SENTENZA
N. 51
ANNO
1965
REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA
CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori
Giudici:
Prof. GASPARE
AMBROSINI, Presidente
Prof. GIUSEPPE
CASTELLI AVOLIO
Prof. ANTONINO
PAPALDO
Prof. NICOLA JAEGER
Prof. GIOVANNI
CASSANDRO
Prof. BIAGIO
PETROCELLI
Dott. ANTONIO MANCA
Prof. ALDO SANDULLI
Prof. GIUSEPPE BRANCA
Prof. MICHELE FRAGALI
Prof. COSTANTINO
MORTATI
Prof. GIUSEPPE
CHIARELLI
Dott. GIUSEPPE VERZÌ
Dott. GIOVANNI
BATTISTA BENEDETTI
Prof. FRANCESCO PAOLO
BONIFACIO
ha pronunciato la
seguente
SENTENZA
nel giudizio promosso
dal Presidente della Regione del Trentino-Alto Adige con ricorso notificato il
28 aprile 1964, depositato nella cancelleria della Corte costituzionale il 6
maggio successivo, ed iscritto al n. 6 del Registro ricorsi 1964, per conflitto
di attribuzione tra la Regione del Trentino-Alto Adige e lo Stato, sorto a
seguito del provvedimento del Medico provinciale di Bolzano 2 marzo 1964, n.
789/30, concernente la classificazione nella prima categoria dell'Ospedale
civile di Bolzano.
Vista la costituzione
in giudizio del Presidente del Consiglio dei Ministri;
udita nell'udienza
pubblica del 26 maggio 1965 la relazione del Giudice Francesco Paolo Bonifacio;
uditi l'avv. Pietro
Gasparri, per il ricorrente, e il sostituto avvocato generale dello Stato
Michele Savarese, per il Presidente del Consiglio dei Ministri.
Ritenuto
in fatto
1. - Con ricorso
notificato il 28 aprile 1964 al Presidente del Consiglio dei Ministri,
depositato nella cancelleria della Corte costituzionale il 6 maggio 1964, il
Presidente della Regione Trentino-Alto Adige, rappresentato e difeso dall'avv.
Pietro Gasparri, previe deliberazioni 6 e 31 marzo 1964 della Giunta regionale,
ha sollevato conflitto di attribuzione in relazione al decreto 2 marzo 1964, n.
789/30, col quale il Medico provinciale di Bolzano ha provveduto a classificare
nella prima categoria l'Ospedale civile di quella città.
Il ricorrente, dopo
aver premesso che a seguito dell'emanazione delle norme di attuazione in
materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera (D.P.R. 18 febbraio 1958, n.
307) la Regione in diverse occasioni e senza contestazione da parte dello Stato
ha proceduto a classificazione di ospedali, deduce che l'impugnato decreto del
Medico provinciale di Bolzano, emesso su conforme avviso del Ministro della
sanità, é invasivo della sfera di competenza della Regione, così come questa risulta
delineata negli artt. 4, n. 12, 5, n. 2, e 13, primo comma, dello Statuto,
norme dalle quali deriva che la Regione é competente a legiferare ed a svolgere
tutte le attività amministrative sia in materia di assistenza sanitaria ed
ospedaliera sia in quella di istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.
Siffatta competenza statutaria sarebbe divenuta effettiva, ad avviso del
ricorrente, con l'entrata in vigore del D.P.R. 18 febbraio 1958, n. 307,
contenente le norme di attuazione in materia di assistenza sanitaria ed
ospedaliera. Nessun rilievo avrebbe la circostanza che in tale testo normativo
non sia specificamente previsto il potere di classificazione degli ospedali: le
norme di attuazione, infatti, non possono ridurre la sfera di attribuzioni
statutariamente fissata, e non é ipotizzabile che lo Statuto abbia voluto
rendere attualmente effettive solo alcune delle competenze regionali, giacché é
da ritenersi che l'autonomia regionale, quando sia entrata in vigore in una
determinata materia per effetto delle norme di attuazione, lo sia in tutta la
sua pienezza. Né argomento contrario potrebbe dedursi dall'art. 4 del citato
D.P.R. del 1958, n. 307, che conserva in vigore le leggi dello Stato finché la
Regione non abbia provveduto con leggi proprie: questa norma deve intendersi,
infatti, nel senso che gli organi regionali nell'esercizio delle trasferite
funzioni amministrative debbano attenersi al disposto sostanziale della
legislazione statale fino a che questa non venga modificata dalle leggi regionali.
Ove, infine, dovesse invece ritenersi che gli artt. 1 e 4 delle norme di
attuazione escludano la competenza della Regione nella subjecta materia,
bisognerebbe concludere che esse, perché in contrasto con norme statutarie,
sono costituzionalmente illegittime.
La Regione conclude
chiedendo, in via principale, che la Corte dichiari che l'impugnato
provvedimento é invasivo della competenza della Regione e ne pronunzi,
conseguentemente, l'annullamento; in via subordinata, che la Corte ritenga non
manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt.
1 e 4 del D.P.R. 18 febbraio 1958, n. 307, e, investendosi di detta questione,
dichiari costituzionalmente illegittime tali norme ed annulli l'indicato
provvedimento amministrativo.
2. - Il Presidente
del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale
dello Stato, si é costituito nel giudizio, resistendo al ricorso, con atto di
deduzioni depositato il 16 maggio 1964.
L'Avvocatura dello
Stato, dopo aver ricordato che le funzioni regionali, sia legislative che
amministrative, sono condizionate all'emanazione delle norme di attuazione che
ne operano il concreto trasferimento, esclude che nel caso in esame ci sia
violazione dell'art. 5, n. 2, dello Statuto, relativo alle istituzioni
pubbliche di assistenza e beneficenza, giacché, a parte il non pertinente
richiamo a tale norma, le corrispondenti disposizioni di attuazione (D.P.R. 26
gennaio 1959, n. 97) non solo nulla dispongono in ordine a quanto forma oggetto
della presente vertenza, ma espressamente riservano (art. 6) al Ministro della
sanità la competenza all'alta sorveglianza delle istituzioni che gestiscono
istituti di cura, limitatamente all'organizzazione ed alle attività sanitarie.
Non sussisterebbe neppure violazione dell'art. 4, n. 12, dello Statuto,
dovendosi ritenere che il potere di classificazione degli ospedali non rientri
nella competenza assegnata alla Regione. Esso, infatti, appare espressione
saliente di quella vigilanza tecnica sulle organizzazioni, enti ed istituti
svolgenti attività sanitarie, che la legislazione statale (legge 13 marzo 1958,
n. 296) attribuisce al Ministero della sanità. L'esame delle conseguenze che si
riconnettono alla classificazione, specialmente in ordine allo status ed alle
modalità di scelta del personale, induce a ritenere che la relativa funzione
sia esclusivamente statale, e da ciò discende la ratio della legittima riserva
contenuta nell'art. 1 delle norme di attuazione in materia di assistenza
sanitaria (D.P.R. 18 febbraio 1958, n. 307) e nell'art. 6 delle norme di
attuazione in materia di istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, le
quali, coordinate con la legge 13 marzo 1958, n. 296, appaiono espressione di
un unico principio, che accentra nel Ministero della sanità la tutela della
salute pubblica, preminente rispetto ad altre situazioni anch'esse
costituzionalmente protette.
In linea subordinata
l'Avvocatura osserva che, anche se il potere di cui si controverte, rientrasse
nella competenza assegnata alla Regione, il ricorso sarebbe nondimeno infondato
per un duplice e concorrente ordine di ragioni:
a) l'omesso
trasferimento del potere di classificazione può significare una riserva di
trasferimento futuro, e tale riserva é legittima, non sussistendo l'obbligo
dello Stato di operare il trasferimento simultaneo di tutte le funzioni; b)
l'art. 4 del D.P.R. 18 febbraio 1958, n. 307, esclude l'immediato trasferimento
nelle materie nelle quali il legislatore regionale non abbia ancora emanato
proprie leggi: tale limitazione non toccherebbe minimamente l'autonomia
regionale, giacché alla Regione sarebbe demandata l'iniziativa di far scattare
il termine di decorrenza del trasferimento delle funzioni.
L'Avvocatura, dopo
aver eccepito l'inammissibilità della questione incidentale di legittimità
costituzionale delle norme di attuazione per intervenuta preclusione derivante
dalla mancata impugnativa principale nei termini di legge, conclude chiedendo
che la Corte respinga il ricorso.
Nella successiva
memoria del 25 novembre 1964 l'Avvocatura osserva che l'inquadramento, in
massima parte, degli ospedali nelle istituzioni di assistenza e beneficenza,
disciplinate dalla legge 17 luglio 1890, n. 6972, costituisce un aspetto
particolare della loro struttura, che non incide sull'aspetto funzionale, al
quale certamente appartiene la classificazione, regolata dal R. D. 30 settembre
1938, n. 1631, emanato in attuazione dell'art. 192 del T.U. delle leggi
sanitarie (R.D. 27 luglio 1934, n. 1265). Le stesse disposizioni di attuazione dello
Statuto T. A. A. in materia di istituzioni pubbliche di assistenza e
beneficenza confermano la netta separazione fra aspetto strutturale ed aspetto
funzionale degli ospedali e rendono inconferente il richiamo della Regione
all'art. 5, n. 2, dello Statuto. Quanto alla materia dell'assistenza sanitaria
ed ospedaliera, attribuita alla competenza regionale dall'art. 4, n. 12, dello
Statuto, si rileva che la classificazione degli ospedali attiene alla
sottoposizione degli istituti di cura ad una disciplina che, per i suoi effetti
sostanziali, non può che essere uniforme per tutto il territorio dello Stato: e
non é da accogliere l'ipotesi che comunque debba appartenere alla Regione la
corrispondente competenza amministrativa, giacché le esigenze di eguaglianza di
trattamento di tutti gli istituti sanitari legittimano, anche sul piano
soggettivo, l'unitarietà del potere deliberativo e decisorio. Ma anche se si
dovesse addivenire ad una diversa interpretazione, il ricorso sarebbe
infondato, essendo certo che le norme di attuazione, che trasferiscono alla
Regione specifici poteri, casisticamente individuati, nulla prevedono in tema
di classificazione, sicché la competenza regionale sarebbe in ogni caso
inoperante. E se infine si volesse, in via di mera ipotesi, riconoscere una
discordanza tra norme statutarie e norme di attuazione, questa non potrebbe
essere denunziata in questa sede: la possibilità di sollevare innanzi alla
Corte la questione di legittimità costituzionale in via incidentale riguarda
infatti, ad avviso dell'Avvocatura, gli atti legislativi impugnabili solo
incidentalmente e non anche quelli per i quali l'impugnativa va autonomamente
proposta in via diretta e nei termini di legge. Nella specie se invasione di
competenza derivasse dalle norme di attuazione, la mancata impugnativa di
queste precluderebbe la possibilità di impugnare successivi provvedimenti di
carattere strumentale od esecutivo.
3. - Nella memoria
depositata il 2 dicembre 1964 la difesa della Regione esclude che nell'attuale
giudizio si sia in presenza di una rivendicazione della potestà legislativa di
abrogare o modificare le norme sulla classificazione degli ospedali contenute
nella legislazione statale. Ammesso, in ipotesi, che un principio
dell'ordinamento vieti alla Regione di abolire o di adottare una
classificazione degli ospedali diversa da quella predisposta dallo Stato,
sussiste il problema della competenza statale o regionale ad emettere gli atti
amministrativi di accertamento: e, essendo questo l'oggetto del sollevato conflitto,
si appalesa inutile l'argomentazione dell'Avvocatura dello Stato relativa alla
necessaria unitarietà dei criteri di classificazione degli ospedali.
Ciò premesso, la
Regione osserva che in virtù del disposto degli artt. 4 e 13 dello Statuto essa
é competente ad esercitare in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera
tutte le potestà amministrative che in base all'ordinamento precedente erano
attribuite allo Stato e, quindi, quella di verificare se i singoli ospedali
presentano le caratteristiche di ascrivibilità a questa o a quella categoria.
Le norme di attuazione, approvate con D.P.R. 26 gennaio 1959, n. 97, non
contrastano con questa conclusione, dovendosi escludere che la competenza di
classificazione degli ospedali rientri in quella "alta vigilanza"
che, quanto all'organizzazione ed alle attività sanitarie, l'art. 6, comma
terzo, di quel decreto riserva al Ministro della sanità. L'esame dell'art. 44
della legge 17 luglio 1890, n. 6972, e dell'art. 80 del Regolamento deve
indurre, infatti, a ritenere che l'alta sorveglianza si concreta in un potere
di controllo da parte dell'autorità governativa, in un ius inspectionis
che può porsi come presupposto di un ius compellendi e di un ius
prohibendi: con i quali la classazione degli ospedali nulla ha a che
vedere. Né può sostenersi che il potere di cui si controverte non sia
attualmente passato alla Regione: l'art. 6 del D.P.R. 26 gennaio 1959, n. 97,
concerne gli enti di assistenza in genere, non esclusi quelli ospedalieri, e la
riserva al Ministro della sanità dell'alta sorveglianza dimostra che tutte le
altre funzioni amministrative sono state trasferite alla Regione.
4. - Con ordinanza
del 19 febbraio 1965 - pronunziata dopo la pubblica udienza del 16 dicembre
1964 - la Corte costituzionale dispose che la Presidenza del Consiglio dei
Ministri e la Regione esibissero tutti gli atti e documenti relativi al
provvedimento impugnato.
In ottemperanza a
tale decisione sono stati depositati:
a) nota del Ministero
della sanità alla Giunta regionale sulla classifica degli istituti di cura;
b) domanda del
Presidente dell'Ospedale civile di Bolzano, diretta al Presidente della Giunta
regionale, per la classificazione dell'istituto nella prima categoria, e
delibera del Consiglio di amministrazione;
c) lettere dell'Assessore
regionale al Medico provinciale con la richiesta degli accertamenti tecnici
necessari per l'adozione del provvedimento;
d) richiesta di
informazioni dell'Assessore regionale;
e) informazioni del
Presidente dell'Ospedale al Medico provinciale.
5. - Con note
depositate il 13 maggio 1965 la difesa della Regione ha ribadito le sue tesi,
ed in particolare ha osservato:
a) la classazione
degli ospedali rientra nella competenza relativa alla "assistenza
sanitaria ed ospedaliera"; b) il relativo potere, in quanto riguarda gli
enti gestori degli ospedali, trova un suo fondamento anche nell'art. 5, n. 2,
dello Statuto, relativo alle "istituzioni pubbliche di assistenza e
beneficenza"; c) il concetto di alta sorveglianza riservata al Ministero
della sanità dall'art. 6, comma terzo, del D.P.R. 26 gennaio 1959, n. 97, non
può comprendere la classazione degli ospedali; d) l'elenco delle attribuzioni
trasferite alla Regione attraverso le norme di attuazione non può essere
ritenuto tassativo; se lo fosse, l'omissione relativa al potere in discussione
sarebbe contraria allo Statuto e renderebbe necessario il giudizio sulla sua
legittimità costituzionale.
6. - Nella pubblica
udienza del 26 maggio 1965 le parti hanno insistito nelle rispettive tesi e
conclusioni.
Considerato
in diritto
1. - Il Medico
provinciale di Bolzano - come é confermato dalla documentazione esibita a
seguito dell'ordinanza 19 febbraio 1965 di questa Corte - ha provveduto alla
classificazione dell'Ospedale civile di quella città nell'esercizio del potere
conferito dal combinato disposto dell'art. 9 del R.D. 30 settembre 1938, n.
1631, e dell'art. 6, quarto comma, della legge 13 marzo 1958, n. 296,
istitutiva del Ministero della sanità.
La Regione del
Trentino-Alto Adige sostiene che il relativo decreto n. 789/30 del 2 marzo 1964
invade la competenza ad essa riservata dagli artt. 4, n. 12, 5, n. 2, e 13
dello Statuto; assume che la potestà rivendicata col proposto ricorso per
conflitto di attribuzione é da considerare già effettivamente trasferita dallo
Stato in virtù delle norme di attuazione emanate con il D.P.R. 18 febbraio
1958, n. 307, e con il D.P.R. 26 gennaio 1959, n. 97; in linea subordinata
solleva la questione incidentale di legittimità costituzionale degli artt. 1 e
4 del citato D.P.R. del 1958, n. 307.
2. - La Corte
ritiene, anzitutto, che il potere in contestazione nel presente giudizio esuli
dalla materia relativa alle istituzioni pubbliche di assistenza e di
beneficenza e che, di conseguenza, ai fini della decisione non debbano esser
prese in considerazione le relative norme di attuazione (D.P.R. 26 gennaio
1959, n. 97). La determinazione delle categorie degli ospedali, infatti,
regolata dall'art. 6 del R.D. 30 settembre 1938, n. 1631 (contenente le norme
generali per l'ordinamento dei servizi sanitari ed emanato a norma dell'art.
192 del R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, T.U. sanitario), attiene, per la sua
natura ed i suoi effetti, alla specifica funzione sanitaria degli stessi, e non
riguarda la struttura, l'organizzazione e le più ampie finalità istituzionali
degli enti pubblici di assistenza e di beneficenza, ai quali si riferisce la
legge fondamentale n. 6972 del 17 luglio 1890, richiamata, con le successive
modificazioni ed integrazioni, nelle citate norme di attuazione dell'art. 5, n.
2, dello Statuto per la Regione Trentino-Alto Adige (sulle quali cfr. Corte
costituzionale sentenza
n. 14 del 1960). E ciò trova conferma nell'ultimo comma dell'art. 6 del
citato D.P.R. 1959, n. 97, che attribuendo al Ministero della sanità l'alta
sorveglianza sulle predette istituzioni, razionalmente la limita
all'organizzazione ed all'attività sanitaria degli istituti di cura da esse
gestiti (con il che, peraltro, si fa salvo un potere di controllo dello Stato
che certamente nulla ha a che vedere con la materia oggetto del presente
giudizio).
Passando all'esame
delle norme di attuazione in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera, va
rilevato che il D.P.R. 18 febbraio 1958, n. 307, contiene un compiuto ed
analitico elenco dei poteri trasferiti alla Regione e che il primo comma
dell'art. 1 espressamente conserva allo Stato ogni altra competenza relativa
alla tutela dell'igiene e della sanità pubblica. L'omessa menzione della
disciplina relativa alla classificazione degli ospedali esclude, perciò, che la
corrispondente attribuzione sia stata trasferita: dal silenzio del legislatore,
infatti, non si può desumere il trasferimento di poteri non specificamente
previsti (cfr. sentenza n. 8 del 1965), né può condividersi la tesi della Regione
- in contrasto con la costante giurisprudenza di questa Corte - secondo la
quale, una volta intervenute le norme di attuazione relative ad una determinata
materia, qual che sia il loro contenuto, l'autonomia regionale possa spiegarsi
in tutta la sua ampiezza.
L'assunto principale
della Regione ricorrente va pertanto respinto.
3. - Per quanto
riguarda l'istanza con la quale la Regione, in via subordinata, solleva la
questione incidentale di legittimità costituzionale delle citate norme di
attuazione per la parte in cui esse, riservando allo Stato le competenze non
trasferite, attengono alla classificazione degli ospedali - questione il cui
indubbio carattere di strumentalità rispetto al presente giudizio non é
contestato dal controricorrente - va preliminarmente respinta l'eccezione di
inammissibilità che l'Avvocatura dello Stato oppone sul presupposto che un
incidente siffatto non possa esser sollevato per quei provvedimenti aventi forza
di legge che la Regione avrebbe potuto impugnare in via diretta ed in termini
perentori oramai decorsi. Questa Corte, infatti, con costante giurisprudenza,
ha riconosciuto che lo Stato e le Regioni attraverso il procedimento per
conflitto di attribuzione possono difendere i poteri loro spettanti in base
all'ordinamento anche se per la realizzazione di tale difesa si imponga la
necessità di introdurre una questione incidentale di legittimità avente ad
oggetto una legge non impugnata in via principale (cfr. ordinanza n. 22 del 1960).
4. - L'istanza
proposta dalla Regione va tuttavia respinta.
Per quanto riguarda
l'art. 4 del D.P.R. 18 febbraio 1958, n. 307, é da escludere che esso attenga
alle competenze conservate dallo Stato. Stabilendo, infatti, che le
disposizioni delle leggi in vigore continueranno ad applicarsi fino a quando la
Regione non provvederà con proprie leggi, la norma si riferisce alle materie
analiticamente trasferite in forza degli articoli precedenti e rappresenta una
puntuale applicazione del principio generale contenuto nell'art. 92 dello
Statuto.
Relativamente,
invece, alla riserva allo Stato contenuta nell'art. 1, primo comma, l'eccezione
é manifestamente infondata perché é da ritenere che la disciplina della
classificazione degli ospedali, nei sensi di cui si dirà, non rientri nella
materia attribuita alla Regione dall'art. 4, n. 12, dello Statuto.
É anzitutto
destituita di fondamento la tesi della ricorrente, secondo la quale tutte le
argomentazioni addotte dall'Avvocatura dello Stato a dimostrazione della
necessaria unitarietà del sistema di determinazione delle categorie ospedaliere
sarebbero irrilevanti perché nell'attuale giudizio la Regione non rivendica la potestà
legislativa di modificare tale sistema, ma solo la potestà amministrativa di
procedere all'assegnazione degli ospedali all'una o all'altra categoria,
secondo le norme in proposito dettate dalla legislazione statale (art. 6 del
R.D. 30 settembre 1938, n. 1631). Ed invero il primo comma dell'art. 13 dello
Statuto assegna alla Regione la titolarità della funzione amministrativa solo
"nelle materie e nei limiti" in cui essa può emanare norme
legislative; sicché la decisione del giudizio, ancorché questo abbia ad oggetto
una potestà tipicamente amministrativa, dipende dall'accertamento della
spettanza della corrispondente e presupposta potestà legislativa.
Ciò premesso, va
rilevato che la determinazione delle categorie alle quali gli ospedali vanno
concretamente assegnati non può esser valutata se non come strumentale rispetto
a tutta una serie di effetti che, attraverso altre disposizioni legislative
statali, ad essa si ricollegano o possono ricollegarsi: ed appare perciò ovvio
che riconoscere alla Regione la potestà di dettar norme destinate a sostituire
quelle statali comporterebbe l'attribuzione alla stessa del potere di influire
anche su materie sottratte alla sua competenza (ad es., valutazioni in concorsi
pubblici negli ospedali di tutto il paese - cfr. art. 3 della legge 10 marzo
1955, n. 97-, riforme del sistema sanitario, ospedaliero o previdenziale etc.).
Dal che consegue che, se alla Regione é consentito, nell'ambito della potestà
attribuita dall'art. 4, n. 12, di provvedere eventualmente ad emanare norme in
merito alla fissazione di categorie ospedaliere limitatamente ad effetti che
rientrino in sue specifiche attribuzioni, é ad essa certamente precluso il
potere di interferire legislativamente - e, per quanto si é detto, anche
amministrativamente - sulla competenza che allo Stato é da riconoscere per il
raggiungimento di fini suoi propri.
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
dichiara
manifestamente infondata l'eccezione di illegittimità costituzionale, proposta
dalla Regione del Trentino-Alto Adige, degli artt. 1 e 4 del D.P.R. 18 febbraio
1958, n. 307, contenente le norme di attuazione dello Statuto in materia di
assistenza sanitaria ed ospedaliera;
dichiara che il
potere di classificazione degli ospedali di cui all'art. 9 del R.D. 30 settembre
1938, n. 1631, ed all'art. 6, quarto comma, della legge 13 marzo 1958, n. 296,
spetta allo Stato;
respinge di
conseguenza il ricorso per conflitto di attribuzione proposto dalla Regione del
Trentino-Alto Adige con atto 28 aprile 1964, ed avente ad oggetto il decreto n.
789/30 del 2 marzo 1964 del Medico provinciale di Bolzano.
Così deciso in Roma,
nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 giugno
1965.
Gaspare AMBROSINI -
Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni
CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA
- Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI – Giuseppe VERZì -
Giovanni Battista BENEDETTI - Francesco
Paolo BONIFACIO.
Depositata in Cancelleria
il 26 giugno 1965.