SENTENZA
N. 8
ANNO
1965
REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA
CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori
Giudici:
Prof. GASPARE
AMBROSINI, Presidente
Prof. GIUSEPPE
CASTELLI AVOLIO
Prof. ANTONINO
PAPALDO
Prof. NICOLA JAEGER
Prof. GIOVANNI
CASSANDRO
Prof. BIAGIO
PETROCELLI
Dott. ANTONIO MANCA
Prof. ALDO SANDULLI
Prof. GIUSEPPE BRANCA
Prof. MICHELE FRAGALI
Prof. COSTANTINO
MORTATI
Prof. GIUSEPPE
CHIARELLI
Dott. GIUSEPPE VERZÌ
Dott. GIOVANNI
BATTISTA BENEDETTI
Prof. FRANCESCO PAOLO
BONIFACIO
ha pronunciato la
seguente
SENTENZA
nel giudizio di
legittimità costituzionale della legge approvata dal Consiglio regionale del
Trentino-Alto Adige il 13 maggio 1964 in materia di "Disciplina dei
magazzini di vendita a prezzo unico", promosso con ricorso del Presidente
del Consiglio dei Ministri, notificato il 3 giugno 1964, depositato nella
cancelleria della Corte costituzionale il 12 successivo ed iscritto al n. 10
del Registro ricorsi 1964.
Visto l'atto di
costituzione in giudizio del Presidente della Regione Trentino-Alto Adige;
udita nell'udienza
pubblica del 2 dicembre 1964 la relazione del Giudice Nicola Jaeger;
uditi il sostituto
avvocato generale dello Stato Giuseppe Guglielmi, per il Presidente del
Consiglio dei Ministri, e l'avv. Giorgio Franco, per il Presidente della
Regione Trentino-Alto Adige.
Ritenuto
in fatto
Con ricorso
notificato alla Regione autonoma del Trentino-Alto Adige il 3 giugno 1964 il
Presidente del Consiglio dei Ministri ha impugnato la legge, riapprovata
all'unanimità dal Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige nella seduta del
13 maggio 1964, in materia di "Disciplina dei magazzini di vendita a prezzo
unico". Tale impugnativa venne poi ratificata nella riunione del Consiglio
dei Ministri del 5 giugno 1964.
Il ricorso é stato
depositato nella cancelleria della Corte il 12 giugno e pubblicato nel
Bollettino regionale della Regione del Trentino-Alto Adige, n. 26, del 23
giugno, e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 157, del 27 giugno
1964.
L'Avvocatura generale
dello Stato, in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei Ministri,
premette nel ricorso che la impugnativa é proposta, in applicazione dell'art.
127 della Costituzione, dell'art. 31 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e degli
artt. 5, 82 e 95 dello Statuto della Regione Trentino-Alto Adige e conclude
perché sia dichiarata la illegittimità costituzionale, con conseguente
annullamento, del disegno di legge impugnato, che afferma viziato sotto un
duplice aspetto.
Anzitutto esso
avrebbe oltrepassato i limiti posti dall'art. 5 dello Statuto regionale
all'attività legislativa complementare della Regione, essendo in contrasto con
i principi stabiliti dalle leggi dello Stato, e in particolare dal
decreto-legge 21 luglio 1938, n. 1468, per la "Disciplina dei magazzini di
vendita a prezzo unico".
Questo regola in modo
diverso le vendite a prezzo unico e quelle al minuto, attribuendo la competenza
a rilasciare le licenze relative alle prime ai prefetti anziché ai sindaci; il
disegno di legge impugnato unifica invece la disciplina in materia, tanto per
ciò che concerne tali attribuzioni, quanto nei riguardi della competenza ad
esaminare i ricorsi amministrativi proposti dagli interessati.
In secondo luogo la
Regione non avrebbe potuto disporre il trasferimento ad altri organi di compiti
e poteri spettanti ad organi statali, cioè ai prefetti, senza che ciò fosse
preceduto dalle relative norme di attuazione previste nell'art. 95 dello
Statuto regionale, richieste anche dalla necessità di un coordinamento atto a
salvaguardare i principi, cui si ispira la disciplina della materia.
La Regione autonoma
del Trentino-Alto Adige, in persona del suo presidente dott. Luigi Dalvit, con
la rappresentanza e la difesa dell'avv. Feliciano Benvenuti, si é costituita in
giudizio per resistere al ricorso, con memoria depositata in cancelleria il 20
giugno 1964.
La difesa della
Regione osserva anzitutto che questa ha ritenuto opportuno disciplinare la
materia del rilascio delle licenze per la gestione dei magazzini di vendita a
prezzo unico, dopo avere già provveduto a disciplinare quella del rilascio
delle licenze commerciali con la legge regionale 7 febbraio 1952, n. 2; questa
legge era stata approvata senza provocare alcuna impugnazione od eccezione da
parte dello Stato, cosicché si poteva ritenere pacifico che la competenza della
Regione in materia derivasse dalle norme di attuazione contenute nel titolo IV,
"Industria e commercio", del D.P.R. 30 giugno 1951, n. 574.
D'atra parte,
l'Amministrazione regionale si é convinta che le due forme di vendita, quella
delle licenze generiche e quella delle licenze a prezzo unico, costituiscono un
unico sistema nella organizzazione del mercato di distribuzione, sicché non é
possibile avere un armonico ed ordinato sviluppo di quel sistema se non vi sia
anche una disciplina unitaria del settore e la riconduzione di essere ad una
visione generale altrettanto unitaria.
Non sarebbe neppure
esatto - secondo la difesa della Regione - che il disegno di legge impugnato
abbia oltrepassato i limiti posti dall'art. 5 dello Statuto, nel senso che la
disciplina delle vendite a prezzo unico, attribuita al prefetto, sarebbe
diversa da quella della vendita al minuto, affidata al sindaco, in quanto
dettata su un piano più generale e unitario: la competenza del prefetto era
stata determinata dal fatto che allora (nel 1938) il prefetto era presidente
del Consiglio provinciale delle corporazioni, ma oggi, posto che nella Regione
del Trentino-Alto Adige i ricorsi in materia di licenze commerciali devono
essere proposti alla Commissione regionale istituita dalle norme di attuazione
citate (art. 27 del D.P.R. 30 giugno 1951, n. 574), se le competenze in materia
di magazzini a prezzo unico rimanessero ai prefetti verrebbe meno proprio la
unitarietà del settore e del controllo relativo.
Si afferma poi che il
disegno di legge non ha disposto il trasferimento di compiti e poteri spettanti
ad organi statali, ma la assunzione di poteri da parte di una Regione abilitata
dallo Statuto all'esercizio delle funzioni amministrative nella materia, con la
automatica conseguenza della assunzione, da parte della Regione, dei propri
poteri.
Si insiste infine sul
punto che le norme di attuazione dettate in materia di industria e commercio
hanno determinato il passaggio delle relative funzioni dallo Stato alla
Regione, e che il silenzio di esse sul punto dei magazzini all'ingrosso non può
avere altro valore se non quello che lo Stato non ha ritenuto di dover dare
disposizioni particolari nella materia. Sostiene anzi la difesa della Regione
che le norme di attuazione esistono anche in questo caso, poiché debbono
intendersi tali non soltanto le proposizioni positive ma anche quelle negative,
le quali si limitano a dire che non vi é bisogno di una speciale disciplina per
le materie non considerate.
L'Avvocatura generale
dello Stato ha depositato in data 30 settembre 1964 una memoria, intesa
anzitutto a porre in luce le differenze rilevabili fra la disciplina
legislativa statale del rilascio delle licenze di commercio, a seconda che
riguardino le vendite in genere ovvero quelle dei magazzini a prezzo unico: le
prime affidate ad organi locali (sindaco, con eventuale ricorso alla Giunta
provinciale amministrativa), le seconde esclusivamente ad organi dello Stato
(prefetto, con ricorso al Ministero dell'industria e commercio), quindi in sede
centrale, su di un piano più generale ed unitario, appunto perché tali
magazzini interessano non solo l'economia locale, ma anche quella nazionale.
Essa insiste poi
sulla considerazione che le norme di attuazione dello Statuto regionale
trasferiscono alla Commissione prevista dall'art. 27 del D.P.R. 30 giugno 1951,
n. 574, esclusivamente le attribuzioni già demandate alla Giunta provinciale
amministrativa in materia di licenze comunali. Conclude quindi perché la Corte
dichiari costituzionalmente illegittimo e conseguentemente annulli il disegno
di legge regionale impugnato.
Le conclusioni
enunciate negli scritti difensivi sono state riaffermate all'udienza dai
patroni dello Stato e della Regione.
Considerato
in diritto
La Corte ritiene
fondate le censure mosse al disegno di legge impugnato.
Non sembra
contestabile, infatti, che né le norme di attuazione contenute nel D.P.R. 30
giugno 1951, n. 574, né altri testi legislativi statali, hanno disposto la
attribuzione alla Regione del Trentino-Alto Adige della competenza a
disciplinare la materia dei magazzini di vendita a prezzo unico, regolata da
una apposita legge dello Stato (decreto-legge 21 luglio 1938, n. 1468); e che,
comunque, la disciplina dettata nel disegno di legge regionale é in evidente
contrasto con i principi, ai quali si é inspirata la legislazione statale.
La tesi sostenuta
dalla difesa della Regione, che le norme di attuazione dettate in materia di
industria e commercio (Titolo IV del D.P.R. n. 574 del 1951) avrebbero
determinato il passaggio delle relative funzioni dallo Stato alla Regione, e
che il silenzio di esse sul punto dei magazzini all'ingrosso (più esattamente,
di vendita a prezzo unico) non potrebbe avere altro valore se non quello che lo
Stato non ha ritenuto di dover dare disposizioni particolari nella materia, non
può essere accolta. L'esercizio della potestà legislativa complementare delle
Regioni é condizionata all'emanazione di norme di attuazione statali; né
sarebbe consentito desumere dal silenzio del legislatore statale una
presunzione della volontà di questi di conferire alla Regione il potere di
estendere la propria disciplina legislativa a tutte le materie non previste
specificamente, neppure argomentando dall'art. 5, n. 3, dello Statuto, che
attribuisce alla Regione Trentino-Alto Adige la potestà di emanare norme
legislative "nei limiti... dei principi stabiliti dalle leggi dello
Stato" in materia di "incremento della produzione industriale e delle
attività commerciali". Questa norma infatti contiene un accenno alla
materia del commercio, ma, per la sua stessa formulazione generica, non ne delimita
la parte assegnata alla Regione, che può desumersi soltanto dal confronto con
la disciplina dettata nelle leggi statali per i singoli tipi di rapporti
giuridici.
Dalle disposizioni
emanate dallo Stato nei riguardi delle aziende commerciali risulta nel modo più
chiaro che il legislatore ha considerato la materia dei magazzini a prezzo
unico come nettamente distinta da quella degli altri spacci di vendita, e tale
da richiedere una propria e diversa disciplina giuridica; e ciò per una serie
di considerazioni, della cui ragionevolezza non si può dubitare, le quali
attengono alla cospicua entità dei capitali investiti, all'osservanza rigorosa
dei prezzi fissi, al numero dei dipendenti, all'ampiezza delle zone in cui
operano tali aziende, collegate solitamente a catena, alle ripercussioni della
loro apertura e del loro esercizio anche oltre i limiti dei rioni e persino
delle città ove hanno sede, per l'attrazione che esse possono esercitare su
talune categorie di acquirenti, modificando i termini ordinari delle situazioni
di concorrenza.
Ogni giudizio sulla
questione, se la apertura in una data località di nuovi grandi magazzini del
genere contribuisca all'incremento delle attività commerciali in senso ampio e
comprensivo, o possa, al contrario, recarvi detrimento, danneggiando gravemente
le aziende commerciali minori già operanti e determinando situazioni di
monopolio o di oligopolio, é delicato e difficile; ed é ragionevole che lo
Stato abbia voluto riservarlo ai propri organi, e precisamente ai prefetti, con
eventuale ricorso al Ministro per l'industria e il commercio (D.L. 21 luglio
1938, n. 1468).
Poiché la
legislazione statale appare informata a così chiari principi, non é consentito
ammettere che una Regione possa disporre diversamente, sulla base di
considerazioni del tutto diverse, fondate sulla supposizione della esistenza di
un sistema unico del mercato di distribuzione, e possa attribuirsi i poteri
sopra indicati.
Il precedente,
allegato dalla difesa della Regione e non contestato dall'Avvocatura generale
dello Stato, concernente la disciplina del rilascio delle licenze commerciali,
rispetto alla quale era stato provveduto con la legge regionale 7 febbraio
1952, n. 2, non può essere validamente invocato in causa. Come si é rilevato,
la legislazione statale é fondata sul presupposto che la licenza commerciale
per i magazzini a prezzo unico deve essere concessa o no in base a principi
diversi, e quindi con procedimenti diversi, da quelli propri delle licenze
concesse alle aziende ordinarie. Perciò il fatto che lo Stato non abbia mosso
critiche alla legge regionale n. 2 del 1952 é ben comprensibile, mentre sarebbe
stato singolare che esso non si fosse opposto a che il sistema proprio di
quella legge venisse esteso ai magazzini a prezzo unico.
Del resto, non é
neppure possibile sostenere che le norme di attuazione dettate in materia di
industria e commercio (D.P.R. 30 giugno 1951, n. 574, Tit. IV) presentino
incertezze o lacune, le quali debbano essere colmate ricorrendo ad analogie.
Esse hanno trasferito alla Regione, con tutta chiarezza, talune attribuzioni,
che si é ritenuto opportuno trasferirle, e in particolare quelle relative alle
Camere di commercio; in quanto alla Commissione regionale prevista nell'art.
27: "fino a quando non sia diversamente disposto con legge dello Stato. .
.", e pertanto solo in via transitoria, il legislatore si é anche preso
cura di disporre la devoluzione al suo giudizio delle decisioni dei ricorsi in
materia di commercio ambulante (art. 28); e ciò conferma la conclusione che
altrettanto voluta e consapevole é stata la omissione di qualsiasi disposizione
diretta a modificare il sistema adottato per i magazzini a prezzo unico, o a
consentirne la modificazione da parte della Regione.
Infine, non si può
desumere alcun argomento a favore della tesi della Regione del Trentino-Alto
Adige dal fatto che la legge statale designasse "il Prefetto, presidente
del Consiglio provinciale delle corporazioni" (art. 1 del R.D.L. 21 luglio
1938, n. 1468), sia perché le attribuzioni conferite al prefetto in tale veste
sono state chiaramente assegnate al precetto sic et simpliciter
dall'art. 1 del D.L. C. P. S. 13 aprile 1947, n. 630, sia anche perché la
presidenza di tale Consiglio spettava al prefetto come organo dello Stato, e
come tale egli può continuare ad esercitarle fino a che altre eventuali norme
di attuazione dello Statuto regionale non intervengano a regolare diversamente
la materia.
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
pronunciando sul
ricorso proposto dal Presidente del Consiglio dei Ministri contro la Regione
del Trentino- Alto Adige, riguardante il disegno di legge 13 maggio 1964 sulla
disciplina dei magazzini di vendita a prezzo unico:
dichiara la
illegittimità costituzionale del detto disegno di legge.
Così deciso in Roma,
nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 febbraio
1965.
Gaspare AMBROSINI -
Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni
CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA
- Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI – Giuseppe VERZì -
Giovanni Battista BENEDETTI - Francesco
Paolo BONIFACIO.
Depositata in Cancelleria
il 19 febbraio 1965.