ORDINANZA
N. 87
ANNO
1964
REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA
CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori
Giudici:
Prof. GASPARE
AMBROSINI, Presidente
Prof. GIUSEPPE
CASTELLI AVOLIO
Prof. ANTONINO
PAPALDO
Prof. NICOLA JAEGER
Prof. GIOVANNI
CASSANDRO
Prof. BIAGIO
PETROCELLI
Dott. ANTONIO MANCA
Prof. ALDO SANDULLI
Prof. GIUSEPPE BRANCA
Prof. MICHELE FRAGALI
Prof. COSTANTINO
MORTATI
Prof. GIUSEPPE
CHIARELLI
Dott. GIUSEPPE VERZÌ
Dott. GIOVANNI
BATTISTA BENEDETTI
Prof. FRANCESCO PAOLO
BONIFACIO
ha deliberato in
camera di consiglio la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di
legittimità costituzionale degli artt. 1 e 16 della legge 12 giugno 1962, n.
567, contenente norme in materia di affitto di fondi rustici, promosso con
ordinanza emessa l'8 aprile 1964 dalla Sezione specializzata agraria del
Tribunale di Lucera nel procedimento civile vertente tra Di Natale Giovanni,
Umberto ed Ermelindo e la Fondazione Vincenzo Zaccagnino da S. Nicandro Garganico,
iscritta al n. 91 del Registro ordinanze 1964 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica, n. 157 del 27 giugno 1964.
Udita nella camera di
consiglio del 22 ottobre 1964 la relazione del Giudice Aldo Sandulli;
Ritenuto che nel
procedimento civile per perequazione di un canone d'affitto di fondo rustico
tra Giovanni, Umberto ed Ermelindo Di Natale, affittuari, e la Fondazione
Vincenzo Zaccagnino da S. Nicandro Garganico, locatrice, la Sezione
specializzata agraria del Tribunale di Lucera, su eccezione della convenuta, ha
sollevato, con ordinanza dell'8 aprile 1964, questione di legittimità
costituzionale degli artt. 1 e 16 della legge 12 giugno 1962, n. 567, in
relazione agli artt. 41 e 42 della Costituzione;
che il Tribunale ha
ritenuto, oltre che indispensabile per la decisione della causa, non
manifestamente infondata la questione, osservando che la determinazione dei
canoni di affitto di fondi rustici anche per i contratti in corso, demandata
dalle impugnate disposizioni a Commissioni tecniche provinciali, si risolve in
una limitazione dell'autonomia negoziale delle parti ad opera di organi
amministrativi; e non poggia su alcun criterio obiettivo, atto a garantire, col
rispetto della libera iniziativa dei singoli, la omogeneità della estimazione
dei vari elementi di giudizio in relazione ad ogni singolo contratto. Siffatta
limitazione non appare giustificata al Tribunale, neppure alla stregua del
principio, da questa Corte altre volte enunciato, che ammette la possibilità di
imporre restrizioni all'autonomia contrattuale privata, al fine di armonizzare
il godimento della proprietà e la libertà di iniziativa economica dei privati
con le esigenze di utilità sociale, in quanto tale principio non pare possa
essere esteso sino a consentire, in ogni caso, la sostituzione o la imposizione
ope legis della misura del canone d'affitto e cioè della clausola più
importante del contratto;
che nessuna delle
parti si é costituita;
Considerato che con
la sentenza n. 40 del corrente anno questa Corte ha già avuto
occasione di pronunciarsi in ordine alla legge 12 giugno 1962, n. 567,
dichiarando infondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate in
ordine ad essa;
che la sentenza n. 40, la quale si occupò diffusamente dell'art. 1
della legge, non ebbe a occuparsi anche dell'art. 16 (impugnato in questa sede
unitamente all'art. 1), volto a rendere applicabile la legge anche ai contratti
in corso, ma ebbe nondimeno ad enunciare espressamente il concetto che le
riserve di legge previste dal secondo comma dell'art. 41 e dal secondo comma
dell'art. 42 della Costituzione "non precludono alla legge la possibilità
di deferire, purché con adeguata specificazione, ad autorità amministrative,
particolari poteri di incidenza nel campo dei diritti economici garantiti dai
due menzionati articoli", mentre in altre sentenze - come ricorda la
stessa ordinanza di rimessione - la Corte ha espressamente affermato la
compatibilità coi riferiti precetti costituzionali di leggi, le quali, a fini
di utilità sociale, modifichino o tolgano vigore a clausole di contratti in
corso (per es. sentenze nn. 118 del 1957 e 7 del 1962);
che una diversità tra
la questione risolta dalla sentenza n. 40
in riferimento all'art. 1 della legge e quella sottoposta ora alla Corte non
può esser vista nel fatto che l'ordinanza di rimessione che diede origine a
quella sentenza invocava soltanto l'art. 41 della Costituzione, mentre quella
del Tribunale di Lucera invoca anche l'art. 42: infatti la sentenza n. 40
fu motivata, come si é già detto, con riferimento sia alla riserva di legge
enunciata nel secondo comma dell'art. 41, che con riferimento a quella
enunciata nel secondo comma dell'art. 42;
che non sussistono
motivi per ritornare sui precedenti orientamenti della Corte;
Visti gli artt. 26,
comma secondo, e 29 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 9, comma
secondo, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale;
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
dichiara
manifestamente infondata la questione di legittimità, sollevata con l'ordinanza
trascritta in epigrafe, degli artt. 1 e 16 della legge 12 giugno 1962, n. 567,
contenente norme in materia di affitto di fondi rustici, in riferimento agli
artt. 41 e 42 della Costituzione.
Così deciso in Roma,
in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della
Consulta, il 23 ottobre 1964.
Gaspare AMBROSINI -
Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni
CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA
- Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI – Giuseppe VERZì -
Giovanni Battista BENEDETTI - Francesco
Paolo BONIFACIO.
Depositata in Cancelleria
il 12 novembre 1964.