L. 11 marzo 1953, n. 87
Norme sulla
costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale
(G.U. 14 marzo 1953, n. 62).
TITOLO I – Costituzione della Corte
1.
2. I giudici della Corte la cui nomina spetta alle supreme
magistrature ordinaria ed amministrativa, sono eletti:
a) tre da un collegio del quale fanno parte il presidente
della Corte di cassazione, che lo presiede, il procuratore generale, i
presidenti di sezione, gli avvocati generali, i consiglieri e i sostituti
procuratori generali della Cassazione;
b) uno da un collegio del quale fanno parte il Presidente
del Consiglio di Stato, che lo presiede, i presidenti di sezione ed i
consiglieri del Consiglio di Stato;
c) uno da un
collegio del quale fanno parte il presidente della Corte dei conti che lo
presiede, i presidenti di sezione, i consiglieri, il procuratore generale ed i
viceprocuratori generali della Corte dei conti.
I componenti
di ciascun collegio possono votare per un numero di candidati pari a quello dei
giudici che il collegio deve eleggere. Si considerano non iscritti i nomi
eccedenti tale numero.
I nomi degli
eletti vengono immediatamente comunicati, dal presidente di ciascun collegio,
al Presidente della Corte costituzionale, ai Presidenti delle due Camere del
Parlamento ed al Presidente della Repubblica.
3. (Omissis) (1).
Dopo ogni
scrutinio saranno gradualmente proclamati eletti coloro che avranno riportato
la maggioranza preveduta, rispettivamente, nei commi precedenti.
I nomi dei
giudici eletti dal Parlamento vengono immediatamente comunicati dal Presidente
della Camera dei deputati al Presidente della Repubblica e al Presidente della
Corte costituzionale.
(1) Comma abrogato dall’art. 7, l. cost. 22 novembre 1967,
n. 2
4. I giudici della Corte costituzionale, la cui nomina
spetta al Presidente della Repubblica, sono nominati con suo decreto.
Il decreto è
controfirmato dal Presidente del Consiglio dei Ministri.
5. I giudici della Corte, prima di assumere le funzioni, prestano
giuramento di osservare
6.
Nel caso che
nessuno riporti la maggioranza si procede ad una nuova votazione e, dopo di
questa, eventualmente, alla votazione di ballottaggio tra i candidati che hanno
ottenuto il maggior numero di voti e si proclama eletto chi abbia riportato la
maggioranza.
In caso di parità
è proclamato eletto il più anziano di carica e, in mancanza, il più anziano di
età.
Della nomina è data immediata comunicazione dallo stesso Presidente eletto
al Presidente della Repubblica, ai Presidenti delle due Camere del Parlamento
ed al Presidente del Consiglio dei Ministri.
(Omissis) (1).
Il Presidente, subito dopo l’insediamento nella carica, designa un giudice
(2) destinato a sostituirlo per il tempo necessario in caso di impedimento.
(1) Comma abrogato dall’art. 7, l. cost. 22 novembre 1967,
n. 2.
(2) Vicepresidente: ai sensi dell’art. 22-bis del Regolamento
generale della Corte, approvato con deliberazione della Corte stessa del 20
gennaio 1966.
7. I giudici della Corte costituzionale non possono
assumere o conservare altri uffici o impieghi pubblici o privati, né esercitare
attività professionali, commerciali o industriali, funzioni di amministratore,
o sindaco in società che abbiano fine di lucro.
Durante il periodo di appartenenza alla Corte costituzionale i giudici che
siano magistrati in attività di servizio, o professori universitari, non
potranno continuare nell’esercizio delle loro funzioni.
Essi saranno
collocati fuori ruolo per tutto il periodo in cui restano in carica e fino a
quando non raggiungano i limiti di età per essere collocati a riposo.
All’atto
della cessazione dalla carica di giudici della Corte costituzionale i
professori universitari ordinari vengono riammessi in ruolo in soprannumero,
nella sede già occupata. Entro tre mesi dalla avvenuta riammissione in ruolo
uni-versitario possono, tuttavia, essere chiamati in soprannumero da altra
Facoltà della medesima o di altra sede. In ogni caso le Facoltà possono
chiedere, con il consenso degli interessati, che i professori stessi siano
assegnati ad insegnamento di materia diversa ai sensi dell’art. 93, terzo e
quarto comma, del testo unico sull’istruzione superiore approvato con regio
decreto 31 agosto 1933, n. 1592. In tal caso il Ministero della pubblica
istruzione (1) è tenuto a sentire la sezione prima del Consiglio superiore
della pubblica istruzione (2).
I giudici
della Corte costituzionale non possono far parte di commissioni giudicatrici di
concorso, né ricoprire cariche universitarie e non possono essere candidati in
elezioni amministrative o politiche.
(1) Ministero dell’istruzione, dell’università
e della ricerca, a partire dalla XIV legislatura (art. 2, del d.lgs. 30
luglio 1999, n. 300).
(2) Comma così sostituito dall’art.
8. I giudici
della Corte non possono svolgere attività inerente ad una associazione o
partito politico.
9. Le domande dell’autorità competente per sottoporre a
procedimento penale o procedere all’arresto di un giudice della Corte
costituzionale (1) sono trasmesse alla Corte stessa per il tramite del Ministero
di grazia e giustizia (2).
(1) V. l’art. 3, comma 2, della l. cost. 9 febbraio 1948, n.
1.
(2) Ora Ministero della giustizia ex d.p.r. 13 settembre 1999
(confermato a partire dalla XIV legislatura dall’art. 2, del d.lgs. 30
luglio 1999, n. 300).
10.
La decisione
della Corte è comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento per la
sostituzione.
11. Tutti i provvedimenti che
(1) V. l’art. 7 della l. cost. 11 marzo 1953, n. 1
12. I giudici della Corte costituzionale hanno tutti
egualmente una retribuzione corrispondente al più elevato livello tabellare che
sia stato raggiunto dal magistrato della giurisdizione ordinaria investito
delle più alte funzioni, aumentato della metà. Al Presidente è inoltre
attribuita una indennità di rappresentanza pari ad un quinto della retribuzione
(1).
Tale
trattamento sostituisce ed assorbe quello che ciascuno, nella sua qualità di
funzionario di Stato o di altro ente
pubblico, in servizio o a riposo, aveva prima della nomina a giudice della
Corte.
Ai giudici
eletti a norma dell’ultimo comma dell’art. 135 della Costituzione è
assegnata una indennità giornaliera di presenza pari ad un trentesimo della
retribuzione mensile spettante ai giudici ordinari.
(1) Comma così sostituito dall’art. 37, 1°
comma, della l.
27 dicembre 2002, n. 289.
13.
14. (1)
Nell’ambito
dei propri ordinamenti
(1) Articolo così sostituito dall’art.
(2) V. il Regolamento
generale della Corte, approvato il 20 gennaio 1966.
(3) V. il Regolamento
per i ricorsi in materia di impiego del personale della Corte
costituzionale, approvato con delibera del 16 dicembre 1999.
TITOLO II – Funzionamento della Corte
CAPO I – Norme generali di procedura
15. Le udienze della Corte costituzionale sono pubbliche (1),
ma il Presidente può disporre che si svolgano a porte chiuse quando la
pubblicità può nuocere alla sicurezza dello Stato o all’ordine pubblico o alla
morale, ovvero quando avvengono, da parte del pubblico, manifestazioni che
possano turbare la serenità.
(1) V. anche il D. pres. Corte cost. 10 giugno 2019.
16. I membri della Corte hanno obbligo di intervenire alle
udienze quando non siano legittimamente impediti.
La Corte
funziona con l’intervento di almeno undici giudici (1).
Le decisioni
sono deliberate in camera di consiglio dai giudici presenti a tutte le udienze
in cui si è svolto il giudizio e vengono prese con la maggioranza assoluta dei
votanti (2). Nel caso di parità di voto prevale quello del Presidente, salvo
quanto è stabilito nel secondo comma dell’art. 49 (3).
(1) Per i diversi quorum strutturali previsti per il giudizio penale nei confronti del
Presidente della Repubblica e per le sedi non giurisdizionali, v.,
rispettivamente, l’art. 26 della l. 5 gennaio 1962, n. 20, e
l’art. 6 del Regolamento
generale.
(2) V. l’art. 18, comma 1, delle Norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
(3) L’art. 49 è stato abrogato dall’art. 35
della l. 25 gennaio 1962, n.
20; v. ora l’art. 28, comma 2, della stessa legge).
17. Il cancelliere assiste alle sedute della Corte e stende
il processo verbale sotto la direzione del Presidente.
Il processo
verbale è sottoscritto da chi presiede la udienza e dal cancelliere; di esso
non si dà lettura, salvo espressa istanza di parte.
18. La corte giudica in via definitiva con sentenza. Tutti
gli altri provvedimenti di sua competenza sono adottati con ordinanza (1)
I
provvedimenti del Presidente sono adottati con decreto.
Le sentenze
sono pronunciate in nome del popolo italiano e debbono contenere, oltre alla
indicazione dei motivi di fatto e di diritto, il dispositivo, la data della
decisione (2) e la sottoscrizione dei giudici e del cancelliere (3).
Le ordinanze
sono succintamente motivate.
(1) V. l’art. 18 delle Norme integrative per i
giudizi davanti alla Corte costituzionale.
(2) V. l’art. 18, comma 4, delle Norme integrative per i
giudizi davanti alla Corte costituzionale
(3) Peraltro, in base al tenore dell’art. 18, ultimo comma, delle Norme integrative per i
giudizi davanti alla Corte costituzionale, così come sostituito
dall’articolo unico delle Modifiche approvate dalla Corte costituzionale il 7
luglio 1987, la sottoscrizione dei giudici va ora riferita esclusivamente al
Presidente e al giudice redattore.
19. Le decisioni della Corte costituzionale sono depositate
nella Cancelleria della Corte e chiunque può prenderne visione ed ottenerne
copia (1).
(1) V. l’art. 30, comma 2, delle Norme integrative per i
giudizi davanti alla Corte costituzionale.
20. Nei procedimenti dinanzi alla Corte costituzionale la
rappresentanza e la difesa delle parti può essere affidata soltanto ad avvocati
abilitati al patrocinio innanzi alla Corte di cassazione.
Gli organi
dello Stato e delle Regioni hanno diritto di intervenire in giudizio.
Il Governo, anche quando intervenga nella persona del Presidente del
Consiglio dei ministri o di un Ministro a ciò delegato, è rappresentato e
difeso dall’Avvocato generale dello Stato o da un suo sostituto.
21. Gli atti del procedimento davanti alla Corte
costituzionale sono esenti da tasse di ogni specie.
22. Nel procedimento davanti alla Corte costituzionale,
salvo che per i giudizi sulle accuse di cui agli artt. 43 e seguenti (1), si
osservano, in quanto applicabili, anche le norme del regolamento per la
procedura innanzi al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (2).
Norme
integrative possono essere stabilite dalla Corte nel suo regolamento.
(1) Articoli abrogati dell’art. 35 della l. 25 gennaio 1962, n. 20. V.,
ora, gli artt. 17 ss. di
quest’ultima legge. L’art. 49 è stato abrogato dall’art. 35 della l. 25
gennaio 1962, n. 20; v. ora l’art. 28, comma 2, della stessa legge.
(2) Il riferimento, in precedenza operato al r.d. 17 agosto 1907, n. 642,
a seguito dell’abrogazione di questo testo da parte dell’art. 4, comma 1, del d.lgs. 2 luglio
2010, n. 104, va ora operato alle corrispondenti norme di quest’ultimo testo (per
una conferma implicita, v. Corte cost. sent. 85/2012)
(3) Cfr. le Norme Integrative per i
giudizi davanti alla Corte costituzionale
CAPO II – Questioni di legittimità costituzionale
23. Nel corso di un giudizio dinanzi ad una autorità
giurisdizionale (1) una delle parti o il Pubblico Ministero possono sollevare
questione di legittimità costituzionale mediante apposita istanza, indicando:
a) le disposizioni della legge o dell’atto avente forza di
legge dello Stato o di una Regione, viziate da illegittimità costituzionale;
b) le disposizioni della Costituzione o delle leggi
costituzionali, che si assumono violate.
L’autorità
giurisdizionale, qualora il giudizio non possa essere definito
indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità
costituzionale o non ritenga che la questione sollevata sia manifestamente
infondata, emette ordinanza con la quale, riferiti i termini ed i motivi della
istanza con cui fu sollevata la questione, dispone l’immediata trasmissione degli
atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso (2).
La questione
di legittimità costituzionale può essere sollevata, di ufficio, dall’autorità
giurisdizionale davanti alla quale verte il giudizio con ordinanza contenente
le indicazioni previste alle lettere a) e b) del primo comma e le disposizioni
di cui al comma precedente.
L’autorità
giurisdizionale ordina che a cura del
(1) V. l’art. 1 della l. cost. 9
febbraio 1948, n. 1.
(2) V. l’art. 1 delle Norme integrative per i
giudizi davanti alla Corte costituzionale
(3) V. l’art. 2, comma 2, delle Norme integrative per i
giudizi davanti alla Corte costituzionale.
24. L’ordinanza
che respinga la eccezione di illegittimità costituzionale per manifesta
irrilevanza o infondatezza, deve essere adeguatamente motivata.
L’eccezione
può essere riproposta all’inizio di ogni grado ulteriore del processo.
25. Il Presidente della Corte costituzionale, appena è
pervenuta alla Corte l’ordinanza con la quale l’autorità giurisdizionale
promuove il giudizio di legittimità costituzionale, ne dispone la pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale e, quando
occorra, nel Bollettino Ufficiale
delle Regioni interessate (1).
Entro venti
giorni dall’avvenuta notificazione della ordinanza, ai sensi dell’art. 23 (2),
le parti possono esaminare gli atti depositati nella Cancelleria e presentare
le loro deduzioni.
Entro lo
stesso termine, il Presidente del Consiglio dei ministri ed il Presidente della
Giunta regionale possono intervenire in giudizio e presentare le loro
deduzioni.
(1) V. l’art. 2, comma 1, delle Norme integrative per i
giudizi davanti alla Corte costituzionale.
(2) Su tale termine, v., però l’art. 3, comma 2, delle Norme integrative per i
giudizi davanti alla Corte costituzionale, che fa decorrere il termine
medesimo dalla pubblicazione dell’ordinanza in Gazzetta Ufficiale anziché
dall’ultima notificazione dell’ordinanza stessa.
26. Trascorso il termine indicato nell’articolo precedente
il Presidente della Corte nomina un giudice per la istruzione e la relazione
(1) e convoca entro i successivi venti giorni
Qualora non
si costituisca alcuna parte o in caso di manifesta infondatezza
Le sentenze
devono essere depositate in Cancelleria nel termine di venti giorni dalla
decisione.
(1) V. l’art. 7 delle Norme integrative per i
giudizi davanti alla Corte costituzionale.
(2) V. l’art. 8 delle Norme integrative per i
giudizi davanti alla Corte costituzionale
27.
28. Il controllo di legittimità della Corte costituzionale
su una legge o un atto avente forza di legge esclude ogni valutazione di natura
politica e ogni sindacato sull’uso del potere discrezionale del Parlamento.
29. La sentenza con la quale
30. La sentenza che dichiara l’illegittimità costituzionale
di una legge o di un atto avente forza di legge dello Stato o di una Regione,
entro due giorni dal suo deposito in Cancelleria, è trasmessa, di ufficio, al
Ministro di grazia e giustizia (1) od al Presidente della Giunta regionale
affinché si proceda immediatamente e, comunque, non oltre il decimo giorno,
alla pubblicazione del dispositivo della decisione nelle medesime forme
stabilite per la pubblicazione dell’atto dichiarato costituzionalmente
illegittimo (2).
La sentenza,
entro due giorni dalla data del deposito viene, altresì, comunicata alle Camere
(3) e ai Consigli regionali interessati, affinché, ove lo ritengano necessario
adottino i provvedimenti di loro competenza.
Le norme
dichiarate incostituzionali non possono avere applicazione dal giorno
successivo alla pubblicazione della decisione.
Quando in
applicazione della norma dichiarata incostituzionale è stata pronunciata
sentenza irrevocabile di condanna, ne cessano la esecuzione e tutti gli effetti
penali.
(1) Ora Ministro della giustizia
(2) In proposito, v., ora, gli artt. 15, comma
1, lett. f), 16, comma 3, e 21, del d.p.r. 28
dicembre 1985, n. 1092, Approvazione del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente
della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica Italiana.
(3) V.
l’art. 139 del Regolamento del Senato e l’art.
108 del Regolamento della Camera, rispettivamente.
31. (1) 1. La questione di legittimità costituzionale
di uno statuto regionale può, a norma del secondo comma dell’articolo 123 della
Costituzione, essere
promossa entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione.
2. [Ferma restando la particolare forma di
controllo delle leggi prevista dallo statuto speciale della Regione siciliana]
(2) il Governo, quando ritenga che una legge regionale ecceda la competenza
della Regione, può promuovere, ai sensi dell’articolo 127, primo comma, della Costituzione, la questione
di legittimità costituzionale della legge regionale dinanzi alla Corte
costituzionale entro sessanta giorni dalla pubblicazione.
3. La
questione di legittimità costituzionale è sollevata, previa deliberazione del
Consiglio dei ministri (3), anche su proposta della Conferenza Stato-Città e
autonomie locali, dal Presidente del Consiglio dei ministri mediante ricorso
diretto alla Corte costituzionale e notificato, entro i termini previsti dal
presente articolo, al Presidente della Giunta regionale.
4. Il
ricorso deve essere depositato nella cancelleria della Corte costituzionale
entro il termine di dieci giorni dalla notificazione (4).
(1) Articolo
così sostituito dall’art. 9, comma ,1 della l. 5 giugno 2003, n 131,
in attuazione della nuova disciplina dettata dagli artt. 123, comma 2, e 127,
comma 1, Cost.
(2) Frase dichiarata incostituzionale da Corte cost. sent.
n. 255 del 2014.
(3) Cfr. in proposito l’art. 2, comma 3, lett.
d), della l. 23
agosto 1988, n. 400
(4) V. gli artt. 23, 24, comma 2, e 25 delle Norme integrative per i
giudizi davanti alla Corte costituzionale.
32. La questione della legittimità costituzionale di una
legge o di un atto avente forza di legge dello Stato può essere promossa dalla
Regione che ritiene dalla legge o dall’atto invasa la sfera della competenza
assegnata alla Regione stessa dalla Costituzione e da leggi
costituzionali.
La questione
di legittimità costituzionale, previa deliberazione della Giunta regionale,
anche su proposta del Consiglio
delle autonomie locali, è promossa dal Presidente della Giunta mediante
ricorso diretto alla Corte costituzionale e notificato al Presidente del
Consiglio dei ministri entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione
della legge o dell’atto impugnati (1).
Si applica
l’ultimo comma dell’articolo precedente (2).
(1) Comma
così sostituito dall’art. 9, comma 2, della l. 5 giugno 2003, n 131,
in attuazione della nuova disciplina dettata dall’art. 127, comma 2, Cost.
(2) V. gli artt. 23, 24, comma 1, e 25 delle Norme integrative per i
giudizi davanti alla Corte costituzionale
33. La questione
di legittimità costituzionale di una legge o di un atto avente forza di legge
di una Regione può essere, a norma dell’articolo 127, secondo comma, della Costituzione, promossa
da un’altra Regione che ritenga da quella legge invasa la sfera della sua
competenza (1).
La questione,
previa deliberazione della Giunta regionale, è promossa dal Presidente della
Giunta mediante ricorso diretto alla Corte costituzionale e notificato, entro
il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della legge, al Presidente
della Giunta della Regione di cui si impugna la legge ed al Presidente del
Consiglio dei ministri.
Il ricorso
deve essere depositato nella Cancelleria della Corte costituzionale entro il
termine di dieci giorni dall’ultima notificazione (2).
.
(1) Comma così modificato
dall’art. 9, comma 3, della l. 5 giugno 2003, n 131, in
attuazione della nuova disciplina dettata dall’art. 127, comma 2, Cost..
(2) V. gli artt. 23, 24, comma 1, e 25 delle Norme integrative per i
giudizi davanti alla Corte costituzionale
34. I ricorsi che promuovono le questioni di legittimità
costituzionale, a norma degli artt. 31, 32 e 33 devono contenere le indicazioni
di cui al primo comma dell’art. 23.
Si osservano,
per quanto applicabili, le disposizioni contenute negli artt. 23, 25 e 26.
35. (1) 1. Quando è
promossa una questione di legittimità costituzionale ai sensi degli articoli
31, 32 e 33,
(1) Articolo così sostituito dall’art. 9, comma 4, della l. 5 giugno 2003, n 131,
in attuazione della nuova disciplina dettata dagli artt. 123, comma 2, e 127,
comma 1, Cost.
36. Le disposizioni del presente capo, come pure quelle
dell’art. 20, si osservano anche, per quanto applicabili nei casi di
impugnazione previsti dagli artt. 82 e 83 della legge costituzionale 28
febbraio 1948, n. 5, concernente lo Statuto
speciale per il Trentino-Alto Adige .
Quanto vi è
disposto riguardo alla Regione ed ai suoi organi, vale analogamente per
(1) V. gli artt. 23, comma 2, 24, comma 1, e 25
delle Norme integrative
per i giudizi davanti alla Corte costituzionale
CAPO III – Conflitti di attribuzione
Sezione I – Dei conflitti di attribuzione tra poteri
dello Stato
37. Il conflitto tra poteri dello Stato è risoluto dalla
Corte costituzionale se insorge tra organi competenti a dichiarare
definitivamente la volontà del potere cui appartengono e per la delimitazione della
sfera di attribuzioni determinata per i vari poteri da norme costituzionali.
Restano ferme
le norme vigenti per le questioni di giurisdizione (1).
Se
Si osservano
in quanto applicabili le disposizioni degli artt. 23, 25 e 26.
Salvo il caso
previsto nell’ultimo comma dell’art. 20, gli organi interessati, quando non compaiano
personalmente, possono essere difesi e rappresentati da liberi professionisti
abilitati al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori.
(1) V. l’art. 111 della Costituzione e gli
artt. 37, comma 1, 41, 362, comma 2, e 368 c.p.c.,
28-32 e 606, comma 1, lett. a, c.p.p., 30 e
38.
Sezione
II – Dei conflitti di attribuzione fra Stato e
Regioni e fra Regioni
39. Se la Regione invade con un suo atto la sfera di
competenza assegnata dalla Costituzione allo Stato
ovvero ad un’altra Regione, lo Stato o
Del pari può
produrre ricorso
Il termine
per produrre ricorso è di sessanta giorni a decorrere dalla notificazione o
pubblicazione ovvero dall’avvenuta conoscenza dell’atto impugnato.
Il ricorso è proposto per lo Stato dal Presidente del Consiglio dei
ministri o da un Ministro da lui delegato e per
Il ricorso per regolamento di competenza deve indicare come sorge il
conflitto di attribuzione e specificare l’atto dal quale sarebbe stata invasa
la sfera di competenza, nonché le disposizioni della Costituzione e delle leggi
costituzionali che si ritengono violate.
40. L’esecuzione degli atti che hanno dato luogo al
conflitto di attribuzione fra Stato e Regione ovvero fra Regioni può essere in
pendenza del giudizio, sospesa per gravi ragioni, con ordinanza motivata, dalla
Corte (1).
(1) V. l’art. 28 delle Norme integrative per i
giudizi davanti alla Corte costituzionale.
41. Si osservano per i ricorsi per regolamento di competenza
indicati nei precedenti articoli le disposizioni degli artt. 23, 25, 26 e
42. Le disposizioni di questa sezione che riguardano
CAPO IV – Giudizi sulle accuse contro il Presidente
della Repubblica, il Presidente del Consiglio dei Ministri ed i Ministri
(1)
(1) Il presente Capo, contenente gli
articoli da
Disposizioni transitorie
I.
Nello stesso
termine stabilito dal comma precedente il Parlamento elegge i membri della
Corte preveduti dall’ultimo comma dell’art. 135 della Costituzione.
II. Per promuovere l’azione di legittimità costituzionale
delle leggi e degli atti aventi forza di legge e per impugnare atti pubblicati
anteriormente alla formazione della Corte costituzionale i termini stabiliti
decorrono dalla data del decreto del Presidente della Repubblica, che fissa la
prima adunanza della Corte.
III.
IV. Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere,
con suo decreto, alle variazioni di bilancio occorrenti per l’attuazione della
presente legge.