Corte costituzionale- Delibera 7 ottobre 2008 - Norme integrative per i giudizi davanti alla
Corte costituzionale (G.U.
7 novembre 2008, n. 261).
CAPO I - Questioni
di legittimit� costituzionale nel corso di un giudizio
1.� Trasmissione
dell�ordinanza notificata.- 1.
L�ordinanza, con cui il giudice, singolo o collegiale, davanti al quale pende
la causa, promuove il giudizio di legittimit� costituzionale, deve essere
trasmessa alla Corte costituzionale insieme con gli atti e con la prova delle
notificazioni e delle comunicazioni prescritte nell�art. 23 della legge 11 marzo
1953, n. 87.
2. Pubblicazione
e registrazione dell�ordinanza. - 1. Il Presidente della Corte,
accertata, sulla base delle verifiche effettuate dal cancelliere ai sensi del
regolamento di cancelleria, la regolarit� dell�ordinanza e delle notificazioni,
dispone che l�ordinanza stessa sia pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica e, quando occorra, nel Bollettino Ufficiale delle Regioni.
2.
Il Presidente accerta altres�, con le modalit� di cui al comma precedente, che
siano state eseguite le comunicazioni ai Presidenti delle due Camere
legislative, a norma dell�art.
23 della legge 11 marzo 1953, n. 87.
3.
Le ordinanze di cui all�art. 23 della legge predetta, pervenute alla Corte, sono annotate
dal cancelliere nel registro generale con l�indicazione, in apposita colonna,
delle date delle notificazioni e della pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica e nel Bollettino Ufficiale delle Regioni
interessate.
3. Costituzione
delle parti.- 1. La
costituzione delle parti nel giudizio davanti alla Corte ha luogo nel termine
di venti giorni dalla pubblicazione dell�ordinanza nella Gazzetta Ufficiale,
mediante deposito in cancelleria della procura speciale, con la elezione del
domicilio, e delle deduzioni comprensive delle conclusioni. La procura pu�
essere apposta in calce o a margine dell�originale delle deduzioni con la
sottoscrizione della parte, certificata autografa dal difensore. Nello stesso
termine possono essere prodotti nuovi documenti relativi al giudizio di
legittimit� costituzionale.
4. (Interventi in giudizio). (1) - 1.
L'intervento in giudizio del Presidente del Consiglio dei ministri ha luogo con
il deposito delle deduzioni, comprensive delle conclusioni, sottoscritte
dall'Avvocato generale dello Stato o da un suo sostituto.
2.
Il Presidente della Giunta regionale interviene depositando, oltre alle
deduzioni, comprensive delle conclusioni, la procura speciale rilasciata a
norma dell'art. 3, contenente l'elezione del domicilio.
3.
Eventuali interventi di altri soggetti hanno luogo con le modalit� di cui al
comma precedente.
4.
L'atto di intervento � depositato non oltre venti giorni dalla pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale dell'atto introduttivo del giudizio.
5. Il
cancelliere d� comunicazione dell'intervento alle parti costituite.
6.
La Corte decide sull�ammissibilit� degli interventi.
7.
Nei giudizi in via incidentale possono intervenire i titolari di un interesse
qualificato, inerente in modo diretto e immediato al rapporto dedotto in
giudizio.
(1)
Articolo sostituito dall�art. 1 della Delib. 8
gennaio 2020 della Corte costituzionale. In base all�art. 8 della stessa
delibera, il vigore delle modifiche cos� introdotte decorre dal giorno
successivo alla loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, applicandosi anche ai giudizi pendenti
alla stessa data.
4-bis. (Accesso degli intervenienti agli atti
processuali). (1) - 1. L'interveniente a norma dell'art. 4, commi da 3 a 7,
nel caso in cui intenda prendere visione e trarre copia degli atti processuali,
deposita contestualmente di intervento apposita istanza di fissazione
anticipata e separata della sola questione concernente l�ammissibilit� dello
stesso.
2.
Il Presidente, sentito il relatore, fissa con decreto la trattazione
dell'istanza in camera di consiglio per la sola decisione sull�ammissibilit�
dell'intervento.
3.
Il cancelliere d� immediata comunicazione del decreto alle parti costituite e
all'istante, i quali, entro dieci giorni dall'avvenuta comunicazione, hanno
facolt� di depositare sintetiche memorie concernenti esclusivamente la
questione dell�ammissibilit� dell'intervento.
4.
La Corte decide con ordinanza, a cui si applica il regime di pubblicit� di cui
all'art. 31.
(1) Articolo introdotto dall�art. 2 della Delib. 8 gennaio 2020 della Corte costituzionale.
4-ter. (Amici curiae). (1) - 1. Entro venti giorni dalla pubblicazione
dell'ordinanza di rimessione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana, le formazioni sociali senza scopo di lucro e i soggetti
istituzionali, portatori di interessi collettivi o diffusi attinenti alla
questione di costituzionalit�, possono presentare alla Corte costituzionale
un'opinione scritta.
2.
L'opinione non pu� superare la lunghezza di 25.000 caratteri, spazi inclusi, ed
� inviata per posta elettronica alla cancelleria della Corte, che ne comunica
l'avvenuta ricezione con posta elettronica.
3.
Con decreto del Presidente, sentito il giudice relatore, sono ammesse le
opinioni che offrono elementi utili alla conoscenza e alla valutazione del
caso, anche in ragione della sua complessit�.
4.
Il decreto di cui al comma 3 � trasmesso a cura della cancelleria per posta
elettronica alle parti costituite almeno trenta giorni liberi prima dell'udienza
o della adunanza in camera di consiglio ed � pubblicato nel sito della Corte
costituzionale.
5.
Le formazioni sociali e i soggetti istituzionali le cui opinioni sono state
ammesse con il decreto di cui al comma 3 non assumono qualit� di parte nel
giudizio costituzionale, non possono ottenere copia degli atti e non
partecipano all'udienza.
(1) Articolo introdotto dall�art. 2 della Delib. 8 gennaio 2020 della Corte costituzionale.
5. Notificazioni
e comunicazioni. - 1. Le notificazioni, da farsi a cura del
cancelliere, sono effettuate da persona addetta alla Corte, a ci� autorizzata
dal Presidente.
2.
Le comunicazioni sono eseguite dal cancelliere con biglietto consegnato al
destinatario, che ne rilascia ricevuta, o con piego raccomandato, con ricevuta
di ritorno, al domicilio eletto in Roma, ovvero, se richiesto dalla parte, a
mezzo telefax o posta elettronica inviati al recapito indicato dal richiedente,
nel rispetto della normativa concernente i documenti informatici e
teletrasmessi. In tale ultimo caso non � richiesta l�elezione di domicilio in
Roma.
6. Deposito
degli atti del processo. - 1. Gli atti e i documenti di
ciascuna parte, relativi al giudizio di legittimit� costituzionale, devono
essere depositati in cancelleria nel numero di copie in carta libera necessarie
per le parti.
2.
Il cancelliere non pu� ricevere atti e documenti, relativi al giudizio di
legittimit� costituzionale, che non siano corredati del necessario numero di
copie per le parti, scritte in carattere chiaro e leggibile.
7. Nomina
del giudice per l�istruzione e per la relazione. - 1. Decorso
il termine indicato nell�art. 3, il Presidente nomina uno o pi� giudici per
l�istruzione e per la relazione, cui il cancelliere trasmette immediatamente il
fascicolo della causa, con annotazione delle date di deposito.
2.
La documentazione di cui, con apposito provvedimento adottato dal Presidente su
proposta del giudice relatore, si disponga l�acquisizione al giudizio �
depositata nella cancelleria.
3.
La cancelleria, entro il termine di cui all�art. 8, comma 2, d� comunicazione
del deposito alle parti costituite.
8. Convocazione
della Corte in udienza pubblica. - 1. Il Presidente fissa con
decreto il giorno dell�udienza e convoca
2.
Almeno trenta giorni prima della data fissata per l�udienza, il decreto del
Presidente � comunicato in copia, a cura del cancelliere, alle parti
costituite.
9. Convocazione
della Corte in camera di consiglio. - 1. Se
nessuna delle parti si � costituita in giudizio, il Presidente pu� convocare
con decreto
2.
Il Presidente, sentito il giudice per l�istruzione, pu� convocare ugualmente
4.
10.
Deposito di memorie. - 1. �
ammesso il deposito nella cancelleria della Corte di una memoria illustrativa,
in un numero di copie sufficiente per le parti, fino al ventesimo giorno libero
prima dell�udienza o della riunione in camera di consiglio.
11.
Trasmissione degli atti ai giudici. -
12.
Mezzi di prova. - 1.
13. Assunzione
dei mezzi di prova. - 1. L�assunzione dei mezzi di prova ha luogo a
cura del giudice per l�istruzione con l�assistenza del cancelliere, che redige
il verbale.
2.
Le parti sono avvertite dal cancelliere dieci giorni prima di quello fissato
per l�assunzione.
3.
Le spese per l�assunzione sono a carico del bilancio della Corte.
14.
Chiusura dell�istruttoria e riconvocazione della Corte. -
1. Espletate le prove, i relativi atti sono depositati
nella cancelleria.
2.
Il cancelliere, almeno trenta giorni prima della data fissata per la nuova
udienza o riunione in camera di consiglio, d� comunicazione del deposito alle
parti costituite.
14-bis. (Esperti). - 1. La Corte, ove ritenga
necessario acquisire informazioni attinenti a specifiche discipline, dispone con
ordinanza che siano ascoltati esperti di chiara fama in apposita adunanza in
camera di consiglio alla quale possono assistere le parti costituite. Con
l'autorizzazione del Presidente, le parti possono formulare domande agli
esperti.
2.
Il cancelliere avverte le parti almeno dieci giorni prima di quello fissato per
l'adunanza in camera di consiglio.
(1) Articolo introdotto dall�art. 3 della Delib. 8 gennaio 2020 della Corte costituzionale.
15.
Riunione di procedimenti. - 1. Il
Presidente, d�ufficio o a richiesta di parte, pu� disporre che due o pi� cause
siano chiamate alla medesima udienza o trattate nella medesima riunione in
camera di consiglio per essere congiuntamente discusse.
2.
Dopo la discussione in pubblica udienza o la trattazione in camera di
consiglio,
3.
Ove ne ravvisi l�opportunit�, il Presidente pu� rinviare una causa ad una nuova
udienza pubblica o ad una nuova riunione in camera di consiglio, al fine della
trattazione congiunta con altra causa connessa o che implichi la soluzione di
analoghe questioni.
16.
Udienza pubblica. - 1.
All�udienza il giudice relatore espone in modo sintetico le questioni della
causa.
2.
Dopo la relazione, i difensori, di regola non pi� di due per parte, svolgono in
modo sintetico i motivi delle loro conclusioni (1).
3.
Il Presidente regola la discussione e pu� indicare i punti e determinare i
tempi nei quali essa deve contenersi.
4.
Si osservano, oltre agli articoli 15, 16 e
17 della legge 11 marzo 1953, n. 87, gli
articoli 128, comma secondo, e 129 del Codice di procedura civile.
(1) Comma cos� modificato dall�art. 4 della Delib. 8 gennaio 2020 della Corte costituzionale.
17.
Deliberazione delle ordinanze e delle sentenze. - 1.
Le ordinanze e le sentenze sono deliberate in camera di consiglio con voti
espressi in forma palese. Alla deliberazione devono partecipare i giudici che
siano stati presenti a tutte le udienze fino alla chiusura della discussione
della causa.
2.
Il Presidente, dopo la relazione, dirige la discussione e pone in votazione le
questioni.
3.
Il relatore vota per primo; votano poi gli altri giudici, cominciando dal meno
anziano per nomina; per ultimo vota il Presidente. In caso di parit� di voti,
il voto del Presidente prevale.
4.
Dopo la votazione, la redazione delle sentenze e delle ordinanze � affidata al
relatore, salvo che, per indisponibilit� o per altro motivo, sia affidata dal
Presidente ad altro o a pi� giudici.
5.
La data della decisione � quella dell�approvazione di cui al comma 3.
6.
Le ordinanze e le sentenze, il cui testo e' stato
approvato dal collegio in camera di consiglio, sono sottoscritte dal Presidente
e dal Giudice redattore (1).
(1) Comma cos�
rettificato con deliberazione della Corte
costituzionale 19 novembre 2008.
18.
Sospensione, interruzione ed estinzione del processo. - 1.
La sospensione, l�interruzione e l�estinzione del processo principale non
producono effetti sul giudizio davanti alla Corte costituzionale.
CAPO II- Questioni di legittimit� costituzionale in via
principale
19.
Ricorsi che promuovono questioni di legittimit�
costituzionale. - 1. Nei casi previsti negli articoli 31, 32 e 33 della
legge 11 marzo 1953, n. 87, i ricorsi che promuovono
questioni di legittimit� costituzionale devono contenere l�indicazione delle
norme costituzionali che si assumono violate e l�illustrazione delle relative
censure. I predetti ricorsi devono essere depositati nella cancelleria della
Corte insieme con gli atti e con i documenti, dopo eseguite le notificazioni
previste nella detta legge. Per la costituzione in giudizio delle Regioni �
altres� necessario il deposito della procura speciale contenente l�atto di
elezione del domicilio.
2.
La disposizione di cui al comma precedente si applica anche ai ricorsi previsti
dagli articoli 56, 97 e 98
dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670,
nonch� al ricorso che promuove la questione di legittimit� costituzionale sulle
leggi regionali che approvano gli statuti delle Regioni, a norma dell�art. 123, secondo comma, della Costituzione, e sulle leggi statutarie delle Regioni a statuto speciale, a
norma dei rispettivi statuti.
3.
La parte convenuta pu� costituirsi in cancelleria entro il termine perentorio
di trenta giorni dalla scadenza del termine stabilito per il deposito del
ricorso, con memoria contenente le conclusioni e l�illustrazione delle stesse.
20.
Pubblicazioni. - 1. Il
Presidente, accertata, sulla base delle verifiche effettuate dal cancelliere ai
sensi del regolamento di cancelleria, la regolarit� degli atti e delle
notificazioni, dispone la pubblicazione dei ricorsi nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica, nonch�, ove si faccia questione di un atto di una Regione
o di una Provincia autonoma, nel rispettivo Bollettino Ufficiale, previa
annotazione dei ricorsi stessi, a cura del cancelliere, in ordine cronologico,
nell�apposito registro.
21.
Istanza di sospensione. - 1. Ove sia
proposta istanza di sospensione ai sensi dell�art. 35 della legge 11 marzo
1953, n. 87, il Presidente, sentito il relatore, convoca
22.
Separazione e riunione dei procedimenti. - 1.
Il Presidente pu� disporre la trattazione separata di questioni, tra loro non
omogenee, poste con un unico ricorso e, ove questioni analoghe siano poste da
altro ricorso, pu� disporre che siano discusse nella medesima udienza o
trattate nella medesima camera di consiglio; analogamente pu� disporre in
presenza di cause la cui decisione dipende dalla soluzione di analoghe
questioni.
23.
(Norme di procedura
per i ricorsi). - 1. Nei giudizi regolati nel presente capo si applicano
gli articoli 4, commi da 1 a 6, 4-bis, 4-ter, 5, 6, 7, 8, 9, commi 2, 3 e 4, e da 10 a 17. La
rinuncia al ricorso, qualora sia accettata da tutte le parti costituite,
estingue il processo.
(1) Articolo sostituito dall�art. 5 della Delib. 8 gennaio 2020 della Corte costituzionale.
CAPO III- Conflitti
di attribuzione
24.
Ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello
Stato. - 1. Il ricorso previsto nell�art. 37 della legge 11 marzo
1953, n. 87, deve contenere l�esposizione delle ragioni
di conflitto e l�indicazione delle norme costituzionali che regolano la
materia. Il ricorso deve essere sottoscritto e depositato nella cancelleria
della Corte ed � registrato a cura del cancelliere in ordine cronologico.
2.
Il Presidente, avvenuto il deposito, convoca
3.
Il ricorso dichiarato ammissibile, con la prova delle notificazioni eseguite a
norma dell�articolo 37, comma
quarto, di detta legge, � depositato nella cancelleria della
Corte entro il termine perentorio di trenta giorni dall�ultima notificazione.
4.
Entro il termine perentorio di venti giorni dal decorso del termine di cui al
comma precedente ha luogo la costituzione in giudizio. Per i successivi atti
del processo si applicano gli articoli 3, 4, commi da 1 a 6, 4-bis, 4-ter, 5, 6, 7, 8, 9, commi 2, 3 e 4, e da 10 a 17 (1)
5.
Per la rappresentanza e per la difesa in giudizio si applica la disposizione
dell�ultimo comma dell�art. 37 della
legge 11 marzo 1953, n. 87.
6.
La rinuncia al ricorso, qualora sia accettata da tutte le parti costituite,
estingue il processo.
(1) Comma cos� modificato dall�art. 6 della Delib. 8 gennaio 2020 della Corte costituzionale.
25.
Ricorso per conflitto di attribuzione tra Stato e Regioni
e tra Regioni. - 1. Il ricorso previsto negli articoli 39 e 42 della
legge 11 marzo 1953, n. 87, deve essere notificato al
Presidente del Consiglio dei ministri, salvo i casi in cui egli sia il
ricorrente.
2.
Il ricorso deve essere notificato altres� all�organo che ha emanato l�atto,
quando si tratti di autorit� diverse da quelle di Governo e da quelle
dipendenti dal Governo.
3.
Il ricorso � depositato nella cancelleria della Corte entro il termine
perentorio di venti giorni dall�ultima notificazione insieme con la procura
speciale, quando occorra.
4.
Entro il termine perentorio di venti giorni dal decorso del termine di cui al
comma precedente, ha luogo la costituzione in giudizio. Per i successivi atti
del processo si applicano gli articoli 3, 4, commi da 1 a 6, 4-bis, 4-ter, 5, 6, 7,
8, 9, commi 2, 3 e 4, e da 10 a 17 (1).
5.
La rinuncia al ricorso, qualora sia accettata da tutte le parti costituite,
estingue il processo.
(1) Comma cos� modificato dall�art. 7 della Delib. 8 gennaio 2020 della Corte costituzionale.
26.
Ordinanza di sospensione. - 1. La sospensione
dell�esecuzione degli atti, di cui all�art. 40 della legge 11 marzo
1953, n. 87, pu� essere richiesta in qualsiasi momento.
2.
Il Presidente, sentito il relatore, convoca
3.
Le parti possono presentare documenti e memorie.
4.
L�istanza pu� essere presentata anche all�udienza di discussione.
27.
Pubblicazioni. - 1. I ricorsi
di cui al presente capo sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale nonch�,
ove si faccia questione di un atto della Regione o di una Provincia autonoma,
nel rispettivo Bollettino Ufficiale.
2.
Il ricorso previsto nell�articolo 24 � pubblicato unitamente all�ordinanza che
decide sulla ammissibilit� dello stesso.
CAPO IV - Disposizioni
finali
28.
Deposito dei ricorsi. - 1. Soltanto
il deposito dei ricorsi di cui agli articoli 19, 24 e 25 pu� essere effettuato
avvalendosi del servizio postale.
29. Astensione
e ricusazione dei giudici. - 1. Nei giudizi di cui alle
presenti norme integrative non trovano applicazione cause di astensione e di
ricusazione dei giudici.
30.
Spese del giudizio. -1. Nei
giudizi davanti alla Corte costituzionale non si pronunzia condanna alle spese.
31.
Pubblicazione delle sentenze e delle ordinanze. -1.
Tutte le decisioni della Corte sono pubblicate integralmente nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica.
2.
Ove la decisione della Corte abbia ad oggetto una legge regionale o provinciale
il Presidente ne dispone altres� la pubblicazione nel rispettivo Bollettino
Ufficiale.
32.
Correzione delle omissioni o degli errori materiali delle
sentenze e delle ordinanze. - 1.
2.
L�ordinanza di correzione � annotata sull�originale della sentenza o
dell�ordinanza corretta.
3.
Qualora si tratti di sentenza che abbia dichiarato l�illegittimit�
costituzionale di una legge o di un atto avente forza di legge, si applicano
all�ordinanza di correzione le norme dell�art. 30, commi primo e
secondo, della legge 11 marzo 1953, n. 87.
33.
Raccolta ufficiale delle sentenze e delle ordinanze della
Corte costituzionale. - 1. Le sentenze e le ordinanze della Corte
hanno una sola numerazione progressiva annuale e sono pubblicate periodicamente
per esteso nella �Raccolta ufficiale delle sentenze e delle ordinanze della
Corte costituzionale�, sotto la vigilanza d�un giudice designato dalla
Corte.
34.
Entrata in vigore delle presenti norme integrative. - 1.
Le presenti norme integrative entrano in vigore trenta giorni dopo la loro
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e si applicano
ai giudizi il cui atto introduttivo sia stato depositato nella cancelleria
della Corte a partire da tale data [1].
[1] Per i giudizi
il cui atto introduttivo sia stato depositato prima di tale data, continuano ad
applicarsi le precedenti Norme integrative.