SENTENZA N.
92
ANNO 1962
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
LA CORTE
COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici:
Prof. Gaspare AMBROSINI, Presidente
Dott. Mario COSATTI
Prof. Giuseppe CASTELLI AVOLIO
Prof. Antonino PAPALDO
Prof. Nicola JAEGER
Prof. Giovanni CASSANDRO
Prof. Biagio PETROCELLI
Dott. Antonio MANCA
Prof. Aldo SANDULLI
Prof. Giuseppe BRANCA
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI,
Dott. Giuseppe VERZÌ
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale
degli artt. 82, 83 e 84 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570; degli artt. 41, 42 e
160 del R. D. 12 febbraio 1911, n. 297; degli artt. 1 e 2 del D. L. Lgt. 12
aprile 1945, n. 203; degli artt. da 1 a 5 del R. D. 26 giugno 1924, n. 1058,
promosso con deliberazione emessa il 3 settembre 1961 dal Consiglio comunale di
Marano di Napoli su ricorso di Guarino Giuseppe e Quaranta Giuliano, iscritta
al n. 175 del Registro ordinanze 1961 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 287 del 18 novembre 1961.
Visti gli atti di intervento del Presidente
del Consiglio dei Ministri e di costituzione in giudizio di Quaranta Giuliano e
del consigliere comunale Carandente Giarruso Giuseppe;
udita nell'udienza pubblica del 17 ottobre
1962 la relazione del Giudice Giuseppe Branca;
uditi l'avv. Giuseppe Guarino, per il
Carandente Giarruso, l'avv. Roberto Gava, per il Quaranta, ed il sostituto
avvocato generale dello Stato Giuseppe Guglielmi, per il Presidente del
Consiglio dei Ministri.
Ritenuto in
fatto
1. - Il Consiglio comunale di Marano di
Napoli, in occasione d'un giudizio relativo alle operazioni elettorali del 6-7
novembre 1960, instaurato su ricorso degli elettori Guarino e Quaranta, aveva
sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 72, comma sesto,
del T.U. 16 maggio 1960, n. 570; ma di tale questione la Corte costituzionale,
con sentenza n.
44 del 3 luglio 1961, aveva dichiarato la non fondatezza.
Tuttavia, appena ritornato in possesso
degli atti di causa, il Consiglio comunale di Marano, con deliberazione emessa
il 3 settembre 1961, sollevava una nuova questione di legittimità
costituzionale denunciando, in riferimento agli artt. 102, 103, 104 e 130 della
Costituzione, le norme che attribuiscono ai Consigli comunali e alle Giunte
provinciali amministrative la potestà di decidere le controversie in materia
elettorale (artt. 82, 83 e 84 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570; 41, 42 e 160,
R. D. 12 febbraio 1911, n. 297; 1 e 2 del D. L. Lgt. 12 aprile 1945, n. 203; 1
a 5 del R. D. 26 giugno 1924, n. 1058).
Nel giudizio presso questa Corte si sono
costituiti, quale consigliere comunale di Marano, il sig. Giuseppe Carandente
Giarruso, con deduzioni depositate il 9 dicembre 1961, e quale ricorrente nella
causa di merito, il sig. Giuliano Quaranta, con deduzioni depositate nello
stesso giorno. É intervenuto il Presidente del Consiglio a mezzo
dell'Avvocatura generale dello Stato, con atto depositato il 25 settembre 1961.
Hanno presentato una memoria il 4 ottobre
1962 tanto il Carandente Giarruso quanto il Presidente del Consiglio, a mezzo
dell'Avvocatura generale dello Stato.
2. - Il Consiglio comunale di Marano, nella
deliberazione di rinvio, assume che tra gli organi di giustizia amministrativa
ammessi dall'art. 103 della Costituzione non si possono annoverare i Consigli
comunali: infatti, l'art. 103 si riferisce agli organi muniti di
"competenza generale ed astratta", mentre i Consigli comunali hanno
competenza limitata ad alcune categorie di controversie; indubbiamente essi,
come ha affermato anche la sentenza n. 44 del
1961 della Corte costituzionale, sono giudici straordinari o speciali. Ma
le giurisdizioni speciali sono vietate dall'art. 102 della Costituzione; di
conseguenza le norme che attribuiscono funzioni giurisdizionali ai Consigli,
poiché reintroducono una giurisdizione speciale, apparirebbero illegittime.
Comunque, il Consiglio comunale di Marano dichiara di non poter decidere il
giudizio di merito finche non sia risolto questo dubbio.
Altrettanto si dica - conclude la
deliberazione di rinvio - di quelle altre norme che attribuiscono potestà
giurisdizionale, nella stessa materia, alla Giunta provinciale amministrativa:
secondo il Consiglio comunale di Marano "appare opportuno che la Corte
costituzionale esamini in questa sede, anche ai fini pratici dell'ulteriore
corso del giudizio", la legittimità costituzionale di tali norme.
3. - Il Carandente Giarruso ribadisce e
sviluppa gli scarsi rilievi dedicati, nella deliberazione di rinvio, alla
potestà giurisdizionale dei Consigli comunali.
Innanzi tutto dagli artt. 1, 102 e 104
della Costituzione e dallo stesso collocamento del titolo IV, relativo alla
Magistratura, si rileverebbe che gli organi giurisdizionali devono avere
carattere statale. Il che sembra da escludere per i Consigli comunali, organi
del Comune che svolgono attività finanziata da quest'ultimo e non sono
inquadrati nella organizzazione unitaria dello Stato. Né - precisa il
Carandente in memoria - si può dire che essi assumano carattere statale
allorché e in quanto esercitano funzione giurisdizionale poiché se così fosse,
la garanzia dipendente dalla statualità della giurisdizione acquisterebbe un valore
soltanto nominalistico.
In secondo luogo, a norma dello stesso art.
102 della Costituzione, l'attività giurisdizionale é una funzione esercitata da
magistrati dell'ordine giudiziario che perciò dovrebbero essere indipendenti e
imparziali, e partecipano al processo dal principio alla fine. Queste garanzie
di partecipazione totale a un regolare procedimento, di indipendenza e di
imparzialità sono costituzionalmente richieste - secondo il Carandente Giarruso
non all'ufficio, ma alle persone dei giudici (non per nulla gli artt. 101, 102
e 108 della Costituzione parlano esclusivamente di "magistrati" e di
"giudici"); in conseguenza, se il giudizio su una determinata materia
é di competenza d'un collegio, 1) tutti i suoi componenti, salvo eccezioni
coperte da norme costituzionali, devono prendere parte al procedimento ed
essere messi in grado di sentire e valutare le argomentazioni delle parti (se
così non fosse, ne verrebbe compromesso il diritto di difesa garantito
dall'art. 24 che deriva dalla stessa esigenza di cui é espressione il citato
art. 102); come dire che i collegi giudicanti sono sempre collegi perfetti; 2)
inoltre, essi devono essere composti in prevalenza da magistrati dell'ordine
giudiziario; 3) infine, ciascuno dei giudici che compone il collegio deve
essere imparziale (arg. degli artt. 25 e 101 in relazione al più volte citato
art. 102).
Sta di fatto che, invece, le leggi, con cui
si attribuisce competenza giurisdizionale ai Consigli comunali, non rispettano
nessuna delle tre predette esigenze: 1) non rispettano la prima poiché le
deliberazioni del Consiglio comunale possono essere prese anche se alcuni
consiglieri sono assenti o, sopraggiungendo solo all'ultimo momento, ignorano
gli esatti termini della controversia, sì che tutto si riduce alla semplice
votazione d'una proposta scarsamente motivata; 2) non rispettano la seconda
poiché del Consiglio comunale non fa parte neanche un magistrato; 3) non
rispettano la terza poiché si ammette che del collegio giudicante facciano
parte gli stessi interessati (cioè i consiglieri della cui elezione si
discute).
Queste censure - prosegue il Carandente
Giarruso - non hanno niente a che fare col problema della sopravvivenza delle
giurisdizioni speciali anteriori alla Costituzione, cioè dell'esistenza di
certi organi in sé considerati. Esse attengono al funzionamento di qualunque
collegio giudicante, sia ordinario che speciale: anzi in tanto le giurisdizioni
speciali sono state mantenute e sono ancora in vita oltre il termine previsto
dalla Costituzione in quanto non contrastino ai principi finora ricordati,
primo fra tutti quello che si ricollega al diritto di difesa.
D'altra parte - conclude il Carandente
Giarruso - la giurisdizione dei Consigli comunali non può considerarsi una
giurisdizione speciale preesistente: infatti, la materia é stata disciplinata
ex novo dalla legge del 1956 e da quella impugnata, posteriori alla
Costituzione; queste leggi non si sono limitate a riprodurre le norme
precedenti, ma vi hanno introdotto sostanziali innovazioni (impugnabilità della
decisione adottata dallo stesso Consiglio comunale in sede amministrativa,
riconoscimento del carattere giurisdizionale del ricorso alla G. P. A, obbligo
del Consiglio comunale di pronunziarsi entro due mesi).
4. - Viceversa il Quaranta eccepisce
l'inammissibilità di tutte le questioni di legittimità costituzionale proposte
in questa causa e, in subordine, la loro infondatezza.
Inammissibili sarebbero perché la
deliberazione di rinvio va considerata come un atto inesistente: siccome la causa
di merito, iniziatasi il 3 dicembre 1960, dopo due mesi, anche senza tener
conto del tempo trascorso per il giudizio di costituzionalità, non era stata
ancora decisa, il Quaranta e il Guarino (già ricorrenti nel giudizio di merito)
ne hanno investito la Giunta provinciale amministrativa, a norma dell'art. 82,
comma terso, del T.U. citato, con istanza anteriore alla deliberazione di
rinvio; la conseguenza sarebbe che quest'ultima é stata emessa da un organo, il
Consiglio comunale, a cui la controversia, in virtù di quella norma, era stata
già sottratta, cioè da un organo ormai privo di qualunque potestà
giurisdizionale.
In più, relativamente agli artt. 41, 42 e
160 del R.D. 12 febbraio 1911, n. 297, l'inammissibilità deriverebbe dal fatto
che non si possono denunciare alla Corte costituzionale disposizioni contenute
in un regolamento, che non ha forza di legge; e, relativamente alle norme che
attribuiscono potestà giurisdizionale alle Giunte provinciali amministrative in
subiecta materia (artt. 1-5 del R. D. 26 giugno 1924, n. 1058, e 1-2 del D. L.
Lgt. 12 aprile 1945, n. 203), la questione di legittimità costituzionale
sarebbe inammissibile perché manca la motivazione della sua rilevanza in questo
giudizio (anzi il Consiglio comunale di Marano prospetta la questione come
rilevante in un eventuale giudizio di appello).
Infine, le questioni sarebbero infondate
innanzi tutto perché gli artt. 103 e 113 della Costituzione ammettono, accanto
al Consiglio di Stato, "altri organi di giustizia amministrativa" in
particolari materie e tra questi organi si devono ricomprendere i Consigli
comunali e le Giunte provinciali amministrative giudicanti sulle controversie
elettorali (senza contare che, se si tratta di giurisdizioni speciali, esse,
quando siano anteriori alla Costituzione, restano in vita finché le sopprime il
Parlamento); in secondo luogo, perché l'art. 104 della Costituzione, a cui fa
riferimento il Consiglio comunale di Marano, si riferisce alle giurisdizioni
ordinarie e non alle giurisdizioni speciali, che invece, quanto
all'indipendenza dei giudici, vengono prese in considerazione dall'art. 108,
non richiamato dalla deliberazione di rinvio; né le norme impugnate contrastano
con l'art. 130 della Costituzione poiché questo non riguarda l'attività
giurisdizionale dei Consigli, ma il controllo della loro attività
amministrativa.
5. - Anche per l'Avvocatura dello Stato
tutte le questioni sono inammissibili sia perché come ha rilevato il Quaranta,
la deliberazione di rinvio é stata emessa da un organo che non era più
investito della controversia, sia per i motivi seguenti: la questione relativa
agli artt. 82 e 83 (competenza giurisdizionale dei Consigli comunali), sarebbe
inammissibile perché già decisa nello stesso processo con la sentenza
n. 44 del 1961; quella
relativa all'art. 84 (correzione dei risultati elettorali), perché priva di
motivazione sulla rilevanza; le questioni riguardanti gli artt. 1-5 del R. D.
26 giugno 1924, n. 1058, e 1-2 del D. L. Lgt. 12 aprile 1945, n. 203 (funzione
giurisdizionale della Giunta provinciale amministrativa), e gli artt. 41, 42,
160 del R.D. 12 febbraio 1911, n. 297, per motivi analoghi a quelli esposti dal
Quaranta (n. 4.)
Comunque, la questione di legittimità
costituzionale degli artt. 82 e 83 del T.U. citato sarebbe manifestamente
infondata perché le sentenze
n. 42 e n. 44 del
1961 hanno già escluso che essi siano in
contrasto con la Costituzione, né, precisa la memoria dell'Avvocatura dello
Stato, si possono prendere in considerazione i rilievi svolti nelle deduzioni
del Carandente Giarruso: infatti, questi denuncia un contrasto con norme
costituzionali (artt. 1, 24, 25, 101 e 111 della Costituzione) che non sono
menzionate nella deliberazione di rinvio; quanto all'art. 84 dello stesso T.U.,
l'infondatezza della questione sarebbe patente poiché nessuna norma costituzionale
nega ai Consigli e alle Giunte quella potestà giurisdizionale di merito
(correzione di risultati elettorali) che la disposizione impugnata ha ad essi
attribuito; infine, la questione relativa alla potestà giurisdizionale della
Giunta provinciale amministrativa in questa materia sarebbe infondata perché
nessuno dei motivi addotti nei confronti dei Consigli comunali può riferirsi
alla Giunta provinciale amministrativa, organo imparziale, che fa parte
dell'organizzazione dello Stato e la cui attività é rigorosamente disciplinata
dalla legge.
6. - Il Carandente Giarruso, nella memoria,
replicando alla prima eccezione di inammissibilità proposta dal Quaranta, nega
che la deliberazione di rinvio sia stata emessa da un organo ormai spoglio del
potere di decidere: l'istanza rivolta dopo i due mesi alla Giunta provinciale
amministrativa non basta a privare il Consiglio comunale della sua
giurisdizione, conseguenza molto grave che esige, invece, una pronuncia della
Giunta (avocazione); d'altra parte, la remissione degli atti del giudizio alla
Corte costituzionale non solo sospende, ma addirittura interrompe il termine di
due mesi entro cui il Consiglio comunale deve decidere la controversia: insomma
questo termine, quando gli atti ritornano al Consiglio comunale, ricomincia a
decorrere ex novo poiché il giudice del merito, dopo d'allora, si trova in una
posizione identica a quella che sussisteva allorché si era instaurato il
giudizio di merito. Se ciò é vero, in questa causa i due mesi non sono decorsi
né dal giorno dell'instaurazione del giudizio di merito presso il Consiglio
comunale a quello della prima interruzione, né dal momento del ritorno degli
atti al Consiglio comunale al momento della seconda interruzione; viceversa, se
ciò non fosse vero, la norma che ha introdotto il termine di due mesi sarebbe
in contrasto col diritto di difesa garantito dalla Costituzione.
Quanto all'eccezione di inammissibilità
proposta dall'Avvocatura generale dello Stato, secondo cui la Corte
costituzionale avrebbe già deciso la questione relativa agli artt. 82 e 83 del
T.U. citato, il Carandente Giarruso nega che ciò sia avvenuto: nella sentenza
n. 44 del 1961 la Corte si
é occupata del problema solo in via incidentale e non ha esaminato la
legittimità costituzionale delle norme che riguardano la giurisdizione dei
Consigli comunali.
7. - Nella discussione orale le parti hanno
ribadito le proprie tesi.
Considerato
in diritto
1. - La difesa del Quaranta e l'Avvocatura
dello Stato insistono sull'inammissibilità di tutte le questioni di legittimità
costituzionale: la deliberazione di rinvio a questa Corte sarebbe inesistente
come atto giurisdizionale poiché verrebbe da un organo, il Consiglio comunale
di Marano, non più investito della controversia; infatti, secondo questa tesi,
anche se non si conteggia il tempo trascorso per il primo giudizio di
legittimità costituzionale, quando é stata emessa la deliberazione di rinvio
erano già passati due mesi dal giorno del ricorso al Consiglio comunale senza
che questo ultimo si fosse pronunciato sul merito; di conseguenza la Giunta
provinciale amministrativa, a cui uno dei promotori della causa di merito aveva
fatto istanza, era già automaticamente investita del giudizio con l'effetto di
privare il Consiglio comunale di Marano della originaria potestà di decidere.
L'eccezione non può essere accolta. Essa
tocca un problema di dubbia soluzione, che può essere affrontato solo in altra
sede; per cui questa Corte, paga di constatare che la deliberazione di rinvio é
stata emanata da un organo giurisdizionale nello svolgimento di attività
giurisdizionale, si ritiene legittimamente investita della questione che le é
stata sottoposta (si veda la sentenza
n. 65 del 1962).
Altrettanto infondata é la seconda
eccezione di inammissibilità con la quale l'Avvocatura dello Stato sostiene che
la questione di legittimità costituzionale relativa agli artt. 82, 83 e 84 del
T.U. 16 maggio 1960, n. 570, sarebbe stata già decisa in questa causa, cioè con
la precedente sentenza
n. 44 del 1961. La sentenza n. 44 del
1961, respingendo un'eccezione di inammissibilità della stessa Avvocatura
dello Stato, ha soltanto ribadito il carattere giurisdizionale dell'attività
svolta dai Consigli comunali in questa materia; ma non si é pronunciata sulla
legittimità costituzionale o meno delle norme che disciplinano quella attività.
2. - Meritano, invece, accoglimento le
altre due eccezioni di inammissibilità avanzate dall'Avvocatura dello Stato e,
in parte, dal Quaranta: la prima, relativa agli artt. 41, 42 e 160 del R. D. 12
febbraio 1911, n. 297, é fondata poiché queste disposizioni fanno parte d'un
regolamento d'esecuzione e perciò non hanno forza di legge, dimodoché sono
sottratte al sindacato della Corte costituzionale; la seconda, relativa agli
artt. 1 e 2 del D. L. Lgt. 12 aprile 1945, n. 203, e 1-5 del R. D. 26 giugno
1924, n. 1058, che attribuiscono funzione giurisdizionale alla G. P. A. in
materia elettorale, é anch'essa fondata poiché la questione é del tutto
estranea a questa causa: in sostanza la stessa deliberazione di rinvio prospetta
la questione solo per l'opportunità che sia risolto un problema così delicato.
In conclusione, il giudizio, che deve dare
questa Corte, rimane circoscritto agli artt. 82, 83 e 84 del citato T.U. n. 570
del 1960.
3. - La difesa del Carandente Giarruso denuncia
l'illegittimità costituzionale delle norme citate perché la giurisdizione dei
Consigli comunali, essendo stata disciplinata da leggi posteriori alla
Costituzione, non potrebbe considerarsi come una di quelle giurisdizioni
preesistenti, che la disposizione VI ha temporaneamente salvato. La questione
sotto tale aspetto é stata già decisa sia nella sentenza
n. 42 del 1961, sia nell'ordinanza n. 11 del
1962, con cui la Corte ha stabilito che le norme impugnate e quelle
analoghe, contenute nella legge n. 136 del 1956, hanno sostanzialmente
riprodotto le disposizioni anteriori alla Costituzione; ma in questa causa
vengono addotte nuove ragioni di incostituzionalità, sulle quali occorre pronunciarsi.
Secondo il Carandente Giarruso la legge n.
136 del 1956, di cui le norme impugnate sono una riproduzione letterale, non si
sarebbe limitata a ripetere la legislazione precedente; ma avrebbe modificato
in parte la disciplina relativa alla giurisdizione dei Consigli comunali: cioè
avrebbe introdotto norme nuove, come l'obbligo dei Consigli comunali di
decidere entro due mesi, l'impugnabilità, presso lo stesso Consiglio comunale,
delle decisioni adottate dal Consiglio in sede amministrativa, la natura
giurisdizionale del ricorso alla Giunta provinciale amministrativa.
Questa affermazione non é esatta; il
semplice confronto degli artt. 53 e segg. del D. L. Lgt. n. 1 del 1946 con le
norme impugnate (e con l'art. 43 della legge n. 136 del 1956) mostra subito che
le pretese innovazioni non sussistono: l'obbligo di decidere entro due mesi e
l'impugnabilità delle deliberazioni emesse in sede amministrativa erano
previsti anche dal D. L. Lgt. del 1946 (art. 54, quarto comma; art. 55, terzo
comma), mentre il carattere giurisdizionale del procedimento che si svolge
dinanzi alla G. P. A, benché non dichiarato, era implicito nello stesso D. L.
Lgt.; di modo che le leggi posteriori alla Costituzione si sono limitate,
rispetto a quelle anteriori, a mutamenti che non vanno oltre la formulazione
degli articoli.
Se non ci sono state sostanziali
innovazioni, é da escludere che possa considerarsi violato il secondo comma
dell'art. 102, una norma che vieta soltanto l'introduzione di altre
giurisdizioni speciali: non é un'altra giurisdizione quella che le leggi
posteriori alla Costituzione hanno mantenuto tale quale era prima e quale
sarebbe stata senza di esse.
Si é denunciato il fatto che quelle leggi
sono successive alla Costituzione, cioè sono state emanate nel tempo in cui
ogni giurisdizione speciale doveva essere sottoposta a revisione dal Parlamento
(disp. VI): poiché non hanno adempiuto a questo obbligo, esse sarebbero
costituzionalmente illegittime; ma neanche questo, a parere della Corte, é un
motivo di incostituzionalità. Dalla disposizione VI si ricava anzi che
l'Assemblea costituente non ha voluto sopprimere le giurisdizioni speciali
preesistenti, ma sottoporle a revisione; che la revisione, comportando una
scelta delicata fra la soppressione pura e semplice e la trasformazione, é
stata affidata esclusivamente al Parlamento; che, come si é stabilito in una
precedente sentenza, il quinquennio, entro cui questa scelta doveva essere
attuata, non é un termine perentorio; che perciò la mancata revisione d'una giurisdizione
speciale ad opera d'una legge recente non é materia di giudizio di legittimità
costituzionale.
4. - Posto ciò, quelle, tra le ulteriori
denuncie, che riguardano la natura, la formazione e la composizione del
collegio giudicante, si rivelano subito infondate.
Infatti, che i Consigli comunali, pur
giudicando in nome del popolo ed in ciò facendo parte dell'organizzazione
unitaria dello Stato, non siano organi statali in senso stretto, si potrebbe
anche ammettere; ma si tratterebbe a ogni modo di una semplice anomalia
connessa con la specialità della giurisdizione e perciò non contrastante con
norme costituzionali (art. 102), che si riferiscono soltanto alla Magistratura
ordinaria e alle sezioni specializzate.
Analogo discorso vale per l'altro rilievo
secondo cui i giudici collegiali, a norma della Costituzione, dovrebbero essere
sempre collegi perfetti, tali che non possano pronunciarsi senza la
partecipazione di tutti i propri componenti. Effettivamente, che i collegi
giudicanti siano collegi perfetti si ricava dalle norme dell'ordinamento
giudiziario al quale rinvia il citato primo comma dell'art. 102; ma queste
norme non si estendono ai vecchi collegi competenti in materia di giurisdizione
speciale.
Altrettanto si dica di quella denuncia con
cui si afferma che, secondo la Costituzione, una parte dei componenti d'ogni
collegio giudicante devono essere giudici ordinari. Ciò é vero tutt'al più per
le sezioni specializzate di vecchia e nuova istituzione; ma non per le
preesistenti giurisdizioni speciali, fra le cui caratteristiche c'é proprio
quella di una particolare composizione del collegio.
5. - Con questo non si vuoi dire che le
vecchie giurisdizioni speciali, appunto perché coperte dalla disposizione VI,
sfuggano a qualunque giudizio di costituzionalità. La Corte ritiene, invece,
che anche presso gli organi di giurisdizione speciale debbano essere garantiti
sia il diritto di difesa, sia l'indipendenza e l'imparzialità del giudicante;
indipendenza e imparzialità, che, prima ancora d'essere scritte in disposizioni
particolari della Costituzione, come l'art. 108, riposano nel complesso delle
norme costituzionali relative alla Magistratura e al diritto di difesa. Perciò
le denuncie avanzate in proposito dal Carandente Giarruso meritano la più attenta
considerazione.
Questi afferma innanzi tutto che il diritto
di difesa sarebbe compromesso in un giudizio, come quello dei Consigli
comunali, a cui partecipano anche i consiglieri che non conoscono le
argomentazioni delle parti. Ma la censura, in concreto, non ha fondamento: nel
contenzioso elettorale le argomentazioni delle parti sono avanzate soltanto col
ricorso e colle controdeduzioni che qualunque interessato può presentare prima
della seduta consiliare; di modo che tutti i consiglieri, anche quelli che
sopraggiungano al momento della votazione, possono essere al corrente delle
ragioni delle parti, consacrate negli scritti difensivi, e sono in grado di
decidere.
6. - Resta un'ultima censura, piuttosto
accennata che svolta: la deliberazione di rinvio, col richiamo agli artt. 104 e
130 della Costituzione, e le deduzioni del Carandente Giarruso negano che i
Consigli comunali siano giudici indipendenti e imparziali. Ma neanche questa
censura può essere accolta, benché la Corte non ne dissimuli il peso.
In verità, se si allude all'indipendenza
dell'organo giudicante da altri organi o poteri, può rispondersi che il
controllo a cui é sottoposta l'attività amministrativa dei Consigli comunali
non implica ne rapporto gerarchico, né soggezione formale o sostanziale. Sotto
questo aspetto il libero esercizio della potestà giurisdizionale sembra
garantito proprio da quell'autonomia comunale, in cui sono confluite antiche
tradizioni cittadine e moderne concezioni sull'investitura popolare.
Se ci si riferisce all'indipendenza del
giudice dagli interessi dedotti nel giudizio (c. d. imparzialità), a prima
vista può sembrare che il Consiglio comunale sia un collegio giudicante
composto dagli stessi interessati (consiglieri la cui elezione é contestata), cioè
un vero e proprio "giudice in causa propria". Ma a ben guardare la
situazione é sostanzialmente diversa.
Innanzi tutto si deve tener conto del fatto
che, quando sia contestata l'elezione di un singolo consigliere, egli non può
partecipare alla decisione (art. 275 della legge comunale e provinciale).
Inoltre, a rigore, neanche quando si contesti la nomina di tutti i componenti
d'una lista o genericamente il risultato delle operazioni elettorali si può
dire che il Consiglio comunale sia un giudice in causa propria: infatti, più
che giudicare d'un suo interesse in contrasto con quello dell'eventuale
ricorrente, esso giudica della legittimità della propria composizione; il che
ha sempre fatto e può fare in quanto é un collegio dotato di quella particolare
autonomia che gli deriva, tradizionalmente, dal voto cittadino; ciò che da una
precedente sentenza della Corte é stato già rilevato (sentenza n. 42 del
1961).
PER QUESTI
MOTIVI
LA CORTE
COSTITUZIONALE
accoglie le eccezioni di inammissibilità
relative alle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1-5 del R.D.
26 giugno 1924, n. 1058, 1-2 del D.L.Lgt. 12 aprile 1945, n. 203, e 41, 42 e
160 del R.D. 12 febbraio 1911, n. 297;
respinge le altre eccezioni pregiudiziali;
dichiara non fondata la questione di legittimità
costituzionale degli artt. 82, 83 e 84 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 (T. U.
delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle
amministrazioni comunali), proposta con deliberazione 3 settembre 1961 dal
Consiglio comunale di Marano di Napoli, in riferimento agli artt. 102, 103, 104
e 130 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 novembre 1962.
Gaspare AMBROSINI - Mario COSATTI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ
Depositata in cancelleria il 22 novembre
1962.