SENTENZA
N. 22
ANNO
1965
REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA
CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori
Giudici:
Prof. GASPARE
AMBROSINI, Presidente
Prof. GIUSEPPE
CASTELLI AVOLIO
Prof. ANTONINO
PAPALDO
Prof. NICOLA JAEGER
Prof. GIOVANNI
CASSANDRO
Prof. BIAGIO
PETROCELLI
Dott. ANTONIO MANCA
Prof. ALDO SANDULLI
Prof. GIUSEPPE BRANCA
Prof. MICHELE FRAGALI
Prof. COSTANTINO
MORTATI
Prof. GIUSEPPE
CHIARELLI
Dott. GIUSEPPE VERZÌ
Dott. GIOVANNI
BATTISTA BENEDETTI
Prof. FRANCESCO PAOLO
BONIFACIO
ha pronunciato la
seguente
SENTENZA
nei giudizi riuniti
di legittimità costituzionale dell'art. 9, primo, secondo, terzo e quinto
comma, dell'art. 10, primo e secondo comma, dell'art. 12, secondo comma, e
dell'art. 16, primo comma, della legge 18 aprile 1962, n. 167, promossi con tre
ordinanze emesse il 27 aprile 1964 dal Consiglio di Stato in sede
giurisdizionale - adunanza plenaria - sui ricorsi riuniti proposti da Hilfiker
Alfredo ed altri, dalla Società A. Giaione ed altri e dalla Società per azioni
S. Anselmo ed altri, contro il Ministero dei lavori pubblici ed il Comune di
Torino, iscritte ai un. 165. 166 e 167 del Registro ordinanze 1964 e
pubblicate, la prima nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 269 del 31
ottobre 1964, le altre nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 282 del 14
novembre 1964.
Visti gli atti di
intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri e gli atti di costituzione
in giudizio del Ministero dei lavori pubblici, del Comune di Torino, di
Hilfiker Alfredo e Roberto, Rehsteiner Rodolfo e Anita, Ruedi Erminia, Audi -
Grivetta Maria Maddalena e Lucia, Chicco Eugenio ed Ettore, Società immobiliare
"Cincinnato", Società A. Giaione, Ospedale Maggiore di S. Giovanni
Battista e della città di Torino, Beccuti Mario, Oreste ed Emilio, Pastore
Luigi e Domenico, Società per azioni S. Anselmo, Impresa costruzioni edili
Rosazza, Dentis Barbara e Società Immobiliare ligure piemontese;
udita nell'udienza
pubblica del 3 marzo 1965 la relazione del Giudice Antonio Manca;
uditi gli avvocati
Enrico Biamonti, Enrico Allorio, Antonio Sorrentino, Enrico Zola, Romolo
Contaldi, Jacopo Durandi, Luigi Zegretti, Adriano Pallottino, Michele Bianco, Gaetano
Zini Lamberti e Vincenzo Traballesi, per le parti private, gli avvocati Guido
Astuti, Mario Comba e Giuseppe Guarino, per il Comune di Torino, ed i sostituti
avvocati generali dello Stato Luciano Tracanna e Gastone Dallari, per il
Presidente del Consiglio dei Ministri e per il Ministero dei lavori pubblici.
Ritenuto
in fatto
Con ricorsi al
Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, alcuni proprietari di zone di
terreno da espropriare per la costruzione di case economiche e popolari, in
applicazione della legge 18 aprile 1962, n. 167, hanno impugnato la
deliberazione del Consiglio comunale di Torino del 9 gennaio 1963, concernente
la formazione del piano di esproprio e il decreto di approvazione del Ministero
dei lavori pubblici in data 15 maggio 1963.
Il Consiglio di
Stato, in adunanza plenaria, con ordinanza del 27 aprile 1964 (n. 165 del
Registro ordinanze), riuniti i vari ricorsi, accogliendo alcune delle eccezioni
prospettate dalle parti, ha sollevato la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 9, primo, secondo, terzo e quinto comma, dell'art. 10,
primo e secondo comma, dell'art. 12, secondo comma, e dell'art. 16, primo
comma, della predetta legge, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 42, terzo
comma, 23 e 53, primo comma, della Costituzione.
Per quanto attiene
alla rilevanza, in relazione all'art. 12 della predetta legge specificamente
impugnata dalle parti private, ha premesso che l'oggetto della controversia non
concerneva la violazione di un diritto soggettivo circa la misura
dell'indennità di espropriazione, bensì piuttosto i criteri che il legislatore
aveva adottato per la determinazione dell'indennità stessa.
Ha poi osservato che,
per dimostrare nella specie l'irrilevanza, per la questione di costituzionalità
dell'art. 12 della citata legge n. 167 del 1962 (questione che era stata
sollevata da tutti i ricorrenti), non gioverebbe la considerazione, addotta in
contrario, che i provvedimenti impugnati, in sede amministrativa, non sarebbero
stati emessi in applicazione del predetto art. 12. Fra le disposizioni di
questo articolo, infatti, concernente in particolare la misura dell'indennità
di espropriazione e le altre disposizioni della legge, poste a base dei
provvedimenti impugnati (cioè quelle concernenti l'obbligo della formazione dei
piani e i vincoli imposti ai proprietari, art. 1, art. 9, primo, secondo e
quinto comma, e art. 10, primo e secondo comma), sussisterebbe un rapporto di
inscindibile connessione, dal quale conseguirebbe che la questione di
costituzionalità non si esaurirebbe nella disposizione riguardante la misura
dell'indennizzo, ma si estenderebbe anche alle altre disposizioni di carattere
preparatorio e strumentale, quale la formazione e approvazione dei piani.
Rapporto che deriverebbe specialmente dal carattere particolare della legge e
dalle finalità che ne avrebbero determinato l'emanazione.
Quelle cioè di
agevolare la costruzione di alloggi a carattere economico-popolare non soltanto
con l'inclusione nei piani di espropriazione delle zone di terreno ritenute
idonee a tale scopo, ma anche e specialmente di operare, con un particolare
congegno legislativo sul costo delle dette zone espropriandole con un'indennità
determinata e immutabile per tutto il tempo di efficacia dei piani; ed
impedendo inoltre la speculazione circa le aree fabbricabili: finalità per
conseguire le quali si sarebbe ritenuto più idoneo il sistema adottato con
l'art. 12, di riferire cioè l'indennità ad un determinato momento, in una
misura variabile entro certi limiti fra i vari Comuni.
Senonché a parte ciò,
il Consiglio di Stato ha osservato che il rapporto di connessione ora accennato
sussisterebbe, anche in quanto i criteri adottati per la determinazione
dell'indennità avrebbero influito sia sull'impostazione del programma, sul
l'estensione del medesimo in relazione al costo finanziario e alla conseguente
entità della spesa a carico del Comune per il pagamento delle indennità di
espropriazione, e per le altre spese inerenti all'attuazione dei piani, compresi
gli interessi passivi.
Il Consiglio di Stato
ha ritenuto quindi la rilevanza delle questioni di legittimità costituzionale
non soltanto dell'art. 12, ma altresì delle altre disposizioni in precedenza
indicate.
Parimenti ha ritenuto
rilevante la questione di legittimità concernente l'art. 16, primo comma, in
relazione specialmente agli artt. 10 e 12, in quanto l'art. 16 non
consentirebbe ai proprietari di zone già destinate a verde agricolo di
costruire direttamente gli alloggi; diritto riconosciuto invece ai proprietari
di zone già destinate, nel piano regolatore, all'edilizia residenziale.
Per quanto attiene
alla non manifesta infondatezza, nell'ordinanza si osserva che,
dall'applicazione delle disposizioni ora denunciate, deriverebbero i seguenti
effetti:
1) l'indennità é
stabilita tenendo conto del valore venale che l'area da espropriare aveva due
anni prima della deliberazione del piano, e, quindi, qualora l'espropriazione
si effettuasse al termine dell'efficacia del piano stesso (dieci anni, salva la
proroga di due anni) sarebbe determinata in misura pari al valore dell'area
quattordici anni prima dell'espropriazione.
Codesto criterio, si
dice, potrebbe condurre ad una liquidazione dell'indennizzo in misura pressoché
irrisoria, se il potere di acquisto della moneta subisse una progressiva
diminuzione.
2) L'accennato
criterio di determinazione dell'indennità potrebbe altresì determinare in
particolare una disparità di trattamento rispetto ai vari proprietari
espropriandi, a seconda del momento in cui si effettuassero le espropriazioni,
tenuto conto del diverso valore della moneta, e potrebbe dar luogo a favore
degli enti e dei privati, a vantaggio dei quali si effettuasse l'esproprio, a
realizzazione di utili a danno dei proprietari, consistenti nella differenza
fra il valore determinato in base all'art. 12 e quello effettivo al momento del
trapasso della proprietà in relazione al diminuito valore monetario.
Circa il primo
aspetto, nell'ordinanza si richiamano le sentenze di questa Corte nelle quali
si é precisato il carattere che deve avere l'indennizzo, per rispondere alle
esigenze costituzionali.
Si ricorda
specialmente la sentenza
n. 91 del 1963, per desumerne il principio che non sarebbe conforme alla
norma costituzionale la determinazione dell'indennità, quando esista una
dissociazione fra la situazione esistente al momento in cui furono o saranno
effettuate le espropriazioni e quello in cui le occupazioni ebbero inizio.
Anzi il Consiglio di
Stato trae un'identità, quanto meno un'analogia, di effetti pratici tra la
legge 1 dicembre 1961, n. 1441, esaminata nella predetta sentenza, e la legge
n. 167 ora denunziata. Analogia che consisterebbe soprattutto nel fatto che le
due leggi presuppongono momenti diversi per il calcolo dell'indennità e per
l'espropriazione, ed entrambe inoltre si riferiscono a espropriazioni da
effettuarsi in tempi successivi con riferimento, per il calcolo dell'indennità,
ad un'epoca precedente. Essendo altresì da rilevare, si aggiunge, che il
legislatore non avrebbe comunque preveduto alcun mezzo per ovviare alle
conseguenze del fenomeno anzidetto.
L'ordinanza conclude
quindi su questo punto, osservando essere dubbio che sotto tale aspetto la
proprietà sia tutelata in armonia con l'art. 42, terzo comma, anche se si ammette
che la funzione sociale di tale diritto importi un sacrificio di portata
superiore a quello imposto dall'espropriazione nei casi ordinari.
Il Consiglio di Stato
inoltre ritiene la questione non manifestamente infondata, anche in riferimento
all'art. 3 della Costituzione, in sostanza per le seguenti considerazioni:
1) dalla
dissociazione fra i due momenti dell'esproprio e del calcolo dell'indennità
deriverebbe che i vari proprietari sarebbero indennizzati in misura effettiva
diversa, in relazione al tempo in cui si effettuasse l'esproprio. Se si
considera poi che le aree oggetto dei piani non sarebbero suscettibili di
utilizzazione in conformità della loro natura e destinazione, che il danno
subito dai proprietari non sarebbe indennizzabile, mentre resterebbero a carico
dei proprietari stessi gli oneri fiscali; e, che nell'indennizzo non sarebbero
compresi gli eventuali aumenti di valore delle aree, successivi all'emanazione
e approvazione dei piani, ne deriva che i proprietari subirebbero in misura diversa,
in relazione al momento dell'esproprio, il danno derivante dal sistema;
2) l'accennata
diversità di trattamento sussisterebbe anche relativamente ai proprietari di
aree, già destinate non a costruzioni edilizie di carattere residenziale, bensì
destinate a verde agricolo, poiché, ai primi, e non agli altri, sarebbe
consentito, in base all'art. 16, primo comma, della legge, di costruire
direttamente edifizi economici-popolari: disparità di trattamento che
risulterebbe altresì accentuato in relazione all'art. 12, poiché i predetti
proprietari dovrebbero subire la espropriazione con indennità commisurata alla
qualifica delle zone come verde agricolo: zone che invece, con la variante
dipendente dall'essere tali zone comprese nel piano, assumerebbero qualità di
aree edificatorie.
Nell'ordinanza,
infine, si osserva che la questione apparirebbe non manifestamente infondata
anche in riferimento agli artt. 23 e 53, primo comma, della Costituzione. E ciò
sul riflesso che, nel sistema adottato dalla legge impugnata per la
liquidazione dell'indennità, sarebbe ravvisabile un'imposizione patrimoniale,
consistente nella differenza tra il valore venale effettivo del bene, alla data
dell'esproprio, e l'ammontare dell'indennizzo: imposizione che, da un lato,
sarebbe demandata alla discrezionalità del Comune riguardo alla scelta delle
aree da espropriare e che, dall'altro, graverebbe non già sulla generalità dei
proprietari di aree edificatorie, bensì soltanto sui proprietari delle aree
comprese nei piani, con una disparità di trattamento non giustificabile,
neppure in relazione con l'interesse pubblico inerente alle finalità della
legge. Manifestamente infondata sarebbe, invece, la questione in riferimento
agli artt. 73 e 97 della Costituzione. Sarebbe inoltre manifestamente infondata
la questione sollevata dalle parti in relazione all'art. 15, secondo comma,
della legge n. 167, ed all'art. 5, n. 5, in riferimento all'art. 81 della
Costituzione, come pure in relazione all'art. 10, in quanto consentirebbe ai
Comuni di procedere all'esproprio a favore di enti o soggetti privati.
Adempiute le formalità relative alla notificazione ed alle comunicazioni,
l'ordinanza é stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, n. 269 del 31 ottobre
1964. In questa sede le parti private costituite sono rappresentate dagli
avvocati Enrico Zola, Fulvio Croce, Roberto Cravero, Jacopo Durandi, Luigi
Zegretti, Romolo Contaldi. Si sono pure costituiti il Presidente del Consiglio
dei Ministri ed il Ministero dei lavori pubblici, rappresentati dall'Avvocatura
generale dello Stato; ed il Comune di Torino, rappresentato dagli avvocati
Guido Astuti, Mario Comba, Raoul Rossini e Giuseppe Guarino.
Nelle deduzioni
regolarmente depositate il 30 ottobre e il 9 e 19 novembre del 1964, anche le
parti private si richiamano ai principi affermati nella sentenza di questa
Corte n. 91 del 1963, e si riportano, in sostanza, ai motivi ed alle
argomentazioni esposte nell'ordinanza di rimessione, in riferimento ai precetti
costituzionali pure indicati nelle ordinanze stesse; ponendo in luce che non
avrebbe alcun rilievo, per escludere la illegittimità, il fatto che, nel
sistema della legge, sia soltanto un'eventualità la sussistenza di una
diversità fra il valore delle aree al tempo dell'espropriazione e quello
fissato per il calcolo dell'indennità. Eventualità incerta che darebbe per sé
fondamento al dubbio di incostituzionalità, anche se fossero improbabili (il
che si esclude) elementi perturbatori, quali la progressiva svalutazione
monetaria. L'Avvocatura generale dello Stato, nelle deduzioni depositate il 23
ottobre e il 25 novembre 1964, per quanto riguarda la rilevanza, dichiara di
rimettersi al giudizio della Corte, pur non tralasciando di notare, al
riguardo, la inaccettabilità dei criteri da cui muove l'ordinanza, in quanto
cioè ha riscontrato una connessione fra l'art. 12 della legge e le altre
disposizioni, cui l'ordinanza si é riferita; connessione sulla quale invece,
nel giudizio di legittimità costituzionale, dovrebbe esclusivamente decidere
questa Corte; e che comunque non sussisterebbe nel caso concreto. Sarebbe,
infatti, da escludere che, anche nel caso di dichiarazione di illegittimità del
secondo comma dell'art. 12, ne derivasse l'illegittimità delle altre norme
(oggetto dei ricorsi davanti al Consiglio di Stato) relative alla fase
amministrativa della procedura di esproprio e alla formazione dei piani.
Un'eventuale dichiarazione del genere produrrebbe soltanto l'effetto che
l'indennità di espropriazione non potrebbe valutarsi alla stregua del citato
art. 12, bensì, in mancanza di nuove disposizioni, applicando quelle della
legge del 1865, in base al rinvio di cui al primo comma dell'art. 12 della
legge n. 167.
L'Avvocatura dello
Stato per rispondere alle osservazioni contenute nell'ordinanza, si riporta
alle finalità particolari di questa legge, quali risultano dai lavori
preparatori e dal complesso delle disposizioni che ne formano il contenuto, in
aderenza al precetto contenuto nell'art. 47 della Costituzione, quelle cioè:
1) di dare ai Comuni
indicati nella legge, mediante la formazione di piani (con carattere di piano
particolareggiato), la possibilità di reperire un complesso di aree ritenute
edificabili, da destinarsi alla costruzione di alloggi di carattere
economico-popolare;
2) di costituire
collateralmente un patrimonio comunale di aree fabbricabili con funzione
calmierante sul costo delle aree, e ciò, comprendendole in un piano urbanistico
ed organico per la costruzione di case del tipo anzidetto, a favore delle
categorie disagiate.
E sarebbe, appunto,
in relazione alle particolari finalità di carattere sociale, cui si ispira la
legge n. 167, che questa dovrebbe essere considerata.
Onde la disposizione
contenuta nell'art. 12 si inserirebbe logicamente in tale sistema, rispondendo
all'esigenza di contenere l'incidenza del costo delle aree sulle spese per la
costruzione delle case economiche e popolari. Da ciò l'eliminazione dal computo
dell'indennità di espropriazione dell'incremento di valore inerente alla
programmazione urbanistica, operando quindi in modo che l'indennità non fosse
superiore a quella dovuta, se i beni fossero stati espropriati in epoca
anteriore alla deliberazione dei piani; principio questo che, in sostanza, non
si discosterebbe dal sistema della legge generale sulle espropriazioni del 25
giugno 1865, n. 2359 (art. 42).
Dovendosi peraltro
tener conto del carattere speciale della legge n. 167, in quanto essa non
opererebbe in vista di singole espropriazioni e in rapporto a singoli tratti di
zone, bensì in riferimento a tutte le espropriazioni considerate, nel loro
complesso, come attuazione dei piani per il periodo di efficacia dei medesimi.
La difesa dello Stato
si riporta inoltre ai principi, affermati nella giurisprudenza di questa Corte,
in tema di determinazione dell'indennizzo, in base ai quali la Corte avrebbe
dichiarato non incompatibili con l'art. 42 della Costituzione le disposizioni
di varie leggi, e specialmente delle leggi 21 ottobre 1950, n. 841, e 18 marzo
1951, n. 333, sulla riforma fondiaria. Circa le quali ultime sarebbe stato
posto in rilievo l'interesse generale inerente alla riforma, anche questa
preordinata ad una riforma di struttura sociale; e, mentre con le sentenze nn. 60
e 61 del 1957
e con altre successivamente emesse si sarebbe dichiarata la legittimità
costituzionale dei criteri adottati dal legislatore, nonostante che la
determinazione dell'indennizzo non coincidesse con la data dell'espropriazione.
Per quanto attiene
poi al particolare riferimento fatto dal Consiglio di Stato alla sentenza n. 91 del
1963, la difesa dello Stato osserva che, in quel caso, si trattava di
occupazioni permanenti effettuate all'inizio della seconda guerra, da oltre un
ventennio dalla data dell'espropriazione, con il pagamento dell'indennità,
mentre si sarebbe verificata di fatto un'imponente svalutazione monetaria. Ed
appunto per ciò questa Corte avrebbe ritenuto l'illegittimità della legge n.
1441 del 1961, data la profonda divergenza fra il valore del bene al tempo
dell'occupazione e quello alla data dell'esproprio: divergenza non
giustificata, in quel caso, dalle ragioni di pubblico interesse.
L'Avvocatura, d'altra
parte, pone in rilievo la sostanziale diversità fra l'accennata legge del 1
dicembre 1961, n. 1441, e la legge ora impugnata. La prima riguarderebbe opere
già compiute e costituirebbe una sanatoria retroattiva di situazioni pregresse;
l'altra sarebbe, come in precedenza accennato, una legge di riforma di
struttura sociale, volta all'attuazione, in futuro, di un piano urbanistico
organico ed unitario, inteso al reperimento di aree fabbricabili. Donde
l'adozione del particolare criterio di determinazione dell'indennizzo,
riportando questa a due anni precedenti alla deliberazione del piano; criterio
uniforme per tutte le espropriazioni, effettuate nell'ambito del piano e
durante il periodo di validità del medesimo.
In relazione al
rilievo contenuto nell'ordinanza, nel senso che il solo fatto della
"dissociazione" fra il momento della determinazione dell'indennità e
il tempo dell'espropriazione, già di per sé porrebbe in essere una situazione
di incompatibilità con l'art. 42 della Costituzione, l'Avvocatura obietta, con
riferimento, anche su questo punto, alla giurisprudenza di questa Corte, che
nessuna norma o principio costituzionale vieterebbe al legislatore ordinario di
disporre, per la determinazione della indennità, il riferimento ad una data
diversa e precedente a quella dell'esproprio purché ciò trovi giustificazione
nelle ragioni di pubblico interesse e non si pervenga al risultato di attribuire
un'indennità non seria.
Escluderebbe infine
che, circa la soluzione del problema ora prospettato, possa avere influenza, in
linea di principio, la svalutazione monetaria, la quale oltre a costituire un
evento futuro ed incerto, porrebbe in essere, se si verificasse, problemi di
carattere generale, risolvibili con provvidenze pure di carattere generale.
Non sussisterebbe,
secondo l'Avvocatura, neanche la violazione dell'art. 3 della Costituzione, in
dipendenza della dedotta disparità di trattamento che, dal sistema dell'art. 12
della legge n. 167, deriverebbe ai proprietari di aree comprese nel piano, a
seconda che siano espropriati in data più o meno prossima a quella di
deliberazione del piano stesso; e, in misura anche più notevole, ai proprietari
di zone destinate a verde agricolo.
L'accennata diversità
di situazione non violerebbe il principio di eguaglianza, in quanto
"sarebbe conseguenza derivante dall'applicazione in concreto della legge,
trattandosi di vincoli, non indennizzabili, secondo il nostro ordinamento,
imposti da piani regolatori, come non lo sarebbero le successive varianti al
piano regolatore generale". Non sussisterebbe neppure, in base
all'interpretazione dell'art. 16 della legge, una disparità di trattamento
rispetto ai proprietari di zone destinate a verde agricolo.
Per analoghe
considerazioni sarebbe da escludere la violazione dell'art. 53 della
Costituzione, richiamato anzi, nei lavori preparatori, a sostegno delle ragioni
fondamentali di pubblico interesse, affinché il sacrifizio imposto al
contribuente per fornire i mezzi necessari per l'intervento statale, non
comportasse un illecito arricchimento a favore di alcuni proprietari di aree.
Conclude quindi la
difesa dello Stato chiedendo che si dichiarino non fondate le questioni di
legittimità costituzionale.
La difesa del Comune
di Torino, nelle deduzioni depositate il 14 novembre 1964, preliminarmente, pur
non intendendo rimettere in discussione le argomentazioni addotte dal Consiglio
di Stato a giustificazione della rilevanza, prospetta osservazioni analoghe a
quelle dedotte dalla difesa dello Stato, per contestare un rapporto di
interdipendenza fra l'art. 12 della legge n. 167 e le altre norme denunziate.
Secondo la difesa del
Comune la questione dovrebbe essere circoscritta all'esame dell'art. 12 circa
la determinazione dell'indennità; questione che dovrebbe ritenersi infondata,
dati i principi affermati nelle sentenze di questa Corte, ricordate anche dalla
difesa del Comune; principi confermati nelle sentenze nn. 67 del
1959 e 91
del 1963, relative alle espropriazioni degli immobili occupati per
costruzione di ricoveri antiaerei.
A questo riguardo
pure la difesa del Comune, come l'Avvocatura dello Stato, ritiene che la Corte
si sarebbe riferita alle particolarità del caso, confermando il principio che
non sarebbe richiesto dalla Costituzione che il valore venale debba riferirsi
al momento dell'espropriazione.
Ciò posto, i criteri
fissati nell'art. 12, per la determinazione dell'indennizzo, non sarebbero in
contrasto con il precetto costituzionale. Il riferimento, per il calcolo
dell'indennità, ad una data anteriore all'esproprio, ricorrerebbe anche in
varie leggi: tra le altre nella legge del 15 gennaio 1885, n. 289; e
specialmente nella legge 21 ottobre 1950, n. 841 (così detta legge stralcio)
sulla riforma fondiaria, secondo la quale, appunto, il calcolo dell'indennizzo
é riportato al valore accertato ai fini dell'imposta straordinaria sul
patrimonio per il periodo 1946-1947, mentre i decreti di espropriazione furono emessi
nel periodo fra il 1951 e il 1953.
Per quanto riguarda
la legge ora impugnata il riferimento al valore dei terreni al biennio
precedente all'adozione del piano troverebbe speciale giustificazione nel fatto
che, avendo la legge come finalità l'esecuzione di un grande piano concernente
l'edilizia popolare, che renderebbe necessaria una valutazione degli oneri e la
distribuzione di essi nel tempo, ed inoltre la graduale attuazione del piano,
evitando l'insorgenza di un fenomeno speculativo, con un aumento artificioso
del prezzo delle aree edificatorie: aumento che si sarebbe necessariamente
verificato, qualora si fosse fatta coincidere la determinazione dell'indennità
con la data della espropriazione.
Si fa altresì notare
che orientamenti del genere, circa il modo di determinare l'indennità,
sarebbero contenuti anche in altre leggi.
Si conclude quindi,
su questo punto, che il sistema stabilito nell'art. 12 della legge n. 167 non
comporterebbe la violazione dell'art. 42 della Costituzione.
Peraltro, secondo la
difesa del Comune, il dubbio, circa la incostituzionalità dell'art. 12, non
avrebbe fondamento neppure sotto gli altri aspetti prospettati dall'ordinanza
di rimessione, e cioé la durata del piano con la possibile, ma eventuale,
incidenza della svalutazione monetaria, senza alcun temperamento per eliminarne
gli effetti; nonché la disparità di trattamento derivante ai proprietari delle
aree, comprese nel piano stesso.
Circa il primo punto
si pone particolarmente in rilievo come non sarebbe ammissibile un giudizio di
costituzionalità di una norma, fondato, non già su una situazione in concreto
verificatasi, bensì su una mera ipotesi (anche se possibile), quella della
svalutazione monetaria, pur rimanendo costante il valore nominale della
medesima, al quale farebbe sempre riferimento l'ordinamento giuridico, nel
regolare i vari rapporti di diritto pubblico e privato, senza tener conto delle
eventuali variazioni che, di fatto, potrebbero verificarsi.
La durata decennale
del piano, d'altra parte, (10 anni con possibilità di proroga per altri due),
risponderebbe all'esigenza inerente all'attuazione del programma delle opere
edilizie e di urbanizzazione, e non potrebbe ritenersi di tale estensione da
produrre necessariamente, come rileva l'ordinanza, sperequazioni fra i
proprietari e produrre una riduzione dell'indennizzo, in misura reale, diversa
a seconda del momento in cui sarebbe effettuato l'esproprio.
Si rileva, a questo
proposito che, pur prescindendo dalle osservazioni circa l'ipotetica
svalutazione monetaria, a tali sperequazioni, attualmente insussistenti e
soltanto ipoteticamente possibili, non potrebbe attribuirsi rilevanza rispetto
al precetto dell'art. 3 della Costituzione, poiché si tratterebbe di situazioni
differenziate, soggette a trattamento diverso per motivi di interesse generale.
Situazione che si
riscontrerebbe particolarmente nel campo della legislazione urbanistica, con
limiti e vincoli circa la disponibilità delle aree da parte dei proprietari,
derivanti dall'attuazione dei piani regolatori, i quali, senza dar luogo ad
indennità, per finalità di pubblico interesse e quindi legittimamente dal punto
di vista costituzionale, modificherebbero le situazioni preesistenti con
vantaggio per alcuni proprietari e con pregiudizio per altri.
Tali disparità di
situazioni, si aggiunge, non contrastano con l'art. 3, e neppure con gli artt.
23 e 53 della Costituzione. La differenza, infatti, tra il valore venale
effettivo dei beni alla data dell'espropriazione e l'ammontare dell'indennità,
calcolato ai sensi dell'art. 12, e il conseguente vantaggio che ne deriverebbe
ai Comuni ed ai soggetti, ai quali potrebbero essere trasferite le aree
espropriate, non sarebbero manifestamente riconducibili nella sfera di
applicazione dei predetti articoli.
Né costituirebbero
ingiustificate disparità di trattamento, create dalla legge in esame, gli oneri
- compresa la permanenza di quelli fiscali - trattandosi di situazioni
necessariamente derivanti, in genere, dall'adozione e dall'attuazione dei piani
regolatori, che impongono limitazioni e vincoli.
Per ciò che attiene
alla denunziata disparità di trattamento derivante ai proprietari di aree
destinate a verde agricolo, si osserva che, prima dell'inclusione nei piani,
tali zone, ai fini della determinazione del valore, non sarebbero state
considerate come aree fabbricabili, e quindi la situazione non potrebbe
ritenersi giuridicamente modificata dal fatto dell'inclusione nei piani,
preveduti dalla legge in esame.
Conclude, quindi, la
difesa del Comune perché siano dichiarate infondate le questioni di
costituzionalità sollevate dall'ordinanza.
Con altra ordinanza,
pure del 27 aprile 1964 (n. 166/64 del Registro ordinanze) pronunziata nel
corso del giudizio promosso da un altro gruppo di proprietari, il Consiglio di
Stato, pure in adunanza plenaria, ha sollevato la questione di legittimità
costituzionale delle stesse disposizioni della legge n. 167 del 1962, alle
quali si riferisce l'ordinanza precedente, in riferimento agli stessi orticoli
della Costituzione. eccettuato l'art. 23. Ed ha prospettato uguali motivi ed
argomentazioni per giustificare la rilevanza ed il dubbio sulla legittimità
delle dette disposizioni.
L'ordinanza, dopo le
prescritte notificazioni e comunicazioni, é stata pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale, n. 282 del 14 novembre 1964.
In questa sede, per
le parti private, si sono costituiti gli avvocati Pietro Bodda, Enrico
Biamonti, Adriano Pallottino, Enrico Allorio, Antonio Sorrentino, Santo
Rodilosso, Michele Bianco, Jacopo Durandi e Luigi Zegretti.
Si sono pure
costituiti il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato
dall'Avvocatura generale dello Stato, ed il Comune di Torino, rappresentato
dagli avvocati Guido Astuti, Mario Comba e Raoul Rossini.
Nelle deduzioni
depositate il 5, il 9 ottobre e il 9 e il 24 novembre 1964, la difesa delle
parti private si riporta, in sostanza, alle argomentazioni prospettate
nell'ordinanza di rimessione, concludendo per la dichiarazione di illegittimità
delle disposizioni impugnate.
Nelle deduzioni
prodotte in difesa dell'Ospedale Maggiore, si osserva che nella legge n. 167,
il calcolo dell'indennità viene riferito ad una data diversa e di molto
anteriore a quella dell'espropriazione, imponendo ai proprietari vincoli e
limiti derivanti dall'adozione del piano, con la probabilità di subire la
svalutazione monetaria, sempre che sia offerta alcuna garanzia che l'indennizzo
non fosse irrisorio e lontano dal rappresentare un serio ristoro del danno
subito.
Si osserva, quindi,
che il sistema adottato dalla legge n. 167, porrebbe in essere una situazione
anche più grave di quella esaminata nella sentenza n. 91 del 1963, in relazione alle disposizioni della legge
10 dicembre 1961, n. 1441, dichiarate illegittime dalla detta sentenza, e
nonostante che, pur retrodatandosi il calcolo dell'indennità, si fosse
stabilito un coefficiente di rivalutazione e la corresponsione degli interessi
legali dalla data dell'occupazione.
Dal sistema invece
instaurato dalla legge n. 167 deriverebbe la impossibilità di valutare quale
potrebbe essere, al momento dell'esproprio, il rapporto fra il valore effettivo
del bene e l'ammontare dell'indennizzo, e di stabilire se, in conseguenza,
questo potesse ritenersi consistente, irrisorio, o del tutto simbolico. In
questa dissociazione tra i due momenti del calcolo dell'indennità e
dell'esproprio, consisterebbe soprattutto la illegittimità delle disposizioni
impugnate, in relazione ai principi fissati con la sentenza sopra ricordata,
giacché, pur adottando criteri restrittivi nel calcolo dell'indennità, quando
questo fosse riferito al momento dell'espropriazione, non ne deriverebbero
quelle sperequazioni contrastanti con l'art. 3 della Costituzione, cui darebbe
luogo invece la legge in esame. Sperequazioni che sarebbero aggravate dalla
svalutazione monetaria, non indifferente nell'attuale momento, e non sarebbero
giustificate da alcun ragionevole motivo.
L'Avvocatura dello
Stato ed il Comune di Torino, nelle loro deduzioni depositate rispettivamente
il 23 ottobre e il 14 novembre 1964, prospettano le stesse argomentazioni
contenute nelle deduzioni, depositate in relazione all'ordinanza precedente e
concludono in conformità.
Con una terza
ordinanza, pure del 27 aprile 1964 (n. 167 del Registro ordinanze del 1964),
nel corso di altro giudizio avverso la deliberazione del Comune di Torino 9
gennaio 1963, approvata con decreto del Ministro dei lavori pubblici in data 15
giugno 1963, il Consiglio di Stato, in adunanza plenaria, ha sollevato la
questione di legittimità costituzionale delle disposizioni contenute negli
articoli indicati nelle precedenti ordinanze, fatta eccezione per l'art. 16, in
riferimento agli articoli, pure indicati, comprendenti anche il secondo comma
dell'art. 42, eccettuando l'art. 23.
Nell'ordinanza, per
quanto attiene alla rilevanza e per ciò che riflette le questioni di
costituzionalità, relativamente alle norme denunziate, si svolgono le stesse
argomentazioni addotte nelle ordinanze precedenti.
Si pone tuttavia in
particolare rilievo il fatto che l'interesse pubblico potrebbe imporre alla
proprietà privata limitazioni e vincoli, che si concretino nella diminuzione
dell'uso o anche nell'impossibilità di un uso corrispondente al pieno godimento
della medesima; e che, per tali limitazioni e vincoli, non sia dovuta alcuna
indennità. Ma non sarebbe ammissibile un vincolo di natura tale da svuotare, in
pratica, il contenuto di tale diritto, riducendolo, come si esprime l'ordinanza,
ad una semplice ed astratta espressione giuridica. Il che si verificherebbe
nella specie, in quanto il vincolo, preordinato ad una espropriazione futura,
da un lato non assicurerebbe l'indennizzo che deve essere garantito
nell'espropriazione, e dall'altro lascerebbe il bene senza possibilità di
impiego corrispondente alla sua natura, in quanto, assoggettando i beni ad una
futura espropriazione, incerta nel tempo, precluderebbe al proprietario, che
non si trovasse nella situazione preveduta dall'art. 16, di disporre delle aree
nell'unico modo conforme al loro carattere edificatorio, o di utilizzarle
comunque in modo proficuo, data l'incertezza del momento dell'esproprio. Il che
integrerebbe violazione anche del secondo comma dell'art. 42, poiché non prevederebbe
alcun indennizzo per il conseguente pregiudizio economico e non assicurerebbe
neppure il vantaggio, normalmente derivante dalla perdita del bene, qualora sia
contemporaneo alla corresponsione dell'indennizzo.
Si aggiunge,
nell'ordinanza, come altro elemento a conferma della non manifesta
infondatezza, la situazione di disuguaglianza in cui verrebbero a trovarsi i
proprietari di aree comprese nei piani di zona previsti nella legge in esame,
rispetto a quelli di aree non comprese in tali piani, ma soggetti al piano
regolatore, in base alla legge urbanistica.
Dopo le prescritte
notificazioni e comunicazioni, l'ordinanza é stata pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale, n. 282 del 14 novembre 1964.
Le parti private si
sono costituite in questa sede, rappresentate dagli avvocati Gaetano Zini
Lamberti, Carlo Sequi, Enrico Allorio, Antonio Sorrentino e Vincenzo
Traballesi, depositando le deduzioni il 2 novembre 1964 e il 14 dicembre 1964.
Si sono pure
costituiti il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato
dall'Avvocatura generale dello Stato, con deduzioni depositate il 23 ottobre
1964, ed il Comune di Torino, che ha depositato le deduzioni il 14 novembre
1964.
Anche in questa causa
le parti private si richiamano alle argomentazioni esposte nell'ordinanza di
rimessione, riguardo alle norme denunciate e ai precetti costituzionali, che si
assumono violati, concludendo per la dichiarazione di illegittimità delle norme
impugnate.
La difesa della
Società immobiliare ligure piemontese, nelle deduzioni, svolge ampiamente i
dedotti motivi di incostituzionalità, riportandosi alle varie sentenze
pronunciate da questa Corte in materia di espropriazione. Dalle quali
risulterebbe chiarito che l'indennizzo debba rappresentare positivamente un
serio ristoro del pregiudizio risentito dal proprietario, proporzionale al
valore del bene, valutato al momento dell'espropriazione, e che la violazione
dell'art. 42 della Costituzione sarebbe ravvisabile, quando il sistema adottato
dal legislatore apra l'adito alla possibilità che la liquidazione sia
effettuata in misura irrisoria o del tutto simbolica. Ora, si rileva, ad una
tale conseguenza si giungerebbe, appunto, col sistema accolto dalla legge
impugnata, di cui si é fatto diffusamente cenno nell'ordinanza di rimessione,
come si é già in precedenza ricordato. La quale legge, d'altra parte, non
conterrebbe alcuna provvidenza per evitare che tale possibilità divenga realtà
concreta, e per attenuare il danno risentito dai proprietari, a differenza
della legge n. 1441 del 1961, che pure fu dichiarata da questa Corte
illegittima con la sentenza n. 91 del 1963. Né sarebbe necessario, per giungere
a siffatte conseguenze, pensare addirittura ad un tracollo della moneta,
essendo sufficiente la progressiva svalutazione già in atto. Non varrebbe poi
obiettare, si aggiunge, che si tratterebbe di mera ipotesi, poiché, nel
giudizio di costituzionalità, la norma legislativa dovrebbe essere valutata
anche rispetto a tutte le conseguenze, anche future e possibili.
Gli effetti del predetto
sistema, inoltre, sarebbero aggravati dal fatto che il valore delle aree
fabbricabili sarebbe soggetto, più di qualsiasi altro bene, alle variazioni
derivanti, non soltanto dalla svalutazione della moneta, ma altresì dalle
fluitazioni del mercato e dallo svolgersi dell'attività edilizia.
Per quanto riguarda
la violazione dell'art. 3 della Costituzione, si pone in rilievo come tale
violazione sarebbe ravvisabile, sia nei rapporti fra i proprietari delle aree
comprese nel piano, nel senso già in precedenza indicato (in relazione al
momento in cui, nel lungo periodo di durata del piano, fosse effettuata
l'espropriazione, anche per la diversa incidenza dei vincoli e degli oneri
fiscali), sia nei rapporti fra i predetti proprietari e quelli delle aree rimaste
fuori del piano. Ciò non perché tale trattamento sfavorevole fosse giustificato
in rapporto a situazioni che il legislatore avesse ritenuto diverse, bensì per
il fatto, meramente casuale e rimesso alla discrezionalità del Comune, che le
aree fossero, o non, comprese nel piano. E la disuguaglianza, si aggiunge,
assumerebbe maggiore gravità, in quanto la formazione del piano, importerebbe
automaticamente l'aumento di valore delle aree rimaste fuori, con
ingiustificato vantaggio dei proprietari delle aree stesse.
Circa poi le aree,
già destinate a verde agricolo (art. 16 della legge), all'obiezione che il
legislatore avrebbe inteso conservare immutata la situazione giuridica,
obiettivamente risultante dal precedente piano regolatore, si risponde
osservando che, per espressa disposizione della legge n. 167 (art. 3), i piani
compilati dai Comuni costituiscono varianti ai piani regolatori già esistenti;
dal che deriverebbe una modificazione nella qualificazione giuridica delle aree
anzidette. Le quali perciò si verrebbero automaticamente a trovare nella stessa
situazione di quelle già considerate residenziali.
Si insiste, in fine,
nel porre in rilievo come il sistema adottato dalla legge impugnata sarebbe in
contrasto anche con l'art. 53' in relazione all'art. 23 della Costituzione.
Giacché sarebbe disposta non soltanto un'espropriazione con indennità ridotta,
ma altresì un modo di trasferimento coattivo di valori a favore della pubblica
Amministrazione; trasferimento non conforme ai principi dell'imposizione tributaria,
in quanto non riferito alla capacità contributiva dei proprietari, ma
determinato dall'inclusione o meno delle aree nei piani, con sperequazione fra
i proprietari stessi.
L'Avvocatura dello
Stato ed il Comune di Torino, nelle deduzioni, si riportano alle argomentazioni
già svolte in riferimento alle precedenti ordinanze.
I difensori delle
parti private hanno depositato memorie, a maggiore chiarimento delle deduzioni
e per contestare le tesi sostenute dall'Avvocatura dello Stato e dal Comune di
Torino.
In via preliminare,
pur prescindendo dalla discussione sulla rilevanza, insistono nel rilevare che,
dal combinato disposto di tutte le norme indicate nell'ordinanza di rimessione,
emergerebbe pienamente la portata giuridica delle norme stesse, ed, in
particolare, di quella dell'art. 12, secondo comma, che costituisce il fulcro
del sistema della legge impugnata.
La connessione
sistematica di tutte le disposizioni della legge impugnata sarebbe
inscindibile, di guisa che il vizio di costituzionalità, afferente alla
determinazione dell'indennità, si rifletterebbe necessariamente sulle
disposizioni concernenti la formazione dei piani e l'imposizione dei vincoli, e
cioè su tutto il sistema espropriativo, come disciplinato dalla legge n. 167.
In riferimento alla
norma dell'art. 42, terzo comma, della Costituzione, si chiarisce, fra l'altro,
che, per sostenere la legittimità, non si potrebbero richiamare le norme sulla
riforma fondiaria e agraria, giacché, per la brevità del periodo intercorrente
fra la data stabilita per il calcolo dell'indennizzo e quella della pronunzia
dell'espropriazione, in relazione alla particolare natura dei beni rustici
allora considerati, sarebbero da escludere, come furono esclusi, effetti
pregiudizievoli a carico dei soggetti colpiti dall'esproprio.
Quanto poi al rilievo
che, in altri casi, già esaminati da questa Corte (specialmente con la sentenza n. 91 del
1963), gli effetti della dissociazione dei predetti momenti sarebbero stati
valutati ex-post dalle parti private, si ritiene che, dal punto di vista della
costituzionalità, non diversi effetti avrebbe il vizio della legge, che
prevedesse una dissociazione proiettata nel futuro, così da importare
l'eventualità che l'indennizzo possa costituire una garanzia non reale, ma fittizia,
del diritto di proprietà; e ciò in quanto l'indennizzo sarebbe privo del
necessario carattere di determinatezza, attuale e concreta, in considerazione
del lungo periodo di durata del piano, della possibile svalutazione monetaria,
nonché dei vincoli e degli oneri che, per il detto periodo, gravano sui
proprietari, in mancanza di qualsiasi temperamento al riguardo.
In riferimento ai
principi affermati da questa Corte, specialmente nella ricordata sentenza n. 91 del 1963, si pone in rilievo che la dissociazione,
nel caso in questione, opererebbe probabilmente, anche in misura più grave, che
nell'ipotesi considerata nella sentenza predetta. La dissociazione invero,
specie se fra momenti notevolmente distanti, sostituirebbe al valore reale del
bene espropriato un elemento del tutto futuro, variabile ed incerto,
incompatibile con quel carattere di "serio ristoro", che comunque
dovrebbe avere l'indennizzo nella pur discrezionale disciplina legislativa,
intesa al contemperamento dell'interesse pubblico e della tutela del
proprietario.
Né varrebbe
richiamarsi, si obietta, al principio nominalistico, che vige soltanto riguardo
ad indennità già liquidate e troverebbe quindi applicazione solo dopo che, nei
confronti di ciascun proprietario, fosse stata disposta l'espropriazione.
Nelle memorie,
infine, si confermano le argomentazioni, già in precedenza prospettate, circa
la violazione dell'art. 3, in relazione altresì all'art. 53 della Costituzione,
la cui applicazione non sarebbe limitata alle entrate di carattere strettamente
tributario, ma ricomprenderebbe nella sua disciplina tutti i benefici
derivanti, a favore della collettività, da oneri patrimoniali imposti al
cittadino.
In particolare si
osserva che le norme impugnate darebbero luogo a disparità di trattamento, non
solo fra i proprietari di aree comprese nei piani (in relazione al diverso
tempo dell'esproprio), ma pure fra questi e i proprietari di immobili, non
compresi nei piani compilati ai sensi della legge in esame. Per i quali
immobili, nonostante l'originaria eguaglianza di situazione rispetto a quelli
inclusi nei piani, il plusvalore sarebbe colpito solo in parte con
l'applicazione dell'imposta sulle aree fabbricabili, preveduta dalla legge 5
marzo 1963, n. 246.
L'Avvocatura generale
dello Stato, con memoria depositata il 18 febbraio 1965, ribadisce la tesi che,
fra le norme della legge n. 167 concernenti la formazione dei piani urbanistici
per l'edilizia economica e popolare e quelle attinenti all'espropriazione delle
aree, non sussiste una inscindibile connessione, tale da giustificare,
l'estensione dell'eventuale pronuncia di illegittimità della disposizione
dell'art. 12, terzo comma, alle altre norme della stessa legge; giacché, se
pure fosse dichiarata l'invalidità del ricordato secondo comma dell'art. 12,
rimarrebbe tuttavia efficace il rinvio contenuto nel primo comma (non
denunziato), per la determinazione dell'indennità nella misura prevista dalla
legge 25 giugno 1865, n. 2359.
Circa l'art. 42,
terzo comma, della Costituzione, l'Avvocatura dello Stato, sempre con
riferimento alla precedente giurisprudenza di questa Corte, specie nella
materia della riforma fondiaria, sostiene che esso non sarebbe ancorato al
criterio della effettiva corrispondenza dell'indennizzo al valore venale del
bene espropriato; che al potere discrezionale del legislatore sarebbe demandato
di stabilire l'equa misura (anche con criteri diversi dal valore venale al momento
dell'espropriazione), nonché il modo e il tempo dell'indennizzo. Onde sarebbe
consentito al legislatore di riferirsi, per la determinazione dell'indennità,
ad un momento anteriore e diverso da quello dei singoli espropri, purché
l'indennità stessa non risultasse meramente simbolica.
Da tale orientamento
interpretativo non si sarebbero discostate le successive sentenze di questa
Corte n. 67 del 29 dicembre 1959 e n. 91 del 18 giugno 1963, le quali avrebbero dichiarato
l'illegittimità costituzionale delle norme allora esaminate, in considerazione,
da un lato della già verificata svalutazione monetaria e, dall'altro, della
disciplina legislativa che, col riferimento a valori di mercato prebellici,
avrebbe reso evidente la dissociazione tra la situazione esistente al momento
in cui le occupazioni delle aree ebbero inizio e la situazione esistente alla
data dei provvedimenti di esproprio.
All'accennato
orientamento si sarebbe uniformata anche la disposizione contenuta nell'art. 12
della legge n. 167, giacché il riferimento al valore venale delle aree
espropriabili a due anni prima della delibera del piano, costituirebbe un
criterio imposto da valutazioni di pubblico interesse, che troverebbero
protezione nell'art. 47, secondo comma, della stessa Costituzione; valutazioni
inerenti, conferma l'Avvocatura, al carattere della legge ed alle sue finalità.
In riferimento alla
questione prospettata sotto il profilo della diversità di trattamento, a
seconda che i proprietari siano colpiti dall'esproprio in tempi differenti,
l'Avvocatura dello Stato obietta che il sistema degli artt. 9, 10 e 12 della
legge impugnata non avrebbe carattere discriminatorio, ma rifletterebbe
necessariamente l'obiettiva esigenza di gradualità dell'attuazione dei piani e
la conseguente ripartizione, nel tempo, dell'attuazione dei singoli espropri.
L'eventuale
difformità di trattamento, che ne potesse derivare, avrebbe rilievo di puro
fatto, non in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, giacché non potrebbe
essere ricondotta, in alcun caso, a diversità di condizioni personali degli
stessi espropriati.
Quanto alla disparità
di disciplina che si sostiene dalle parti private essere disposta dall'art. 16
della legge, l'Avvocatura ribadisce che l'assenta disparità sarebbe invece
diretta ad assicurare diverso trattamento alle situazioni, originariamente non
uguali, dei proprietari di aree già edificabili in osservanza di precedenti
piani regolatori, nei confronti dei proprietari di zone, la cui destinazione
invece avesse escluso l'edificabilità. In caso diverso si verrebbe a
riconoscere agli stessi il plusvalore derivante dall'adozione dei piani.
Anche il Comune di
Torino ha depositato una memoria illustrativa, nella quale ribadisce le tesi
già prospettate nelle deduzioni: circa la non estensibilità all'attuale
controversia dei principi giuridici enunciati con la sentenza n. 91 del 1963, per la peculiarità della fattispecie allora
esaminata, circa l'analogia fra la legge in esame e le disposizioni in materia
di riforma fondiana, posto che, nell'uno e nell'altro caso, i valori per la
liquidazione dell'indennità sarebbero stati determinati in data anteriore ai
provvedimenti di scorporo; e circa il rilievo che la pretesa svalutazione
monetaria ed il rincaro dei prezzi di mercato, sarebbero prospettabili soltanto
in modo ipotetico e perciò non potrebbero influire sulla soluzione della
questione.
Contro l'assunto
delle parti ricorrenti, secondo il quale i proprietari delle aree incluse nei
piani della legge n. 167 perderebbero senza alcun ristoro, fin dalla
pubblicazione dei piani medesimi, ogni pratica possibilità di godere e disporre
dei fondi e tuttavia rimarrebbero gravati dagli oneri fiscali, la difesa del
Comune di Torino osserva che la situazione, così configurata, non sarebbe
dissimile da quella che si verificherebbe a seguito della pubblicazione dei
piani regolatori, in relazione alle limitazioni e ai vincoli urbanistici
apportati alla proprietà privata, per le finalità sociali della disciplina
dell'assetto dei centri abitati. Né determinerebbe contrasto con l'art. 42
della Costituzione il preteso "congelamento" delle proprietà urbane
alla data di riferimento per la liquidazione degli indennizzi, giacché tale
criterio sarebbe imposto dall'esigenza, generalmente seguita, di escludere
dall'indennità di esproprio gli incrementi di valore dipendenti comunque
dall'approvazione del piano; e dall'esigenza di escludere che la acquisizione
delle aree per l'edilizia economica e popolare si traducesse in un vantaggio
per i proprietari delle aree medesime.
Il sistema della
legge sarebbe quindi in armonia con l'art. 42 della Costituzione, anche per
quanto riguarda i limiti, che per ragioni sociali, possono essere imposti alla
proprietà privata, oltre che in armonia con il principio dell'eguaglianza.
Principio che non sarebbe violato in dipendenza del fatto che la graduale
attuazione delle riforme urbanistiche implicherebbe necessariamente disparità
di trattamento fra i privati proprietari, e per il fatto che, dalle esigenze
particolari nell'edilizia economica e popolare, deriverebbe necessariamente
disparità di disciplina fra i beni compresi nei piani di cui alla legge n. 167,
e i beni assoggettati ai limiti dei comuni piani regolatori.
Quanto alla pretesa
violazione degli artt. 23 e 53 della Costituzione - si osserva - la materia in
esame esulerebbe dal novero delle prestazioni personali o patrimoniali. Né con
tali prestazioni, che costituiscono oggetto di obbligazioni propriamente dette,
potrebbero confondersi i limiti imposti alla proprietà privata in conformità
con l'art. 42 della Costituzione.
In merito all'art. 16
della legge impugnata la difesa del Comune di Torino si riporta alle deduzioni,
ponendo in risalto le finalità sociali della norma stessa.
Con memoria
aggiuntiva depositata nella stessa data del 18 febbraio 1965, la difesa del
Comune di Torino rileva che il valore venale delle aree urbane dipenderebbe
essenzialmente dalla loro edificabilità, la quale sarebbe, a sua volta,
subordinata alla disciplina normativa e amministrativa dei piani regolatori.
Rileva pure che, in relazione all'adozione di piani regolatori, o di sviluppo
di zone urbane, per finalità sociali e di pubblico interesse, la pubblica
Amministrazione dovrebbe pagare, per le aree soggette ad espropriazione, un
indennizzo commisurato alla nuova destinazione urbanistica, in base al valore
medio dei terreni finitimi a quelli compresi nei piani. il perciò che si
sarebbe introdotto, nella legislazione, il criterio secondo il quale, ai fini
dell'indennità di esproprio, non si deve tener conto di qualsiasi incremento
dipendente direttamente o indirettamente dalla formazione ed esecuzione del
piano.
Alla stregua di tale
principio, si osserva, la disposizione dell'art. 12, secondo comma, della legge
impugnata non conterrebbe norma diversa da quella già formulata nella legge
urbanistica del 1942 (art. 38) e in altre leggi; norma per la quale il valore
venale delle aree espropriabili deve essere depurato dagli incrementi
determinati dalla formazione del piano. Nella specie quindi la necessità di non
tener conto di tali incrementi legittimerebbe il criterio di riferimento, ai
fini della valutazione dei beni espropriabili, a data anteriore all'adozione
del piano medesimo. Ai fini della presente causa ne desume quindi che
mancherebbe qualsiasi interesse a discutere della questione sull'art. 12, poiché,
anche se si volesse ammettere che il valore venale dovesse essere determinato
alla data nella quale l'espropriazione é concretamente disposta, la consistenza
dell'indennizzo resterebbe uguale a quella che risulta dall'applicazione
dell'art. 12 della legge in discussione.
Considerato
in diritto
1. - Le tre cause
possono essere riunite e decise con unica sentenza, poiché, salvo alcune
varianti di minor rilievo, riguardano la stessa questione di costituzionalità.
2. - Risulta che i
ricorrenti, sebbene davanti al Consiglio di Stato avessero eccepito
direttamente e specificatamente l'incostituzionalità dell'art. 12 della legge
n. 167 del 18 aprile 1962, in quanto stabilisce i criteri per la determinazione
della indennità di espropriazione, avevano altresì prospettato la sussistenza
di un rapporto di connessione é di interdipendenza fra la detta disposizione e
le altre della legge impugnata, poste a base della formazione del piano e della
relativa approvazione.
A questo rapporto di
connessione si é riferito il Consiglio di Stato per giustificare la rilevanza
della questione di costituzionalità, non soltanto dell'art. 12, nella parte
impugnata ed ora ricordata, ma anche degli artt. 9, primo, secondo, terzo e
quinto comma; 10, primo e secondo comma, e, nelle ordinanze nn. 165 e 166,
anche dell'art. 16, in relazione agli artt. 9 e 10 della legge stessa.
Ora, su tale giudizio
di rilevanza, ampiamente motivato nelle ordinanze di rimessione, la Corte, in
conformità della sua costante giurisprudenza, non può esercitare alcun
sindacato; tuttavia, essendosi sollevata la questione di legittimità
costituzionale non soltanto dell'art. 12, secondo comma, ma anche delle altre
disposizioni sopra indicate, per il rapporto di connessione con la prima, ciò
non esime dall'esaminare, sul piano costituzionale (il che sarà fatto in fine),
la sussistenza, o meno, di tale rapporto, ai fini della definizione della
controversia in questa sede.
3. - La questione
principale e fondamentale della causa, in tal senso del resto prospettata dalle
ordinanze e dalle parti, consiste nell'esaminare se possa ritenersi compatibile
con l'art. 42, terzo comma, della Costituzione, l'art. 12, secondo comma, della
legge n. 167, nella parte in cui stabilisce che il valore venale delle aree, da
espropriare in attuazione dei piani, é riferito a due anni precedenti alla
deliberazione comunale di adozione dei piani stessi; valore venale che, ai
sensi del primo comma di detto articolo, é determinato dall'Ufficio tecnico -
erariale nella misura preveduta dalla legge 25 giugno 1865, n. 2359.
É da tenere presente
peraltro che la disposizione anzidetta deve essere considerata e interpretata
non già in se stessa, bensì in relazione al sistema della legge, in cui é
inserita, nel cui ambito é destinata ad operare e dal quale, per logica
conseguenza, derivano la portata e la incidenza nei confronti dei proprietari
di terreni compresi nei piani, predisposti dai Comuni per l'attuazione delle
finalità della legge. In relazione cioè alle disposizioni dell'art. 9, secondo
il quale (primo comma) i piani hanno efficacia per dieci anni, prorogabili per
due anni (secondo comma), dalla data del decreto di approvazione ed hanno
valore di piani particolareggiati di esecuzione, ai sensi della legge
urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150; l'approvazione dei piani (terzo comma)
equivale a dichiarazione di indifferibilità ed urgenza di tutte le opere,
impianti ed edifici inclusi nei piani stessi; le aree in essi comprese (quinto
comma) rimangono soggette, durante il periodo di efficacia, ad espropriazione;
e in relazione inoltre all'art. 10, primo comma, che autorizza i Comuni ad
acquisire le aree, anche mediante l'espropriazione, nei limiti in questo
articolo indicati.
Ciò premesso, il
problema, ora sottoposto all'esame della Corte, non riguarda le finalità che
hanno determinato l'emanazione della legge n. 167, poste in luce dalla difesa
dello Stato, con ampi riferimenti alla relazione ministeriale che accompagna il
disegno di legge: finalità urbanistiche, da attuare mediante programmi razionali
ed organici, nei centri abitati, indicati nella legge; finalità di carattere
sociale, inerenti alla costruzione di case popolari ed economiche da assegnare
alle classi meno abbienti; finalità di carattere economico-finanziario, intese
a rendere possibile l'acquisizione, da parte dei Comuni, anche mediante
l'espropriazione, di un complesso di aree destinate alla edilizia, a prezzo
limitato, evitando l'insorgere di fenomeni speculativi e l'incidenza non
giustificata di un plusvalore delle aree medesime.
Riguarda invece
l'indagine se il congegno adottato dal legislatore per conseguire le accennate
finalità, mediante l'istituto dell'espropriazione, sia conforme al precetto
costituzionale (art. 42, terzo comma), per quanto riguarda l'indennizzo; nel
quale, come é noto, si accentra la garanzia che la Costituzione riconosce ai
proprietari nel caso di trasferimento coattivo dei beni.
4. - A questo
proposito la Corte deve riferirsi alla propria giurisprudenza, che ha già
definito il concetto di indennizzo ed ha precisato, entro quali limiti, il
legislatore ordinario può esercitare il potere discrezionale, a lui devoluto
nel determinarne la misura, anche per quanto concerne la graduabilità rispetto
all'interesse generale.
Con la sentenza n. 61 del 1957, si é affermato che, data la preminenza
dell'interesse pubblico, in vista dei fini cui tende l'espropriazione,
l'indennizzo non può rappresentare un integrale risarcimento del pregiudizio
subito dal proprietario, bensì il massimo di contributo e di riparazione, che
la pubblica Amministrazione può garantire all'interesse privato. Si é posto
altresì in rilievo che l'indennizzo non può essere stabilito in misura
simbolica senza violare il precetto costituzionale, pur riconoscendosi che il
legislatore possa discrezionalmente stabilirne la misura e i modi di pagamento.
Questi principi sono
stati confermati in successive sentenze (nn. 3 e 33 del 1958, n. 41 del 1959, n. 5 del 1960) ed anche in quelle n. 67 del 1959 e n. 91 del 1963. A questa fanno specialmente riferimento le
ordinanze e le difese delle parti private, in quanto avrebbe esaminato una
fattispecie, se non identica, quanto meno analoga, a quella attualmente in
esame, così da costituire precedente che condurrebbe a ritenere l'illegittimità
della disposizione ora impugnata.
Con l'ultima
decisione si confermarono i principi già enunciati nelle precedenti sentenze,
circa la necessità che l'indennizzo non può essere irrisorio né simbolico, ma
deve rappresentare serio ristoro del pregiudizio subito dal proprietario. Si
rilevò che l'art. 42, terzo comma, della Costituzione non impone che
l'indennità sia ragguagliata al valore del bene al tempo dell'espropriazione.
Si dichiarò tuttavia l'illegittimità dell'art. 2, primo e secondo comma, del
decreto legislativo dell'11 marzo 1948, n. 409, e della successiva legge del 1
dicembre 1961, n. 1441, per il fatto che, in quella fattispecie normativa,
riportandosi la determinazione dell'indennità al valore dei beni al tempo della
occupazione, si era, in sostanza, attribuita un'indennità apparente, stante
l'enorme squilibrio dei valori monetari, intervenuto nel lungo intervallo di
tempo tra l'occupazione e le espropriazioni effettuate o da effettuarsi. Si é
concluso quindi che non poteva ritenersi conforme al precetto costituzionale la
determinazione dell'indennità riportata al valore venale al tempo
dell'occupazione, quando, come nel caso allora esaminato, esisteva una
"dissociazione" tra le due situazioni, tanto più che, tra i due periodi,
si erano inseriti eventi perturbatori, quale la svalutazione monetaria.
Ora, se da un lato le
due anzidette sentenze non autorizzano a ritenere, in linea astratta, che la
scissione della data di riferimento per il calcolo della indennità da quella
dell'espropriazione, importi per se stessa necessariamente illegittimità della
norma legislativa, non appare d'altro lato esatto - come si assume
dall'Avvocatura - considerarle esclusivamente riferibili alla specie allora
esaminata; per il riflesso che il fenomeno dissociativo sarebbe stato preso in
considerazione dalla Corte e ritenuto non conforme alla Costituzione, in
quanto, si era venuta a creare una frattura nell'equilibrio dei valori dei
beni, fra i due momenti della determinazione dell'indennità e dell'espropriazione,
di tale importanza da rendere irrisorio l'indennizzo.
Ora, se é vero che,
nel sistema della legge in esame, si é invece in presenza soltanto
dell'eventualità che detti elementi perturbatori possano verificarsi, dato che
le espropriazioni sono da effettuare per tutto il lungo periodo di durata dei
piani; tuttavia, anche nel caso attuale, si può porre il quesito se l'accennata
situazione possa incidere sull'indennizzo, considerato in termini reali,
rispetto al valore effettivo dei beni, in modo da renderlo non più rispondente
al precetto costituzionale.
5. - Ad avviso della
Corte al quesito deve darsi risposta affermativa.
Non é infatti
contestabile che, per quanto attiene alla determinazione e alla liquidazione
dell'indennità, nei riguardi dei proprietari delle zone comprese nei piani, sia
posta in essere una situazione di incertezza, o di alea, derivante dal concorso
di vari elementi: la lunga durata del periodo di validità dei piani (10 o 12
anni se intervenga la proroga, o anche maggiore, nei casi di ritardo del
decreto di approvazione); e la facoltà accordata ai Comuni o ai consorzi,
indicati nell'art. 1 della legge, di effettuare le espropriazioni gradualmente,
a norma dell'art. 11 della legge. Donde la possibilità che, nell'intervallo fra
l'adozione dei piani e la loro attuazione, si verifichino eventi perturbatori
tali da condurre ad una liquidazione dell'indennità in misura irrisoria o
addirittura simbolica. La quale incertezza, appunto per l'incidenza sulla
consistenza reale dell'indennizzo, non può ritenersi eliminata dal fatto che il
calcolo del medesimo sia stabilito in riferimento ad un indice numerico
determinato (valore venale) seppure retrodatato.
Se quindi l'indennità
costituisce la garanzia che il terzo comma dell'art. 42 della Costituzione
esige sia assicurata al proprietario che subisce l'espropriazione, non si può
non riconoscere che, necessariamente per questo, essa debba essere sottratta ad
elementi aleatori.
Giacché, in caso
diverso, in contrasto con il concetto stesso di garanzia, questa resterebbe
snaturata e pregiudicata nella sua efficienza. Ed é da aggiungere, sempre in
relazione alla consistenza dell'indennizzo, che nel sistema adottato dalla
legge n. 167, la situazione dei proprietari dei terreni, compresi nei piani, resta
aggravata anche per effetto del vincolo espropriativo (imposto in base alle
disposizioni dell'art. 9 sopra indicato), perdurante per tutto il periodo di
efficacia dei piani stessi: vincolo a cui si ricollega, tra l'altro, un divieto
di utilizzazione dei suoli in riferimento alla destinazione all'edilizia
residenziale (attenuato nel caso di applicazione del primo comma dell'art. 16);
mentre i proprietari non possono trarre profitto dagli aumenti di valore
derivanti dall'adozione dei piani e da altri fattori, pur rimanendo soggetti
agli oneri fiscali; salva l'esenzione dall'imposta sugli incrementi di valore
delle aree fabbricabili, ai sensi dell'art. 15, lett. c. della legge 5 marzo
1963, n. 246.
Con i predetti
rilievi non si pone in discussione il potere del legislatore d'autorizzare la
formazione e l'attuazione di piani e programmi, in vista di finalità di
interesse generale, con l'imposizione di vincoli alla proprietà privata. E
neppure si viene a disconoscere la discrezionalità del legislatore di riportare
la liquidazione dell'indennità ad una data anteriore a quella
dell'espropriazione (derogando al sistema seguito dalla legge urbanistica e
dallo stesso disegno, che divenne poi la legge n. 167); purché però, adottando
tale deroga, siano disposti anche i necessari temperamenti, così da eliminare
la possibilità che l'indennizzo, con il concorso degli elementi di cui si é
fatta menzione, possa perdere consistenza, in modo tale da non assolvere più la
funzione di garanzia a cui si é accennato: temperamenti che non sono invece
preveduti dalla legge in esame.
Le considerazioni che
precedono inducono a ritenere che il secondo comma dell'art. 12, nella parte
impugnata, non sia compatibile, nei sensi e nei limiti sopra esposti, con
l'art. 42, terzo comma, della Costituzione.
Non appare fondata
l'obiezione che il congegno espropriativo che fa capo all'art. 12 sia
intimamente legato al sistema normativo, adottato dal legislatore, per la
formazione dei piani, al quale esclusivamente si fa riferimento in questa sede;
tanto vero che il disegno di legge presentato al Parlamento ed approvato, circa
la disciplina dei piani senza sostanziali modificazioni, prevedeva un diverso
criterio di liquidazione delle indennità (art. 11 del disegno di legge), sempre
sulla base dei principi stabiliti dalla legge 25 giugno 1865, n. 2359, ma
rapportata al tempo dell'espropriazione, con decurtazione del venticinque per
cento.
6. - Non é neppure
accettabile il rilievo della difesa del Comune, secondo cui la dichiarazione di
illegittimità dell'art. 12, nel senso sopra indicato, verrebbe ad essere
condizionata a situazioni non attuali, ma future ed incerte, quali, ad esempio,
la progressiva diminuzione del potere di acquisto della moneta.
Il vizio di
illegittimità, infatti, deriva, come si é chiarito, dalla incertezza circa la
garanzia dell'indennità, in conseguenza della retrodatazione della
liquidazione, in rapporto alla durata di efficacia del piano. Appare chiaro
perciò che, é già con l'approvazione del piano che i proprietari subiscono i
vincoli dell'espropriazione e l'alea a cui si é accennato, donde l'attualità e
la concretezza della questione di costituzionalità, ritenuta rilevante dal
Consiglio di Stato.
7. - Né si può far
richiamo, nella specie, al principio nominalistico, per sostenere che la misura
della indennità dovrebbe restare invariata, pur modificandosi il potere
effettivo di acquisto della moneta. Il principio predetto, infatti, é
applicabile all'indennità già liquidata, ma non può riferirsi ovviamente ai
criteri adottati dal legislatore per il calcolo del valore dei beni da
espropriare.
Non ha poi rilevanza,
ai fini della risoluzione della controversia, l'osservazione che la
svalutazione monetaria costituirebbe fenomeno di carattere generale, a cui il
legislatore dovrebbe ovviare con provvedimenti di carattere pure generale;
giacché la questione di legittimità deve essere esaminata rispetto al contenuto
della norma impugnata, indipendentemente da eventuali provvedimenti che il
legislatore potrà adottare.
8. - Si é fatto riferimento
a disposizioni di leggi precedenti, ritenute compatibili con la Costituzione,
con le quali, per la determinazione dell'indennizzo, si é stabilita una data
antecedente a quella dell'esproprio.
É opportuno tener
presente che, in relazione a tale punto, questa Corte ha avuto occasione di
esaminare la legge del 15 gennaio 1885, n. 289, sul risanamento della città di
Napoli, e quella sulla riforma fondiaria, del 21 ottobre 1950, n. 841 (così
detta legge stralcio, specialmente richiamata dalle parti), non invece la legge
6 luglio 1931, n. 981, sul piano regolatore di Roma, menzionata bensì nella sentenza n. 61 del 1957, ma soltanto al fine di indicare lo
svolgimento storico della legislazione in materia di espropriazione.
Ora, né dalla legge
del 1885, né da quella sulla riforma fondiaria, si possono trarre elementi a
favore dell'assunto dell'Avvocatura dello Stato e della difesa del Comune di
Torino.
Non dalla prima
legge, dato che la determinazione dell'indennità, fondata, come é noto, su una
media di valori, non prescinde dal momento in cui si effettua l'esproprio. A
quella data, infatti, é pur sempre riferito, da un lato, il valore venale del
bene e, dall'altro, l'imponibile accertato ai fini dell'imposta immobiliare,
quando non sia possibile tener conto della somma dei fitti dell'ultimo
decennio, compresi, anche in questa ipotesi, come elementi del computo, quelli
dell'anno dell'esproprio.
E neppure utili
elementi si possono trarre dalla legge sulla riforma fondiaria.
É vero che, secondo
la legge stralcio (art. 18), l'indennità é stabilita in base al valore
definitivamente accertato ai fini dell'imposta straordinaria progressiva sul
patrimonio (istituita con il decreto legislativo 29 marzo 1947, n. 143), ed é
perciò riportata ad una data precedente a quella della emanazione della stessa
legge e delle espropriazioni. Ma dalla sentenza n. 61 del
1957, già ricordata, non risulta che, a tale retrodatazione, per se stessa
non incompatibile con il precetto costituzionale, sia da ricollegare un
fenomeno dissociativo, quale quello esaminato con le sentenze n. 67 del 1959 e 91 del 1963, sopra menzionate, e neppure una situazione aleatoria, quale si
riscontra nel caso ora in esame. Si sosteneva, infatti, che l'indennizzo
dovesse essere giusto, cioé congruo e corrispondente al valore del bene al
tempo dell'espropriazione, mentre le disposizioni impugnate avrebbero
attribuito uno pseudo indennizzo, di gran lunga inferiore al valore effettivo
del bene. Ed é, in relazione appunto alla questione così prospettata, che
questa Corte, affermando i principi dei quali si é fatto cenno, ha, in
sostanza, escluso che, pur non essendo l'indennità corrispondente al valore
effettivo del bene, potesse avere carattere puramente simbolico.
Né, d'altra parte,
secondo la legge n. 841 del 1950, dato il periodo in cui si dovevano compilare
i piani ed effettuare tutte le espropriazioni (periodo compreso fra la data di
entrata in vigore della legge e i primi del 1953), e dato il costante
riferimento alla consistenza patrimoniale al 15 novembre 1949, si concretavano
situazioni equiparabili a quelle create dal sistema della legge n. 167.
9. - La difesa del
Comune, nella memoria aggiuntiva e nella discussione orale, ha prospettato
l'infondatezza della questione di costituzionalità sotto un diverso profilo.
Sostiene, infatti, che la retrodatazione per la determinazione dell'indennizzo
risponda alla necessità di decurtare, dalla stima dei beni, il plusvalore che
deriverebbe alle aree dalla formazione di piani urbanistici: plusvalore che si verificherebbe
ogni qualvolta nuove disposizioni e provvedimenti attribuiscano destinazione
edificatoria alle aree in essi comprese. Donde la conseguenza che l'art. 12
della legge in esame non rappresenterebbe se non l'attuazione di tale
necessità, sancita da tutta la legislazione nella materia; e, lasciando, nella
specie, integra la qualifica ed il valore delle aree, in quanto già
edificabili, secondo il precedente piano regolatore, conserverebbe immutata la
situazione dei proprietari, come se l'indennizzo fosse determinato con
riferimento al tempo dell'espropriazione. Senonché, anche se si volesse
ritenere esatto il presupposto da cui muove l'argomentazione anzidetta, fermo
restando il principio inerente alla decurtazione (stabilito anche dall'art. 12,
secondo comma, nella parte non denunciata), e pur ammettendo, come risulta dai
lavori preparatori, che la retrodatazione ne rappresenti un applicazione, tutto
ciò peraltro non può avere - come si assume - carattere risolutivo nell'attuale
controversia. Si tratta, infatti, di vedere se, appunto in dipendenza
dell'accennata retrodatazione, nella situazione che si é delineata, l'indennità
possa o no conservare una consistenza rispondente all'esigenza della garanzia
costituzionale.
10. - Nell'ordinanza
n. 167 il Consiglio di Stato ha espresso il dubbio che il sistema, adottato
dalla legge n. 167, possa essere in contrasto non soltanto con il terzo, ma
altresì con il secondo comma dell'art. 42 della Costituzione. In quanto cioè i
proprietari delle aree comprese nei piani, oltre ad essere soggetti
all'espropriazione incerta nel quando, sono sottoposti, dalla data
dell'adozione del piano, ai vincoli che precludono, salvoché non si trovino
nella situazione preveduta dall'art. 16, la possibilità di disporre delle aree
stesse, nell'unico modo conforme alla natura di aree fabbricabili, o comunque
in modo proficuo, data l'incertezza del momento dell'esproprio. E ciò senza che
sia preveduto alcun compenso per il pregiudizio subito, perdurando invece gli
obblighi tributari.
La Corte é d'avviso
che tale questione resti assorbita nella soluzione circa l'illegittimità del
secondo comma dell'art. 12, oggetto, come si é detto, della questione
principale, sollevata nell'attuale controversia.
Già, nella stessa
ordinanza, l'accennato rilievo é considerato, non come un'eccezione autonoma,
bensì come argomentazione "a sostegno delle eccezioni già esaminate e di
diversi profili di tali eccezioni".
L'assorbimento appare
comunque giustificato dal considerare che i vincoli, derivanti ai proprietari
dall'adozione dei piani, sono stati ritenuti causa di aggravamento della
situazione dei proprietari stessi, contribuendo alla possibilità di un
indennizzo irrisorio, se non addirittura simbolico. Onde, con il venir meno del
congegno espropriativo preveduto dalla legge in esame, per le ragioni che sono
state in precedenza esposte, viene altresì meno la necessità di esaminare
separatamente tale profilo, dato il collegamento con la questione principale.
11. - La Corte
inoltre é d'avviso che, dall'applicazione del secondo comma dell'art. 12, possa
derivare altresì una disparità di trattamento (sempre in relazione alla
consistenza dell'indennizzo) fra i proprietari delle zone comprese nei piani,
con violazione anche dell'art. 3 della Costituzione.
Infatti, le
espropriazioni possono essere effettuate in momenti più o meno lontani
dall'approvazione dei piani, con diversa incidenza dei vincoli e degli altri
fattori già menzionati, ferma restando tuttavia la data di valutazione dei
beni. Onde ne può derivare che siano liquidate indennità, in termini reali,
diverse per beni originariamente di eguale valore e, al contrario, indennità
sostanzialmente eguali per beni in origine di valore differente.
Ora, pur ammettendosi
che disparità di trattamento siano connaturali all'attuazione graduale del
piano, é peraltro da rilevare che, nella specie, in relazione appunto al
sistema di accertamento del valore degli immobili (già ritenuto incompatibile
con l'art. 42, terzo comma, della Costituzione), si pongono in essere, come
conseguenza, non giustificate sperequazioni; giacché si vengono a trattare in
modo eguale situazioni diverse e in modo diverso situazioni eguali, a seconda
del momento dell'esproprio, disposto, ai sensi dell'art. 11, primo comma, della
legge, caso per caso, in base a scelta discrezionale degli enti esproprianti.
Nella terza
ordinanza, il Consiglio di Stato ha espresso il dubbio che la violazione
dell'art. 3 possa riscontrarsi, anche per quanto attiene alla posizione dei
proprietari dei terreni compresi nei piani, compilati in base alla legge n.
167, rispetto a quella dei proprietari di suoli inclusi nei piani regolatori
generali. Sotto questo aspetto, peraltro, la questione deve ritenersi
infondata, poiché la preminenza dell'interesse pubblico, valutata
discrezionalmente dal legislatore, giustifica tale disciplina.
12. - Per quanto
attiene alla disparità di trattamento derivante dall'applicazione dell'art. 16,
in relazione all'art. 10 e all'art. 12, la questione é da ritenersi in parte
fondata.
In base alla predetta
disposizione il diritto di costruire direttamente alloggi economici e popolari
é riconosciuto espressamente ai proprietari dei terreni già destinati ad
edilizia residenziale, ma non anche ai proprietari dei terreni con diversa
destinazione, inclusi nei piani, ai sensi dell'art. 3, quarto comma, della
legge.
Si tratta invero,
anche in questo caso, di una disparità di trattamento non giustificata, dal
momento che, con l'approvazione del piano (che, per questa parte, viene a
costituire una variante al piano regolatore) le aree anzidette acquistano la
qualità di aree edificabili, secondo gli stessi intendimenti del legislatore.
Ciò risulta chiaramente dalla relazione ministeriale al disegno di legge, ove
si pone in rilievo che spetta ai Comuni e agli enti di edilizia popolare la
trasformazione dei terreni agricoli in terreni edificabili, ponendo così, nella
stessa condizione, in quanto sia consentita dall'attuazione del piano, tutte le
proprietà fondiarie interessate. Si deve perciò concludere che, nel senso e nei
limiti ora indicati, anche l'art. 16, primo comma, deve essere dichiarato
costituzionalmente illegittimo.
Non può ritenersi
fondato invece l'altro aspetto, sotto il quale é stata dedotta l'illegittimità
dell'art. 16, nel senso che i proprietari dei suoli, con destinazione diversa
da quella edificatoria, sarebbero indennizzati, in relazione a tale carattere,
e non in quanto edificabili.
É da osservare che,
al riguardo, non può avere influenza la trasformazione operata dai piani, dato
che il valore venale é riportato (con disposizione, sotto questo profilo, per
se stessa non incompatibile con la Costituzione) a due anni antecedenti alla
formazione dei medesimi, ad una data cioé nella quale le aree in questione non
avevano subito quella trasformazione collegata all'adozione del piano.
13. - Non sono infine
utilmente richiamati, nel caso in esame, i precetti contenuti negli artt. 23 e
53 della Costituzione, trattandosi, come già questa Corte ha avuto occasione di
rilevare (sentenza n. 5 del 1960) di istituti giuridici ricollegati a
presupposti diversi e diversamente disciplinati dalla Costituzione e dalle
leggi ordinarie. Essi, infatti, pongono in essere obbligazioni di carattere
personale, che non possono equipararsi ai trasferimenti coattivi, regolati
esclusivamente dagli artt. 42 e 43 della Costituzione.
14. - Sciogliendo la
riserva di cui alle premesse della motivazione, la Corte ritiene che, sul piano
della costituzionalità, le disposizioni degli artt. 9 e 10, nelle parti
impugnate, non siano, rispetto all'art. 12, in quel rapporto di connessione e
di interdipendenza, di cui é cenno nelle ordinanze e nelle difese delle parti
private, e che é invece contestato dalla difesa dello Stato e da quella del
Comune. Difatti la disposizione del secondo comma dell'art. 12, direttamente
impugnata, ai fini della attuale controversia, deve essere bensì interpretata
alla luce delle altre disposizioni della legge, nell'ambito delle quali deve
operare, ma non é necessariamente legata a tale sistema; e ciò, da un lato per
la considerazione che, come pure é stato chiarito, il disegno di legge, per la
liquidazione dell'indennizzo, non conteneva una disposizione del tenore di
quella dell'art. 12, secondo comma, sebbene gli artt. 9 e 10, nello stesso
disegno di legge, fossero sostanzialmente identici a quelli del testo
definitivo; dall'altro, per la considerazione che lo stesso art. 12, del resto,
nell'ultimo comma, conferisce ai Comuni ed agli altri enti di cui all'art. 10,
terzo comma, la facoltà di procedere alle espropriazioni, avvalendosi anche di
altre norme vigenti.
Ne deriva quindi che
la dichiarata illegittimità costituzionale della disposizione dell'art. 12, nei
limiti e sensi indicati, non importa anche la illegittimità delle disposizioni
denunciate degli artt. 9 e 10, sotto il particolare aspetto nel quale é stata
prospettata.
Resta fuori
dell'ambito della competenza di questa Corte ogni indagine attinente alle
conseguenze di merito che, sul piano amministrativo o giurisdizionale, possano
derivare dalla presente decisione.
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
riunite le tre cause
di cui in epigrafe,
dichiara
l'illegittimità costituzionale, nei sensi e nei limiti indicati nella
motivazione:
a) dell'art. 12,
secondo comma, prima parte, della legge 18 aprile 1962, n. 167 (contenente
disposizioni per favorire l'acquisizione di aree fabbricabili per l'edilizia
economica e popolare), in riferimento agli artt. 42, terzo comma, e 3, primo
comma, della Costituzione;
b) dell'art. 16,
primo comma, di detta legge, in riferimento all'art. 3, primo comma, della
Costituzione;
dichiara non fondata,
nei sensi e nei limiti indicati nella motivazione, la questione di legittimità
costituzionale degli artt. 9, primo, secondo, terzo e quinto comma; 10, primo e
secondo comma, della predetta legge, in riferimento agli artt. 42, terzo comma,
e 3, primo comma, della Costituzione.
Così deciso in Roma,
nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 aprile
1965.
Gaspare AMBROSINI -
Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni
CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA
- Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI – Giuseppe VERZì -
Giovanni Battista BENEDETTI - Francesco
Paolo BONIFACIO.
Depositata in Cancelleria
il 9 aprile 1965.