SENTENZA N. 83
ANNO 1966
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori Giudici:
Prof. Gaspare AMBROSINI, Presidente
Prof. Giovanni CASSANDRO
Prof. Biagio PETROCELLI
Dott. Antonio MANCA
Prof. Aldo SANDULLI
Prof. Giuseppe BRANCA
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI
Dott. Giuseppe VERZÌ
Dott. Giovanni Battista BENEDETTI
Prof. Francesco Paolo BONIFACIO,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 202, 233, primo comma, lett. c, e, f, h, 235, 236, primo e secondo comma, e 237 del T.U. delle leggi sulle imposte dirette approvato con D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, promosso con ordinanza emessa il 6 febbraio 1965 dal Pretore di Santhià nel procedimento civile vertente tra l'Esattoria consorziale di Livorno Ferraris e Pozzi Carlo, iscritta al n. 53 del Registro ordinanze 1965 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 122 del 15 maggio 1965.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri e di costituzione di Pozzi Carlo;
udita nell'udienza pubblica del 17 maggio 1966 la relazione del Giudice Costantino Mortati;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Francesco Agrò, per il Presidente del Consiglio dei Ministri.
Ritenuto in fatto
Nel corso di un procedimento di esecuzione
immobiliare promossa dall'esattore di Livorno Ferraris a carico del debitore di imposta, ing. Carlo
Pozzi, sull'intero complesso di immobili di proprietà del predetto nel Comune
di Santhià, l'esattore fece istanza all'Intendente di
finanza affinché si procedesse a nuova valutazione di detti immobili per la
migliore determinazione del prezzo base di incanto. Eseguita questa nuova
valutazione e fissata l'udienza pel primo incanto
avanti al Pretore di Santhià, il convenuto ha
proposto in quella sede eccezione di incostituzionalità degli artt. 210 e da
L'ordinanza, debitamente comunicata e notificata, é stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 15 maggio 1965 n. 122.
Si é costituito nel giudizio avanti alla Corte l'ing. Carlo Pozzi, assistito dal curatore provvisorio dott. Giuseppe Carnevale e difeso dagli avvocati Giovanni Urbani e Ugo Montella. Con deduzioni depositate il 1 giugno 1965 questi mettono in rilievo come nell'esecuzione esattoriale il giudice della esecuzione viene a rivestire una posizione del tutto diversa da quella che assume negli altri casi di esecuzione forzata. Infatti, mentre in questi ultimi tutta la procedura é accentrata nelle sue mani, così da impedire che il debitore sia lasciato alla mercé del creditore, nell'altro caso egli non é competente ad autorizzare la vendita e neppure a fissarne le modalità di tempo e di luogo, il prezzo base d'incanto o la misura minima di aumento delle offerte, o gli eventuali successivi incanti, ed egualmente incompetente a decidere sui ricorsi che fossero proposti dal debitore, o da altri creditori, sicché tutto il suo potere si riduce nel presiedere all'incanto e ad emanare il decreto di trasferimento dell'immobile. Osservano in particolare, con riferimento alla determinazione del prezzo base, che é rimesso alla decisione assolutamente discrezionale, che può risolversi in incontrollato arbitrio, dell'Intendente disporre una perizia, e questa, dovendo rimanere affidata necessariamente, senza che ricorra alcuna giustificazione, all'ufficio tecnico erariale, cioé ancora alla parte creditrice, viene sottratta al controllo del giudice, con la possibilità di vendita a prezzo vile di beni che potrebbero soddisfare anche i diritti di terzi creditori. Né vale far riferimento ai ricorsi in via amministrativa o giurisdizionale avanti agli organi di giustizia amministrativa, poiché questi rimedi risultano in realtà meramente illusori, e d'altra parte l'azione per risarcimento si rende esperibile solo nella ipotesi che il danno sia dipendente da comportamento doloso o colposo dell'esattore, ipotesi che difficilmente si realizza nel caso di normale esercizio da parte dell'esattore dei poteri discrezionali a lui consentiti dalla legge. Concludono chiedendo che venga dichiarata la illegittimità costituzionale degli articoli denunciati.
Si é costituito anche il Presidente del Consiglio
dei Ministri, assistito e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha
prodotto le deduzioni in data 13 aprile 1965 ed una successiva memoria il 22
aprile
Nella memoria l'Avvocatura illustra il carattere di concessionario di pubblico servizio rivestito dall'esattore, per dedurne che la sua attività nel procedimento espropriativo viene a coincidere con quella esplicata dalla pubblica Amministrazione, sicché l'intervento del giudice ordinario, interferendo nello svolgimento dell'azione amministrativa, si porrebbe in contrasto con i principi della divisione dei poteri. Insiste perché la questione sia dichiarata infondata.
Considerato in diritto
1. - In via preliminare é da accertare se il Pretore, quale
giudice preposto all'esecuzione esattoriale immobiliare ai sensi dell'art. 200
del T.U. 29 gennaio 1958, n. 645, sia legittimato a sollevare le questioni di illegittimità costituzionale di cui all'articolo 134
della Costituzione.
Poiché pertanto, alla stregua dell'interpretazione adottata, i due requisiti, soggettivo ed oggettivo, non debbono necessariamente concorrere affinché si realizzi il presupposto processuale richiesto dalle norme richiamate, e poiché nella specie ricorre uno di essi, e cioè l'intervento di un soggetto appartenente all'autorità giudiziaria ordinaria, anche se non destinato (almeno nella fase del procedimento esecutivo riguardante la vendita dei beni pignorati) alla risoluzione di controversie, la questione sollevata con l'ordinanza in esame si deve ritenere ammissibile.
2. - Nel merito la questione é infondata. Deve anzitutto
essere confermato quanto
Neppure fondate, sotto l'aspetto dell'allegata violazione dell'art. 24, possono considerarsi le censure riguardanti la diversa posizione che nella esecuzione esattoriale viene attribuita al giudice rispetto all'altra che questi riveste nell'ordinario procedimento esecutivo, ed in particolare la censura rivolta all'art. 202, secondo cui la vendita dei beni pignorati si effettua a cura dell'esattore senza autorizzazione dell'autorità giudiziaria. Infatti tale diversità corrisponde alla specifica finalità del primo tipo di esecuzione, intesa a tutelare il preminente interesse della pubblica finanza, che esige il ricorso a strutture più agili e rapide, nelle quali il posto predominante é rilasciato all'attività di impulso le di decisione dei soggetti dell'amministrazione, come l'Intendente di finanza, o operanti per suo conto, come l'esattore. Il quale ultimo, essendo tenuto all'obbligo del non scosso per riscosso, non potrebbe adempierlo se non fosse messo in condizione di venire rapidamente in possesso della somma dovuta dal debitore di imposta.
3. - Risulta dalle precedenti considerazioni che la questione di costituzionalità in esame é prospettabile solo con riferimento al primo comma del detto art. 24, che garantisce a tutti di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi. Principio che trova applicazione, quando si contesti la legittimità degli atti amministrativi, nella norma dell'art. 113, al quale esclusivamente deve aversi riguardo per la soluzione della questione prospettata. Tale articolo ha, nel secondo comma, inibito al legislatore di disporre esclusioni o limitazioni della tutela giurisdizionale per singole categorie di atti o per singoli mezzi di impugnativa, consentendogli solo, nell'ultimo comma, di determinare in quali casi sia possibile disporre l'annullamento dell'atto (escludendone eventualmente alcuni), nonché gli organi competenti a dichiararlo e gli effetti consequenziali.
Non é esatta l'interpretazione che nell'ordinanza si dà della norma dell'art. 236 del T.U. (che é quella direttamente rilevante per la soluzione del giudizio a quo), secondo cui al debitore d'imposta sarebbe riconosciuto il solo potere di rivolgere istanza all'Intendente di finanza, diretta a chiedergli che si disponga una nuova stima degli immobili pignorati, mentre i conseguenti provvedimenti dell'Intendente stesso non sarebbero assoggettabili ad alcun sindacato. É invece da ritenere che, contrariamente a quanto afferma il Pretore, le norme generali sulla giustizia amministrativa trovino piena applicazione anche in confronto al sub-procedimento di cui all'art. 236, che si conclude con la decisione dell'Intendente di finanza in ordine alla determinazione del prezzo base. Il principio consacrato nell'art. 113 appare suscettibile di piena applicazione anche in confronto alle decisioni relative alla determinazione del prezzo base, impugnabili, per qualsiasi motivo di illegittimità compreso quello dell'eccesso di potere, o mediante il ricorso straordinario (entro il minore termine stabilito dall'art. 208) o con ricorso al Consiglio di Stato, al quale compete anche il potere di disporre la sospensione del procedimento in corso di svolgimento.
4. - L'infondatezza della questione relativa agli artt. 202 e 236 deve essere dichiarata anche per quelle sollevate in correlazione alla prima con riferimento agli artt. 233, 235 e 237 del T.U. citato.
PER QUESTI MOTIVI
dichiara non fondata la questione
proposta dal Pretore di Santhià sulla legittimità
costituzionale degli artt. 202, 233, primo comma,
lett. c, e, f, h, 235, 236, primo e secondo comma, e 237 del T.U. delle leggi
sulle imposte dirette approvato con D.P.R. 29 gennaio 1958, n.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 giugno 1966.
Gaspare AMBROSINI - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ - Giovanni Battista BENEDETTI - Francesco Paolo BONIFACIO
Depositata in cancelleria il 2 luglio 1966.