ORDINANZA
N. 27
ANNO
1964
REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA
CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori
Giudici:
Prof. GASPARE
AMBROSINI, Presidente
Prof. GIUSEPPE
CASTELLI AVOLIO
Prof. ANTONINO
PAPALDO
Prof. NICOLA JAEGER
Prof. GIOVANNI
CASSANDRO
Dott. ANTONIO MANCA
Prof. ALDO SANDULLI
Prof. GIUSEPPE BRANCA
Prof. MICHELE FRAGALI
Prof. COSTANTINO
MORTATI
Prof. GIUSEPPE
CHIARELLI
Dott. GIUSEPPE VERZÌ
Dott. GIOVANNI
BATTISTA BENEDETTI
Prof. FRANCESCO PAOLO
BONIFACIO
ha deliberato in
camera di consiglio la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di
legittimità costituzionale dei D.L.L. 19 ottobre 1944, n. 347, e 23 aprile
1946, n. 363, e del D.L. C. P. S. 15 settembre 1947, n. 896, promosso con
ordinanza emessa il 27 maggio 1963 dal Pretore di Lipari nel procedimento
penale a carico di Nicotra Bartolo, iscritta al n. 143 del Registro ordinanze
1963 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 231 del 31
agosto 1963.
Udita nella camera di
consiglio del 4 febbraio 1964 la relazione del Giudice Giuseppe Verzì;
Ritenuto che nel
corso del procedimento penale sopraindicato il Pretore di Lipari ha sollevato
d'ufficio la questione di legittimità costituzionale del D.L.L. 19 ottobre 1944,
n. 347 - istitutivo del Comitato interministeriale e dei Comitati provinciali
dei prezzi - nonché del D.L.L. 23 aprile 1946, n. 363, e del D.L.C.P.S. 15
settembre 1947, n. 896 - che hanno completato e in parte modificato la
disciplina dettata con il primo D.L.L. -, in riferimento al primo e al terzo
comma dell'articolo 41 della Costituzione;
che il menzionato
Pretore nell'ordinanza indicata in epigrafe, ha ritenuto la questione non
manifestamente infondata, attesi i principi, sanciti, rispettivamente, in detti
commi, della libertà della iniziativa economica privata e della riserva di
legge - che non sarebbe stata rispettata non essendo i ripetuti decreti legge
in senso formale - per la predeterminazione dei programmi e dei controlli
affinché l'attività economica privata e pubblica possa essere indirizzata e
coordinata a fini sociali;
che nel presente
giudizio nessuna delle parti si é costituita;
Considerato che
questa Corte con sentenza n. 103 del 25 giugno 1957 ha già dichiarato non fondata la questione di
legittimità costituzionale del D.L.L. 19 ottobre 1944, n. 347, e del D.L. C. P.
S. 15 settembre 1947, n. 896, in riferimento all'articolo 41 della
Costituzione;
che né il D.L.L. 23
aprile 1946, n. 363, incide sulla decisione adottata dalla Corte, in quanto si
limita a modificare la composizione del Comitato interministeriale dei prezzi;
che né costituisce nuovo
motivo quello relativo alla riserva di legge, avendo questa Corte nella
menzionata sentenza già implicitamente ritenuto i surriportati decreti (del
1944 e del 1947) leggi in senso formale e successivamente affermato che i
provvedimenti legislativi emanati dal Governo in virtù dei poteri conferitigli
col decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944 e con il decreto legislativo
luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98, non costituiscono esercizio di funzione
legislativa delegata (sentenza n. 46 del 1960 e n. 85 del 1962);
che con l'ordinanza
sopra citata, quindi, la questione é prospettata, in sostanza, sotto il
medesimo profilo e non viene addotto alcun nuovo motivo che induca a modificare
la decisione;
Visti gli artt. 26,
secondo comma, e 29 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 9, secondo
comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta
infondatezza della questione di legittimità costituzionale dei D.L.L. 19
ottobre 1944, n. 347, e 23 aprile 1946, n. 363, e del D.L.C.P.S. 15 settembre
1947, n. 896 - rispettivamente istitutivi del Comitato interministeriale e dei
Comitati provinciali dei prezzi e modificativi della composizione dei medesimi
- proposta dal Pretore di Lipari con ordinanza 27 maggio 1963, in riferimento
al primo e al terzo comma dell'art. 41 della Costituzione.
Così deciso in Roma,
in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della
Consulta, il 4 marzo 1964.
Gaspare AMBROSINI -
Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni
CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA
- Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI – Giuseppe VERZì -
Giovanni Battista BENEDETTI - Francesco
Paolo BONIFACIO.
Depositata in Cancelleria
il 23 marzo 1964.