SENTENZA N.
85
ANNO 1962
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
LA CORTE
COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici:
Prof. Gaspare AMBROSINI, Presidente
Dott. Mario COSATTI
Prof. Francesco Pantaleo GABRIELI
Prof. Giuseppe CASTELLI AVOLIO
Prof. Antonino PAPALDO
Prof. Nicola JAEGER
Prof. Giovanni CASSANDRO
Dott. Antonio MANCA
Prof. Aldo SANDULLI
Prof. Giuseppe BRANCA
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Giuseppe CHIARELLI,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale
dell'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1945, n. 475,
concernente il divieto di abbattimento di alberi di ulivo, in relazione
all'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, promosso
con ordinanza emessa il 6 ottobre 1961 dal Pretore di Scicli nel procedimento
penale a carico di Pisana Rosario, iscritta al n. 190 del Registro ordinanze
1961 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 312 del 16
dicembre 1961.
Vista la dichiarazione di intervento del
Presidente del Consiglio dei Ministri;
udita nell'udienza pubblica del 20 giugno
1962 la relaziono del Giudice Antonino Papaldo;
udito il sostituto avvocato generale dello
Stato Luciano Tracanna, per il Presidente del Consiglio dei Ministri.
Ritenuto in
fatto
Nel corso di un procedimento penale
pendente davanti al Pretore di Scicli a carico di Pisana Rosario veniva
sollevata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 del decreto
legislativo luogotenenziale 27 luglio 1945, n. 475, concernente il divieto di
abbattimento di alberi di ulivo, per violazione dell'art. 76 della
Costituzione.
Il Pretore, ritenuta l'eccezione non
manifestamente infondata e rilevante ai lini della definizione della causa, con
ordinanza del 6 ottobre 1961 rimetteva gli atti alla Corte costituzionale per
la soluzione della questione.
L'ordinanza, iscritta al n. 190 del
Registro ordinanze del 1961, é stata notificata al Presidente del Consiglio dei
Ministri in data 13 ottobre 1961, comunicata ai Presidenti dei due rami del
Parlamento il 7 ottobre 1961 e pubblicata nella Gazzetta della Repubblica del
16 dicembre 1961, n. 312.
Nell'ordinanza si osserva che il decreto
legislativo 27 luglio 1945, n. 475, é stato emanato in forza dell'art. 4 del
decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, che diede al Governo la
facoltà di emanare norme giuridiche, "senza tuttavia indicare la materia
oggetto della delegazione".
Pertanto, l'art. 4 del citato decreto n.
151 del 1944 sarebbe in contrasto, oltre che con gli artt. 70 e 77, primo
comma, anche con l'art. 76 della Costituzione, i cui principi sarebbero stati
violati, "per non contenere l'anzidetta legge delegante, fra l'altro,
neanche la generica indicazione della materia oggetto della delegazione",
"materia che deve essere chiaramente definita anche per le deleghe
legislative anteriori all'entrata in vigore della Costituzione".
Nel giudizio davanti alla Corte costituzionale
é intervenuto soltanto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato
e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, la quale nelle deduzioni del 2
novembre 1961 e nella successiva memoria depositata il 6 giugno 1962, ha
sostenuto l'infondatezza della questione, in quanto il decreto-legge n. 151 del
1944 non conferì al Governo una "delega legislativa", bensì
un'attribuzione straordinaria e provvisoria di potere legislativo al Consiglio
dei Ministri.
Pertanto, tutti i provvedimenti legislativi
emessi in base al citato decreto-legge del 1944, n. 151, ivi compreso il
decreto legislativo 27 luglio 1945, n. 475, del quale si discute, restano fuori
dell'ambito di applicazione dei principi delle norme sulla delegazione
legislativa ed, in particolare, degli artt. 76 e 77 della Costituzione.
Considerato
in diritto
La questione di legittimità costituzionale
dell'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1945, n. 475, é
stata sollevata non rispetto al contenuto della norma denunziata, ma rispetto
alla legittimità del potere esercitato dall'organo che pose in essere la norma
stessa. In sostanza, quindi, la questione non ha per oggetto la legittimità del
decreto n. 475 del 1945, bensì quella del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno
1944, n. 151, in base al quale fu emanato dal Governo il decreto legislativo
predetto.
Ora, la Corte con ripetute pronunciò ha
dichiarato, sia pure per inciso, che con il decreto-legge del 1944 non fu
concessa al Governo una delega, ma gli furono conferiti poteri straordinari di
carattere legislativo.
Escluso che si tratti di un caso di
delegazione legislativa, non sorge alcun problema circa il contrasto tra la
denunziata disposizione e gli artt. 70, 76 e 77 della Costituzione, né circa un
eventuale contrasto con i principi valevoli per la legittimità delle deleghe
legislative anteriori all'entrata in vigore della Costituzione.
Il conferimento straordinario di poteri
legislativi, che, del resto, non costituiva una novità nella tradizione dello
Statuto albertino, traeva ragione dalla particolare situazione in cui il Paese
si trovava nel periodo precedente al referendum istituzionale ed alla
formazione dell'Assemblea costituente.
E l'Assemblea costituente riconobbe
espressamente la giustificazione storica e giuridica del sistema provvisorio
dichiarando, nella XV disposizione transitoria della Costituzione, che con
l'entrata in vigore della Costituzione stessa il detto decreto-legge "si
ha per convertito in legge".
PER QUESTI
MOTIVI
LA CORTE
COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale
27 luglio 1945, n. 475, in relazione all'art. 4 del decreto-legge
luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, ed in riferimento agli artt. 70, 76 e
77 ed alla disposizione transitoria XV della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 luglio 1962.
Gaspare AMBROSINI - Mario COSATTI - Francesco Pantaleo GABRIELI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Giuseppe CHIARELLI
Depositata in cancelleria il 7 luglio 1962.