SENTENZA
N. 6
ANNO
1963
REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA
CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Gaspare AMBROSINI, Presidente
Prof. Giuseppe CASTELLI AVOLIO
Prof. Antonino PAPALDO
Prof. Nicola JAEGER
Prof. Giovanni CASSANDRO
Dott. Antonio MANCA
Prof. Aldo SANDULLI
Prof. Giuseppe BRANCA
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI
Dott. Giuseppe VERZÌ
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di
legittimità costituzionale degli artt. 28, primo comma, 55, primo comma, 65,
76, 82, 83 e segg. del T.U. 16 maggio 1960, n. 570, e 43 della legge 23 marzo
1956, n. 136, promosso con deliberazione emessa il 12 aprile 1962 dal Consiglio
comunale di Baiso su ricorso di Grasselli Daniele e Marmiroli Pietro, iscritta
al n. 85 del Registro ordinanze 1962 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 145 del 9 giugno 1962.
Visto l'atto di intervento
del Presidente del Consiglio dei Ministri:
udita nell'udienza
pubblica del 23 gennaio 1963 la relazione del Giudice Giuseppe Branca:
udito il sostituito
avvocato generale dello Stato Giuseppe Guglielmi, per il Presidente del
Consiglio dei Ministri.
Ritenuto
in fatto
1. - Nel corso d'un
procedimento relativo all'ineleggibilità di alcuni consiglieri promosso dai
signori Grasselli e Marmiroli, il Consiglio comunale di Baiso ha emesso, per la
seconda volta, una deliberazione di rinvio alla Corte costituzionale.
Con questa
deliberazione, emanata il 12 aprile 1962, si denunciano da un lato gli artt.
82, 83 e segg. del T.U. 16 maggio 1960, n. 570, e 43 della legge 23 marzo 1956,
n. 136, già denunciati in una precedente deliberazione di rinvio, dall'altro
gli artt. 28, comma primo, 55, comma primo, 65 e 76 del citato T.U. 16 maggio
1960, n. 570.
Il primo gruppo di
disposizioni (artt. 82 e segg. del T.U. 1960, n. 570, e 43 della legge 1956, n.
136) contrasterebbe con gli artt. 101, 102, 103, 108 e disp. VI della
Costituzione: le norme impugnate avrebbero introdotto una nuova giurisdizione
speciale contro il divieto degli artt. 102, 103 e senza nessuna di quelle
garanzie che devono essere stabilite con legge dalle norme relative
all'ordinamento giudiziario.
Le altre disposizioni
(artt. 28, primo comma, 55, primo comma, 65 e 76 del T.U. citato)
contrasterebbero con l'art. 48, secondo comma, della Costituzione, per cui il
voto é eguale, oltreché personale, libero e segreto: infatti, il numero dei
candidati di ogni lista non può eccedere i quattro quinti del numero dei seggi
da assegnare nel Comune; ciò comporterebbe la conseguenza che talora, nel caso
di ineleggibilità di uno o di alcuni di tali candidati, non ci siano nella
lista altri candidati che possano prendere il posto di costoro: con il che si
traviserebbe la volontà dell'elettore col pericolo che la lista minoritaria
abbia più seggi di quelli che consegue la lista di maggioranza: perciò ne
soffrirebbe il principio d'eguaglianza del voto.
2. - Il Presidente
del Consiglio, intervenuto con atto dell'Avvocatura generale dello Stato
depositato il 14 maggio 1962, osserva innanzi tutto che la questione relativa
agli artt. 82 e segg. del T.U. del 1960, n. 570, e 43 della legge del 1956, n.
136, é stata già decisa nel senso dell'infondatezza.
Quanto all'altro
gruppo d'articoli, secondo l'Avvocatura dello Stato la questione é infondata:
le norme impugnate sono dirette ad assicurare una partecipazione delle
minoranze all'amministrazione dei Comuni; una lista non può conseguire più di
quattro quinti dei seggi e perciò é limitato a quattro quinti dei seggi il
numero dei suoi candidati, con il che non é a parlare di violazione dell'art.
48 della Costituzione.
L'inconveniente
indicato dalla deliberazione di rinvio sarebbe una conseguenza del sistema
elettorale adottato dalla legge: scrutinio non di lista, ma misto con tendenza
alla uninominalità; dato ciò, niente di strano che all'eletto d'una lista si
sostituisca il candidato d'un'altra lista, né si può dire, una volta adottato
quel sistema, che vi sia alterazione dei risultati elettorali.
Nella memoria
depositata l'8 gennaio 1963 l'Avvocatura dello Stato ricorda come, anche ad
avviso della Corte costituzionale (sentenza n. 43 del
1961), il principio dell'eguaglianza del voto operi solo al momento in cui
é dato il suffragio e si concretizza attribuendo a ciascun elettore, né più né
meno, la possibilità di contribuire, nella stessa misura di ogni altro
elettore, alla formazione degli organi elettivi. Il principio d'eguaglianza,
infatti, non si estende al risultato concreto della manifestazione di volontà
dell'elettore; se vi si estendesse, sarebbero incostituzionali tutti i sistemi
elettorali vigenti, anche il sistema proporzionale puro poiché in esso i voti
dati a una lista che non raggiunge neanche un quoziente non realizzano alcun
effetto e perciò sarebbero disuguali rispetto agli altri.
Considerato
in diritto
1. - La questione di
legittimità costituzionale degli artt. 82 e segg. del T.U. 16 maggio 1960, n.
570, e 43 della legge 23 marzo 1956, n. 136, é stata già decisa più volte, da
ultimo con la sentenza
n. 92 del 1962 e con l'ordinanza n. 44 del
1962 della Corte costituzionale ; sentenza e ordinanza che ne hanno
riconosciuto l'infondatezza.
Poiché non si
adducono, né sussistono nuovi motivi di illegittimità costituzionale, tale
questione é manifestamente infondata.
2. - Nella seconda
parte della deliberazione di rinvio si denunciano, in riferimento all'art. 48,
comma secondo, della Costituzione, gli artt. 28, comma primo, 55, comma primo,
65 e 76 del citato T.U. 16 maggio 1960, n. 570. La questione é, anch'essa,
infondata.
Le disposizioni
impugnate disciplinano le elezioni amministrative dei Comuni con popolazione
non superiore ai 10.000 abitanti. In tale Comuni il sistema vigente é quello
che lo stesso T.U. n. 570 chiama maggioritario e contrappone allo scrutinio di
lista con rappresentanza proporzionale, vigente nei Comuni con più di 10.000
abitanti (artt. 1 e 2 del T.U.). Il sistema maggioritario, com'é noto, tende ad
assicurare un'amministrazione stabile al Comune, facilitando la possibilità che
uno dei gruppi di candidati consegua la maggioranza dei seggi; ma, se non
contenesse un qualche correttivo, potrebbe portare la lista vincente al
conseguimento di tutti i seggi del Consiglio comunale.
Per evitare questa
conseguenza le norme impugnate innanzi tutto esigono che il numero dei
candidati di ogni lista non superi i quattro quinti del numero dei seggi da
assegnare, di modo che almeno un quinto di questi seggi potranno andare ai
candidati delle altre liste (art. 28); in secondo luogo stabiliscono che ogni
elettore possa votare candidati di liste diverse (art. 55). Dato che a tutti i
candidati e a tutti gli elettori la legge riconosce gli stessi diritti con le
stesse limitazioni, ogni contrasto con l'art. 48, comma secondo, della
Costituzione, che garantisce l'eguaglianza del voto, é da escludere.
L'art. 65 del T.U.
s'inquadra perfettamente nel sistema poiché attribuisce i seggi ai candidati
che hanno conseguito il maggior numero di voti, indipendentemente dalla lista
di cui fanno parte: se l'elettore può votare candidati di liste diverse,
evidentemente il suo suffragio é diretto non già a tutti i componenti d'una
lista, ma ai singoli candidati come tali; di modo che l'assegnazione del
seggio, fatta in relazione ai voti riportati da ciascuno di costoro
indipendentemente dalla lista a cui appartiene, é corollario del particolare
meccanismo elettorale.
Di questo sistema é
un'altra componente la norma contenuta nell'ultima delle disposizioni impugnate
(art. 76 del T.U.), secondo cui il posto di chi, essendo stato eletto, risulti
poi ineleggibile é preso dal candidato che abbia avuto dopo di lui il maggior
numero di voti; anche in tal caso, poiché il voto spetta al singolo candidato,
non alla lista, e siccome contrasterebbe col pubblico interesse rinnovare le
elezioni ogni volta che affiorino motivi di ineleggibilità d'un eletto, il
criterio adottato dalla legge é dei più ragionevoli: con ciò non é che i
suffragi dati a chi risulta poi ineleggibile abbiano minor valore di quelli
dati agli altri, si che l'eguaglianza del voto ne sarebbe compromessa; ma più
semplicemente si tratta di voti che, pur essendo eguali agli altri in ossequio
all'art. 48, comma secondo, della Costituzione, risultano privi d'efficacia perché
e in quanto sono andati a chi non poteva riceverli: e il principio
costituzionale dell'eguaglianza del voto non può spingere i suoi effetti sino
al punto di rendere efficienti i suffragi dati a persone ineleggibili o da
rendere necessario in tali casi il rinnovo della consultazione elettorale.
3. - Quando a ciò si
ponga mente, risulterà chiara l'inesattezza delle affermazioni contenute nella
deliberazione di rinvio: é vero che, essendo limitato il numero dei componenti
d'ogni lista, può accadere che, dichiarati ineleggibili alcuni di costoro
un'altra lista, di minoranza, consegua il maggior numero di seggi; ma non si
può dire che il sistema sia tale da falsare i risultati elettorali travisando
la volontà degli elettori.
Infatti, quella possibilità
sussisterebbe anche se il numero dei canditati d'ogni lista non incontrasse il
limite che é posto dal citato art. 28; inoltre il gruppo maggioritario non può
lamentarsi d'un effetto che deriva normalmente dalla sua imprevidenza mentre
avrebbe potuto evitare l'inclusione, nella propria lista, di candidati
ineleggibili; ma soprattutto é da escludere che la disciplina legislativa
consenta, così come si afferma, un vero e proprio travisamento dei risultati
elettorali: si é già detto che il suffragio é dato ai candidati, non alla
lista, di modo che, venendo meno la sua efficacia nei confronti di uno o di
alcuni di costoro, il loro posto é preso da altri candidati; perciò, in questa
sede, non sarebbe esatto valutare le risultanze elettorali in termini di lista,
là dove il sistema elettorale, invece, fa perno sulle singole candidature.
Un'esatta valutazione
del meccanismo elettorale conduce a rilevare una sola deviazione, rispetto agli
effettivi risultati delle elezioni, cioè quella ricordata più sopra, per cui un
candidato non eletto prende il posto d'un altro che ha conseguito un maggior
numero di voti; ma si tratta d'un inconveniente che, come s'é accennato, non é
motivo di illegittimità costituzionale poiché, fra l'altro, é un correttivo
suggerito dalla necessità di salvare proprio i risultati elettorali.
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
dichiara: a)
manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt.
82, 83 e segg. del T.U. 16 maggio 1960, n. 570, e 43 della legge 23 marzo 1956,
n. 136, relativi all'elezione degli organi delle amministrazioni comunali e
provinciali, proposta con la deliberazione n. 19 del 12 aprile 1962 del
Consiglio comunale di Baiso, in riferimento agli artt. 101, 102, 103, 108 e
disp. trans. VI della Costituzione;
b) non fondata la
questione di legittimità costituzionale degli artt. 28, primo comma, 55, primo
comma, 65 e 76 del T.U. citato, proposta con la citata deliberazione, in
riferimento all'art. 48, secondo comma, della Costituzione.
Così deciso in Roma,
nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 febbraio
1963.
Gaspare AMBROSINI - Giuseppe
CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO -
Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino
MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ.
Depositata in
cancelleria il 12 febbraio 1963.