagine, secondo la difesa dell'espropriante, sarebbe necessaria al fine di evitare, nell'applicazione della legge di scorporo, sperequazione fra proprietari, dipendente dal fatto che in alcune zone, al 15 novembre 1949, era ancora in vigore il vecchio catasto. E ciò tanto più nella specie, in quanto i nuovi accertamenti catastali risalirebbero a data anteriore al 15 novembre 1949 e quindi si avrebbe la certezza morale della non rispondenza dei dati del vecchio catasto alla effettiva consistenza della proprietà.

La difesa dell'Ente non richiede pertanto che, per la definitiva decisione del merito, si prendano per base i dati del nuovo catasto, attivato dopo il 15 novembre 1949, bensì l'eventuale rettificazione dei dati del vecchio catasto più non rispondenti alla realtà.

 

Considerato in diritto

 

1. - Anche in questa sede l'Ente Maremma non disconosce che, nella formazione del piano particolareggiato di espropriazione della proprietà terriera del signor Giovanni Ghera, si tenne conto dei dati del nuovo catasto, anziché di quelli del vecchio, (ancora in vigore, nella zona, il 15 novembre 1949), ai fini della determinazione della quota di scorporo, in applicazione della legge 20 ottobre 1950, n. 841 (legge stralcio). Ammette quindi che il decreto di espropriazione del 2 aprile 1952, n. 372, sotto tale aspetto, debba essere dichiarato costituzionalmente illegittimo.

2. - La difesa dell'Ente peraltro, come si é accennato, chiede che sia demandato al giudice del merito, nell'ulteriore corso del giudizio, l'accertamento della rispondenza o meno dei dati del vecchio catasto all'effettiva consistenza del compendio terriero del proprietario al 15 novembre 1949, apportando le eventuali rettificazioni. Accertamento che non fu fatto nella fase amministrativa, non essendosi adita la Commissione centrale, in base all'art. 6 della legge n. 841 del 1950, dato che il piano era stato compilato in base ai dati del nuovo catasto.

La richiesta non può essere accolta.

A parte il rilievo che, se l'espropriante non ha potuto adire la Commissione centrale, ciò é dipeso dall'erronea applicazione dei dati catastali e quindi dal comportamento illegittimo dell'Ente, é da considerare che, nella specie, si discute della qualità di coltura e della classe di produttività dei terreni, di questioni cioé attinenti all'estimo catastale che, per l'art. 6 della legge sul contenzioso amministrativo (20 marzo 1865, n. 2248, allegato E) ed anche in base all'ultimo comma dell'art. 6 della legge n. 841 del 1950, sono sottratte alla competenza della giurisdizione ordinaria. Resta, invece, a questa riservata, in coerenza col sistema, secondo quanto ha gia ritenuto questa Corte (sentenza n. 60 del 1960), la questione attinente alla estensione dei terreni soggetti allo scorporo, circa la quale peraltro, nella specie, non sorge contestazione.

3. - La tesi sostenuta dall'Ente, d'altra parte, non trova appoggio nella giurisprudenza, cui fa riferimento.

É da rilevare in proposito che, nel caso deciso con la sentenza n. 81 del 1957, il proprietario espropriato sosteneva che la valutazione del reddito dominicale si dovesse effettuare non soltanto tenendo conto delle tariffe di estimo al 1 gennaio 1943, come prescrive l'art. 4 della legge n. 841 del 1950, ma anche dei dati catastali vigenti a quella data. La Corte, disattendendo tale richiesta, ha ritenuto che, nelle espropriazioni prevedute da detta legge, occorre riferirsi al sistema delle leggi catastali, tenendo bensì conto, per il calcolo del reddito, delle tariffe al 1 gennaio 1943, ma in relazione alla situazione catastale e cioè all'estensione e classamento dei terreni, riportata al 15 novembre 1949, secondo il procedimento che, in quel caso, era stato correttamente adottato dall'Ente espropriante. Quella parte della motivazione della sentenza quindi (circa la rispondenza alla situazione di fatto al 15 novembre 1949), alla quale si fa richiamo nella memoria difensiva, non può essere intesa se non come un ulteriore argomento a giustificazione del principio, fin da allora enunciato, della necessità che, a base della espropriazione, debbono tenersi presenti i dati catastali vigenti alla data anzidetta; principio che é stato ulteriormente affermato in varie sentenze (nn. 70 del 1958, 17, 56 e 75 del 1960 e 77 del 1961); ed é stato confermato nelle più recenti nn. 9 e 104 del 1963, pure ricordate dalla difesa dell'Ente. Nella prima invero é stata ritenuta la retroattività al 15 novembre 1949 dei dati catastali verificati nel 1950, in seguito all'accoglimento del reclamo dell'interessato proposto prima di tale data; e, nella seconda, é stata dichiarata la illegittimità del decreto di espropriazione, perché, nella decisione della Commissione centrale, emessa ai sensi dell'art. 6 della legge n. 841 del 1950, quanto all'estensione si erano applicati i dati del nuovo catasto non ancora in vigore.

4. - In base ai rilievi esposti si deve quindi concludere che, nel caso in esame, il calcolo del reddito dominicale della proprietà esproprianda doveva essere effettuato in base agli elementi del vecchio catasto, vigenti appunto al 15 novembre 1949; alla rettificazione dei quali, per quanto attiene in particolare alla qualità e classe dei terreni da assoggettare allo scorporo, si sarebbe dovuto procedere da parte dell'organo competente, secondo la procedura speciale stabilita dall'art. 6 della legge n. 841 del 1950.

In caso diverso, poiché per la formazione del piano particolareggiato occorre riferirsi necessariamente, come si é detto, alle risultanze catastali, si perverrebbe, nella specie, in sostanza, all'applicazione dei dati del nuovo catasto, il che é inammissibile, come non disconosce la difesa dell'Ente.

Date peraltro le deduzioni e le controdeduzioni delle parti, al giudice del merito, per definire l'attuale controversia, resta demandata l'indagine (che non risulta sia stata compiuta) volta ad accertare se, pur tenendo conto dei dati del vecchio catasto, la proprietà del sig. Ghera fosse esente del tutto dallo scorporo, come egli sostiene, ovvero se, in relazione al reddito dominicale, fosse soggetta al procedimento espropriativo e in quale misura, come invece deduce la difesa dell'Ente.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara l'illegittimità costituzionale del decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 1952, n. 372 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 2 maggio 1952, n. 102), in quanto, per la formulazione del piano di espropriazione, ha tenuto conto dei dati del nuovo catasto non ancora in vigore nella zona al 15 novembre 1949.

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 giugno 1964.

Gaspare AMBROSINI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI – Giuseppe VERZì - Giovanni Battista BENEDETTI -  Francesco Paolo BONIFACIO.

 

Depositata in Cancelleria il 7 luglio 1964.