SENTENZA N.
30
ANNO 1962
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
LA CORTE
COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici:
Avv. Giuseppe CAPPI, Presidente
Prof. Gaspare AMBROSINI
Dott. Mario COSATTI
Prof. Francesco Pantaleo GABRIELI
Prof. Giuseppe CASTELLI AVOLIO
Prof. Antonino PAPALDO
Prof. Nicola JAEGER
Prof. Giovanni CASSANDRO
Prof. Biagio PETROCELLI
Dott. Antonio MANCA
Prof. Aldo SANDULLI
Prof. Giuseppe BRANCA
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale
dell'art. 4 del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773,
promosso con ordinanza emessa il 22 novembre 1960 dal Tribunale di Busto
Arsizio nel procedimento penale a carico di Ciciriello Salvatore, iscritta al
n. 59 del Registro ordinanze 1961 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 124 del 20 maggio 1961.
Vista la dichiarazione di intervento del
Presidente del Consiglio dei Ministri;
udita nell'udienza pubblica del 21 febbraio
1962 la relazione del Giudice Antonino Papaldo;
udito il sostituto avvocato generale dello
Stato Giuseppe Guglielmi, per il Presidente del Consiglio dei Ministri.
Ritenuto in
fatto
Con sentenza 12 febbraio 1960 il Pretore di
Busto Arsizio condannava il signor Salvatore Ciciriello alla pena di 15 giorni
di arresto, per la contravvenzione di cui agli artt. 4 e 17 del T.U. delle
leggi di pubblica sicurezza perché, essendo persona pericolosa, già diffidata
dal Questore ai sensi dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, si
rifiutava di sottoporsi ai rilievi segnaletici disposti nei suoi confronti
dalla locale Autorità di pubblica sicurezza.
Avverso tale sentenza il Ciciriello proponeva
appello dinanzi al Tribunale di Busto Arsizio e nei motivi presentati a
sostegno del gravame sollevava la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 4 del citato T.U. di pubblica sicurezza in relazione all'art. 13
della Costituzione, in quanto i rilievi segnaletici tenderebbero ad attuare una
restrizione personale che non può essere disposta senza la preventiva
autorizzazione dell'Autorità giudiziaria.
Il Tribunale di Busto Arsizio, in sede di
appello, con ordinanza del 22 novembre 1960, ritenuta la questione non
manifestamente infondata e rilevante ai fini della decisione della causa,
sospendeva il giudizio e rimetteva gli atti alla Corte costituzionale.
L'ordinanza veniva notificata alla parte ed
al Pubblico Ministero mediante lettura del dispositivo nell'udienza del 22
novembre 1960, al Presidente del Consiglio dei Ministri in data 5 dicembre 1960
e comunicata ai Presidenti delle due Camere il 12 successivo.
L'ordinanza é stata pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica il 20 maggio 1961, n. 124.
É intervenuto il Presidente del Consiglio
dei Ministri, rappresentato e difeso come per legge. La parte privata non si é
costituita.
Nell'atto di intervento e nella successiva
memoria, depositati, rispettivamente, il 23 dicembre 1960 e 11 gennaio 1962,
l'Avvocatura dello Stato rileva anzitutto che non é chiaro se all'imputato
Ciciriello sia stata contestata la contravvenzione di cui al primo, o quella di
cui al secondo comma dell'art. 17 del T.U. di pubblica sicurezza.
Nella prima ipotesi, la questione di
legittimità costituzionale potrebbe essere ritenuta irrilevante ai fini della
definizione del processo penale, incombendo al giudice l'obbligo di accertare,
da una parte, l'esistenza di un ordine dell'Autorità di pubblica sicurezza e, dall'altra,
la coscienza e la volontà da parte del destinatario di non ottemperarvi.
Nella seconda ipotesi, poi, non sembra che
nella specie vi sia stata una ordinanza, cui il Ciciriello abbia contravvenuto.
Nel merito, l'Avvocatura sostiene che la
questione é infondata, in quanto l'ordinanza di rinvio muove dal dubbio che i
rilievi segnaletici di cui all'art. 4 del T.U. delle leggi di pubblica
sicurezza, possano concretarsi in una forma di ispezione corporale o personale,
alla quale l'art. 13 della Costituzione evidentemente si riferisce.
Premesso che l'istituto dei rilievi
dattiloscopici - noto ai Codici processuali penali italiani del 1913 e del
1930, ai Testi unici delle leggi di pubblica sicurezza del 1926 e del 1931 ed a
numerose legislazioni straniere - mira a soddisfare non solo gli interessi
della collettività, ma anche quelli particolari degli stessi segnalati, alla
cui identificazione esso tende, in pratica essi vengono effettuati con un
sistema che non ha nulla a che vedere con l'ispezione corporale, secondo il
concetto che le si deve attribuire a norma dell'art. 310 del Codice di
procedura penale.
Del resto, che l'ispezione personale, cui
si riferisce l'art. 13 della Costituzione, sia quella stessa che dal Codice di
procedura penale é definita corporale, non vi é dubbio. Tra le due forme di
ispezione non esistono elementi distintivi, tanto é vero che anche l'art. 609
del Codice penale usa la formula "ispezione personale", nel definire
la condotta penalmente illecita del pubblico ufficiale che esegua l'ispezione
corporale di cui all'art. 310 del Codice di procedura penale, abusando dei
poteri inerenti alla sua funzione.
Ovviamente, il sottoporre una persona a
rilievi segnaletici ai sensi dell'art. 4 delle leggi di pubblica sicurezza non
deve risolversi in pratica, neppure in via eccezionale, in una ispezione
corporale, se questa non sia consentita dalla persona soggetta a rilevanza: in
tale caso si tratterebbe di condotta abusiva, penalmente illecita e, come tale,
punita ai sensi dell'art. 609 del Codice penale.
Ma questa é soltanto una eventualità; e il
rischio di un abuso d'ufficio in occasione di una condotta, di regola
legittima, non giustifica in alcun modo, di per sé, l'affermazione della
illiceità della condotta stessa e della incostituzionalità della norma che la
prevede.
Concludendo, poiché l'esecuzione dei
rilievi segnaletici a norma dell'art. 4 del T.U. delle leggi di pubblica
sicurezza non si risolve in una ispezione corporale, l'Avvocatura dello Stato
chiede che la questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale
di Busto Arsizio sia dichiarata infondata.
Considerato
in diritto
1. - La questione sollevata dal Tribunale
si riferisce unicamente al punto se sia legittimo l'art. 4 della legge di
pubblica sicurezza in quella parte in cui dispone che l'Autorità di polizia può
ordinare la sottoposizione a rilievi segnaletici senza le garanzie previste
dall'art. 13 della Costituzione.
Occorre premettere due precisazioni
riguardanti l'ambito del presente giudizio.
Nessuna questione é stata posta circa la
parte della disposizione che stabilisce nei confronti di quali persone possano
essere fatti i rilievi segnaletici.
La questione prospettata si riferisce agli
organi della polizia di sicurezza, lasciando fuori della controversia i poteri
della polizia giudiziaria.
2. - Al fine di stabilire se e fino a che
punto i rilievi segnaletici previsti dall'art. 4 si identifichino con
l'ispezione personale di cui all'art. 13 della Costituzione, é necessario
risalire alla interpretazione del richiamato precetto costituzionale.
L'orientamento della Corte in ordine a tale
interpretazione può essere così riassunto: l'art. 13 non si riferisce a
qualsiasi limitazione della libertà personale, ma a quelle limitazioni che
violano il principio tradizionale dell'habeas corpus (sentenza 14 giugno
1956, n. 2; 19
giugno 1956, n. 11; 20 aprile 1959, n.
27; 15 marzo
1960, n. 12; 21
giugno 1960, n. 45). Tuttavia, come risulta in particolare dalla sentenza 19 giugno
1956, n. 11, che dichiarò illegittime le disposizioni concernenti
l'ammonizione, la garanzia dell'habeas corpus non deve essere intesa
soltanto in rapporto alla coercizione fisica della persona, ma anche alla
menomazione della libertà morale quando tale menomazione implichi un
assoggettamento totale della persona all'altrui potere.
Il problema da risolvere é, dunque, questo:
se l'esecuzione dei rilievi segnaletici importi l'assoggettamento, fisico o
morale, di una persona al potere dell'organo di polizia, tale da costituire una
restrizione della libertà personale equiparabile all'arresto.
Il testo della disposizione, anche se il
suo contenuto venga visto in concreto attraverso le specificazioni date
dall'art. 7 del regolamento di esecuzione approvato con R.D. 6 maggio 1940, n.
635, non può fornire una risposta univoca al quesito.
I rilievi descrittivi, fotografici e
antropometrici possono richiedere talvolta complesse indagini che potrebbero
incidere sulla libertà fisica o morale della persona: si pensi ai casi, non
cervellotici di fronte allo sviluppo della scienza e della tecnica, di rilievi
che richiedessero prelievi di sangue o complesse indagini di ordine psicologico
o psichiatrico. Più frequentemente quei rilievi possono rendere necessari
accertamenti che vengano a menomare la libertà morale della persona, come, per
esempio, nel caso in cui debbano essere compiuti su parti del corpo non esposte
normalmente alla vista altrui, e specialmente nel caso in cui ciò possa importare
un mancato riguardo all'intimità o al pudore della persona.
In altri casi i rilievi descrittivi,
fotografici ed antropometrici, e sempre i rilievi dattiloscopici (almeno nella
forma in cui sono attualmente eseguiti in ogni paese del mondo), non importano
menomazione della libertà personale, anche se essi possano talvolta richiedere
una momentanea immobilizzazione della persona per descriverne o fotografarne o
misurarne gli aspetti nelle parti normalmente esposte all'altrui vista o
richiedere una momentanea costrizione tendente alla fissazione delle impronte
digitali.
A ben guardare, la sostanziale differenza
tra i due ordini di casi sopra esposti non consiste tanto nella momentaneità o
nella levità della eventuale coercizione quanto, essenzialmente, nel fatto che
nel secondo ordine di casi i rilievi, pur avendo per oggetto la persona,
riguardano l'aspetto esteriore della persona, la cui sfera di libertà resta
integra, mentre nel primo i rilievi importano una menomazione della libertà
della persona pari a quella dell'arresto.
In definitiva, l'esecuzione dei rilievi
esteriori costituisce soltanto una forma di prestazione imposta, al fine della
prevenzione dei reati, a certi individui che si trovino in determinate
condizioni previste dalla legge, mentre i rilievi che assoggettino la persona a
sostanziali restrizioni, fisiche o morali, di libertà, equiparabili allo
arresto, sono da comprendere tra le ispezioni personali previste dall'art. 13
della Costituzione.
Può concludersi che, non distinguendo
l'art. 4 della legge di pubblica sicurezza tra rilievi che importino ispezioni
personali e rilievi che restino esteriori alla persona, la disposizione é
illegittima soltanto nella parte in cui consente "ispezioni
personali".
3. - Non é questa la prima volta che, di
fronte alle disposizioni di una legge di pubblica sicurezza anteriore alla
Costituzione e non ancora con essa armonizzata, la Corte, affrontando notevoli
difficoltà di ordine teorico e non ignorando gli inconvenienti che il sistema
può apportare ai fini dell'applicazione pratica, ha sentito il dovere di
enucleare dalle disposizioni quelle norme che possono ritenersi legittime in
base ad una interpretazione in senso conforme alla Costituzione e quelle la cui
illegittimità nessuna interpretazione può eliminare. Anche per l'articolo oggi
in esame la soluzione adottata non é - e non potrebbe essere - una soluzione
definitiva. Questa spetta unicamente al legislatore, il quale, avendo di mira,
nel rispetto della Costituzione, la tutela della libertà dei singoli e la
tutela della sicurezza dei singoli e della collettività, potrà formulare un
precetto chiaro e completo che indichi, da una parte, i poteri che, in materia
di rilievi segnaletici, gli organi della polizia di sicurezza possano
esercitare perché al di fuori dell'applicazione dell'art. 13 della Costituzione
e, dall'altra, i casi ed i modi nei quali i rilievi segnaletici, che importino
ispezione personale, ai sensi dello stesso articolo, possano essere compiuti a
norma del secondo e del terzo comma del medesimo art. 13.
PER QUESTI
MOTIVI
LA CORTE
COSTITUZIONALE
dichiara, in riferimento all'art. 13 della
Costituzione, l'illegittimità costituzionale dell'art. 4 della legge di
pubblica sicurezza nella parte in cui prevede rilievi segnaletici che comportino
ispezioni personali ai sensi della stessa norma costituzionale.
Così deciso in Roma, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 marzo 1962.
Giuseppe CAPPI - Gaspare AMBROSINI - Mario COSATTI - Francesco Pantaleo GABRIELI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI
Depositata in cancelleria il 27 marzo 1962.