SENTENZA
N. 3
ANNO
1965
REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA
CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori
Giudici:
Prof. GASPARE
AMBROSINI, Presidente
Prof. GIUSEPPE
CASTELLI AVOLIO
Prof. ANTONINO
PAPALDO
Prof. NICOLA JAEGER
Prof. GIOVANNI
CASSANDRO
Prof. BIAGIO
PETROCELLI
Dott. ANTONIO MANCA
Prof. ALDO SANDULLI
Prof. GIUSEPPE BRANCA
Prof. MICHELE FRAGALI
Prof. COSTANTINO
MORTATI
Prof. GIUSEPPE
CHIARELLI
Dott. GIUSEPPE VERZÌ
Dott. GIOVANNI
BATTISTA BENEDETTI
Prof. FRANCESCO PAOLO
BONIFACIO
ha pronunciato la
seguente
SENTENZA
nei giudizi riuniti
di legittimità costituzionale dei decreti del Presidente della Repubblica 29
novembre 1952, n. 2714, 27 dicembre 1952, n. 3895, e 3 ottobre 1952, nn. 1763 e
1764, promossi con due ordinanze emesse il 22 dicembre 1963 dal Tribunale di
Pisa nei procedimenti civili vertenti tra Pedani Vittoria e l'Ente per la
colonizzazione della Maremma tosco-laziale e tra Inghirami Ennio, Gino, Paolo,
Ada, Albina e Nella e 1' Ente per la colonizzazione della Maremma
tosco-laziale, iscritte ai nn. 63 e 64 del Registro ordinanze 1964 a pubblicate
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 126 del 23 maggio 1964.
Visti gli atti di
costituzione in giudizio di Pedani Vittoria, di Inghirami Ennio ed altri, e
dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale;
udita nell'udienza
pubblica del 2 dicembre 1964 la relazione del Giudice Giuseppe Castelli Avolio;
uditi l'avv. Mario
Cassola, per la Pedani e per gli Inghirami, e l'avv. Guido Astuti, per 1' Ente
Maremma.
Ritenuto
in fatto
1. - Premesso che con
decreto presidenziale del 29 novembre 1952, n. 2714, furono espropriati in
danno della signora Pedani Vittoria ed a favore dell'Ente per la colonizzazione
della Maremma tosco-laziale ha. 36.86.95 di terreni posti in Comune di
Volterra; che con altro decreto presidenziale in data 27 dicembre 1952, n.
3895, fu approvato il piano di espropriazione di altri ha. 8.39.18, costituenti
il terzo residuo, di cui poi successivamente, con decreto presidenziale 5
settembre 1956 furono trasferiti all'Ente predetto ha. 4.65.65; con citazione
in data 15 settembre 1956 la detta signora Pedani conveniva davanti al
Tribunale di Pisa l'Ente stesso, affermando che il calcolo del reddito
dominicale della intera proprietà era stato eseguito sulla base di qualità,
classi, superfici ed estimi desunti dal nuovo catasto entrato in conservazione
nel distretto di Volterra il 1 settembre 1951, anziché sulla base della
consistenza dell'intera proprietà al 15 novembre 1949 e secondo le tariffe di
estimo al 1 gennaio 1943. Ciò in violazione dell'art. 4 della legge delega 21
ottobre 1950, n. 841, e conseguente violazione degli artt. 76 e 77 della
Costituzione.
La Pedani affermava
inoltre che, qualora il calcolo del reddito dominicale fosse stato eseguito a
norma del citato art. 4, ella sarebbe andata esente da esproprio, risultando il
reddito dominicale complessivo inferiore alle 30.000 lire, e quello medio per
ettaro superiore alle lire 100.
Chiedeva pertanto
condannarsi l'Ente convenuto al risarcimento dei danni per la illegittima
espropriazione, previo giudizio di legittimità costituzionale dei decreti
presidenziali impugnati.
2. - L'Ente resisteva
sostenendo l'irrilevanza della lamentata adozione dei dati risultanti dal nuovo
catasto, in quanto ciò non avrebbe condotto, in effetti, ad un esproprio
superiore al dovuto; perché - spiegava l'Ente - la superficie considerata ai
fini dell'esproprio era identica a quella risultante dal vecchio catasto,
mentre, quanto alla classificazione e qualificazione dei terreni, il nuovo
catasto, anche se entrato in conservazione nel 1951, era stato tuttavia
pubblicato in epoca anteriore al 15 novembre 1949, per cui nell'assumersi i
dati dal nuovo catasto, in realtà si era tenuta presente la situazione
effettiva dei terreni prima della detta data.
Sarebbe stata così
rispettata la volontà della legge di riforma, quale la si dovrebbe desumere
dall'art. 6 della legge stessa, che, prevedendo la facoltà di ricorso, per
l'espropriato e per l'Ente espropriante, nelle zone in cui sono in vigore i
vecchi catasti, ai fini della determinazione definitiva del reddito dominicale
imponibile, chiaramente dimostrerebbe di tendere all'attuazione della riforma
con riferimento alla situazione effettiva dei terreni. Onde, non si sarebbe
avuta nessuna sostanziale lesione del diritto di proprietà della Pedani e conseguentemente
non si sarebbe verificato alcun eccesso di delega.
3. - Con ordinanza
del 22 dicembre 1963 il Tribunale, riconosciuto, in punto di fatto, che i
decreti di esproprio vennero emanati in base alla consistenza dell'intera
proprietà dell'attrice ed al reddito dominicale relativo risultante dal nuovo
catasto entrato in vigore solo al 1 settembre 1951, ed affermato che la
proposta questione, rilevante ai fini della decisione del giudizio, non poteva
ritenersi manifestamente infondata, dovendosi i decreti nn. 2714 e 3895 del
1952 ritenere emanati in violazione dell'art. 4 della legge n. 841 del 1950, e
quindi in violazione degli artt. 76 e 77 della Costituzione, sospendeva il
giudizio e rimetteva gli atti a questa Corte.
L'ordinanza,
debitamente notificata e comunicata, é stata pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 126 del 23 maggio 1964.
4. - Avanti alla
Corte si é costituita la Pedani, rappresentata e difesa dagli avvocati Umberto
Grassini e Mario Cassola, i quali hanno depositato le deduzioni il 15 aprile
1964.
In queste,
contestandosi le tesi difensive svolte dall'Ente nel giudizio principale, si
insiste nell'affermare che l'intera proprietà della Pedani, nella sua
consistenza al 15 novembre 1949 era, per superficie e reddito medio per ettaro,
esente da esproprio, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 841 del 1950, e si
afferma che l'eccezione di merito sollevata dall'Ente sarebbe irrilevante in
relazione alla questione di legittimità costituzionale, così come delineata
nell'ordinanza di rinvio.
Si conclude
insistendo per la dichiarazione di illegittimità costituzionale dei decreti
impugnati.
5. Si é anche
costituito l'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale, in persona
del Presidente pro-tempore, avv. Tommaso Morlino, rappresentato e difeso
dall'avv. Guido Astuti, che ha depositato le proprie deduzioni nella
cancelleria della Corte il 12 giugno 1964.
La difesa dell'Ente
riconosce che il calcolo della superficie espropriata fu eseguito in base alle
risultanze del nuovo, anziché del vecchio catasto, in vigore nel territorio de
quo al 15 novembre 1949. Rileva peraltro che il Tribunale non ha accertato
quale fosse il reddito dominicale imponibile ai fini dell'esproprio alla detta
data, né il relativo reddito medio unitario, omettendo quindi di accertare se,
realmente, la proprietà Pedani sarebbe stata esente da esproprio a norma della
legge n. 841 del 1950. Questo accertamento, che secondo la difesa dell'Ente non
sarebbe stato effettuato in sede amministrativa ai sensi del ricordato art. 6 della
legge n. 841 in mancanza del necessario presupposto formale (pubblicazione del
piano particolareggiato di esproprio sulla base del vecchio catasto), potrebbe
e dovrebbe essere invece effettuato in sede giurisdizionale, per determinare
quali fossero gli effettivi limiti della delega legislativa in ordine alla
espropriazione in esame.
Pertanto la difesa
dell'Ente conclude chiedendo che, ove la Corte non intenda o non possa essa
stessa effettuare la proposta indagine, pur dichiarando l'illegittimità costituzionale
dei provvedimenti legislativi impugnati per contrasto con gli artt. 76 e 77
della Costituzione, riservi espressamente al giudice di merito i definitivi
accertamenti circa la consistenza effettiva della proprietà di cui trattasi al
15 novembre 1949, adottando la consueta formula "in quanto", usata -
così si esprime la difesa dell'Ente - "nei casi di eventuale illegittimità
parziale dei decreti di esproprio in materia di riforma agraria".
6. - Lo stesso
Tribunale di Pisa, con ordinanza emessa il 22 dicembre 1963 in analogo
procedimento pendente fra Inghirami Ennio, Gino, Paolo, Ada, Albina vedova
Barabino, nella coniugata Salvi e Nada, attori, e l'Ente per la colonizzazione
della Maremma tosco-laziale, convenuto, esaminate le deduzioni delle parti,
identiche a quelle svolte nel giudizio promosso dalla Pedani e innanzi
riportate, riteneva non manifestamente infondata e rilevante la questione di
legittimità costituzionale per eccesso di delega, ai sensi degli artt. 76 e 77
della Costituzione in relazione all'art. 4 della legge 21 ottobre 1950, n. 841,
dei decreti presidenziali in data 3 ottobre 1952, nn. 1763 e 1764, con cui,
rispettivamente, erano stati espropriati, in danno dei predetti attori, ha.
58.78.04 di terreni, posti in Comune di Volterra, ed era stato approvato il
piano compilato dall'Ente per l'esproprio di altri ha. 11.18.00 di proprietà
degli stessi Inghirami, posti in Comune di Montecatini Val di Cecina, previo
calcolo delle superfici suddette effettuato sulla base dei dati del nuovo catasto
terreni, anziché di quelli del vecchio catasto, ancora in vigore nel territorio
de quo alla data del 15 novembre 1949. Anche la detta ordinanza, notificata e
comunicata come per legge, é stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 126
del 23 maggio 1964.
Avanti alla Corte
costituzionale si sono costituite le predette parti private, rappresentate e
difese dagli avvocati Mario Cassola e Umberto Grassini, i quali hanno
depositato nella cancelleria della Corte, il 15 aprile 1964, deduzioni e
conclusioni identiche a quelle presentate nell'interesse della Pedani nella
causa sopra menzionata.
Anche l'Ente Maremma,
rappresentato e difeso dall'avv. Guido Astuti, si é costituito, mediante
deposito, in data 12 giugno 1964, di deduzioni e conclusioni, identiche a
quelle già rassegnate nel predetto giudizio.
7. - La difesa della
signora Pedani ha depositato, nei termini, una memoria illustrativa, con cui
insiste nelle precedenti conclusioni. In particolare osserva che il Tribunale,
nella ordinanza di rinvio, pur non pronunciandosi direttamente sulla questione
della assunta inespropriabilità dei terreni della Pedani ove si fossero tenuti
presenti i dati catastali in vigore al 15 novembre 1949, non per questo
l'avrebbe in realtà lasciata impregiudicata, in quanto, già risultando
acquisiti agli atti i dati del vecchio catasto, in base ai quali sarebbe da
escludere l'espropriabilità, con l'ordinanza di rinvio, che appunto presuppone
i dati stessi, si fa dipendere la decisione della causa dalla risoluzione della
questione di legittimità in relazione al fatto che l'Ente predispose i suoi
piani sulla base del nuovo e non del vecchio catasto. Comunque, nulla
vieterebbe che la Corte - si afferma - supplisca alla pretesa omissione del
Tribunale, senza pertanto formulare le riserve cui allude l'Ente nelle sue
difese.
Quanto poi alla
possibilità che nel giudizio principale si proceda alla determinazione della
effettiva consistenza della proprietà al 15 novembre 1949, facendo luogo, in
quella sede, al giudizio previsto dall'art. 6 della legge n. 841 del 1950, non
effettuato davanti alla competente Commissione censuaria, si osserva, nella
memoria, che la questione é ormai stata risolta negativamente dalla Corte
costituzionale con la recente sentenza n. 73 del
1964.
8. - Altra memoria,
di tenore identico, é stata tempestivamente depositata dalla difesa
dell'Inghirami Ennio ed altri.
Considerato
in diritto
1. - Le due cause
hanno per oggetto la medesima questione di legittimità costituzionale: epperò
vanno riunite e decise con unica sentenza.
2. - La difesa
dell'Ente di riforma espressamente riconosce, in entrambe le cause, che i
decreti di esproprio furono emanati sulla base dei dati desunti dal nuovo
catasto, entrato in conservazione, nelle rispettive zone, successivamente al 15
novembre 1949, data questa alla quale, invece, per giurisprudenza costante di
questa Corte, avrebbe dovuto farsi riferimento. É certa pertanto la violazione
dell'art. 4 della legge delega 21 ottobre 1950, n. 841, e la conseguente violazione
degli artt. 76 e 77 della Costituzione.
Deve pertanto, per
tal ragione, dichiararsi fondata la questione di legittimità costituzionale
sollevata.
3. - La difesa
dell'Ente tuttavia, pure ciò ammettendo ed in previsione che nella emanando
sentenza, secondo la prassi seguita dalla Corte, si adotti la formula "in
quanto", per spiegare le ragione della illegittimità, sostiene che
all'esproprio si sarebbe dovuto comunque far luogo, anche se si fosse tenuto
conto - e ciò riguardo a tutte e due le espropriazioni - della consistenza
della proprietà degli interessati quale risultava dal vecchio catasto. E
lamentando che il Tribunale non si sia pronunciato in proposito, mentre questo
assunto risulterebbe dagli atti delle cause, chiede che il relativo accertamento
sia fatto in questa sede, dalla Corte costituzionale, o, subordinatamente dal
giudice a quo e cioè dallo stesso Tribunale, al quale le cause debbono
ritornare.
Ora é ovvio che un
tale esame - e la eventuale conseguente pronuncia -, se ed in quanto implichi
una indagine di merito, resta al di fuori del giudizio di costituzionalità, di
competenza di questa Corte, e non può essere fatto, eventualmente, se non dal
giudice del merito. É tuttavia opportuno aggiungere che questo troverà un
limite, nell'esame stesso, giusta la precisazione fatta dalla Corte
costituzionale con la sentenza 23 giugno
1964, n. 73, qualora si discuta della qualità di cultura dei terreni e
della loro classe di produttività, di questioni cioé attinenti all'estimo
catastale, le quali, per l'art. 6 della legge sul contenzioso amministrativo,
20 marzo 1865, n. 2248, all. E, ed anche in base all'ultimo comma dell'art. 6
della legge stralcio, 21 ottobre 1950, n. 841, sono sottratte alla competenza
della giurisdizione ordinaria.
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
riunisce le due
cause;
dichiara la
illegittimità costituzionale dei decreti del Presidente della Repubblica 29
novembre 1952, n. 2714, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 7 del 10 gennaio
1953; 27 dicembre 1952, n. 3895, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 17 del
22 gennaio 1953; 3 ottobre 1952, nn. 1763 e 1764, pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale n. 280 del 3 dicembre 1952, in quanto per la formazione dei piani di
espropriazione fu tenuto conto dei dati del nuovo catasto entrato in
attuazione, nelle zone, successivamente al 15 novembre 1949.
Così deciso in Roma,
nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 gennaio
1965.
Gaspare AMBROSINI -
Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni
CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA
- Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI – Giuseppe VERZì -
Giovanni Battista BENEDETTI - Francesco
Paolo BONIFACIO.
Depositata in Cancelleria
il 28 gennaio 1965.