Sentenza n. 112 del 2021

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SENTENZA N. 112

ANNO 2021

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Giancarlo CORAGGIO

Giudici: Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 31, comma 3, ultimo capoverso, e comma 4, lettera a), della legge della Regione Lombardia 4 dicembre 2009, n. 27 (Testo unico delle leggi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica), promosso dal Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, sezione quarta, nel procedimento vertente tra M.G. T. e la MM Casa spa e altri, con provvedimento («sentenza non definitiva») del 13 febbraio 2020, iscritto al n. 111 del registro ordinanze 2020 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 38, prima serie speciale, dell’anno 2020.

Visti gli atti di costituzione di M.G. T. e della Regione Lombardia;

udita nell’udienza pubblica del 27 aprile 2021 la Giudice relatrice Emanuela Navarretta;

uditi l’avvocato Pietro Giambattista Bembo per M.G. T. e l’avvocata Maria Lucia Tamborino per la Regione Lombardia, in collegamento da remoto, ai sensi del punto 1) del decreto del Presidente della Corte del 16 marzo 2021;

deliberato nella camera di consiglio del 27 aprile 2021.

Ritenuto in fatto

1.– Con provvedimento («sentenza non definitiva») del 13 febbraio 2020, iscritto al registro ordinanze n. 111 del 2020, il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, sezione quarta, ha sollevato, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 31, comma 3, ultimo capoverso, e comma 4, lettera a), della legge della Regione Lombardia 4 dicembre 2009, n. 27 (Testo unico delle leggi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica), nella parte in cui, ai fini della determinazione dei canoni di locazione, «non consentono la collocazione nell’area della protezione a soggetti che percepiscono redditi da lavoro autonomo».

2.– In punto di fatto, il giudice rimettente riferisce che M.G. T., parte ricorrente nel giudizio a quo, aveva impugnato il provvedimento con il quale il gestore del patrimonio di edilizia residenziale pubblica (ERP) del Comune di Milano aveva respinto il suo reclamo avverso la determinazione, per il biennio 2018-2019, dei nuovi canoni di locazione relativi all’abitazione a lei assegnata.

2.1.– Il TAR Lombardia espone che il gestore, nello stimare i canoni di locazione dovuti dalla ricorrente sulla base della classe “B1” (area “accesso”), aveva correttamente fatto applicazione dei commi 3 e 4 dell’art. 31 della legge reg. Lombardia n. 27 del 2009 alla tipologia di reddito, alla situazione patrimoniale e anagrafica, nonché al corrispondente valore ISEE-ERP dell’interessata.

Osserva, infatti, il giudice a quo che l’art. 31, comma 4, lettera a) della legge regionale citata riserva l’area della “protezione”, riferita ai nuclei familiari con ISEE-ERP fino a 9.000,00 euro, ai soli assegnatari «con reddito imponibile derivante esclusivamente o prevalentemente da pensione o da lavoro dipendente od assimilato, ivi compresi i redditi percepiti ai sensi della legge 14 febbraio 2003, n. 30 (Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro) e del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30) o da sussidi erogati da enti pubblici o di assistenza o beneficenza legalmente riconosciuti». Di conseguenza, la ricorrente, pur avendo un reddito di entità riferibile all’area della protezione (nello specifico: euro 2.539,00 nell’anno 2015; euro 534,00 nell’anno 2016; euro 3.205,00 nell’anno 2017; euro 3.567,00 nell’anno 2018), risultava, necessariamente, esclusa da tale inquadramento, in ragione dell’incontestata provenienza del suo unico reddito da un’attività di lavoro autonomo. Nella fattispecie – riferisce, dunque, il rimettente – non poteva che operare «la previsione residuale di cui all’art. 31, comma 3, ultimo capoverso, con l’applicazione di un ISEE-ERP non inferiore a 9.001,00 euro e la conseguente collocazione dell’interessata nell’area dell’accesso, disciplinata dai commi 4, lettera b) e 5, lettera b) del citato art. 31».

2.2.– Così ricostruito il quadro normativo, il TAR Lombardia contesta la legittimità costituzionale dei citati commi 3 e 4 dell’art. 31 della legge reg. Lombardia n. 27 del 2009, in quanto, a fronte di una situazione patrimoniale ascrivibile per la sua entità all’area della protezione, la posizione della ricorrente nel giudizio a quo veniva esclusa da tale inquadramento, solo a cagione della provenienza del suo reddito da un’attività di lavoro autonomo, consistente nello svolgimento di servizi stagionali di prenotazione e di gestione di alloggi turistici per conto di terzi.

3.– In punto di rilevanza, il giudice rimettente afferma che «l’applicazione della norma della cui legittimità costituzionale si dubita ha determinato il rigetto dell’istanza di revisione avanzata dalla ricorrente» e soltanto «l’eventuale accoglimento della relativa questione, con la conseguente caducazione della norma sottoposta al vaglio di costituzionalità», consentirebbe nel giudizio a quo di annullare il provvedimento impugnato, che confermava l’applicazione di un canone pari a euro 101,44 mensili per gli anni 2018 e 2019.

4.– Quanto alla non manifesta infondatezza, il TAR Lombardia ritiene che sussistano dubbi di legittimità costituzionale della normativa censurata, per violazione dell’art. 3 Cost., sotto il profilo della irragionevole disparità di trattamento fra posizioni sostanzialmente uguali. Secondo il rimettente, le norme sottoporrebbero a una disciplina differenziata «situazioni di precarietà economico-reddituale analoghe o addirittura identiche», facendo irragionevolmente discendere la disparità di trattamento dalla mera diversità della fonte del reddito. Ad avviso del giudice a quo, la scelta del legislatore regionale di sottoporre interessi così simili a regole tanto divergenti sarebbe «manifestamente illogica». In particolare, il trattamento deteriore riservato ai lavoratori autonomi non potrebbe trovare una valida ragione giustificatrice nel distinto regime di controllo fiscale, cui sarebbero sottoposte le varie tipologie di reddito.

5.– Il giudice rimettente osserva, inoltre, che sarebbe impossibile interpretare in un senso conforme alla Costituzione le richiamate previsioni della legge regionale, poiché ad impedirlo sarebbe l’inequivoco dato testuale delle disposizioni richiamate, che non lasciano alcun margine di flessibilità, sul piano ermeneutico, tale da consentire un distacco dal significato letterale, fatto proprio dal provvedimento introduttivo del processo incidentale.

6.– Con atto depositato il 20 luglio 2020, il Presidente della Regione Lombardia si è costituito in giudizio, eccependo l’inammissibilità e comunque l’infondatezza della questione sollevata.

6.1.– Nel merito, la Regione afferma che le «situazioni dei lavoratori dipendenti e dei lavoratori autonomi» sarebbero soltanto «“apparentemente” simili», in quanto la differenziazione avrebbe fondate giustificazioni storiche, tuttora rilevanti. In particolare, il diverso trattamento dei lavoratori autonomi deriverebbe dall’istituzione, con la legge 14 febbraio 1963, n. 60 (Liquidazione del patrimonio edilizio della Gestione I.N.A.- Casa e istituzione di un programma decennale di costruzione di alloggi per lavoratori), di un fondo destinato alla costruzione di alloggi per l’edilizia residenziale pubblica, alimentato, sino ai primi anni Novanta del secolo scorso, mediante prelievi effettuati sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti. La difesa regionale osserva, pertanto, che quelle dei lavoratori autonomi e dei lavoratori dipendenti sarebbero «situazioni non sostanzialmente uguali», in quanto i primi non avrebbero contribuito ad alimentare il fondo per l’edilizia pubblica. A tale riguardo, la Regione richiama il precedente di questa Corte (sentenza n. 424 del 1995, che a sua volta citava la sentenza n. 241 del 1989), secondo cui «l’ammissione […] alla fruizione di una parte dei contributi [Gescal – Gestione case per i lavoratori] di soggetti individuati soltanto in funzione della subita incidenza nel loro patrimonio immobiliare degli effetti distruttivi provocati da determinate calamità naturali, a prescindere quindi dalla qualità di lavoratori dipendenti, oltre che palesarsi irragionevole in sé, comporta anche violazione del principio di uguaglianza a causa della parificazione del trattamento di situazioni diverse».

Le norme censurate sarebbero, dunque, motivate dalla necessità di non operare una parificazione, sotto il profilo della determinazione dei canoni, tra posizioni che si assumono come differenti, fermo restando che alle stesse sarebbe comunque riservato un medesimo trattamento relativamente all’accesso all’edilizia residenziale pubblica.

A ulteriore supporto della legittimità costituzionale delle disposizioni censurate, la Regione richiama, infine, taluni provvedimenti dello Stato nonché previsioni di altre leggi regionali, che introdurrebbero regimi differenziati per categorie di lavoratori nella disciplina degli alloggi pubblici. Sono evocate, in tal senso: la delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica del 13 marzo 1995; l’art. 21 della legge 5 agosto 1978, n. 457 (Norme per l’edilizia residenziale); l’art. 31, comma 1, della legge della Regione Puglia 7 aprile 2014, n. 10 (Nuova disciplina per l’assegnazione e la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica); l’art. 8 della legge della Regione Piemonte 7 febbraio 2010, n. 3 (Norme in materia di edilizia sociale).

In virtù di tali premesse, la difesa regionale ritiene infondati i dubbi di legittimità costituzionale, posto che la disparità di trattamento sarebbe giustificata da vicende storiche che – come si legge testualmente nell’atto di intervento – «forse ancora oggi hanno ragione di giustificare una diversità di disciplina, considerato che i contributi GESCAL sono cessati solo in tempi recenti (1992) [recte: 1995] e che le costruzioni esistenti sono state realizzate grazie a quei contributi».

7.– Con atto depositato il 17 settembre 2020 si è costituita in giudizio M.G. T., ricorrente nel procedimento a quo, invocando l’accoglimento della questione sollevata.

La difesa della parte insiste sull’irragionevolezza della discriminazione operata dalla disposizione censurata, che applicherebbe un trattamento deteriore ai lavoratori autonomi con redditi particolarmente bassi. La loro situazione economica e lavorativa sarebbe, invero, «ben peggiore di coloro che risultano garantiti dalla norma impugnata, non avendo rispetto a questi né la certezza di stipendi e pensioni mensili, né la certezza della continuità della collaborazione».

A sostegno della rilevanza della questione, si precisa, inoltre, che, se alla ricorrente fosse applicato il metodo di calcolo del canone per la categoria A1 (protezione), anziché per quella B (accesso), questo ammonterebbe alla somma di euro 240,00 annui, in luogo di euro 1.217,28 annui (euro 101,44 mensili). Né potrebbe dubitarsi dell’attualità dell’«interesse alla pronuncia di illegittimità costituzionale della norma impugnata», in quanto essa è «condizione per la decisione del giudizio avanti al TAR, oltre che per l’annullamento del provvedimento di MM Casa spa, che peraltro anche in occasione della graduatoria per gli anni 2020-2021 continua ad applicare il dettato normativo contestato e non mutato».

8.– Con memoria integrativa depositata in data 5 marzo 2021, il Presidente della Regione Lombardia ha ulteriormente ribadito che il fondo di contribuzione versato, a beneficio dell’edilizia residenziale pubblica, dai soli lavoratori dipendenti deporrebbe a favore del rigetto della questione sollevata.

9.– In data 2 aprile 2021, anche la parte privata ha depositato memoria integrativa di replica alle difese della Regione Lombardia, evidenziando il carattere meramente storico delle ragioni addotte da quest’ultima. Tali motivazioni, a distanza di un trentennio dalla cessata riscossione dei contributi GESCAL a carico dei lavoratori dipendenti, non sarebbero più idonee a sostenere una disciplina eterogenea nella determinazione dei canoni di locazione.

Si rileva, inoltre, il carattere inconferente del richiamo a leggi di altre Regioni ritenute analoghe rispetto a quella censurata, dato che, viceversa, esse contemplerebbero una disciplina nient’affatto equivalente a quella oggetto della presente questione di legittimità costituzionale. Le norme regionali evocate «espressamente prevedono “l’anzianità di contribuzione nella gestione case per i lavoratori GESCAL” quale criterio preferenziale»; per converso, le disposizioni oggetto del giudizio non menzionano i richiamati contributi, né li associano ad un meccanismo preferenziale, bensì – secondo la difesa della parte privata – si limiterebbero ad imporre, a scapito dei redditi da lavoro autonomo, uno sbarramento a priori all’accesso ai canoni di locazione più favorevoli.

10.– Nell’udienza del 27 aprile 2021 sono intervenute la parte costituita in giudizio e la difesa regionale, che hanno insistito per le conclusioni rassegnate negli scritti difensivi.

Considerato in diritto

1.– Con provvedimento («sentenza non definitiva») del 13 febbraio 2020, iscritto al reg. ord. n. 111 del 2020, il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, sezione quarta, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 31, comma 3, ultimo capoverso, e comma 4, lettera a), della legge della Regione Lombardia 4 dicembre 2009, n. 27 (Testo unico delle leggi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica), in riferimento all’art. 3 della Costituzione, nella parte in cui, ai fini della determinazione dei canoni di locazione “sopportabili”, «non consentono la collocazione nell’area della protezione a soggetti che percepiscono redditi da lavoro autonomo».

L’art. 31, comma 3, ultimo capoverso, della citata legge regionale prevede, in particolare, che «[p]er i nuclei familiari con una tipologia di reddito con caratteristiche diverse da quelle previste dal comma 4, lettera a), la verifica dell’incidenza massima del canone sull’ISE-ERP è effettuata sulla base della classe ISEE-ERP di appartenenza, comunque non inferiore a 9.001,00 euro, considerando il corrispondente valore ISE-ERP».

In sostanza, i redditi diversi da quelli derivanti «esclusivamente o prevalentemente da pensione o da lavoro dipendente od assimilato» (art. 31, comma 4, lettera a), pur se di entità inferiore a 9.000,00 euro, vengono automaticamente collocati, ai fini della determinazione del canone sopportabile, nella categoria superiore a quella della “protezione”, che l’art. 31, comma 4, lettera b), definisce area dell’“accesso”.

Secondo il rimettente tali previsioni determinerebbero, per i nuclei familiari con un reddito da lavoro autonomo il cui ISEE-ERP sia di entità inferiore alla soglia dei 9.000,00 euro – come si riscontra nella situazione in cui versa la ricorrente nel giudizio a quo –, un’impossibilità a vedersi collocati nella più favorevole categoria della protezione (art. 31, lettera a), in quanto riservata ai soli nuclei familiari, il cui reddito provenga esclusivamente o prevalentemente da pensione, da lavoro dipendente o assimilato.

2.– Ad avviso del rimettente, l’esclusione dalla categoria della protezione dei soggetti il cui reddito derivi da lavoro autonomo determinerebbe una violazione dell’«art. 3 della Costituzione sotto il profilo del trattamento diverso di situazioni sostanzialmente uguali e della ragionevolezza della scelta operata dal legislatore».

Il giudice a quo ritiene non manifestamente infondato il contrasto con l’art. 3 Cost., in quanto le norme censurate «sottopongono a un trattamento differenziato […] situazioni di precarietà economico-reddituale analoghe o addirittura identiche […] sol perché il reddito posseduto deriva da lavoro autonomo anziché da pensione, lavoro dipendente o assimilato».

D’altro canto, il TAR Lombardia esclude che «il trattamento deteriore riservato ai soggetti percettori di reddito da lavoro autonomo […] possa trovare valida ragione giustificatrice nella differente tipologia di rapporto lavorativo che viene in rilievo». In particolare, confuta che il diverso trattamento «riservato alle entrate da lavoro dipendente, pensionistiche e provenienti da enti pubblici possa trovare giustificazione nel fatto che le stesse provengono da tipologie lavorative […] sottopost[e] a un controllo a monte, mentre tipologie diverse di entrate non sarebbero soggette ad alcun tipo di verifica». Le modalità con cui si attuano i controlli di natura tributaria non inficerebbero, infatti, la loro effettività, ben potendo – secondo il rimettente – l’accertamento a posteriori sulle entrate derivanti dal lavoro autonomo essere effettuato in maniera non meno efficace del vaglio operato a priori.

3.– Preliminarmente, è opportuno precisare che la forma della sentenza non definitiva, in luogo dell’ordinanza, quale atto di promovimento del giudizio di legittimità costituzionale, non inficia in quanto tale l’ammissibilità della questione.

Alla sentenza non definitiva può essere, infatti, riconosciuto, sul piano sostanziale, il carattere dell’ordinanza di rimessione, sempre che il giudice a quo – come è avvenuto nel caso in esame – abbia disposto, in conformità a quanto previsto dall’art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), la sospensione del procedimento principale e la trasmissione del fascicolo alla cancelleria di questa Corte, dopo aver valutato la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione (sentenze n. 116 del 2018, n. 275 del 2013, n. 256 del 2010, n. 151 del 2009 e n. 452 del 1997).

4.– Nel merito la questione è fondata.

5.– Le disposizioni, che il rimettente censura, si inseriscono nel quadro di una disciplina dettata dalla Regione Lombardia per determinare il canone di locazione cosiddetto sopportabile, relativo ad immobili afferenti all’edilizia residenziale pubblica.

Tale tipologia di beni – come ha ribadito, anche di recente, questa Corte – è volta a soddisfare un bisogno primario, in quanto «serve a “garantire un’abitazione a soggetti economicamente deboli nel luogo ove è la sede dei loro interessi” (sentenza n. 176 del 2000), al fine di assicurare un’esistenza dignitosa a tutti coloro che non dispongono di risorse sufficienti (art. 34 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea), mediante un servizio pubblico deputato alla “provvista di alloggi per i lavoratori e le famiglie meno abbienti” (sentenza n. 168 del 2014)» (sentenza n. 44 del 2020).

La funzione che ispira le norme oggetto del presente giudizio è, in sostanza, quella di promuovere l’effettività della tutela del diritto all’abitazione, «incluso nel catalogo dei diritti inviolabili», sin dalla sentenza n. 404 del 1988 (si vedano di seguito, fra le altre, sentenze n. 44 del 2020, n. 168 del 2014, n. 161 del 2013, n. 61 del 2011, n. 176 del 2000 e l’ordinanza n. 76 del 2010), e che la giurisprudenza più recente ascrive ai «requisiti essenziali caratterizzanti la socialità cui si conforma lo Stato democratico voluto dalla Costituzione» (sentenza n. 44 del 2020).

6.– Se, dunque, la disciplina censurata è finalizzata a consentire, attraverso canoni di locazione particolarmente vantaggiosi, il godimento effettivo di un diritto inviolabile a beneficio di nuclei familiari che versano in condizioni di notevole fragilità economica, è sullo sfondo di un simile obiettivo che deve indagarsi la denunciata disparità di trattamento.

Occorre, pertanto, in tale prospettiva, valutare se sia una misura dotata di ragionevole giustificazione l’aver riservato l’accesso alla categoria della protezione ai soli nuclei familiari con redditi da pensione, da lavoro dipendente o assimilato, escludendo gli assegnatari che, a parità di reddito, abbiano entrate derivanti da un’attività di lavoro autonomo.

Come questa Corte ha avuto modo di affermare, infatti, «l’introduzione di regimi differenziati è consentita solo in presenza di una causa normativa non palesemente irrazionale o arbitraria, che sia cioè giustificata da una ragionevole correlazione tra la condizione cui è subordinata l’attribuzione del beneficio e gli altri peculiari requisiti che ne condizionano il riconoscimento e ne definiscono la ratio […] (sentenza n. 172 del 2013)» (sentenza n. 107 del 2018).

7.– Ebbene, in considerazione dell’obiettivo sotteso alla normativa censurata, non è dato ravvisare alcuna ragionevole giustificazione a fondamento della diversa determinazione del canone di locazione, a seconda che gli assegnatari degli alloggi siano titolari di redditi da pensione, da lavoro dipendente o assimilato o percepiscano entrate da un’attività di lavoro autonomo.

In particolare, la ragionevolezza della disparità di trattamento non può rinvenirsi né sotto il profilo della differente disciplina tributaria che caratterizza le varie tipologie di reddito, né avendo riguardo al contributo finanziario offerto dai soli lavoratori dipendenti, in un risalente passato, alla realizzazione dell’edilizia residenziale pubblica.

7.1.– Nella prima prospettiva – ipotizzata in chiave critica dallo stesso rimettente – non può legittimamente afferire alla ratio della disciplina censurata il meccanismo impositivo, che caratterizza i redditi da lavoro autonomo e li differenzia da quelli da pensione, da lavoro dipendente o assimilato.

Supporre che una simile divergenza possa giustificare la normativa censurata equivarrebbe a presumere iuris et de iure la non veridicità delle dichiarazioni fiscali effettuate dai lavoratori autonomi, sì da ritenere tale categoria di assegnatari a priori meno meritevole di beneficiare di politiche di giustizia sociale.

Dovendosi, dunque, escludere una tale ragione, la diversità di trattamento perde qualsivoglia giustificazione correlabile alla fonte del reddito.

Il trattamento eterogeneo, sotto il profilo della determinazione dei canoni di locazione, andrebbe a differenziare il godimento di un diritto inviolabile, in ragione della diversa fonte di reddito del nucleo familiare e, più precisamente – in relazione alla questione posta dal rimettente –, in ragione della sua provenienza da distinte tipologie di lavoro, quando invece il lavoro è tutelato «in tutte le sue forme» (art. 35, primo comma, Cost.).

7.2.– Quanto al differente argomento esposto dalla difesa regionale, anch’esso non può validamente porsi a sostegno della disparità di trattamento denunciata.

Si tratta della motivazione che affonda le sue radici nel contributo istituito con l’art. 10 della legge 14 febbraio 1963, n. 60 (Liquidazione del patrimonio edilizio della Gestione I.N.A.-Casa e istituzione di un programma decennale di costruzione di alloggi per i lavoratori), a carico dei soli lavoratori dipendenti, onde finanziare, tramite il cosiddetto fondo GESCAL, l’edilizia residenziale pubblica.

Occorre, infatti, a tal riguardo rilevare, in primo luogo, che i richiamati contributi erano integrati da una quota versata dallo Stato (con risorse, dunque, non direttamente ed esclusivamente erogate dai lavoratori dipendenti), sicché i fondi GESCAL erano soltanto uno dei tanti canali di finanziamento del patrimonio dell’edilizia residenziale pubblica.

In secondo luogo, e soprattutto, deve considerarsi che il fondo alimentato con i contributi dei lavoratori dipendenti è cessato il 31 dicembre 1995, data ultima in cui tale categoria è rimasta assoggettata al relativo obbligo di versamento, in virtù dell’art. 1 della legge 23 dicembre 1992, n. 498 (Interventi urgenti in materia di finanza pubblica). Ne discende che il sottoinsieme degli attuali lavoratori dipendenti, che possono aver dato un parziale contributo economico alla realizzazione delle opere di edilizia residenziale pubblica, deve oramai ritenersi non rappresentativo di tutti i nuclei familiari con redditi da lavoro dipendente o assimilato, sì da giustificare il loro esclusivo beneficio. Quanto, poi, alla categoria dei pensionati, che pure si trovano a godere della più favorevole disciplina, essa – a ben vedere – ricomprende tanto chi, in precedenza, era stato lavoratore dipendente, quanto chi aveva svolto un’attività di lavoro autonomo, il che ulteriormente sconfessa che la ragionevolezza della norma possa essere associata alla diversa contribuzione data all’edilizia residenziale pubblica.

Infine, non si può tacere l’irragionevolezza di una disparità di trattamento che, per dare rilevanza a un risalente e neppure esclusivo contributo erogato dai lavoratori dipendenti per la realizzazione dell’edilizia residenziale pubblica, pregiudica nuclei familiari economicamente fra i più deboli, per il solo fatto che essi sono sostenuti dal reddito di un’altra categoria di lavoratori.

7.2.1.– Da ultimo, deve ritenersi inconferente il rilievo addotto dalla difesa della Regione Lombardia, secondo la quale anche altre leggi regionali e provvedimenti statali differenzierebbero la disciplina delle locazioni nell’edilizia residenziale pubblica, in considerazione della tipologia di reddito percepito dal conduttore.

Anche a prescindere, infatti, dalla circostanza che le norme evocate presentano un differente tenore rispetto a quelle censurate, in quanto si limitano a dettare un criterio preferenziale, in ogni caso, si tratta di disposizioni del tutto inidonee a plasmare il parametro della legittimità costituzionale. Sono, infatti, richiamate: una norma statale implicitamente abrogata (l’art. 21 della legge n. 457 del 1978); previsioni recate da una delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (del 13 marzo 1995); e, infine, discipline regionali (l’art. 31, comma 1, della legge della Regione Puglia n. 10 del 2014 e l’art. 8 della legge della Regione Piemonte n. 3 del 2010), peraltro mai sottoposte al sindacato di legittimità costituzionale.

8.– In conclusione, in mancanza di qualsivoglia causa giustificativa idonea a rendere ragionevole la censurata disparità di trattamento, deve ritenersi che il comma 3, ultimo capoverso, e il comma 4, lettera a), dell’art. 31 della legge reg. Lombardia n. 27 del 2009, violino l’art. 3, primo comma, Cost., in quanto, a parità di ISEE-ERP, comportano un’irragionevole disparità di trattamento, nella determinazione dei canoni di locazione sopportabili, fra i nuclei familiari che dipendono da redditi da pensione, da lavoro dipendente o assimilato, e quelli sostenuti da redditi da lavoro autonomo.

Per Questi Motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 31, comma 3, ultimo capoverso, e comma 4, lettera a), della legge della Regione Lombardia 4 dicembre 2009, n. 27 (Testo unico delle leggi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica), nella parte in cui non consentono di inquadrare nell’area della protezione, ai fini della determinazione del canone di locazione sopportabile, i nuclei familiari con redditi da lavoro autonomo con ISEE-ERP di valore corrispondente a tale area.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 aprile 2021.

F.to:

Giancarlo CORAGGIO, Presidente

Emanuela NAVARRETTA, Redattrice

Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria

Depositata in Cancelleria il 28 maggio 2021.