SENTENZA N.
43
ANNO 1961
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
LA CORTE
COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici:
Avv. Giuseppe CAPPI, Presidente
Prof. Gaspare AMBROSINI
Dott. Mario COSATTI
Prof. Francesco Pantaleo GABRIELI
Prof. Giuseppe CASTELLI AVOLIO
Prof. Antonino PAPALDO
Prof. Nicola JAEGER
Prof. Giovanni CASSANDRO
Prof. Biagio PETROCELLI
Dott. Antonio MANCA
Prof. Aldo SANDULLI
Prof. Giuseppe BRANCA
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale
dell'art. 53 del T.U. 16 maggio 1960, n. 570, contenente norme per la
composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali,
promosso con ordinanza emessa il 4 febbraio 1961 dal Consiglio provinciale di
Bari - su ricorso di La Tegola Antonio Michele ed altri, iscritta al n. 32 del
Registro ordinanze 1961 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 83 del 1 aprile 1961.
Vista la dichiarazione di intervento del
Presidente del Consiglio dei Ministri;
udita nell'udienza pubblica del 24 maggio
1961 la relazione del Giudice Antonio Manca;
udito il sostituto avvocato generale dello
Stato Giuseppe Guglielmi, per il Presidente del Consiglio dei Ministri.
Ritenuto in
fatto
Il signor La Tegola Antonio Michele ed altri,
con ricorso al Consiglio provinciale di Bari, chiesero che si dichiarasse nulla
la votazione effettuata in alcune sezioni, ai sensi dell'art. 53 del T.U. 16
maggio 1960, n. 570 (contenente norme per la composizione e la elezione degli
organi delle amministrazioni comunali). Tale disposizione, applicabile anche
alle elezioni del Consiglio provinciale in base all'art. 8, secondo comma,
della legge 8 marzo 1951, n. 122, nel secondo comma prescrive, tra l'altro, che
"le liste, prima che si inizi lo spoglio dei voti, devono essere, a pena
di nullità della votazione, vidimate in ciascun foglio dal presidente e da due
scrutatori".
Il Consiglio provinciale di Bari, con
ordinanza 4 febbraio 1961, ha sollevato d'ufficio la questione di legittimità
costituzionale della disposizione sopra ricordata per violazione dell'art. 48,
secondo comma, della Costituzione, ritenendola rilevante ai fini della
decisione dei ricorsi e non manifestamente infondata.
Nella deliberazione si osserva che il
contrasto con il ricordato precetto costituzionale deriverebbe dal fatto che,
nel caso di annullamento della votazione per mancata vidimazione delle liste
elettorali, l'espressione del voto, da parte di un gruppo di elettori, pur
essendosi effettuata secondo le prescrizioni del secondo comma dell'art. 48
della Costituzione, resterebbe priva di efficacia, violandosi il principio
dell'eguaglianza del voto. Principio che dovrebbe trovare applicazione non
soltanto per quanto attiene al diritto di voto, ma, altresì, per ciò che concerne
gli effetti concreti che necessariamente si ricollegano all'esercizio del
diritto stesso.
Nella deliberazione si ricorda, altresì,
che la nullità comminata dall'art. 53, non trova riscontro, in ossequio, a
quanto si assume, all'art. 48 della Costituzione, nell'art. 47, n. 2, del T.U.
5 febbraio 1948, n. 26 (circa la elezione della Camera dei Deputati), nel quale
é riprodotta la disposizione del citato art. 53, nella parte in cui dispone
l'obbligo della vidimazione delle liste da parte del presidente e di due
scrutatori, ma non é riprodotta la sanzione.
La deliberazione, regolarmente notificata e
comunicata, é stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 10 aprile 1961, n.
83.
In questa sede si é costituito il
Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale
dello Stato,
che ha depositato le deduzioni l'11 marzo
1961, concludendo perché si dichiari infondata la questione di costituzionalità
prospettata nel senso anzidetto.
L'Avvocatura dello Stato osserva, in linea
generale, che le disposizioni che comminano nullità per inosservanza di norme
dettate per il regolare svolgimento delle operazioni elettorali, non potrebbero
ritenersi in contrasto con i precetti contenuti nell'art. 48 della
Costituzione, poiché, invece, sono, appunto, intese a garantire in concreto
l'attuazione dei precetti stessi, cioè la genuinità del voto e, quindi, la
manifestazione di volontà del corpo elettorale.
D'altra parte, secondo la difesa dello
Stato, il principio dell'eguaglianza del voto, sancito dal predetto articolo,
si concreterebbe nell'assicurare agli elettori una situazione di perfetta
eguaglianza per quanto attiene all'espressione del voto, ponendo cioè ciascuno
di essi nella condizione di contribuire, con pari efficacia, alla formazione
degli organi elettivi, ed escludendo, quindi, ogni possibilità di voto plurimo
o voto multiplo in dipendenza di situazioni particolari dei titolari del
diritto di voto. Ma non assicurerebbe, altresì, che la manifestazione di
volontà espressa col voto, possa conseguire un risultato finale concreto eguale
per tutti gli elettori.
Ma se anche, prosegue l'Avvocatura, si
volesse accettare la tesi contraria, neppure in tale ipotesi si potrebbe
ritenere violato il precetto costituzionale, in quanto la sanzione della nullità
della votazione contenuta nell'art. 53 del T.U. 16 maggio 1960, n. 570, sarebbe
temperata dalle disposizioni degli artt. 77 e 79 dello stesso T.U., le quali
prevedono, tra l'altro, la rinnovazione delle elezioni in quelle sezioni nelle
quali sia stata annullata la votazione, qualora il voto degli elettori iscritti
in queste sezioni influisca sull'elezione di alcuno degli eletti o sul
risultato complessivo delle elezioni.
A tal proposito la difesa dello Stato fa,
infine, notare, relativamente ad un rilievo fatto durante la discussione dei
ricorsi davanti al Consiglio provinciale di Bari, che dal principio
dell'eguaglianza del voto non deriverebbe come conseguenza necessaria anche il
diritto degli elettori di esprimere la loro volontà contemporaneamente.
Considerato
in diritto
1. - Nell'attuale controversia l'Avvocatura
dello Stato non accenna all'ammissibilità o meno, in questa sede, della
questione di costituzionalità sollevata nella deliberazione del Consiglio
provinciale di Bari, a seconda che si ritenga o si escluda il carattere
giurisdizionale della deliberazione stessa. Trattandosi di eccezione che può
essere esaminata anche di ufficio, in quanto attiene alla competenza di questa
Corte, tale carattere, per le stesse ragioni esposte nella sentenza di
pari data n. 42,
alle quali si fa qui riferimento, deve essere affermato, anche riguardo alle deliberazioni
dei Consigli provinciali, che decidono, in prima sede, i ricorsi contro le
deliberazioni di convalida dei componenti, per motivi attinenti
all'eleggibilità o alle operazioni elettorali. Ciò in base all'art. 2 della
legge 18 maggio 1951, n. 328 (sulle attribuzioni e sul funzionamento delle
amministrazioni provinciali), che richiama espressamente gli artt. 53 e 54 del
decreto legislativo 7 gennaio 1946, n. 1, che disciplinavano i ricorsi davanti
ai Consigli comunali.
2. - Nel merito la questione é infondata.
Come si é in precedenza accennato, essa
riguarda la disposizione dell'art. 53, secondo comma, del Testo unico del 16
maggio 1960, n. 570 (applicabile anche alle elezioni provinciali, in base
all'art. 8, secondo comma, della legge 8 maggio 1951, n. 122) nella parte in
cui commina la nullità della votazione, qualora le liste, dopo la chiusura di
essa e prima che si inizi lo spoglio dei voti, non siano state vidimate in
ciascun foglio dal presidente del seggio e da due scrutatori. La sanzione di
nullità, come si desume dalla deliberazione del Consiglio provinciale, sarebbe
in contrasto col secondo comma dell'art. 48 della Costituzione, in quanto, nel
caso dell'annullamento della votazione, verrebbe meno l'efficacia concreta del
voto e, in conseguenza, sarebbe violato il principio dell'eguaglianza stabilito
dalla norma costituzionale.
É da obiettare, peraltro, come pure
sostiene l'Avvocatura dello Stato, che l'esigenza sancita dall'art. 48 della
Costituzione, che il voto, oltre che personale e segreto, deve essere anche
eguale, riflette l'espressione del voto, nel senso che ad essa i cittadini
addivengono in condizioni di perfetta parità, non essendo ammesso né il voto
multiplo, né il voto plurimo. Ciascun voto, quindi, nella competizione elettorale,
contribuisce potenzialmente e con pari efficacia alla formazione degli organi
elettivi dell'amministrazione locale. Ma, contrariamente a quanto si rileva
nella deliberazione del Consiglio provinciale, il principio dell'eguaglianza
non si estende, altresì, al risultato concreto della manifestazione di volontà
dell'elettore. Risultato che dipende, invece, esclusivamente dal sistema che il
legislatore ordinario, non avendo la Costituzione disposto al riguardo, ha
adottato per le elezioni politiche e amministrative, in relazione alle mutevoli
esigenze che si ricollegano alle consultazioni popolari.
Posto ciò, non si possono fondatamente
ritenere in contrasto con l'anzidetta norma della Costituzione, le disposizioni
della legge ordinaria che, in casi eccezionali, comminano la nullità della
votazione, facendo venir meno l'efficacia di un certo numero di voti. Questa
sanzione é, infatti, indubbiamente determinata dalla necessità, rispetto al
sistema elettorale adottato, di assicurare, quanto più é possibile, mediante la
rigorosa osservanza delle disposizioni della legge, la regolarità delle
relative operazioni e, di riflesso, la libertà e genuinità del voto, che pure
rientrano nell'ambito del precetto costituzionale. Gli effetti della nullità,
del resto, non essendovi alcuna norma che imponga agli elettori di esprimere il
voto nello stesso tempo, risulta temperata dalle disposizioni degli artt. 77 e
79 del citato T.U., le quali stabiliscono la rinnovazione anche parziale della
elezione, qualora il voto degli elettori, riguardo alla votazione annullata,
possa influire sul risultato elettorale. É vero, come si rileva nella
deliberazione del Consiglio provinciale, che la legge per le elezioni politiche
(T.U. del 30 marzo 1957, n. 361, art. 67), pur stabilendo l'obbligo della
vidimazione delle liste da parte del presidente e di due scrutatori, non
prevede espressamente, nel caso di inosservanza, la sanzione di nullità
comminata per le elezioni comunali. Da ciò, tuttavia, non si può trarre
argomento per ritenere che la sanzione di nullità, contenuta nella disposizione
impugnata, sia in contrasto col precetto costituzionale. Si tratta, infatti, di
un sistema diverso adottato, a questo riguardo, per le elezioni politiche,
circa le quali le eventuali nullità delle operazioni elettorali non sono
espressamente stabilite dalla legge, ma sono deferite al giudizio del
Parlamento. A questo, infatti, in base all'art. 87 del ricordato T.U. del 1957
(applicabile anche alle elezioni per il Senato) non soltanto é riservata la
convalida della elezione dei propri componenti ma anche il giudizio definitivo
sulle contestazioni, le proteste e in generale su tutti i reclami presentati
agli uffici delle singole sezioni elettorali o all'ufficio centrale. E si
aggiunge, altresì, che i voti delle sezioni le cui operazioni siano annullate
non hanno effetto.
PER QUESTI
MOTIVI
LA CORTE
COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione sollevata
dal Consiglio provinciale di Bari con deliberazione del 4 febbraio 1961, sulla
legittimità costituzionale dell'art. 53, secondo comma 5 del T.U. del 16 maggio
1960, n. 570 (per la composizione e la elezione delle amministrazioni
comunali), nella parte in cui commina la nullità per la mancata vidimazione
delle liste elettorali da parte del presidente del seggio e di due scrutatori,
in riferimento all'art. 48, secondo comma, della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 luglio 1961.
Giuseppe CAPPI - Gaspare AMBROSINI - Mario COSATTI - Francesco Pantaleo GABRIELI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI
Depositata in cancelleria l'11 luglio 1961.