Sentenza n. 30 del 1962
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SENTENZA N. 30

ANNO 1962

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE 

composta dai signori giudici:

Avv. Giuseppe CAPPI, Presidente

Prof. Gaspare AMBROSINI

Dott. Mario COSATTI

Prof. Francesco Pantaleo GABRIELI

Prof. Giuseppe CASTELLI AVOLIO

Prof. Antonino PAPALDO

Prof. Nicola JAEGER

Prof. Giovanni CASSANDRO

Prof. Biagio PETROCELLI

Dott. Antonio MANCA

Prof. Aldo SANDULLI

Prof. Giuseppe BRANCA

Prof. Michele FRAGALI

Prof. Costantino MORTATI

Prof. Giuseppe CHIARELLI,

ha pronunciato la seguente  

SENTENZA 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4 del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, promosso con ordinanza emessa il 22 novembre 1960 dal Tribunale di Busto Arsizio nel procedimento penale a carico di Ciciriello Salvatore, iscritta al n. 59 del Registro ordinanze 1961 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 124 del 20 maggio 1961.

Vista la dichiarazione di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

udita nell'udienza pubblica del 21 febbraio 1962 la relazione del Giudice Antonino Papaldo;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giuseppe Guglielmi, per il Presidente del Consiglio dei Ministri.  

Ritenuto in fatto 

Con sentenza 12 febbraio 1960 il Pretore di Busto Arsizio condannava il signor Salvatore Ciciriello alla pena di 15 giorni di arresto, per la contravvenzione di cui agli artt. 4 e 17 del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza perché, essendo persona pericolosa, già diffidata dal Questore ai sensi dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, si rifiutava di sottoporsi ai rilievi segnaletici disposti nei suoi confronti dalla locale Autorità di pubblica sicurezza.

Avverso tale sentenza il Ciciriello proponeva appello dinanzi al Tribunale di Busto Arsizio e nei motivi presentati a sostegno del gravame sollevava la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 del citato T.U. di pubblica sicurezza in relazione all'art. 13 della Costituzione, in quanto i rilievi segnaletici tenderebbero ad attuare una restrizione personale che non può essere disposta senza la preventiva autorizzazione dell'Autorità giudiziaria.

Il Tribunale di Busto Arsizio, in sede di appello, con ordinanza del 22 novembre 1960, ritenuta la questione non manifestamente infondata e rilevante ai fini della decisione della causa, sospendeva il giudizio e rimetteva gli atti alla Corte costituzionale.

L'ordinanza veniva notificata alla parte ed al Pubblico Ministero mediante lettura del dispositivo nell'udienza del 22 novembre 1960, al Presidente del Consiglio dei Ministri in data 5 dicembre 1960 e comunicata ai Presidenti delle due Camere il 12 successivo.

L'ordinanza é stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica il 20 maggio 1961, n. 124.

É intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso come per legge. La parte privata non si é costituita.

Nell'atto di intervento e nella successiva memoria, depositati, rispettivamente, il 23 dicembre 1960 e 11 gennaio 1962, l'Avvocatura dello Stato rileva anzitutto che non é chiaro se all'imputato Ciciriello sia stata contestata la contravvenzione di cui al primo, o quella di cui al secondo comma dell'art. 17 del T.U. di pubblica sicurezza.

Nella prima ipotesi, la questione di legittimità costituzionale potrebbe essere ritenuta irrilevante ai fini della definizione del processo penale, incombendo al giudice l'obbligo di accertare, da una parte, l'esistenza di un ordine dell'Autorità di pubblica sicurezza e, dall'altra, la coscienza e la volontà da parte del destinatario di non ottemperarvi.

Nella seconda ipotesi, poi, non sembra che nella specie vi sia stata una ordinanza, cui il Ciciriello abbia contravvenuto.

Nel merito, l'Avvocatura sostiene che la questione é infondata, in quanto l'ordinanza di rinvio muove dal dubbio che i rilievi segnaletici di cui all'art. 4 del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza, possano concretarsi in una forma di ispezione corporale o personale, alla quale l'art. 13 della Costituzione evidentemente si riferisce.

Premesso che l'istituto dei rilievi dattiloscopici - noto ai Codici processuali penali italiani del 1913 e del 1930, ai Testi unici delle leggi di pubblica sicurezza del 1926 e del 1931 ed a numerose legislazioni straniere - mira a soddisfare non solo gli interessi della collettività, ma anche quelli particolari degli stessi segnalati, alla cui identificazione esso tende, in pratica essi vengono effettuati con un sistema che non ha nulla a che vedere con l'ispezione corporale, secondo il concetto che le si deve attribuire a norma dell'art. 310 del Codice di procedura penale.

Del resto, che l'ispezione personale, cui si riferisce l'art. 13 della Costituzione, sia quella stessa che dal Codice di procedura penale é definita corporale, non vi é dubbio. Tra le due forme di ispezione non esistono elementi distintivi, tanto é vero che anche l'art. 609 del Codice penale usa la formula "ispezione personale", nel definire la condotta penalmente illecita del pubblico ufficiale che esegua l'ispezione corporale di cui all'art. 310 del Codice di procedura penale, abusando dei poteri inerenti alla sua funzione.

Ovviamente, il sottoporre una persona a rilievi segnaletici ai sensi dell'art. 4 delle leggi di pubblica sicurezza non deve risolversi in pratica, neppure in via eccezionale, in una ispezione corporale, se questa non sia consentita dalla persona soggetta a rilevanza: in tale caso si tratterebbe di condotta abusiva, penalmente illecita e, come tale, punita ai sensi dell'art. 609 del Codice penale.

Ma questa é soltanto una eventualità; e il rischio di un abuso d'ufficio in occasione di una condotta, di regola legittima, non giustifica in alcun modo, di per sé, l'affermazione della illiceità della condotta stessa e della incostituzionalità della norma che la prevede.

Concludendo, poiché l'esecuzione dei rilievi segnaletici a norma dell'art. 4 del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza non si risolve in una ispezione corporale, l'Avvocatura dello Stato chiede che la questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di Busto Arsizio sia dichiarata infondata.

Considerato in diritto 

1. - La questione sollevata dal Tribunale si riferisce unicamente al punto se sia legittimo l'art. 4 della legge di pubblica sicurezza in quella parte in cui dispone che l'Autorità di polizia può ordinare la sottoposizione a rilievi segnaletici senza le garanzie previste dall'art. 13 della Costituzione.

Occorre premettere due precisazioni riguardanti l'ambito del presente giudizio.

Nessuna questione é stata posta circa la parte della disposizione che stabilisce nei confronti di quali persone possano essere fatti i rilievi segnaletici.

La questione prospettata si riferisce agli organi della polizia di sicurezza, lasciando fuori della controversia i poteri della polizia giudiziaria.

2. - Al fine di stabilire se e fino a che punto i rilievi segnaletici previsti dall'art. 4 si identifichino con l'ispezione personale di cui all'art. 13 della Costituzione, é necessario risalire alla interpretazione del richiamato precetto costituzionale.

L'orientamento della Corte in ordine a tale interpretazione può essere così riassunto: l'art. 13 non si riferisce a qualsiasi limitazione della libertà personale, ma a quelle limitazioni che violano il principio tradizionale dell'habeas corpus (sentenza 14 giugno 1956, n. 2; 19 giugno 1956, n. 11; 20 aprile 1959, n. 27; 15 marzo 1960, n. 12; 21 giugno 1960, n. 45). Tuttavia, come risulta in particolare dalla sentenza 19 giugno 1956, n. 11, che dichiarò illegittime le disposizioni concernenti l'ammonizione, la garanzia dell'habeas corpus non deve essere intesa soltanto in rapporto alla coercizione fisica della persona, ma anche alla menomazione della libertà morale quando tale menomazione implichi un assoggettamento totale della persona all'altrui potere.

Il problema da risolvere é, dunque, questo: se l'esecuzione dei rilievi segnaletici importi l'assoggettamento, fisico o morale, di una persona al potere dell'organo di polizia, tale da costituire una restrizione della libertà personale equiparabile all'arresto.

Il testo della disposizione, anche se il suo contenuto venga visto in concreto attraverso le specificazioni date dall'art. 7 del regolamento di esecuzione approvato con R.D. 6 maggio 1940, n. 635, non può fornire una risposta univoca al quesito.

I rilievi descrittivi, fotografici e antropometrici possono richiedere talvolta complesse indagini che potrebbero incidere sulla libertà fisica o morale della persona: si pensi ai casi, non cervellotici di fronte allo sviluppo della scienza e della tecnica, di rilievi che richiedessero prelievi di sangue o complesse indagini di ordine psicologico o psichiatrico. Più frequentemente quei rilievi possono rendere necessari accertamenti che vengano a menomare la libertà morale della persona, come, per esempio, nel caso in cui debbano essere compiuti su parti del corpo non esposte normalmente alla vista altrui, e specialmente nel caso in cui ciò possa importare un mancato riguardo all'intimità o al pudore della persona.

In altri casi i rilievi descrittivi, fotografici ed antropometrici, e sempre i rilievi dattiloscopici (almeno nella forma in cui sono attualmente eseguiti in ogni paese del mondo), non importano menomazione della libertà personale, anche se essi possano talvolta richiedere una momentanea immobilizzazione della persona per descriverne o fotografarne o misurarne gli aspetti nelle parti normalmente esposte all'altrui vista o richiedere una momentanea costrizione tendente alla fissazione delle impronte digitali.

A ben guardare, la sostanziale differenza tra i due ordini di casi sopra esposti non consiste tanto nella momentaneità o nella levità della eventuale coercizione quanto, essenzialmente, nel fatto che nel secondo ordine di casi i rilievi, pur avendo per oggetto la persona, riguardano l'aspetto esteriore della persona, la cui sfera di libertà resta integra, mentre nel primo i rilievi importano una menomazione della libertà della persona pari a quella dell'arresto.

In definitiva, l'esecuzione dei rilievi esteriori costituisce soltanto una forma di prestazione imposta, al fine della prevenzione dei reati, a certi individui che si trovino in determinate condizioni previste dalla legge, mentre i rilievi che assoggettino la persona a sostanziali restrizioni, fisiche o morali, di libertà, equiparabili allo arresto, sono da comprendere tra le ispezioni personali previste dall'art. 13 della Costituzione.

Può concludersi che, non distinguendo l'art. 4 della legge di pubblica sicurezza tra rilievi che importino ispezioni personali e rilievi che restino esteriori alla persona, la disposizione é illegittima soltanto nella parte in cui consente "ispezioni personali".

3. - Non é questa la prima volta che, di fronte alle disposizioni di una legge di pubblica sicurezza anteriore alla Costituzione e non ancora con essa armonizzata, la Corte, affrontando notevoli difficoltà di ordine teorico e non ignorando gli inconvenienti che il sistema può apportare ai fini dell'applicazione pratica, ha sentito il dovere di enucleare dalle disposizioni quelle norme che possono ritenersi legittime in base ad una interpretazione in senso conforme alla Costituzione e quelle la cui illegittimità nessuna interpretazione può eliminare. Anche per l'articolo oggi in esame la soluzione adottata non é - e non potrebbe essere - una soluzione definitiva. Questa spetta unicamente al legislatore, il quale, avendo di mira, nel rispetto della Costituzione, la tutela della libertà dei singoli e la tutela della sicurezza dei singoli e della collettività, potrà formulare un precetto chiaro e completo che indichi, da una parte, i poteri che, in materia di rilievi segnaletici, gli organi della polizia di sicurezza possano esercitare perché al di fuori dell'applicazione dell'art. 13 della Costituzione e, dall'altra, i casi ed i modi nei quali i rilievi segnaletici, che importino ispezione personale, ai sensi dello stesso articolo, possano essere compiuti a norma del secondo e del terzo comma del medesimo art. 13.  

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE 

dichiara, in riferimento all'art. 13 della Costituzione, l'illegittimità costituzionale dell'art. 4 della legge di pubblica sicurezza nella parte in cui prevede rilievi segnaletici che comportino ispezioni personali ai sensi della stessa norma costituzionale.

 Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 marzo 1962.

Giuseppe CAPPI - Gaspare AMBROSINI - Mario COSATTI - Francesco Pantaleo GABRIELI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI

 

Depositata in cancelleria il 27 marzo 1962.