Ordinanza n. 159 del 2021

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ORDINANZA N. 159

ANNO 2021

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Giancarlo CORAGGIO

Giudici: Giuliano AMATO, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Maria Rosaria SAN GIORGIO,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 213, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), promosso dal Giudice di pace di Brindisi nel procedimento vertente tra S. T. e la Prefettura di Brindisi con ordinanza del 4 dicembre 2019, iscritta al n. 187 del registro ordinanze 2020 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 1, prima serie speciale, dell’anno 2021.

Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 23 giugno 2021 il Giudice relatore Giovanni Amoroso;

deliberato nella camera di consiglio del 24 giugno 2021.

Ritenuto che, con ordinanza depositata il 4 dicembre 2019 (reg. ord. n. 187 del 2020), il Giudice di pace di Brindisi ha sollevato, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 213, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada);

che il giudice a quo riferisce che, in data 21 maggio 2019, i Carabinieri della Stazione di Cellino San Marco contestavano a S. T. la circolazione abusiva del veicolo di sua proprietà, sottoposto a sequestro il 20 maggio 2019, per violazione dell’art. 193, comma 2, cod. strada e del quale il proprietario era stato nominato custode;

che, in data 29 luglio 2019, il Prefetto di Brindisi contestava a S. T. la violazione dell’art. 213, comma 8, cod. strada, disponendo la revoca della patente di guida e la confisca del veicolo;

che, ciò premesso, il rimettente afferma che la disposizione censurata, nel prevedere, per il caso di circolazione abusiva del veicolo sottoposto a sequestro, la perdita della proprietà dello stesso e la revoca della patente, reca un trattamento sanzionatorio eccessivamente afflittivo, in contrasto con l’art. 3 Cost.;

che, secondo il giudice a quo, la confisca, la quale trova causa nel mancato pagamento dell’assicurazione obbligatoria, «sembra già sufficientemente punitiva, senza doversi anche aggiungere la revoca del titolo di guida (patente)»;

che, inoltre, ad avviso del rimettente, «la sanzione accessoria attiene ad un’afflizione personale che nulla ha a che vedere con l’abuso del titolo di guida di cui al provvedimento prefettizio, perché astrattamente legata alla violazione degli obblighi della custodia e non all’attività di conduzione del veicolo»;

che, per tali ragioni, il giudice a quo ha proceduto a sospendere l’efficacia esecutiva dell’ordinanza impugnata e ha disposto l’immediata restituzione della patente di guida a S. T., sollevando la questione nei termini indicati;

che, con atto del 27 gennaio 2021, è intervenuto nel giudizio di legittimità costituzionale il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo di dichiarare la questione inammissibile;

che, in particolare, la difesa statale osserva che l’ordinanza di rimessione è assolutamente carente in punto di motivazione circa il contrasto con l’art. 3 Cost., essendosi il giudice a quo limitato a denunciare l’eccessiva afflittività della sanzione comminata dalla disposizione censurata senza l’indicazione di un tertium comparationis alla stregua del quale individuare profili di disparità di trattamento, o di irragionevolezza della scelta legislativa;

che, inoltre, sempre secondo la difesa statale, il rimettente ha chiesto a questa Corte di sindacare una scelta sanzionatoria appartenente alla discrezionalità del legislatore.

Considerato che il Giudice di pace di Brindisi ha sollevato, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 213, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nella parte in cui prevede la sanzione accessoria della revoca della patente di guida in aggiunta alla confisca del veicolo;

che, ad avviso del rimettente, la disposizione censurata determinerebbe un trattamento sanzionatorio eccessivamente afflittivo, essendo la sanzione della confisca «già sufficientemente punitiva»;

che la questione è manifestamente inammissibile per plurimi motivi;

che, anzitutto, l’ordinanza di rimessione non contiene una adeguata descrizione dei fatti oggetto del giudizio a quo e neanche illustra, in particolare, le circostanze per le quali sarebbe stata comminata, in aggiunta alla sanzione della revoca della patente, la confisca dell’autovettura;

che tale carenza, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, impedendo di verificare l’effettiva rilevanza della questione sollevata, è causa di manifesta inammissibilità della stessa (ex plurimis, ordinanze n. 92 del 2019, n. 191, n. 85 e n. 64 del 2018);

che, inoltre, la motivazione dell’ordinanza di rimessione è carente anche in punto di non manifesta infondatezza della questione;

che, infatti, quanto alla violazione dell’art. 3 Cost., il giudice a quo si è limitato a dedurre che la revoca della patente, aggiungendosi alla sanzione della confisca, appare eccessivamente afflittiva, non trovando alcun nesso con la violazione degli obblighi di custodia;

che la giurisprudenza di questa Corte richiede, in ordine alla non manifesta infondatezza, che i parametri siano invocati in maniera non apodittica e generica e che siano specificati i motivi per cui si ritenga verificata la violazione delle norme costituzionali, a pena di manifesta inammissibilità della questione proposta (ex multis, ordinanze n. 261 del 2012, n. 180 e n. 31 del 2011);

che, infine, l’ordinanza di rimessione, nel richiedere a questa Corte un intervento che modifichi il trattamento sanzionatorio accessorio dell’illecito amministrativo di cui all’art. 213, comma 8, cod. strada, non chiarisce neppure se si invochi senz’altro la eliminazione della sanzione accessoria della revoca della patente ovvero se si intenda eliminare l’automatismo della sua applicazione.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla Costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), e 9, comma 2, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Per Questi Motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 213, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), sollevata, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, dal Giudice di pace di Brindisi, con l’ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 giugno 2021.

F.to:

Giancarlo CORAGGIO, Presidente

Giovanni AMOROSO, Redattore

Filomena PERRONE, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 20 luglio 2021.